SUL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DEI
RAPPORTI DI LAVORO.
di Gennaro Lezzi
Le seguenti
considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno
carattere in alcun modo impegnativo per
l’Amministrazione di appartenenza
Il contratto di associazione in
partecipazione è previsto e regolato dagli artt. 2549 ss. cc.
Trattasi di contratto
consensuale, aleatorio, a prestazioni corrispettive.
Non sembra, infatti, che rientri
nel novero dei contratti associativi o con comunione di scopo ; invero
dall’apporto dell’associato non si origina un patrimonio comune, restando unicamente
l’associante titolare e gestore dell’impresa o dell’affare .
Mediante tale fattispecie
negoziale una parte, l’associante che non necessariamente deve essere un
imprenditore, attribuisce ad un'altra,
l’associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o
piu’ affari verso il corrispettivo di
un certo apporto che può consistere nel conferimento di una somma di denaro, di
un diritto reale di godimento o in una prestazione di opera e/o servizi resa
senza subordinazione.
L’aleatorietà del contratto si
coglie in relazione alla posizione dell’associato, per il quale il
corrispettivo dell’apporto dipende dall’eventuale realizzazione degli utili
dall’attività d’impresa o dall’esito dell’affare sicchè in definitiva, all’atto della stipula le parti non sono in
grado di prevedere i vantaggi e
svantaggi che deriveranno loro dall’esecuzione delle rispettive prestazioni
dedotte in contratto.
Tale contratto, in concreto, qualora
l’apporto dell’associato si concreti in una prestazione lavorativa, si presta a fraudolente ed illecite operazioni
volte a dissimulare la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati ex art.
2094 c.c. al fine di evadere i relativi obblighi contributivo- previdenziali.
Conviene dunque esaminare le
differenze intercorrenti tra le due tipologie contrattuali tipicamente previste
dal legislatore, attesa la diversità di disciplina .
Sotto il profilo formale , di
regola , non si rinvengono differenze : per il contratto di lavoro subordinato
non è previsto alcun particolare requisito di forma ad substantiam o ad
probationem ( eccetto le ipotesi in cui esso contenga clausole svantaggiose
per il lavoratore quali ad es. l’indicazione del termine ad quem nel contratto a tempo determinato che deve avvenire con forma scritta), cosi’ come per l’associazione in partecipazione .
Il contratto di associazione
dovrà, però, stipularsi per iscritto qualora
si voglia conferire il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari ( art. 1350 n. 9
c.c.) e dovrà rivestire la forma dell’atto pubblico ai fini della trascrizione
ex art. 2643 n. 10 c.c.
A tal proposito va sottolineato
come i singoli operatori di mercato si premurino, per l’eventualità di
contestazioni da parte dell’associato o da parte degli enti preposti al
controllo, di stipulare detto contratto
per iscritto a mezzo di scrittura privata.
L’associazione in partecipazione
dà vita ad una fattispecie negoziale del tutto eterogenea rispetto a quella del
lavoro subordinato in quanto presenta principalmente tre requisiti estranei a quest’ultimo, che la avvicinano
piuttosto al lavoro autonomo: assenza di subordinazione dell’associato nei
confronti dell’associante che non ha poteri disciplinari e di controllo; partecipazione
agli utili e quindi al rischio d’impresa da parte dell’associato (Cass. n.
19475/03), il quale può anche non percepire alcuna somma a titolo di
ripartizione di utili; obbligo di rendiconto della gestione dell’associante nei
confronti dell’associato (ex multis
Cass. 26.2.2001 n. 2795).
Riguardo al primo requisito deve
rilevarsi che esso non può ritenersi sempre decisivo per il discrimen ; infatti, in giurisprudenza
si rileva che anche nel rapporto di lavoro subordinato l’assoggettamento al
potere direttivo e disciplinare datoriale può assumere forme molto attenuate a
seconda dei diversi aspetti in cui in
concreto si svolge il rapporto.
Importante è, invece, la
ricorrenza del secondo requisito : è evidente che se manca il rischio di
impresa vi è locatio operarum e non locatio operis; inoltre, il contratto si
snatura , perde la sua aleatorietà .
