Anche il tossicodipendente ha diritto all’amministratore di
sostegno
(Avv.
Mario Pavone)
La legge n°
6 del 9 gennaio 2004, emanata a conclusione dell’Anno Europeo
per le persone disabili, ha introdotto nel nostro ordinamento
l’istituto dell’amministrazione di sostegno in applicazione del principio
ispiratore della nuova normativa laddove enuncia che "La legge ha la finalità
di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le
persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi
di sostegno temporaneo o permanente,”
L'amministrazione di
sostegno è un istituto evoluto e duttile, immaginato per fornire aiuto a
chiunque si trovi in difficoltà nell’esercizio dei propri diritti.
Sino alla promulgazione
della Legge 6/2004, infatti, per affrontare le primarie necessità di vita di un
anziano colpito da ictus o affetto da morbo di Alzheimer, di un
tossicodipendente o di un alcolizzato, di un portatore di handicap sensoriale,
di una persona immobilizzata o di un malato terminale, l’ordinamento non
prevedeva alcuno strumento giuridico efficace ed al contempo flessibile
La
legge,modificando il titolo XII del codice civile ed introducendo una graduazione degli strumenti giuridici
di tutela delle persone disabili ed un sistema più flessibile di riduzione
della capacità d’ agire, si è proposta l’ obiettivo di aggirare gli
inconvenienti, tuttora contenuti nella disciplina vigente a tutela delle
persone incapaci di agire, e cioè l’interdizione e l’ inabilitazione spesso
sproporzionati rispetto alle reali necessità di protezione del soggetto e con
il limite evidente di non tenere in alcun conto il vasto spettro di casi di
persone disabili che non presentano un livello di compromissione così severo
come quello prescritto dall’art. 414 c. c.:” l’infermità deve essere tale da
rendere la persona “incapace di provvedere ai propri interessi”.
La maggior
parte delle persone disabili, infatti, non versa in condizioni così gravi e
comunque non in modo permanente.
Con
l’introduzione dell’ “amministrazione di sostegno” è stato apportato un
efficace rimedio a questi inconvenienti, ribaltando la direzione della
tutela il cui oggetto primario non è più il patrimonio ma i bisogni e le
necessità della persona disabile che riacquistano centralità, aprendo il campo
alla tutela non solo degli infermi di mente ma di chiunque si trovi in una
situazione momentanea di difficoltà nell’esercizio dei suoi diritti (art. 1;
art. 404 c.c.): alcolisti; tossicodipendenti; disabili sensoriali, soggetti
colpiti da ictus,etc (2).
L'amministratore di sostegno,i
base alla nuova legge, interviene in qualità di rappresentante negli atti
giuridici di straordinaria amministrazione (es. compravendita immobili) o si
affianca al beneficiario in quelli di ordinaria amministrazione (es.
locazioni), seguendo le prescrizioni del Giudice indicate nel decreto di
nomina.
L’ufficio di amministratore di
sostegno, in ogni caso, non estingue la capacità del beneficiario di compiere da
solo tutti gli atti “necessari a soddisfare le esigenze della propria vita
quotidiana” (per esempio: acquistare beni di uso personale, come cibo e
vestiti, riscuotere la pensione,etc.).
L'istituto in parola,così come
delineato dal Legislatore, rappresenta, dunque, una forma di protezione più
riguardosa della dignità della persona in difficoltà rispetto all'antiquato e
rigido strumento dell’interdizione (3).
Va segnalato, ancora, che i
poteri dell'amministratore di sostegno sono annotati a margine dei registri di
stato civile al fine di garantire una più intensa tutela non solo della persona
disagiata ma anche dei terzi.
In tale
ottica assume rilievo una importante decisione del Tribunale di Modena (4), che
ha riconosciuto che anche la tossicodipendenza è una forma di disabilità che
comporta la mancata possibilità di attendere autonomamente ai propri interessi
ed ha disposto la nomina di un amministratore di sostegno, al quale può essere
altresì demandato
l’incarico di reperire al beneficiario un posto di lavoro dignitoso,
remunerativo e consono alla sua professionalità.
Due nonni di una ragazza
tossicodipendente, rimasta orfana e madre di due figli, hanno promosso ricorso
al fine di chiedere un amministratore di sostegno per questa ragazza.
Nella specie,i due anziani nonni avevano richiesto la nomina di un
amministratore di sostegno per la propria nipote trentaseienne,
tossicodipendente, lavoratrice part-time dal modestissimo stipendio e madre di
due figli minori, nonché nuda proprietaria di un consistente patrimonio
immobiliare che la stessa aveva ereditato dai genitori, entrambi recentemente scomparsi
I
ricorrenti,dopo aver chiarito che la nipote era divorziata con due figli
rispettivamente di sedici e dodici anni affidati al padre e con lo stesso
conviventi,hanno motivato la propria richiesta a causa del comportamento della
nipote e del suo stile di vita precisando che il precoce suo matrimonio sarebbe
fallito per la coltivazione di relazioni extraconiugali con uomini inaffidabili
e talora occasionali ed a causa dell’uso
abituale di sostanze stupefacenti.
