(Corte di Cassazione Sez. prima sentenza n. 1096, 22 gennaio 2010)
Anche se la ex moglie convive con un nuovo compagno ed ha un figlio naturale con quest’ultimo il diritto all’assegno di mantenimento permane.
Il fatto
Con sentenza n. 1096, gli Ermellini hanno respinto la richiesta di un medico che non voleva versare 500 euro mensili alla ex moglie (matrimonio durato 2 anni e 6 mesi circa, senza figli), che,dopo la separazione, si era trasferita da Bari a Roma per convivere e, nel frattempo, avere una bambina con un nuovo partner, proprio nel periodo in cui il marito presentava la domanda di divorzio. La bambina era nata una settimana dopo il deposito dell’istanza divorzile e l’ex coniuge, all’oscuro di tutto, non aveva potuto annoverare che la donna avesse una nuova famiglia ed una figlia al fine di eliminare l’assegno di mantenimento.
La Corte di Cassazione non ha ritenuto valida la circostanza ai fini della sospensione del versamento dell'assegno e né tantomeno essere l’oggetto per una revisione delle condizioni di divorzio perché solo gli elementi successivi al divorzio (un lavoro più redditizio o una nuova rendita) possono essere elementi da considerare come fatti nuovi.
A nulla è servito spiegare dell’impossibilità di violare la privacy della ex moglie che non risiedeva più nella stessa città del dottore.
A tal riguardo la Corte Suprema ha sottolineato che è possibile procedere ad una revisione dell’assegno in considerazione solo delle circostanze sopravvenute e nel caso di specie non possono considerarsi tali né la relazione extraconiugale né la nascita di una figlia dal nuovo compagno in quanto antecedenti la pronuncia di divorzio.
L'assegno di mantenimento è un istituto previsto dal Codice civile all'articolo 156, secondo cui "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Per comprendere a pieno la ratio dell'istituto occorre innanzitutto rilevare che la separazione ha carattere temporaneo, ben potendo i coniugi decidere di riconciliarsi. È proprio questo carattere di "precarietà" che non fa venir meno quanto disposto dall'articolo 143 c.c. e che, quindi, permette di considerare ancora esistente un vincolo di solidarietà morale e materiale che lega i coniugi, anche se giudizialmente separati.
I presupposti che devono concorrere affinché il giudice si determini a concedere l'assegno di mantenimento, essi sono tre:
- la non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
- la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
- la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.
L’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento va effettuato verificando innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva realizzarsi sulle proiezioni futuristiche del menage familiare (da ultimo Cass. 12 luglio 7.007 n. 15611, 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021). La determinazione al diritto all’assegno di mantenimento ci si arriva mediante due passaggi, nel primo dei quali il Giudice è tenuto a valutare l’esistenza del diritto in astratto, in proporzione ai mezzi di sostentamento o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, paragonati ad un tenore di vita simile a quello in regime matrimoniale, o che poteva svilupparsi nel futuro come proiezione di aspettative e sacrifici affrontati, fissati al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (Cass. 12 luglio 2007 n. 15610).
Nell’art.156 si dettano precise riferimenti per l’assegno di mantenimento, esso deve essere tale da consentire al coniuge separato possibilmente lo stesso tenore di vita cui godeva nel periodo antecedente la separazione
L’assegno va determinato con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione
Ai sensi c.7 art 156, qualora le possibilità economiche del coniuge che deve pagare l’assegno di mantenimento migliorano dopo la separazione, l’altro coniuge può chiedere un aumento dell’assegno di mantenimento.
Viceversa, se le sue possibilità economiche dovessero peggiorare dopo la separazione, il coniuge obbligato, può chiedere la riduzione dell’ammontare dell’assegno.
Inoltre, occorrerà tenere conto delle eventuali mutazioni economiche da parte di chi deve ricevere l’assegno di mantenimento.
Pertanto, se il coniuge percettore dell’assegno migliora la sua posizione economica , l’assegno può essere diminuito, viceversa , se le sue condizioni peggiorano l’assegno può essere aumentato
Le mutate condizioni rispetto alla data in cui è stato emessa la sentenza o è stata omologata la separazione consensuale , devono essere rappresentate al giudice, al quale si deve chiedere di pronunciare l’eventuale cessazione , riduzione o aumento dell’assegno.
Il coniuge obbligato non può, prima della nuova sentenza , disattendere la sentenza precedente, altrimenti va incontro a condanne penali.
Qualora il coniuge che percepisce l'assegno di divorzio si sposa nuovamente (ovviamente con altra persona) decade dal diritto all'assegno di mantenimento, mentre se inizia una convivenza, questa, con l'attuale normativa, non determina automaticamente la perdita del diritto all'assegno.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare