SANZIONI
AMMINISTRATIVE - MANCATA SOTTOPOSIZIONE DEL FIGLIO MINORE A VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE
(Sezione I
Civile - Presidente R. De Musis - Relatore S. Petitti)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con sentenza
a verbale, pronunciata in data 26 settembre 2000, il giudice di pace di Vicenza
rigettava l'opposizione proposta da F. R. e M. K. avverso l'ordinanza
ingiunzione con la quale era stata loro applicata la sanzione amministrativa
per non avere sottoposto il figlio minore alle vaccinazioni obbligatorie.
Il Giudice
escludeva che risultasse correttamente invocata nella fattispecie l'esimente
dell'avere agito in stato dì necessità, di cui all'art. 4 della legge n. 689
del 1981, in quanto in base all'art. 54 c.p., applicabile in mancanza di una
diversa definizione dello stato di necessità contenuta nella citata legge, lo
stato di necessità postula l'attualità del pericolo e non è quindi
configurabile, come nella specie, in relazione ad un pericolo futuro. Né poteva
ravvisarsi l'esimente putativa, e cioè il convincimento di trovarsi in uno
stato di necessità, richiedendo, questa, non il solo stato d'animo dell'agente,
ma la presenza di fatti concreti che siano comunque tali da giustificare
l'erronea persuasione di trovarsi in una situazione di necessità.
Il giudice
riteneva poi corretta la procedura sanzionatoria applicata, perché rispettosa
delle norme di cui all'art. 18 della legge n. 689 del 1981, e ciò anche per il
quantum della sanzione, e manifestamente infondata l'eccezione di
incostituzionalità, non essendo sindacabile, sotto il profilo della legittimità
costituzionale, la scelta legislativa di imporre l'obbligo di vaccinazioni,
poiché con tali scelte il legislatore, in attuazione dell'art. 32 Cost., ha
contemperato l'interesse collettivo con quello individuale nella tutela del
diritto alla salute.
Avverso tale
decisione, F. R. e M. K. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi. Non si è costituito il Comune di Isola Vicentina.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con il primo
motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del
1981, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Il giudice, all'udienza del 19 settembre 2000, dopo che le
parti avevano precisato le conclusioni e discusso la causa, anziché dare
immediata lettura del dispositivo, aveva rinviato la causa solo per tale
incombente all'udienza del 26 settembre 2000, e ciò in violazione dell'art. 23,
ultimo comma, della citata legge n. 689 del 1981, il quale invece impone che il
giudice dia lettura del dispositivo immediatamente dopo la discussione della
causa.
Il motivo è
infondato.
Questa Corte
ha chiarito che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa ex
art. 23 della legge n. 689 del 1981, quale è quello di specie, la lettura del
dispositivo della sentenza in udienza successiva a quella della discussione
della causa non determina nullità della decisione in quanto non preclude
all'atto di raggiungere il suo scopo, né d'altro canto si traduce in una
violazione insanabile dei diritti di difesa, ma costituisce una mera
irregolarità con riguardo alla prevista concentrazione delle attività di
discussione e decisione della causa; e ciò diversamente dall'ipotesi di omessa
lettura in udienza del dispositivo della sentenza, che determina invece nullità
della sentenza stessa (Cass., 6 luglio 1999, n. 7011; in senso analogo, Cass.,
26 luglio 1996, n. 6777).
Orbene,
poiché gli stessi ricorrenti affermano che il Giudice di pace, all'esito della
discussione, ha rinviato la causa ad una successiva udienza per la lettura del
dispositivo e non contestano che, in detta udienza, il dispositivo sia stato
letto, deve escludersi che si sia verificata la denunciata nullità.
Con un
secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell'art. 4 della legge 24
novembre 1981, n. 689, nonché insufficienza della motivazione su un punto
decisivo della controversia. Ad avviso dei ricorrenti, il giudice avrebbe
errato nell'escludere la sussistenza, nella specie, dello stato di necessità,
in quanto se essi avessero vaccinato il figlio lo avrebbero comunque esposto ad
un imminente pericolo di danno grave alla salute, evitabile soltanto
sottraendolo alle vaccinazioni. In particolare, poi, il timore per le
conseguenze delle vaccinazioni era generato dal fatto che la figlia della
sorella del ricorrente F. era stata colpita da encefalopatia a seguito della
somministrazione di vaccini obbligatori. Ai fini della configurabilità dello
stato di necessità, del resto, sarebbe ininfluente il fatto che le complicanze
da vaccino siano trascurabili in termini percentuali, in quanto una pur minima
possibilità di conseguenze nocive della salute dei singoli esiste, tanto che in
famiglia si era già verificata una simile evenienza dannosa. Il Giudice di pace
avrebbe errato altresì nell'escludere l'esistenza della esimente putativa, in
quanto non avrebbe in alcun modo considerato il precedente caso di
encefalopatia verificatosi in famiglia che invece giustificava il loro
comportamento, ispirato dalla premura nei confronti della salute del figlio. In
sostanza, sarebbe sufficiente l'erronea supposizione della sussistenza dello
stato di necessità da parte del trasgressore, che darebbe luogo ad un errore
sul fatto non punibile perché non determinato da colpa. In proposito, i ricorrenti
invocano l'applicazione della disposizione di cui all'art. 530, comma 3,
c.p.p., ai sensi della quale il giudice pronunzia sentenza di assoluzione anche
quando la sussistenza della causa di esclusione della responsabilità non sia
pienamente dimostrata, trattandosi di principio che dovrebbe operare anche per
le violazioni depenalizzate; ai sensi dell'art. 23, comma dodicesimo, poi, il
giudice dovrebbe accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti
della responsabilità dell'opponente.