Su queste
basi e sottolineato che l’improvvisa morte di entrambi i genitori della stessa
avrebbe fatto venire improvvisamente e traumaticamente meno il pur fragile
equilibrio di una situazione peraltro strutturalmente instabile e pregiudicata,
i ricorrenti hanno portato all’attenzione del Giudice Tutelare l’assunto stato
di impossibilità parziale, ma attualmente stabile, della persona di provvedere
ai propri interessi e, per l’effetto, la necessità di suo sostegno per
affiancarla e/o sostituirla nel compimento di atti essenziali per il suo
equilibrio esistenziale e per una oculata gestione di un patrimonio destinato
ad un significativo rilievo anche per la vita dei due figli minori della
persona.
Di qui le
istanze dei ricorrenti di utilizzazione del nuovo strumento offerto
dall’ordinamento per l’assunzione di ogni e più opportuna iniziativa per la
tutela della salute della persona e delle sue esigenze nonché per la miglior
gestione del patrimonio ereditato in virtù di una successione legittima che non
ha visto, ad oggi, l’attuazione di alcun incombente da parte dell’interessata.
Il
Tribunale, rilevato che, a seguito dell’ esame della beneficiaria del
provvedimento, è emerso che la stessa, pur apparentemente orientata nel tempo e
nello spazio, si trova, a causa delle motivate e con statate, anomalie
comportamentali patologiche,in uno stato di difficoltà grave e concreta, di
compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa ha ravvisato i
presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso e per la nomina di un
amministratore di sostegno con obbligatoria assistenza di essa (la situa zione
attuale esclude l’attribuzione di funzioni sostitutive) nel compimento degli
atti di individuati nella parte dispositiva del provvedimento stesso.
A conforto della decisione, il Giudice modenese ha ritenuto che
l’applicazione della nuova disciplina di cui alla legge n. 6 del 2004 fosse,
più che opportuna, indispensabile per sostenere una persona che probabili
debolezze caratteriali, presumibili errori nelle scelte di vita e, forse,
sfortunati incontri hanno trascinato su un piano il cui abbandono è reso arduo
dalla attuale tossicodipendenza
Inoltre, Il
valente Magistrato ha affermato che la nomina di un amministratore di sostegno,
fosse individuabile, necessariamente e a fronte della palese inesistenza di
parenti idonei (troppo anziani i ricorrenti e non affidabile il compagno
attuale della beneficiaria),nella figura di un professionista di fiducia del
Giudice Tutelare al fine di predisporre e realizzare un progetto di sostegno a
tutela della salute e degli interessi esistenziali della persona, prima ancora
che del suo patrimonio (per certo non insignificante) e della tranquillità
economica di un percorso vita che è, allo stato, di prevedibile lunga durata.
In base alla
decisione,quindi,una spiccata propensione per il consumo di sostanze
stupefacenti può costituire,pertanto,una disabilità tale da escludere
una equilibrata possibilità di attendere autonoma mente ai propri
interessi con conseguente opportunità della nomina di un
amministratore di sostegno, al quale può essere altresì demandato l’incarico di
reperire un posto di lavoro dignitoso, remunerativo e consono alla
professionalità del beneficiario
NOTE
(1)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004
(2)v.
Altieri,Dall’inabilitazione all’amministratore si sostegno,in
studioreginaaltieri.it
(3)v.Grillo
in “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 28 dicembre 2004
(4)v.
in calce Decreto del 08.02.2006,pubblicato da Anna T.Paciotti in
studiolegalelaw.it
Tribunale
di Modena – sezione civile –decreto depositato l’8 febbraio 2006
Premesso
(a)
Con ricorso depositato in data 28/12/2005, [omissis] e [omissis] hanno chiesto
la nomina di amministratore di sostegno alla nipote [beneficiaria] precisando
trattarsi dell’unica figlia trentaseienne del proprio figlio [omissis] e di
[omissis], deceduti entrambi recentemente ([omissis] il 4 dicembre 2005 e
[omissis] l’8 novembre 2005) lasciando [beneficiaria] unica erede della nuda
proprietà di cinque appartamenti in [omissis] (dei quali usufruttuari essi
nonni ricorrenti), di una polizza nominativa di € 30.000,00 circa, di una
autovettura Opel e, infine e presumibilmente di denaro e (forse anche di) titoli
presso la Banca Popolare di Verona.
