Corte di Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 8 giugno 2005, n. 12010: "Delibazione di sentenza ecclesiastica in materia di nullità matrimoniale e presunta violazione dell’articolo 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo".
(Omissis)
Svolgimento
del processo
1.- Il signor C. P.
convenne in giudizio davanti alla corte d’appello di Ancona, con
ricorso depositato il 30 maggio 2001, la signora G. N., con la quale
aveva contratto matrimonio concordatario il 5 settembre 1993, per
sentir dichiarare efficace nello Stato, coi conseguenti
provvedimenti, la sentenza pronunziata il 6 settembre 2000 dal
tribunale ecclesiastico regionale umbro, ratificata il 18 dicembre
2000 dal tribunale ecclesiastico regionale e di appello etrusco, resa
esecutiva con decreto 18 aprile 2001 del supremo tribunale della
segnatura apostolica, con cui era stata dichiarata la nullità
del matrimonio per esclusione della procreazione (bonum prolis) da
parte di esso attore.
2. - Istituitosi il contraddittorio, G. N. si oppose alla chiesta delibazione e propose domanda riconvenzionale subordinata di condanna del P. a corrisponderle congrua somma a titolo di mantenimento per tre anni, oltre agli alimenti, se dovuti.
Il procuratore generale della Repubblica presso detta corte concluse in senso favorevole alla delibazione della sentenza ecclesiastica.
3.- Con sentenza
depositata il 6 dicembre 2001, la corte d’appello di Ancona,
accogliendo la domanda, dichiarò efficace nello Stato la
menzionata sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
concordatario celebrato da C. P. e G. N., avendo desunto, dall’esame
di deposizioni trascritte nella motivazione di detta sentenza, il
convincimento circa la sussistenza dì un patto fra le parti,
precedente alla celebrazione del matrimonio, con cui esse limitavano
concordemente - anche se per diverse e non necessariamente conosciute
e condivise motivazioni - la disponibilità ad avere figli al
verificarsi di certe condizioni. L’accertata mancanza di buona fede
della donna determina altresì, secondo la corte d’appello,
il rigetto della riconvenzionale da essa proposta ai sensi
dell’articolo 129 bis Cc.
4.- Per la cassazione di tale sentenza
propone ricorso G. N., con sei motivi, cui resiste, mediante
controricorso e memoria illustrativa, C. P..
Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello di Ancona, intimato, non svolge difese in questo giudizio.
Motivi della
decisione
5.- Si deve
preliminarmente disattendere l’eccezione, sollevata dal
controricorrente con la memoria illustrativa, secondo la quale la
sentenza impugnata (sentenza 62/2001 della corte d’appello di
Ancona, depositata il 6 dicembre 2001; erroneamente citata
nell’intestazione del ricorso come sentenza 109/01 di detta corte
d’appello, pronunziata il 6 dicembre 2002 e depositata il 6
novembre 2002) sarebbe passata in giudicato, come affermato
íncidenter tantum dal tribunale di Roma nella sentenza
pronunziata in materia di separazione personale fra le stesse parti.
Si osserva infatti che - esclusa ogni possibilità d’incertezza (nonostante gli evidenti errori sopra indicati), in ordine alla sentenza effettivamente impugnata col presente ricorso ed allegata agli atti in copia autentica - non è consentito proporre con la memoria illustrativa di cui all’articolo 378 Cpc motivi nuovi (nella specie, il fatto di avere altro giudice affermato il passaggio in giudicato della sentenza qui impugnata); motivi che quindi risultano inammissibili, non avendo tale memoria altra funzione che quella di chiarire le ragioni a sostegno od a confutazione dei motivi enunciati nel ricorso (Cassazione, 2478/01, 5079/00, 1699/96, 3954/86 e molte altre).
6.- Col primo motivo di gravame la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 848/55) e dell’articolo 24 della Costituzione della Repubblica.
6.1.- Sostiene, in proposito, che le dedotte violazioni di legge, impeditive della delibazione, consisterebbero nell’avere la corte anconetana ritenuto compatibile con l’ordinamento interno italiano la pronunzia ecclesiastica di nullità del vincolo, nonostante fosse stata emanata a seguito di una procedura affetta da gravi anomalie, consistenti:
6.1.1.- nel mancato rispetto del principio del contraddittorio, essendo stato fissato il “dubbio” (thema decidendum) senza il concorso di essa convenuta;
6.1.2.- nella mancata
concessione di un termine a suo favore, per approntare adeguatamente
le proprie difese;
6.1.3.- nell’ impossibilità di
partecipare alle udienze con proprio difensore;
6.1.4.- nella mancata fissazione di termini per controdedurre ed indicare prove contrarie;
6.1.5.- nell’assenza di pubblicità degli atti di causa, conosciuti da essa convenuta solo al termine dell’istruzione processuale.
6.2.- Aggiunge che - come
affermato dalla corte europea dei diritti dell’Uomo con sentenza 20
luglio 2001 in causa Pellegrini c. Italia - nel giudizio per il
riconoscimento di efficacia ad una sentenza di nullità del
matrimonio pronunziata da tribunali di uno Stato (la Santa Sede) non
ratificante la suddetta convenzione europea, il giudice italiano deve
verificare il rispetto, da parte di detti tribunali, del diritto ad
un processo equo, in conformità all’articolo 6, comma 1,
della convenzione stessa; risultando leso, in difetto, anche il
principio della difesa, quale diritto inviolabile della persona, ai
sensi dell’articolo 24 della Costituzione.