E’ ricorrente la fattispecie in
cui al presunto associato viene corrisposta a cadenza mensile in un lasso di tempo di uno o piu’ anni una
somma di denaro sempre uguale nel suo ammontare: nella realtà e’ accaduto
spesso ad es. che molti “associati” adibiti a mansioni di commesso, percepivano
come utili dell’attività di impresa una somma corrispondente all’esatto
ammontare della retribuzione minima garantita dovuta ad un commesso, stabilita
dal contratto collettivo relativo al settore merceologico considerato. Cio’
lascia intendere fondatamente la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato.
L’obbligo di rendiconto che
grava sull’associante nei confronti dell’associato è previsto ex art. 2552 c. 3 c.c.
Anche a tal riguardo si rileva
che nell’ipotesi in cui l’associante non assolva a siffatto obbligo e, di
risulta, l’associato non partecipi in alcun modo alla gestione dell’impresa, né prenda visione del bilancio della società
associante, non vi è esercizio del diritto al rendiconto da parte di quest’ultimo.
Tale circostanza costituisce un altro indice rivelatore della illecita
simulazione di un rapporto di subordinazione.
Invero, nella pluralità dei casi
già lo schema di contratto di associazione in partecipazione predisposto
dall’azienda, o comunque, dall’associante, suscita perplessità circa la reale natura del rapporto regolato.
Accade, infatti, che tutti i
contratti di associazione in partecipazione stipulati si presentino identici
nel loro contenuto così come predisposti dall'associante secondo un “modus procedendi” che richiama alla
mente i contratti stipulati ex artt. 1341 e 1342 cc., c.d. per adesione, i quali si caratterizzano proprio per una
prevalente volontà di una parte contrattuale (il predisponente) che si impone
all’altra, la quale può soltanto scegliere se aderire o meno al contratto già
fissato nel suo intero contenuto.
Sotto il profilo previdenziale
va ricordato che con l’art. 43 legge n. 326/03 si è previsto l’obbligo di
iscrizione ad un’apposita gestione previdenziale anche per gli associati in
partecipazione e che a loro favore è previsto , altresi, l’obbligo dell’assicurazione
contro gli infortuni presso l’INAIL.
Pertanto, di fronte ad un
contratto di associazione in partecipazione, la rilevata mancanza della
iscrizione dell’associato che conferisce attività lavorativa presso l’INPS e
l’INAIL rappresenta un ulteriore sintomo della simulazione e quindi della
effettiva presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Tanto esposto, laddove emergano
le discrasie sin qui evidenziate dal paradigma normativo scolpito dagli artt.
2549 ss. c.c., il contratto di associazione in partecipazione simulato sarà da
considerarsi nullo o comunque improduttivo di effetti tra le parti , come per i
terzi interessati, quali gli Istituti assicuratori .
Di recente l’art. 86 c. 2 del d.lgs.
276/03 di attuazione della legge n. 30/03 c.d. Biagi è intervenuto a stabilire
che in caso di rapporti di associazione in partecipazione che si risolvano in
un apporto lavorativo, resi senza un’effettiva partecipazione agli utili o
adeguate erogazioni, e senza che
ricorra altro contratto di lavoro , l’associato lavoratore ha diritto al trattamento
economico, contributivo e normativo stabilito dai corrispondenti contratti
collettivi.
Il legislatore pone una
presunzione iuris tantum
dell’esistenza di lavoro subordinato, superabile laddove l’associante riesca a
dimostrare con idonee attestazioni o documentazioni l’effettiva sussistenza
dell’associazione in partecipazione .
Nella fattispecie , dunque, il
contratto di associazione è considerato invalido, precisamente nullo , ma il
lavoratore che rivendichi i diritti discendenti dal rapporto di lavoro
subordinato dissimulato deve rivolgersi al giudice del lavoro per la previa
eventuale declaratoria di nullità, ferma restando la facolta’ della controparte
di introdurre i mezzi di prova che ritiene idonei a vincere la presunzione
semplice.
Infatti, questi non possono
ritenersi limitati alle idonee attestazioni o documentazioni di cui parla
l’art. 86 c. 2 citato; se è vero come è vero che il nomen iuris di un rapporto ad
esso attribuito dalle parti in un contratto non preclude al giudice la diversa
qualificazione dello
stesso , laddove emergano indici
in tal senso, non si comprende perché all’associante, cui a seguito
dell’inversione dell’onere probatorio di cui alla disposizione in esame spetta
provare la
mancata ricorrenza del lavoro
subordinato, non debba esser consentito di avvalersi dei mezzi di prova che
egli ritiene utili allo scopo, primo tra tutti la prova testimoniale.
