FINANZIARIA 2007
DISEGNO DI LEGGE
(Camera n. 1746-bis)
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze
(PADOA
SCHIOPPA)
(Testo coordinato approvato dalla Camera dei deputati il 19
novembre 2006.
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati
alla Presidenza il 19 novembre 2006)
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)
1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da
finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000
milioni di euro, al netto di 9.520 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è
fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per
l'anno finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009 il
livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000
milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850
milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in
208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni
2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500
milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in
200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato
di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto
da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di
emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione
fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed
equità sociale indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 2.
(IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre
disposizioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le
parole: «, nonchè delle deduzioni effettivamente
spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse;
b)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art.
11. – (Determinazione dell’imposta). – 1. L’imposta
lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le
seguenti aliquote per
scaglioni di reddito: a) fino a 15.000
euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,
27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per
cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e)
oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del
reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non
superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.
3.
L’imposta netta è determinata operando sull’imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni
previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre
disposizioni di legge. 4. Dall’imposta netta si detrae
l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al
contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare
dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta
netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al
periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede
di dichiarazione dei redditi»;
c) l’articolo 12 è
sostituito dal seguente: «Art. 12. – (Detrazioni per
carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si
detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro,
diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente
al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito
complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3)
690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro
ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione
spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo
pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se
il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a
34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore
a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito
complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5)
10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro
ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi
i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun
figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni
sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli
a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun
figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più
figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di
15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente
ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi,
spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare
più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di
affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita
nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge
fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a
quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro
genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo
figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni
previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota
tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2.
Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone
alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo,
computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni,
nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica,
non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1,
lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete
nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera
a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se
i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero,
minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli
altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime
quattro cifre decimali»;
d) l’articolo 13 è
sostituito dal seguente: «Art. 13. – (Altre detrazioni).
– 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno
o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di
quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a),
b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: a)
1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può
essere inferiore a 690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del
prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto
tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000
euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000
euro.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera
c), è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000
euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l’ammontare
del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a
25.000 euro; c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo
è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000
euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000
euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49,
comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda,
non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo,
rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a: a) 1.725
euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto
tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare
del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a
15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è
superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000
euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei
soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più
redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera
a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di
quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo
di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al
comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera
7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente
spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297
euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c)
1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000
euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere
e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta
una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle
previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104
euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b)
1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro
ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200
euro.
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3,
4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime
quattro cifre decimali»; e) all’articolo 24, il comma 3 è
sostituito dal seguente: «3. Dall’imposta lorda si
scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché
quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h),
h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».
2. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), al primo
periodo, le parole da: «, al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate
al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato
testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo
periodo, le parole: «Le deduzioni di cui all’articolo 12,
commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Le
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»;
b) al comma 2,
lettera c), le parole: «al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti:
«effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle
seguenti: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma
degli articoli 12 e 13».
3. Il comma 350 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
4.
Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle
indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme
connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo
17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più
favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31
dicembre 2006. 5. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e
degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro
derivante dalle disposizioni del presente articolo, secondo le
modalità indicate nell’articolo 18, comma 53, da
definire con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. Alla disciplina
vigente dell’assegno per il nucleo familiare sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi
annuali dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento
ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore
in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei
familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non
siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal
1º gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente
legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le
tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali,
quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a
decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per
tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono
rivalutati del 15 per cento; c) le tabelle di cui alle lettere a) e
b) possono essere ulteriormente rimodulate secondo criteri analoghi a
quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del
Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei
redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il
nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche; d) restano fermi i criteri di
rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all’articolo
2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano
applicazione a decorrere dall’anno 2008.
7. All’articolo
23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) le parole: «1º gennaio 2008»
e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione
dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1º
gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;
b) al
comma 5:
1) nel primo periodo, la parola: «erogate»
è soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole: «alle
prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai
montanti delle prestazioni accumulate»;
c) al comma 7,
nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni
pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai
montanti delle prestazioni accumulate». 8. All’articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è
inserito il seguente: «12-bis. A decorrere dal 1º gennaio
2007 una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione (codici
NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a
statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni
2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata,
rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura
di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con
la legge finanziaria per l’anno 2010 la suddetta quota è
rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli
equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la
compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della
minore entrata registrata nell’anno 2005 rispetto all’anno
2004 relativamente alla compartecipazione all’accisa sulla
benzina di cui al comma 12. L’ammontare della predetta quota
viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e
riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente
aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione
delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati
nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di
carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto
dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di applicazione delle disposizioni del presente comma».
