Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 17060-2011 proposto da:
D.S.R. (OMISSIS), S.A. (OMISSIS), S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato ROMANO GIOVANNI, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA SALUTE - controricorrente -
avverso la sentenza n. 72/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 7/01/2011, depositata il 17/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l'Avvocato Romano Giovanni difensore dei ricorrenti che si riposta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. AURELIO GOLIA che si riporta alla relazione.
1. E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., datata 16.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 72 del 17.1.11:
"1. - D.S.R., S.A., S. L. ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto il loro appello avverso la reiezione della loro domanda dispiegata - con citazione notificata il 22.10.03 - nei confronti del Ministero della Salute davanti al tribunale di Napoli, per conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti dal loro dante causa S.N. M. per infermità contratta nel suo lavoro di dipendente ospedaliere a contatto con sangue ed emoderivati, seguita da morte.
L'intimato resiste con controricorso.
2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo soggetto alla disciplina dell'art. 360-bis cod. proc. civ. - per essere ivi rigettato.
3. - I ricorrenti sviluppano tre motivi: con un primo - di "violazione e mancata e/o falsa applicazione dell'art. 2938 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1" - essi censurano, a lungo argomentando anche sulla base della giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte e del Consiglio di Stato, l'individuazione del cd. exordium praescriptionis, questo dovendo identificarsi non già - come nella gravata sentenza - nella data di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio (16.1.98), ma, in relazione alla necessaria personalizzazione dei criteri stabiliti dalla stessa giurisprudenza di questa Corte, in quella successiva (16.1.99) della comunicazione sul riconoscimento del nesso di causalità tra il lavoro svolto e la malattia; con un secondo - di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ... contestuale violazione dell'art. 2 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ..." - essi lamentano l'erroneità di tale individuazione per la configurabilità soltanto della risposta della C.M.O., oltretutto con pieno valore confessorio, quale circostanza atta a generare nel danneggiato la consapevolezza del danno e dell'identificazione del suo autore, pure invocando la necessità che il bene della vita sia tutelato anche mediante la non imposizione di termini prescrizionali pregiudizievoli, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; con un terzo - di "violazione e mancata e/o falsa applicazione degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. ..." - essi qualificano la responsabilità ministeriale come contrattuale, con conseguente configurazione di un termine prescrizionale decennale.
3. - Dal canto suo, il controricorrente ampiamente contesta in punto di rito, di fatto e di diritto tutti gli avversi motivi, rifacendosi anche alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto.
4. - Deve premettersi che, nel caso di specie, non è contestato che i ricorrenti abbiano da subito agito per i danni iure hereditatis e non anche iure proprio, come pure che essi non abbiano fatto valere il diritto - facente capo al loro dante causa - del lavoratore alla tutela della propria integrità fisica sul posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro, optando piuttosto di far valere il diritto di chiunque a non subire danni dall'attività di omessa o imperfetta vigilanza sul "sistema sangue" (come ribadito a pag. 44 del ricorso): è incontestata quindi la riconduzione della fattispecie, benchè relativa a danni patiti da lavoratore dipendente a contatto con sangue ed emoderivati non idoneamente controllati, alla tematica dei danni da emotrasfusione o contatto con sangue o emoderivati.
5. - Al riguardo, è consolidato orientamento di questa Corte che:
5.1. sussisteva a carico del Ministero della sanità (oggi Ministero della salute), anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico; sicchè il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento (per tutte: Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576); sicchè, per l'unicità dell'evento lesivo - infezione da HBV, HIV, HCV - derivato dall'emotrasfusione (Cass. 29 agosto 2011, n. 17685; Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576), la responsabilità può agevolmente ricavarsi nell'omissione, da parte del Ministero, dei controlli, consentiti dalle conoscenze mediche e dei più datati parametri scientifici del tempo, sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione (tra le altre: Cass. 14 luglio 2011, n. 15453), in epoca anche anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978;
5.2. la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime);
ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa (Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass. 23 maggio 2011, nn. 11301 e 11302; Cass., ord. 5 luglio 2011, n. 14694; Cass. 13 luglio 2011, n. 15391).