D’altra parte, nella presente
disamina non si puo’ trascurare il fatto che , al fine di risolvere le
complesse questioni qualificatorie relative a fattispecie contrattuali
elastiche che si collocano al confine tra lavoro autonomo e subordinato , il
d.lgs. 276/03 ha introdotto la figura della certificazione (artt. 75-84).
L’intentio legis dichiarata
è quella di deflazionare il contenzioso in materia di qualificazione del
rapporto relativamente a ben individuate tipologie contrattuali , tra le quali
è ricompresa anche l’associazione in partecipazione .
La procedura di certificazione
prende l’avvio da una richiesta effettuata da entrambe le parti e rivolta alla
apposita Commissione di certificazione e si conclude con la redazione di un
atto motivato che produce effetti non solo tra le parti ma anche nei confronti
dei terzi; le parti con tale atto vengono a disporre di una sorta di documento
avente fede privilegiata , esplicante effetti soprattutto sul piano fiscale e contributivo.
Si pone quindi il problema
dell’efficacia del contratto di associazione in partecipazione certificato ,
problema comune anche alle altre tipologie contrattuali di cui all’art. 75
d.lgs. 276/03.
Avverso l’atto di certificazione
è esperibile dalle parti contraenti nonché dai terzi nella cui sfera giuridica
esso produce effetti ricorso al giudice del lavoro per erronea qualificazione,
vizio della volontà e difformità tra il programma negoziale come certificato e
la sua effettiva esecuzione, nonché ricorso al TAR limitatamente al vizio di
eccesso di potere ed a vizi procedimentali.
Pertanto, può verificarsi che il
lavoratore di fronte alla possibilità di impiego offertagli, dapprima si presti
alla stipula della simulata associazione in partecipazione attestando altresi’
la veridicità di tale rapporto dinanzi
alla Commissione di certificazione ;
e successivamente si risolva a rivendicare
i diritti spettategli dal rapporto di lavoro subordinato realmente in corso ,
rivolgendosi al giudice del lavoro.
Premesso poi che i terzi lesi
dall’atto di certificazione e quindi interessati alla proposizione
dell’impugnativa possono essere sia soggetti privati ( basti pensare al coniuge
separato cui spettano gli alimenti che ha interesse a dimostrare il rapporto di
lavoro subordinato intercorrente tra l’associante e l’altro coniuge tenuto agli
alimenti, considerata in tal caso la
periodicità della retribuzione , mentre in caso di associazione l’obbligato
potrebbe occultare gli emolumenti percepiti adducendo la mancata realizzazione
degli utili ) che pubblici , proprio con
riferimento a quest’ultimi si
registrano profili problematici.
Secondo un’interpretazione letterale
e sistematica del dato normativo in esame appare corretto ritenere che il
rapporto di lavoro certificato non possa esser contestato o sottoposto ad
accertamento da parte degli enti preposti alla vigilanza sul lavoro (INPS,
INAIL, Agenzia delle Entrate ecc. ) considerati soggetti terzi agli effetti del
procedimento certificatorio, sino a
che non sia intervenuta una
sentenza di merito di accoglimento di uno dei ricorsi giurisdizionali
sopraindicati , magari proprio a seguito di loro iniziativa .
In tal senso depone il disposto dell’art. 79 d.lgs. 276/03 :
sino a tale momento gli effetti della certificazione permangono anche verso i
terzi , cioè , in particolare verso gli enti previdenziali e gli altri enti di
vigilanza.
Altro dato idoneo a suffragare
tale prospettazione sembra rinvenirsi
nel D.M. Min. Lav. del 21/07/04
laddove , in materia di attività di consulenza ed assistenza che ex art. 81
d.lgs. 276/03 la Commissione deve fornire alle parti , recita: “la stessa ( l’attività di consulenza ed
assistenza) pur non assumendo un valore
giuridico di natura vincolante come è , invece, il compito certificatorio…”
Questa lettura è l’unica che
consenta di attribuire un pregnante significato al novello istituto della
certificazione quale strumento privilegiato di risoluzione di conflitti in
materia di qualificazione del rapporto di lavoro; altrimenti opinando la
certificazione non si distinguerebbe dalla conciliazione ex art. 410 c.p.c. e
non si comprenderebbe francamente il significato della sua introduzione ad
opera del legislatore.
