ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
(Mariagabriella Corbi) **
E’ reato ciò che ha commesso un divorziato che era andato ad usufruire dell’abitazione di cui era ancora proprietario per il 50% con la ex moglie. Così ha sancito la Cassazione con la sentenza 19116 sanzionando con un’ammenda il danno provocato. L'uomo ha dovuto pagare 15.500 euro.
Già nel 2003 era stato sanzionato dalla Corte d'appello di Roma a una «provvisionale» per aver violato introducendosi «nella parte dell'ex appartamento coniugale assegnato, in sede di separazione, alla moglie e ai figli minori». La stessa aveva presentato denuncia contro l’ex marito e chiesto un risarcimento perché, non potendo usufruire del restante immobile, non aveva potuto più continuare ad affittarlo come sempre e pertanto penalizzata dell’introito equivalente a 600 € mensili. Benché raggiunto da ordinanza all’esborso di 15 mila euro, l’uomo inutilmente si è rivolto alla Cassazione. La Cassazione ha rigettato dichiarando inammissibile il ricorso in considerazione che «l'assegnazione alla parte civile di una provvisionale, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, non è impugnabile per Cassazione». (Sentenza 19116/2009)
Ricordiamo che l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età.
In occasione della riforma del diritto di famiglia, il legislatore decise di modificare, in tema di separazione personale, al quarto comma dell’art. 155 c.c., il principio secondo il quale “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”.
L’assegnazione della abitazione, in quanto trascritta è opponibile al terzo acquirente ai sensi 1599 c.c.
In assenza della presenza di prole il giudice dovrà favorire il coniuge più debole.
Il coniuge estromesso non perde la titolarità dei suoi diritti sulla casa in seguito al provvedimento di assegnazione: rimane proprietario o comproprietario dell'immobile. Egli perde, invece, le facoltà di abitare e di disporre materialmente della casa, perché il provvedimento di assegnazione crea un diritto di godimento a favore del coniuge assegnatario.
Questa assegnazione, anche se tradotta in termini economici, particolarmente valorizzati dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 6, comma 7 (come sostituito dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 11), è abbinata all’affidamento dei minori. Infatti proprio nell’interesse di questI a poter rimanere nell'habitat domestico in cui e' cresciuta, e non deve quindi essere trattata come se fosse una componente dell'assegno previsto dalla Legge n. 898 del 1970, articolo 5, per far fronte alle necessità economiche del coniuge meno abbiente, alle quali e' destinato unicamente il predetto assegno. Quindi, anche se l'immobile sia in comunione dei beni, l’assegnazione del beneficio resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: nel caso contrario infatti, è discutibile in materia di costituzionalità legittima del provvedimento, che, non potendo automaticamente essere modificato a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, diverrebbe in un vero e proprio esproprio e quindi violazione del diritto di proprietà (una sorta di usufrutto), per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del comproprietario (Cass. 2006/1545; 2007/10994; 2007/17643).
Conclusioni: la natura di diritto reale e l’opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare. In sintesi, costituisce un convincimento ormai maturato nell’esperienza giurisprudenziale che l’assegnazione della casa familiare non integri una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o allo scioglimento del matrimonio, ma svolga un’essenziale funzione di tutela dei figli.
Tale finalità primaria consente allora di ritenere del tutto superate quelle posizioni della giurisprudenza più risalente, che inquadrava l’assegnazione della casa familiare tra i diritti personali di godimento e sosteneva l’inopponibilità al terzo del provvedimento di assegnazione della casa familiare, sulla base della tassatività dei modi di costituzione dei diritti reali. Superate le ambiguità derivanti dall’interpretazione letterale dell’art. 6, comma 6°, della legge sul divorzio, è possibile riconoscere, nel richiamo all’art. 1599 c.c., la precisa volontà del legislatore di equiparare la disciplina normativa del coniuge assegnatario a quella del conduttore, rendendo così opponibile ai terzi il provvedimento di assegnazione, anche a prescindere dall’eventuale trascrizione.
Tale provvedimento di assegnazione, se trascritto nei registri immobiliari, può essere opposto ai terzi acquirenti dell'immobile: gli acquirenti diventano proprietari dell'immobile, ma, esattamente come il loro venditore, non ne potranno disporre materialmente fino a quando il provvedimento di assegnazione non venga revocato dall'autorità giudiziaria (quando il diritto di godimento viene meno).
Ormai è risaputo che le cifre per gli affitti o gli acquisti sono insostenibili; nel Centro Storico ma anche nella primissima periferia un monolocale costa € 800/1000 e non consente al genitore che lascia la casa di ospitare i figli. Un bilocale da 1200 a 1500 euro . Gli introiti non hanno la facoltà di moltiplicarsi in base alle spese. Dunque un insegnante a Roma guadagna quanto a Trieste o Torino o in altre piccole città. E’ impossibile!
In periferia non cambiano molto le cose, perché solitamente una coppia ha comprato una casa con un mutuo cointestato spesso a tasso variabile. Cosa fa quello che va via e come, quello che resta, paga da solo? Spesso questo favorisce le separazioni in casa tra coniugi che non riescono a lasciare l'immobile e a prenderne un altro. I coniugi dunque si concentrano sulla prima problematica economica rilevante: la casa e lottano per l'assegnazione che viene attribuita al genitore che vive con il figlio.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno quando i figli divengono maggiorenni e autonomi, ma - sulla base della novella del 2006 - anche nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Mediatrice Familiare
Dottoressa in scienze dell'educazione
Consulente dell'educazione familiare