Anche tale
motivo è infondato.
Occorre
premettere che questa Corte ha affermato che, ai fini dell'accertamento della
sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di
sanzioni amministrative, previste dall'art. 4 della legge n. 689 del 1981, in
mancanza di ulteriori precisazioni, occorre fare riferimento alle disposizioni
che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e segnatamente, per
quanto concerne lo stato di necessità, all'art. 54 cod. pen. (Cass., 20
novembre 1985, n. 5710; Cass., 2 ottobre 1989, n. 3961; Cass., 25 maggio 1993,
n. 5866, in motivazione; Cass., 12 maggio 1999, n. 4710; Cass., 12 luglio 2000,
n. 9254; Cass., 5 marzo 2003, n. 3254). Si è altresì ritenuto che sia idonea ad
escludere la responsabilità anche la supposizione erronea degli elementi
concretizzanti lo stato di necessità, e cioè di una situazione concreta che,
ove esistesse realmente, integrerebbe il modello legale dello stato di
necessità; e ciò in quanto l'art. 3, secondo comma, della legge n. 689 del 1981
esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto,
ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della
sussistenza di una causa di giustificazione, il cui onere probatorio grava su
colui che invochi l'errore (Cass., 20 novembre 1985, n. 4710, cit.; Cass., 25
maggio 1993, n. 5866, cit.; Cass., 12 maggio 1999, n. 4710, cit., la quale fa
discendere l'ammissibilità, anche in tema di illecito amministrativo, delle
esimenti putative dall'art. 59 cod. peri., a norma del quale "se l'agente
ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste
sono sempre valutate a favore di lui").
Orbene, la
sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, sia allorquando ha affermato
che per la individuazione degli elementi costitutivi dello stato di necessità
deve farsi riferimento alla definizione posta dall'art. 54 cod. peri., e ha
ritenuto di dover verificare la sussistenza della necessità di salvare sé o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, sia allorquando ha
valutato la condotta degli opponenti nella prospettiva della esimente putativa,
affermando che ciò che rileva non è lo stato d'animo dell'agente, ma la
presenza di fatti concreti che siano comunque tali da giustificare l'erronea
persuasione di trovarsi in una situazione di necessità.
Deve quindi
escludersi il denunciato vizio di violazione di legge, risultando le
affermazioni contenute nella sentenza impugnata del tutto coerenti con i
principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte nella interpretazione
degli articoli 3 e 4 della legge n. 689 del 1981.
Residua
quindi il denunciato vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia. In proposito, occorre rilevare che il Giudice di pace ha
ritenuto che lo stato di necessità postula che il pericolo sia presente quando
il soggetto agisce e sia imminente il danno che ne possa derivare, non
potendosi configurare l'esimente in questione in relazione ad un danno futuro,
tanto più quando, come nel caso delle vaccinazioni obbligatorie, il pericolo di
gravi complicanze risulti del tutto trascurabile. Che le vaccinazioni
obbligatorie possano essere fonte di pericoli per le persone che ad esse sono
sottoposte, è circostanza che può darsi per acquisita, posto che, da un lato,
la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della
legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione
antipoliomielitica), nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato,
un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di
cui all'art. 2043 cod. civ., da contagio o da altra apprezzabile malattia
causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica,
riportato dal bambino vaccinato e da altro soggetto a causa dell'assistenza
personale diretta prestata al primo (sent. n. 307 del 1990); dall'altro, il
legislatore ha dettato un'apposita disciplina volta ad indennizzare proprio i
soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie (legge 25 febbraio 1992,
n. 210, sulla quale v. Corte cost., sent. n. 118 del 1996).
