L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO MEDIANTE IL SUPERAMENTO DELLA CONFLITTUALITÀ IN MEDIAZIONE FAMILIARE

(Mariagabriella Corbi)*

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L'assegno di mantenimento è un istituto previsto dal Codice civile all'articolo 156, secondo cui "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a carico del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Per comprendere a pieno la ratio dell'istituto occorre innanzitutto rilevare che la separazione ha carattere temporaneo, ben potendo i coniugi decidere di riconciliarsi. È proprio questo carattere di "precarietà" che non fa venir meno quanto disposto dall'articolo 143 c.c. e che, quindi, permette di considerare ancora esistente un vincolo di solidarietà morale e materiale che lega i coniugi, anche se giudizialmente separati.

Venendo ai presupposti che devono concorrere affinché il giudice si determini a concedere l'assegno di mantenimento, essi sono tre (Cass. Civ. 12.12.2003 n. 19042; Cass. Civ. 18.09.2003 n. 13747; Cass. Civ. 08.08.2003 n. 11965; Cass. Civ. 19.03.2003 n. 4039):

- la non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;

- la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;

- la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.

L’accertamento del diritto all’assegno di mantenimento va effettuato verificando innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva realizzarsi sulle proiezioni futuristiche del menage familiare (da ultimo Cass. 12 luglio 7.007 n. 15611, 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021). La determinazione al  diritto all’assegno di mantenimento ci si arriva mediante due passaggi, nel primo dei quali il Giudice è tenuto a valutare l’esistenza del diritto in astratto, in proporzione ai mezzi di sostentamento o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, paragonati ad un tenore di vita simile a quello in regime matrimoniale, o che poteva svilupparsi nel futuro come proiezione di aspettative  e sacrifici affrontati, fissati al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nell’art. 5 della legge n. 898 del 1970, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (Cass. 12 luglio 2007 n. 15610, 22 agosto 2006 n. 18241, 19 marzo 2 003, n. 4040).

Con riferimento alla valutazione dei redditi del soggetto obbligato va rilevato che le dichiarazioni dei redditi, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno mantenimento valore incisivo per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può ignorarle, fondando la sua attenzione  su altre risultanze probatorie (Cass. 28 aprile 2006 n. 9876, 12 giugno 2006 n. 13592, 19 giugno 2003 n. 9806). Inoltre, nel determinare il reddito dei coniugi ai fini della determinazione dell’assegno di separazione/divorzio e del contributo di mantenimento in favore dei figli, il Giudice deve tener conto anche delle potenzialità lavorative esercitate dal coniuge obbligato e dell’entità oggettiva degli immobili di cui questo ultimo risulti proprietario, prescindendo dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi (Cass. 22 agosto 2006 n. 18241).

 Il ruolo della mediazione familiare ed i poteri del giudice.

La separazione  si fonda sul principio che il fallimento di due individui come coppia non comporti necessariamente il loro fallimento come  esseri sociali.
Questa aspirazione della nuova legge investe una problematica che il legislatore avrebbe potuto affrontare e risolvere una volta per tutte e che, invece, è stato completamente ignorato: il supporto del mediatore familiare.

La mediazione familiare si colloca  a ragion veduta,  nell’ambito delle tecniche, di origine anglosassone, di gestione e soluzione delle controversie, note come ADR – Alternative Dispute Resolution (risoluzione alternativa delle controversie): il termine ingloba tutte le varianti inerenti al conflitto in contrapposizione alla composizione giudiziale, inteso come gestione formalizzata della lite.

L’ADR si è sviluppata per la necessità di contenere i tempi, i costi, il formalismo e la rigidità del giudizio ordinario.

La mediazione familiare si evidenzia sotto vari profili dagli altri mezzi di approccio amichevole (transazione, conciliazione, arbitrato) perchè non mira alla soluzione di conflitti, nè ad compromesso, ma tende a ridurre le conseguenze del conflitto, ovvero a favorire una pausa  tra i coniugi con una ripresa del dialogo tra loro

Se il linguaggio del giudice è quello di colui che decide, quando il conflitto degenera, il ruolo del mediatore è invece quello di occupare uno spazio neutro - in assenza di giudizio -, ove esplicitare lo stato emotivo che consente ai litiganti di riconoscersi come persone e di riappropriarsi della capacità di gestire autonomamente il conflitto.

La mediazione è un percorso (mediante vari incontri: 10-12) dove uno (o una coppia ) di mediatori aiuta i coniugi, su loro richiesta, ad elaborare da protagonisti gli accordi che meglio soddisfano le esigenze dei membri della famiglia.

E' opinione diffusa che una discreta separazione consensuale oppure un accordo mediamente soddisfacente sia da prediligere rispetto ad una buona, dotta, saggia e anche equa sentenza, non fosse altro perché i primi sono il frutto di un’autoaffermazione, consapevolezza e responsabilità delle parti interessate nel conflitto, mentre l’altra, in contrapposizione, essendo esterna, è pronunciata da soggetti che ci si augura abbiano compreso e colto qualche aspetto della realtà affettiva, emotiva e relazionale di quella coppia, senza alcuna certezza al riguardo: se ciò è colto allora si valuterà come l’ausilio costruttivo fornito alla causa dal mediatore o da altro esperto professionale  può contribuire a rendere quella sentenza più "a misura" per le parti ed i loro figli, ovvero più sensibile ai loro molteplici bisogni, concretizzando una nuova cultura di comunicazione e favorendo la promozione di una nuova tipologia di giustizia variamente definita “giustizia emozionale, dei sentimenti, del quotidiano”, che considera non solo i diritti sanciti giuridicamente ma anche dei bisogni emotivi e relazionali, dei reali problemi  de gli antagonisti i e non degli pseudointeressi spesso rappresentati durante l'iter burocratico. 

 

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione

 Consulente dell'educazione familiare

                                                                                              Mediatrice Familiare