6.3.- La censura
suesposta è inammissibile, perché del tutto nuova -
(oltre che imprecisa e carente nell’indicazione specifica di
principi violati e di conseguenti, concreti pregiudizi alle
possibilità di difesa: cfr. Cassazione 9077/02, 12591/01,
12657/93).
6.4.- Si osserva, infatti, che l’attuale ricorrente, contrastando davanti alla corte d’appello la pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento di somme a proprio favore, ai sensi dell’articolo 129 bis Cc, non si lamentò affatto della presunta lesione di diritti della difesa davanti ai tribunali ecclesiastici, ma si limitò a contestarne la pronunzia per altro motivo (ignoranza, senza propria colpa, della riserva mentale dello sposo circa l’esclusione del bonum prolis).
Pertanto, tale lagnanza
non può essere proposta per la prima volta col ricorso per
cassazione, non essendo compresa nel tema del decidere dei giudizio
d’appello (Cassazione, 5150/03, 194/02, 10902/01) e non trattandosi
di questione rilevabile d’ufficio, perché attinente alle
modalità di un giudizio svoltosi davanti a tribunali diversi
da quelli dello Stato, i cui eventuali vizi debbono essere dedotti e
provati ai sensi dei nn. 2 e 3, del comma 1 dell’articolo 797 Cpc,
connotato da ultrattività in subiecta materia (Cassazione,
8764/03), nonostante l’avvenuta abrogazione (articolo 73, legge
218/95), perché espressamente richiamato dall’articolo 4,
lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo 18 febbraio 1984
fra la Repubblica Italiana e la Santa sede, ratificato con legge
121/85.
7.- Col secondo motivo la ricorrente rileva, in contrasto
con quanto ritenuto e deciso dalla sentenza d’appello,
illegittimità della delibazione a causa della pretesa
violazione dell’ordine pubblico italiano - e precisamente del
principio di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole
- da parte della sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio, fondata sulla riserva mentale unilaterale dello sposo,
ignorata senza propria colpa da essa nubenda.
7.1.- La censura in esame è infondata, avendo il giudice d’appello - cui è inibito il riesame del merito del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ecclesiastico in ordine all’effettiva esistenza della riserva mentale (Cassazione, 4311/99, 2325/99, 2330/94) - estesamente motivato circa la conoscenza o conoscibilità di essa da parte dell’altro coniuge, attraverso il controllo delle deposizioni riportate dalla sentenza delibanda, “da cui scaturisce la prova che, ancora prima del matrimonio, tra i due nubendi fu concluso un patto e cioè che essi avrebbero avuto i figli solo ove si fossero verificate certe condizioni” (sentenza impugnata, pag. 2).
8.- La conclusione precedente (par. 7.1) assorbe le censure contenute nei motivi terzo, quarto e quinto del ricorso, coi quali si lamenta, rispettivamente:
8.1.- Violazione dell’articolo 112 Cpc, per avere il giudice a quo dato rilievo, andando ultra petita, al cd. “accordo simulatorio - raggiunto dai coniugi durante il matrimonio e dimostrato dall’uso costante di accorgimenti anticoncezionali; disattendendo così il thema decidendum iniziale, fissato nel “libello” e nel “dubbio”, relativo esclusivamente al vizio del consenso, sussistente all’atto della celebrazione, per esclusione del bonum prolís;
8.2.- Violazione
dell’articolo 123 Cc generali in tema di simulazione (articoli 1414
e ss., Cc), per insussistenza di qualsiasi accordo simulatorio fra i
coniugi, non avendo essi inteso escludere la prole in modo assoluto e
perpetuo, ma solo procrastinarne il concepimento per ragioni di
natura temporanea e contingente;
8.3.- Violazione di norme di
diritto (articoli 108 e 160 Cc) e dell’ordine pubblico interno, per
avere riconosciuto efficacia a sentenza che fa dipendere la nullità
del matrimonio dalla simulazione relativa (non dalla mancanza di
altri elementi essenziali del matrimonio, oltre il bonum prolis):
nullità che, nell’ordinamento italiano, non consegue a
simile tipo di riserva mentale.
8.4.- Le censure sopra
sintetizzate, infatti, sono pertinenti all’assunto della ricorrente
- difforme dalle motivate conclusioni cui è pervenuto il
giudice a quo - per cui il patto di escludere la figliolanza sarebbe
di carattere relativo e sarebbe intervenuto fra essi coniugi, per
ragioni contingenti e temporalmente limitate, successivamente al
matrimonio, cosicché il consenso matrimoniale non ne
risulterebbe viziato.
La ritenuta sussistenza di un patto
simulatorio anteriore al matrimonio e condiviso da entrambi i
nubendi, adeguatamente motivata nella sentenza impugnata, come
rilevato nel confutare il secondo motivo di ricorso (sopra, par.
7.1), è quindi assorbente delle censure ora in esame.
9.-
Anche il sesto motivo di ricorso - concernente inesistenza (in
violazione dell’articolo 111, comma 1, Costituzione e delle norme a
tutela del diritto di difesa) o, comunque, insufficienza della
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla domanda
riconvenzionale di attribuzione di somme a titolo di mantenimento - è
assorbito.
9.1.- La non spettanza alla ricorrente delle somme chieste ex articolo 129 bis Cc è, infatti, giustamente motivata dalla corte territoriale per difetto della condizione di applicabilità di detta norma, “essendo rimasta accertata la mancanza di buona fede della donna”, partecipe della simulazione e quindi della causa determinante la nullità del matrimonio.
10.- Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte
di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro 4.000,00
(quattromila) per onorario, oltre spese generali ed accessori di
legge.