La
motivazione della sentenza impugnata, dunque, non può ritenersi insufficiente,
giacché ha riconosciuto l'esistenza dei rischi derivanti da vaccinazioni
obbligatorie, ma li ha ritenuti non attuali e statisticamente non apprezzabili.
Né la denunciata insufficienza può ravvisarsi in ciò che il Giudice non avrebbe
apprezzato le circostanze di fatto addotte dagli opponenti a giustificazione
del proprio rifiuto di sottoporre il figlio minore alle vaccinazioni
obbligatorie, giacché la documentazione prodotta risulta essere stata presa in
considerazione dal giudice e da questi ritenuta inidonea ad integrare l'erronea
convinzione di trovarsi in uno stato di necessità. Ogni valutazione di questa
Corte si risolverebbe dunque in un diverso apprezzamento di circostanze di
fatto e di documenti acquisiti nel giudizio di merito, peraltro non
integralmente riprodotti nel ricorso, in violazione del principio di
autosufficienza di tale atto, il che deve ritenersi inammissibile in sede di
legittimità. Del resto, che la prova del pregiudizio potenzialmente derivante
al minore dalla sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie debba essere
desunta da una particolare condizione sanitaria del soggetto, è stato ritenuto
da Cass., 4 marzo 1996, n. 1653, sia pure ai diversi fini della adozione dei
provvedimenti di cui all'art. 333 cod. civ..
Con il terzo
motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 11 della legge n. 689 del
1981, nonché difetto o insufficienza di motivazione su un punto decisivo. La
sentenza impugnata violerebbe la citata disposizione in quanto il giudice si
sarebbe limitato a sostenere la correttezza della sanzione pecuniaria irrogata
nel quantum, senza aggiungere altro al riguardo; l'art. 11 invece dispone che
nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo e un limite massimo si ha riguardo alla gravità della
violazione e ad altri criteri, configurando così un obbligo di motivazione per la
irrogazione di una sanzione in misura superiore al minimo. Nella specie, le
sanzioni previste erano da lire 60.000 a lire 300.000 per la violazione delle
leggi n. 292 del 1963 e 891 del 1939 (antitetanica e antidifterica); fino a
lire 300.000 per la violazione della legge n. 51 del 1966 (antipolio); da lire
100.000 a lire 500.000 per la violazione della legge n. 165 del 1991
(antiepatite B), sicché la sanzione minima applicabile era di lire 172.000. Il
Giudice si è invece limitato a confermare la sanzione irrogata
dall'amministrazione senza fornire alcuna motivazione ai riguardo, mentre
sarebbe stato suo preciso onere quello di verificare la conformità alla legge
dei criteri in base ai quali la quantificazione della sanzione è stata
effettuata dall'amministrazione e quindi commisurare la sanzione alla effettiva
entità della violazione.
Il motivo è
infondato.
Va al
riguardo ricordato che ove la norma indichi un minimo ed un, massimo della
sanzione pecuniaria spetta al potere discrezionale del giudice determinarne
l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto
concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.
Peraltro il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri
adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di Cassazione può
censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal
complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta;
ove poi l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre
a maggiore o minor rigore, è da ritenere corretto il riferimento alla misura
deducibile dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento
in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più
favorevole, al doppio del minimo (Cass., 4 novembre 1998, n. 11054; in senso
conforme, Cass., 10 dicembre 1996, n. 10976; Cass., 22 giugno 2001, n. 8532).
Del resto, come questa Corte ha già chiarito, poiché nel procedimento di
opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza
ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume
rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti
dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa,
il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità
della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione
dell'atto sul punto ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri
previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, e, ove l'opponente si sia
limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa, senza dedurre
elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazione con minor
rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della
sanzione edittale (Cass., 2 febbraio 1996, n. 911).
Nella specie,
il giudice del merito ha rigettato il motivo di opposizione concernente il
quantum della sanzione irrogata, osservando che la procedura sanzionatoria
risulta rispettosa della legge n. 689 del 1981. In tal modo, il giudice ha
implicitamente ritenuto adeguata e congrua la determinazione della sanzione
irrogata dall'autorità amministrativa.
Con il quarto
motivo, i ricorrenti eccepiscono la illegittimità costituzionale delle leggi n.