Cio’ posto, gli enti predetti,
possono soltanto impugnare la certificazione ex art. 80 c.1 d.lgs. 276/03 dinanzi al giudice del lavoro,
stante l’inversione dell’onere probatorio, per dolersi della erronea
qualificazione o, ipotesi piu’ probabile, della difformità tra programma
negoziale certificato e sua concreta attuazione. Al riguardo va però operata
una precisazione: e’ logico pensare che per giungere a determinarsi ad una
siffatta impugnativa gli enti pubblici interessati hanno effettuato degli
accertamenti dai quali siano emersi elementi tali da far maturare in loro il
convincimento che il rapporto in concreto si svolga o si sia svolto secondo i
canoni della subordinazione e non, per es. per quel che qui interessa,
dell’associazione in partecipazione .
Si tratta allora di accertamenti
che costituiranno elementi di prova su cui si fonderà la relativa domanda
giudiziale proposta ai sensi dell’ art. 80 c. 1 citato ma che non condurranno
invece in alcun modo alla contestazione di violazioni amministrative a mezzo di
apposito verbale di accertamento di illecito amministrativo ed alla successiva eventuale
adozione della ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni ex lege n. 689/81, né
tantomeno al recupero contributivo da parte degli enti preposti .
Il momento sanzionatorio verrà
in rilievo solo successivamente, in caso di accoglimento del ricorso
giurisdizionale e come conseguenza di questo, restando sino a tale momento congelato.
Cosi’ argomentando, si coglie,
allora, una evidente differenza tra la certificazione e la conciliazione in
materia di lavoro: esemplificando al massimo, la prima sortisce effetti
preclusivi di accertamenti e sanzioni da parte degli enti pubblici almeno sino
alla sentenza di merito di cui all’art. 79 d.lgs . 276/03; la seconda ,
concretandosi in un negozio giuridico a carattere transattivo , come tale è
efficace solo tra le parti stipulanti e può riguardare solo diritti a loro
disponibili quali quelli patrimoniali (retribuzione , t.f.r. etc.).
Invero alcun valore può essere
attribuito all’eventuale accordo raggiunto dalle parti in sede di conciliazione amministrativa dinanzi alla
apposita Commissione presso la Direzione provinciale del lavoro o in sede di
conciliazione sindacale nella misura in cui si vogliano ricomprendere in detto
accordo anche le sanzioni amministrative irrogate e l’an o il quantum dei
contributi e premi dovuti o l’esistenza e la qualificazione del rapporto di
lavoro.
Il potere sanzionatorio statuale
e l’interesse pubblico al conteggio ed al recupero dei contributi evasi non
rientrano certo nella sfera disponibile dei privati e non possono essere dunque
oggetto di transazione.
Per mera completezza espositiva
si deve dar conto, però di un’ incongruenza che si rinviene nel dato normativo, laddove si
stabilisce (art. 79) che anche l’accoglimento del ricorso proposto
dinanzi al TAR per vizi procedimentali vale a privare il rapporto certificato
della efficacia verso terzi.
Se nell’ipotesi di sentenza resa a seguito di ricorso al giudice del lavoro il giudicato di accoglimento si è formato sul merito della questione, cioè sulla corrispondenza o meno alla realta’ fattuale del rapporto di lavoro certificato , sull’ avvenuta erronea qualificazione dello stesso ovvero sull’accertamento della formazione di una volonta’ negoziale viziata ( in tale ultima evenienza solo su richiesta delle parti), appare ben comprensibile la disposizione di cui all’art. 79 ; mal si comprende, invece, come il riscontro di un mero vizio procedimentale da parte del giudice amministrativo possa privare l’atto di certificazione della sua “fede privilegiata” , prescindendo esso completamente da un giudizio sul fatto, tanto piu’ in considerazione di quanto disposto dall’art. 21 octies c. 2 l. 241/90, norma introdotta nell’ordinamento dalla legge n. 15/05, che, in un’ottica “ sostanzialistica” interviene a neutralizzare gli effetti invalidanti dell’atto amministrativo prodotti da vizi formali e procedimentali, qualora la P.A. dimostri che comunque l’atto non avrebbe potuto avere un diverso contenuto dispositivo.