(b)
I ricorrenti dopo aver chiarito che la nipote è stata moglie, oggi divorziata,
di [omissis] e che ha due figli, [figlio] e [figlio] rispettivamente di sedici
e dodici anni affidati al padre e con lo stesso conviventi, hanno argomentato
le proprie iniziative col comportamento della nipote e del suo stile di vita
precisando che il precoce suo matrimonio sarebbe fallito per la coltivazione di
relazioni extraconiugali con uomini inaffidabili; che più volte instaurò relazioni
talora occasionali e, talvolta di lunga convivenza; che da tempo fa uso
abituale di sostanze stupefacenti; che è stata sovente coinvolta in (ma anche
artefice di) episodi con rilevanza penale con vasta eco nella stampa locale.
(c)
Su queste basi e sottolineato che l’improvvisa morte di entrambi i genitori di
[beneficiaria] avrebbe fatto venire improvvisamente e traumaticamente meno il
pur fragile equilibrio di una situazione peraltro strutturalmente instabile e
pregiudicata, i ricorrenti hanno portato all’attenzione di questo Giudice
Tutelare l’assunto stato di impossibilità parziale, ma attualmente stabile,
della persona di provvedere ai propri interessi e, per l’effetto, la necessità
di suo sostegno per affiancarla e/o sostituirla nel compimento di atti
essenziali per il suo equilibrio esistenziale e per una oculata gestione di un
patrimonio destinato ad un significativo rilievo anche per la vita dei due
figli minori della persona.
(d)
Di qui le istanze dei ricorrenti di utilizzazione del nuovo strumento offerto
dall’ordinamento per l’assunzione di ogni e più opportuna iniziativa per la
tutela della salute della persona e delle sue esigenze nonché per la miglior
gestione del patrimonio ereditato in virtù di una successione legittima che non
ha visto, ad oggi, l’attuazione di alcun incombente da parte dell’interessata.
Osservato
(a)
In sede di esame della beneficiaria, effettuato da questo Giudice in data 2
febbraio 2006 è emerso che la stessa, pur apparentemente orientata nel tempo e
nello spazio, si trova, a causa delle sovraricordate, e constatate, patologiche
anomalie comportamentali, in uno stato di difficoltà grave e concreta, di
compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa.
(b)
Vanno perciò ravvisati, nella fattispecie, allo stato e con riserva di ogni
diversa e futura regolamentazione rapportata alle eventuali variazioni della
situazione di disabilità oggi appurata, i presupposti di legge che, pur
nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire dell’interessata,
giustificano che le si nomini un amministratore di sostegno con obbligatoria
assistenza di essa (la situazione attuale esclude l’attribuzione di funzioni
sostitutive) nel compimento degli atti di cui alla parte dispositiva.
Considerato
(a)
Sempre, in data 2 febbraio 2006 sono stati sentiti i ricorrenti che hanno
ribadito le istanze proposte col ricorso nonché [omissis], marito divorziato di
E.A. che ha confermato quanto esposto nella memoria con cui si è costituito nel
procedimento e, cioè, il suo pieno assenso al procedimento stesso e
l’opportunità della nomina come amministratore di persona terza dovendosi
ritenere inidoneo, a suo avviso, l’attuale compagno della beneficiaria
[omissis].
(b)
[beneficiaria] ha espresso cosciente adesione alla attivazione dell’istituto manifestando
in modo sincero la propria disponibilità a fruire di un concreto ed utile
sostegno nell’affrontare i propri problemi di salute, esistenza e patrimonio.
(c)
A fronte della specifica fattispecie questo Giudice Tutelare ritiene che
l’applicazione della nuova disciplina di cui alla legge n. 6 del 2004 sia, più
che opportuna, indispensabile per sostenere una persona che probabili debolezze
caratteriali, presumibili errori nelle scelte di vita e, forse, sfortunati
incontri hanno trascinato su un piano il cui abbandono è reso arduo dalla
attuale tossicodipendenza.
(d)
La nomina di un amministratore di sostegno, individuabile, necessariamente e a
fronte della palese inesistenza di parenti idonei (troppo anziani i ricorrenti
e non affidabile il compagno attuale della beneficiaria) , nella figura di un
professionista di fiducia di questo Giudice Tutelare potrà ragionevolmente
consentire il confezionamento e la realizzazione di un progetto di sostegno a
tutela della salute e degli interessi esistenziali della persona, prima ancora
che del suo patrimonio (per certo non insignificante) e della tranquillità
economica di un percorso vita che è, allo stato, di prevedibile lunga durata.