165 del 1991, artt. 1 e 7; n. 51 del 1966, artt. 1 e 3; n. 419 del 1968, art.
l; n. 819 del 1939, art. 1, nonché insufficiente motivazione. Premesso che il
Giudice di pace ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione in questione
solo con riferimento all'art. 32 Cost., mentre essa era stata prospettata anche
con riferimento agli artt. 2 e 3, i ricorrenti lamentano che le citate leggi
non terrebbero in considerazione il principio della garanzia dei diritti inviolabili
dell'uomo non solo nell'ambito della collettività, ma anche come singolo, e
quello che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto
la libertà di tutti i cittadini, giacché impongono ai singoli trattamenti
sanitari che non sarebbero sempre adatti allo stato di salute dei medesimi
senza lasciare alcuna possibilità di scelta. La stessa Corte costituzionale,
del resto, ha definito il diritto alla salute non solo come interesse della
collettività, ma soprattutto come diritto primario e assoluto di ogni
individuo, giungendo ad affermare che il rilievo della salute come interesse
della collettività non é da solo sufficiente a giustificare la misura
sanitaria, non potendo la stessa comportare il sacrificio della salute di
ciascuno per la salute degli altri, e ad invitare il legislatore ad individuare
specifici e puntuali limiti agli accertamenti preventivi idonei a prevedere e a
prevenire i possibili rischi di complicanze derivanti dalla inoculazione dei
vaccini.
Le
considerazioni svolte in precedenza inducono a ritenere la questione di
legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti manifestamente infondata,
in relazione a tutti i parametri indicati. La Corte costituzionale, infatti, ha
già dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle
leggi 27 maggio 1991, n.165, 4 febbraio 1966, n. 51, 6 giugno 1939, n. 891, 5
marzo 1963, n. 292 e 20 marzo 1968, n. 419, che prevedono le vaccinazioni
obbligatorie (rispettivamente antiepatite B, antipolio, antidifterica e
antitetanica), sollevate in riferimento all'art. 32 Cost., in quanto non
prevederebbero la necessità di accertamenti preventivi, idonei quanto meno a
ridurre il rischio, pur percentualmente modesto, di lesioni della integrità
psico-fisica per complicanze da vaccino, volti alla verifica della sussistenza
di eventuali controindicazioni alla vaccinazione nonché della specificazione
dei tipi di accertamenti che debbono a tal fine compiersi (sent. n. 258 del
1994).
In tale
pronuncia, la Corte ha rilevato che le citate leggi sono finalizzate alla
tutela della salute collettiva e che la loro compatibilità con il precetto
costituzionale di cui all'art. 32 Cost. postula, come precisato in altre
pronunce (v. sentt. nn. 307 del 1990, 132 del 1992 e 218 del 1994, ma v. anche
la successiva sentenza n. 118 del 1996), il contemperamento tra i valori, ivi
contemplati, del diritto alla salute della collettività e del diritto alla
salute del singolo, sicché l'eventuale introduzione di una disciplina normativa
puntuale e specifica, a tutela di quest'ultimo, la quale imponga la
obbligatorietà di accertamenti preventivi idonei a ridurre, se non ad
eliminare, il rischio sia pure percentualmente modesto di lesioni all'integrità
psico fisica dell'individuo per complicanze da vaccino, potrebbe realizzarsi
solo attraverso un corretto bilanciamento tra entrambi i detti valori,
implicante ineludibilmente l'intervento del legislatore. L'adeguamento ai
principi costituzionali delle attuali • disposizioni che già stabiliscono la doverosità
di osservanza, in sede di esecuzione del trattamento, di opportune cautele e
modalità ha osservato ancora la Corte, dovrebbe essere necessariamente attuato
mediante una complessa ed articolata normativa di carattere tecnico a livello
primario attesa la riserva di legge e, nel caso, a livello secondario
integrativo, e la fissazione di standards di fattibilità anche in relazione al
rapporto costi benefici.
Sulla base di
tali argomentazioni, svolte alla stregua del parametro costituito dall'art. 32
Cost., risulta anche la manifesta infondatezza della questione in riferimento
agli artt. 2 e 3 Cost.. L'esigenza di tutela dei diritti inviolabili della
persona è infatti stata tenuta ben presente dalla Corte costituzionale nelle
pronunce in materia di vaccinazioni obbligatorie, così come il riferimento al
complesso bilanciamento di interessi e valori coinvolti nella problematica
delle vaccinazioni obbligatorie consente di ritenere che la previsione di un
siffatto trattamento corrisponda ad un non irragionevole apprezzamento del
legislatore nell'attuazione del precetto costituzionale che prescrive il
diritto alla salute come interesse del singolo e, ad un tempo, della
collettività.
E ciò senza
tener conto che in ogni caso la posizione dei singoli può essere pur sempre
tutelata attraverso il ricorso alle esimenti di cui all'art. 4 della legge n.
689 del 1981, la cui applicazione richiede però, come detto, un rigoroso
accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito.
In
conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non avendo l'amministrazione
intimata svolto attività difensiva non vi è luogo a pronunciare sulle spese del
presente giudizio.
PER QUESTI
MOTIVI
La Corte
rigetta il ricorso; nulla spese.