6. - Se cosè è, però, si rileva che il ricorso non offre significativi elementi per mutare l'orientamento ricordato al punto precedente, in modo conforme al quale il gravato provvedimento ha deciso le questioni di diritto: un termine di cinque anni non pare affatto, per la sua obiettiva ampiezza, limitativo del diritto di agire per il risarcimento e la sua decorrenza bene decorre da quando il danneggiato ha chiesto gli indennizzi conseguenti a quanto già prospettava come plausibile causa della sua malattia, vale a dire l'omissione di controlli (operando la personalizzazione auspicata dalle Sezioni Unite in danno del domandante, ove gli fosse o gli dovesse essere chiara l'eziopatologia anche in tempi anteriori a detta domanda amministrativa); ancora, liberamente indottisi gli odierni ricorrenti a prospettare l'azione come risarcimento del danno alla salute spettante al quisque de populo, la responsabilità del Ministero per omessa vigilanza non può che essere di natura extracontrattuale, non sussistendo neppure un valido contatto sociale col Ministero in sè considerato, ma, a tutto concedere, con la struttura sanitaria ove la condotta commissiva - esposizione a contagio con sangue o emoderivato infetto o non sicuro - potenzialmente lesiva è stata posta in essere.
7. - Poichè correttamente si è applicato il termine prescrizionale quinquennale dalla presentazione della domanda amministrativa del 16.1.98, rispetto all'inizio dell'azione nel mese di ottobre 2003, la decisione gravata è immune dai vizi prospettati e si deve proporre, pertanto, il rigetto del ricorso".
2. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i ricorrenti hanno presentato ampia ed articolata memoria ed il loro difensore ha chiesto di essere ascoltato in camera di consiglio.
3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, non potendo giustificarsene il superamento alla stregua delle repliche contenute nella memoria depositata dai ricorrenti:
3.1. va premesso che si ascrive alla libera scelta dei ricorrenti quella di agire come eredi di un danneggiato considerato uh quisque de populo, anzichè come dipendente delle strutture pubbliche nelle quali ha predicato avere contratto il contagio, con ogni conseguenza in ordine alla natura dell'azione ed al connesso regime sia della prescrizione che del riparto dell'onere probatorio;
3.2. ciò posto, è necessario ribadire che il termine di presentazione della domanda di indennizzo ai sensi della L. n 210 del 1992 è quello ultimo e più favorevole per il danneggiato, essendo evidente che, a quella data, si è conseguito un apprezzabile grado di consapevolezza (non essendo richiesta la certezza) sugli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria configurabile, cioè il danno, l'evento produttivo del medesimo ed il nesso causale, mentre la colpa dell'amministrazione può in modo del tutto adeguato essere prefigurata in base agli elementi a disposizione nel momento in cui si insta per fare valere un quadro patologico chiaramente riferito alla somministrazione di sangue infetto;
3.3. pertanto, la personalizzazione degli accertamenti di fatto sulla consapevolezza del danneggiato, effettivamente oggetto della stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, non può mai - in altri termini - spostare ulteriormente in avanti l'exordium praescriptionis, ma solo rilevare in peius per il danneggiato stesso, ove sia positivamente provato che egli abbia avuto una chiara consapevolezza del danno, del nesso causale con l'emo trasfusione e della colpa della controparte anche in tempo anteriore;
3.4. la data di presentazione della domanda di indennizzo rappresenta - per così dire - quindi la barriera preclusiva finale, oltre la quale la consapevolezza del danneggiato deve presumersi corrispondente all'id quod plerumque accidit e con quel grado non già di certezza assoluta, ma di rilevante e plausibile completezza sufficiente per intraprendere un'azione per danni.
4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato; peraltro, quanto alle spese del giudizio di legittimità, si osserva che la procedura transattiva prevista dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del D.L. n. 159 del 2007 e dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 per il componimento dei giudizi risarcitoli per effetto di trasfusioni con sangue infetto (pur lasciando - beninteso - libera la P.A. di valutare se pervenire alla transazione) denota un sostanziale trend legislativo di definizione stragiudiziale del contenzioso (da ultimo confermato dal D.M. 4 maggio 2012, pubbl. in G.U. 13.7.12): e tanto integra giusto motivo di compensazione delle spese processuali, a norma dell'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione - applicabile alla fattispecie - anteriore alla modifica L. n. 263 del 2005, ex art. 2, comma 1.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013