L’assegno di mantenimento comprende sia ciò che è inerente l’aspetto alimentare ma anche quello «abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica» (Cass. civ. Sez. I, 19/03/2002, n. 3974). Alla luce di tale specifica sembrerebbe che anche la mensa scolastica sia inclusa in esso.
In diverse occasioni i Giudici di merito si sono espressi in tema di oneri “eccezionali” precisando che “le spese straordinarie non possano essere incluse nel contributo fisso in quanto difficilmente quantificabili preventivamente e soggette a variazioni anche sensibili, cosicché ove fossero forfettariamente considerate nel contributo mensile predeterminato, sussisterebbero due opposti rischi. Da un lato, ove in certi periodi non ve ne fosse la necessità o fossero assai contenute, si rischierebbe di imporre al genitore non domiciliatario un contributo non proporzionale alle effettive esigenze del figlio, con evidente locupletazione dell’altro coniuge. Dall’altro, ove per contro assumessero significativo rilievo economico, tali spese potrebbero assorbire (se non superare, in specie in ipotesi di spese mediche straordinarie) una parte anche rilevante del contributo ordinario, così sacrificando sia la soddisfazione di diritti primari irrinunciabili del minore, sia il patrimonio del genitore domiciliatario”.
Le traversie economiche, soggette alle mutevoli condizioni sociali, vengono, di regola, preventivate mediante accordi consensuali oppure tramite provvedimenti emanati dai Tribunali in presenza di ricorsi giudiziali.
Quando si nominano le spese straordinarie si intendono quelle «scolastiche» e«mediche». Non a caso si abbina la mensa alla frequenza scolastica e, come spesa correlata, anche l’acquisto dei libri ed accessori scolastici.
Ma non sempre è scontato, lo dimostrano le variegate sentenze in materia che si basano sull’interpretazione dell’art. 30, comma 1°, Cost., «E’ dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Ulteriormente sottolineata dall’art. 147, comma 1°, cod. civ., che cita «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Per i Giudici l’osservanza di questi dictat si ottiene mediante il concorso pecuniario mensile (155 cod. civ.) e il rimborso delle spese straordinarie che i figli - eccezionalmente – affrontano o chi per essi. L’obbligo di mantenimento che grava sul genitore non si esaurisce mai ma si allevia tramite assegno mensile. Le spese straordinarie, in altri termini, servono a non frustrare completamente il valore dell’assegno mensile, che potrebbe diventare, improvvisamente, insufficiente per un bisogno grave del figlio.
Mariagabriella CORBI