Mancato versamento dell’intero assegno da parte dell’imputato: necessità incolpevole di dover provvedere alle proprie esigenze primarie. ( Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona)
Cassazione penale, Sentenza n.45273 del 4/12/2008
Il fatto
Il Tribunale di Napoli dichiara un imputato colpevole del reato di cui all’art. 12 sexies della legge n. 898\1970 in quanto si sottraeva all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile dovuto in favore della moglie e della figlia minore come stabilito e quantificato dal Tribunale di Napoli con sentenza di divorzio. Lo steso Tribunale, riconosciute, le attenuanti generiche, lo condanna alla pena condizionalmente sospesa di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
La Corte di Appello di Napoli, in riforma della predetta sentenza, ha concesso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna. Ricorre l’imputato a mezzo del suo difensore, lamentando la violazione deIl’art. 12 sexies della legge n. 898\1970 e la mancanza ed illogicità della motivazione. Lo stesso deduce che nel corso dell’istruttoria l’imputato ha dimostrato di essersi trovato nell’impossibilità di provvedere con regolarità al pagamento dell’assegno posto a suo carico dal giudice del divorzio, per fatto a lui non imputabile.
Per la Cassazione il ricorso è fondato.
Secondo i giudici di legittimità ed in base ad un principio affermato più volte dalla giurisprudenza, il reato previsto dall’art. 12 sexies della legge n. 898\1970 si configura per la semplice mancata corresponsione all’ex coniuge dell’assegno nella misura disposta dal giudice, senza che sia necessaria la verifica della mancanza nel beneficiano dei mezzi di sussistenza (tra le altre vedi Cass., Sez. 6, 22 gennaio 2001 n. 11005).
Inoltre, osserva la Corte, ai fini della integrazione di reato, è sufficiente anche un inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, non essendo riconosciuto all’obbligato un potere di adeguamento dell’assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice civile.
Anche se la norma richiamata sanziona penalmente il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno fissato con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciò non esclude la rilevanza dell’eventuale incapacità economica dell’obbligato, allorché la stessa sia assoluta e non ascrivibile a colpa. Infatti, osservano i giudici di Cassazione, deve negarsi la configurabilità della responsabilità penale, alla stregua del principio “ ad impossibilia nemo tenetur ”.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha escluso la sussistenza dell’esimente invocata dall’appellante, ritenendo non credibile che l’imputato, soggetto quarantenne all’epoca dei fatti e dotato di buona salute, nell’arco di oltre due anni e mezzo non sia stato nemmeno una volta in condizione di adempiere esattamente all’obbligo impostogli; secondo la Cassazione tale affermazione suona come apodittica, in contrasto con quanto precedentemente rilevato dallo stesso giudice del gravame, secondo cui “ le deduzioni difensive hanno trovato effettivamente riscontro nella deposizione resa in dibattimento dalla … omissis …, ex coniuge dell’attuale ricorrente” .
Nella parte motiva della sentenza impugnata era stato evidenziato, in premessa, che, secondo la prospettazione della difesa: “ l’imputato ha sempre corrisposto l’assegno dovuto fin quando ha regolarmente esercitato la propria attività lavorativa; - la non regolarità del versamento è coincisa con la chiusura della propria società e con la conseguente perdita del lavoro; - dopo aver perso il lavoro, ha sempre cercato di lavorare, accontentandosi anche dei lavori più umili e chiedendo aiuto, nella ricerca del lavoro, persino all’ex moglie che, nelle sue possibilità, si è adoperata in suo aiuto; - il prevenuto, ogni qualvolta riesce a racimolare qualche spicciolo con lavori saltuari, contribuisce al sostentamento della figlia e dell’ex moglie; - il non versamento dell’intero assegno da parte dell’imputato è stato dettato dalla necessità incolpevole di dover provvedere alle proprie esigenze primarie “.
Se, dunque, tutti tali postulati difensivi hanno effettivamente trovato riscontro nella deposizione della stessa persona offesa ( ex moglie), la Corte di Cassazione non comprende come la Corte territoriale abbia potuto affermare in termini di certezza che l’ex marito/padre abbia avuto, almeno in qualche occasione, la concreta possibilità di adempiere alla propria obbligazione. La decisione adottata dal giudice di secondo grado, pertanto, non risulta sorretta da un tessuto motivazionale dotato del necessario sostrato di coerenza logica. Di conseguenza, s’impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.