Disposto
(a)
Non senza trascurare la circostanza che [beneficiaria] ha due figli ancor oggi
minori che hanno titolo, per la garanzia del proprio benessere futuro e delle
proprie potenzialità di vita, che il consistente patrimonio materno, pur
primariamente funzionale alle esigenze della titolare, non venga
irragionevolmente dilapidato, il progetto di sostegno cui si accennava deve
strutturarsi nell’articolazione per cui l’amministratore dovrà:
(1)
assistere la beneficiaria in ogni iniziativa che sia funzionale alla cura e
alla tutela della salute della stessa;
(2)
previa verifica, di natura e caratteristiche dell’attività di lavoro
attualmente svolta (ha riferito l’Attolini di prestare attività par-time alle
dipendenze della [omissis] di Carpi per uno stipendio mensile di € 250,00)
assistere la beneficiaria per il rispetto di ogni suo diritto come lavoratrice
e attivarsi, se del caso, per reperire un posto di lavoro dignitoso,
remunerativo e consono alla professionalità e comunque alle caratteristiche di
essa;
(3)
assistere obbligatoriamente la persona in ogni atto di carattere economico-patrimoniale
di straordinaria amministrazione che dovrà essere autorizzato, sempre e
comunque, da questo Giudice Tutelare;
(4)
assistere, ancora, la beneficiaria in tutti gli atti di ordinaria gestione e
amministrazione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare della stessa.
(b)
Per il che l’amministratore sarà tenuto a:
(1)
inventariare i beni tutti (mobili e immobili) destinati a pervenire alla
beneficiaria per successione dai genitori;
(2)
porre in essere ogni incombente relativo alla accettazione della eredità
pervenuta alla beneficiaria dai propri genitori eseguendo ogni attività
conseguente e/o connessa all’accettazione;
(3)
aprire quindi un conto corrente intestato alla beneficiaria e gestibile solo
con firma congiunta della stessa e dell’amministratore su cui dovrà essere
depositata ogni provvista e/o rendita della prima;
(4)
effettuare analoghe operazioni (e con gli stessi limiti) quanto agli eventuali
titoli che pervenissero alla beneficiaria per successione dai genitori;
(5)
valutare e, quindi prospettare motivatamente al Giudice Tutelare quale possa
essere l’importo liquido da lasciare mensilmente nella libera disponibilità
della beneficiaria per le proprie esigenze di vita corrente;
(6)
vendere, previo deposito di perizia di stima e a seguito di accettazione
dell’eredità, l’autovettura di proprietà del padre defunto della beneficiaria.
(c)
In vista delle finalità che la qualificano, l’incarico va attribuito, allo
stato, a tempo determinato: un anno dalla data del giuramento. Il Pubblico
Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza.
P.
Q. M.
Nomina
il Sig. Avv.G. C. nato ad Avellino il 03/02/1965 con Studio in (omissis
)amministratore di sostegno della Sig.ra [beneficiaria] nata a [omissis] il
[omissis]/1971 e ivi residente via [omissis] con le seguenti prescrizioni:
1)
L’incarico è a tempo determinato: un anno dalla data del giuramento.
2)
L’amministratore di sostegno avrà il potere/dovere di assistere
obbligatoriamente la beneficiaria nelle operazioni tutte così come specificate
alla lettera (a) e successive sottolencazioni (da 1 a 4) di quanto “Disposto”
nella parte motivazionale che precede; rispetto a tutti gli atti e/o negozi
rientranti nelle operazioni stesse viene conseguentemente limitata la capacità
d’agire della beneficiaria che potrà validamente esprimersi soltanto con la
necessaria assistenza dell’amministratore,
3)
Nell’adempimento del mandato l’amministratore di sostegno curerà di attuare gli
incombenti stabiliti alla lettera (b) e successive sottoelencazioni (da 1 a 6)
di cui al capo motivazionale sopracitato; dovrà depositare l’inventario entro
trenta giorni dal giuramento accompagnandolo con una prima relazione scritta in
cui darà conto dell’esito (quanto meno, dello stato) delle iniziative di cui ai
punti 2,3,4 e 6 della citata lettera (b) ed esprimerà la valutazione di cui al
punto 5 della stessa.
4)
In prosieguo l’amministratore dovrà riferire per iscritto (sempre depositando
rendiconto) quanto meno entro un semestre dal giuramento e, quindi, dieci giorni
prima la scadenza dell’incarico circa l’attività svolta nei periodi precedenti
e le condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria; nella seconda
relazione prospetterà l’opportunità di una eventuale proroga indicando il
termine auspicato
5)
Ribadito che l’amministratore di sostegno dovrà chiedere l’autorizzazione al
Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice
civile,lo stesso sarà soggetto all’obbligo di informare tempestivamente la
beneficiaria circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di
dissenso con essa.
6)
La beneficiaria conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di
sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e
comunque tutti quelli per i quali la sua capacità d’agire non viene limitata da
questo provvedimento.