Art. 3.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto
all’evasione ed all’elusione fiscale)
1. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è
inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Modalità
di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). –
1. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono
soggetti a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata
in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima
revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui
all’articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi
di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche
ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di
mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli
stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La
revisione degli studi di settore è programmata con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da
emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini
dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si
tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici
indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore economico».
2.
Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti
dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di
coerenza di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006,
ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì
conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei
alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente
attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle
condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai
fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di
cui all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8
maggio 1998, n. 146.
3. Il comma 399 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«4. La disposizione del comma 1 del presente
articolo non si applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno
dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi
quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui
all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal
relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite
non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b)
che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo
d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica
comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività,
da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di
cessazione, nonché quando l’attività costituisce
mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; c) che
si trovano in un periodo di non normale svolgimento
dell’attività».
5. Le disposizioni di cui
al comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
come modificate dal comma 4 del presente articolo, hanno effetto a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º
gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) dello
stesso comma che hanno effetto dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2006.
6. Nei confronti dei contribuenti
titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali
non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati
specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare
la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di
lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione
dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non
normale svolgimento dell’attività, può altresì
essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla
dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di
settore.
7. Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.
8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 7, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
10. All’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n.
146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:
«con periodo d’imposta pari a dodici mesi e» sono
soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati
risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi
determinabili sulla base degli studi stessi».
11. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 10 del presente
articolo, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007.
12.
All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è
elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione
o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
La presente disposizione non si applica se il maggior reddito
d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito
della corretta applicazione degli studi di settore, non è
superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato».
13. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata».
14. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.
La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è
elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta
indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior
imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello
dichiarato».
15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: «Art. 8-bis. – (Violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l’applicazione degli studi di settore) – 1. In aggiunta alla sanzione prevista all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500».
16. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo
è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la
spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualità e quantità dei
beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario»;
b)
all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa
sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere
certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la
specificazione della natura, qualità e quantità dei
beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario».
17.
Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 16 hanno
effetto a decorrere dal 1º luglio 2007.
18. Al fine di
contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni
previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di
partita IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare
l’operazione di compensazione per importi superiori a 10.000
euro, comunicano all’Agenzia delle entrate, in via telematica,
l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva
compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia
delle entrate al contribuente, entro il giorno 15 del medesimo mese,
vale come silenzio assenso.
19. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l’attuazione delle disposizioni del comma 18. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito di crediti.
20. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 18 e 19, per un importo pari a 214 milioni di euro per l’anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L’autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l’anno 2008.
21. I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
22. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
23. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
24. La riscossione dei compensi dovuti per attività di
lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito delle
strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario
dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a)
incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro
autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b)
registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito
registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro
autonomo resa nell’ambito della struttura.
25. Le
strutture sanitarie di cui al comma 24 comunicano telematicamente
all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi
complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
26. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista
dal comma 25 nonché ogni altra disposizione utile ai fini
dell’attuazione dei commi 24 e 25.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 si applicano a
decorrere dal 1º marzo 2007.
28. Per le violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano rispettivamente gli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori
di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti
per lo svolgimento dell’attività.
29. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
«Art. 25-ter. – (Ritenute
sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore). –
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del
pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto
dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di
rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a
contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o
nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di
impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata
anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai
sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
30. All’articolo
17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a)
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle
imprese che svolgono l’attività di costruzione o
ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore
principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di
apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile
terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori; c)
alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed
accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere»;
b) è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui
al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate
dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti,
in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006,
ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui
necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977».
31. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto
comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 30 del
presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate
successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi
dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977.
32. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma 1,
dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) gli
agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti
immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3
febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di
natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per
la conclusione degli affari»; b) all’articolo 57, dopo il
comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli agenti
immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis),
sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attività per la conclusione degli affari».
33. Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: «22. All’atto
della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le
parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione
analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con
le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo
di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e,
nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del
titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale
ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto
diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale
rappresentante che ha operato per la stessa società;
b)
il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al
ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il
titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha
operato per la stessa società; d) l’ammontare della
spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità
di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza
dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai
sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni,
il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione
all’Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa,
incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si
applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai
fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52,
comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
34. Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con
riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio
2006.
35. In coerenza ai princìpi recati dall’articolo
38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di
contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco,
nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del
giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere
alla rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o
di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza
od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
L’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della
presente disposizione comporta l’irrogazione, da parte
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per
ciascuna violazione accertata.
36. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.
37. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all’import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente dai contribuenti residenti.
38. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
39. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell’import/export alle regioni.
40. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.
41. Ai fini di cui al comma 40, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
42. Il secondo comma dell’articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è
sostituito dal seguente:
«Il Ministero dell’economia
e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza
riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati
di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità
di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni
campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il
collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità
che rendano questi ultimi non identificabili».
43. Dall’attuazione dei commi 40, 41 e 42 non derivano oneri
per il bilancio dello Stato.
44. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del
Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di
monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le
amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica,
nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche
per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di
contabilità.
45. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’articolo
2-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 2-bis. –
(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). –
1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006,
l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge
27 luglio 2000, n. 212, è effettuato: a) con mezzi telematici
ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati,
tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle
dichiarazioni contenuti nell’invito;
b) mediante
raccomandata in ogni altro caso.
2. Il termine di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito
di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definiti il contenuto e la modalità della risposta
telematica».
46. I soggetti di cui all’articolo 2
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni
periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella
dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario
delle somme.
47. All’articolo 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
«25-bis.
Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c)
del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le
casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in
via telematica all’Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti
ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei
contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo
51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità
delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate».
Art. 4.
(Compensi per l’esercizio di arti e professioni)
1. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
comma 12-bis è sostituito dal seguente:
«12-bis.
Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a
decorrere dal 1º luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno
2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio
2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro.
Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle
finanze presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione
del presente comma».
Art. 5.
(Disposizioni per il recupero della base imponibile)
1. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 è
abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha
inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2006.
2. All’articolo
107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, al terzo periodo, le parole:
«nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quinto» sono sostituite dalle seguenti: «in quote
costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi».
3. All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti».
4. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 3 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
5. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:
«Art.
3. – (Modi di pagamento). – 1. L’imposta di bollo
si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a)
mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato
con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità
telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale,
mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia
delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in
conto corrente postale.
2. Le frazioni degli importi
dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono
arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si
tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad
euro 0,05.
3. In ogni caso l’imposta è dovuta
nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei
vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero
1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A –
annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima è
stabilita in euro 0,50».
6. All’articolo 39, comma
13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole: «somme giocate» sono inserite le
seguenti: «, dovuto dal soggetto al quale l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui
all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il
soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito
dei concessionari individuati ai sensi dell’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla
osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26
luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di
rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di
rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso».
7.
All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis.
Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi
d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante
versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante
un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono individuati: a) i periodi contabili in
cui è suddiviso l’anno solare;
b) le modalità
di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo
contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità
con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti
periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalità per
l’utilizzo in compensazione del credito derivante
dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al
prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare; e) i
termini e le modalità con cui i concessionari di rete,
individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo
stesso comma 4 dell’articolo 14-bis, i dati relativi alle somme
giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la
determinazione del prelievo erariale unico dovuto; f) le modalità
con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può
concedere su istanza dei soggetti passivi d’imposta la
rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi
si trovino in temporanea situazione di difficoltà».
8.
Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis
dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come sostituito dal comma 7 del presente articolo, il prelievo
erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta
con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del
direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.
9. Dopo
l’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 39-bis. –
(Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei
versamenti). – 1. Per gli apparecchi previsti all’articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è
dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta
dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare sulla base
dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione
dell’articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo
della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo
erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari
stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o
intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo
automatizzato è comunicato al concessionario di rete per
evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i
chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. 3. Con decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione
del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti,
di cui al comma 1.
Art. 39-ter. – (Riscossione delle
somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei
controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo
39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché
di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo
nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale
unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle
procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di
consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
2. Le cartelle di
pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. 3.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in
parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le
modalità indicate nell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le
somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dal comma 2 dell’articolo 39-bis ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di
autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti
dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l’ammontare
della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è
ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della
comunicazione. 4. Qualora il concessionario di rete non provveda a
pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla
riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della
convenzione di concessione. In tal caso l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della
riscossione l’importo del credito per imposta, sanzioni e
interessi che è stato estinto tramite l’escussione delle
garanzie e il concessionario della riscossione procede alla
riscossione coattiva dell’eventuale credito residuo secondo le
disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
Art. 39-quater. – (Accertamento e
controlli in materia di prelievo erariale unico). – 1. Gli
uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell’adempimento dei loro compiti si avvalgono delle
attribuzioni e dei poteri indicati nell’articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche si applicano le disposizioni dell’articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
2. Il prelievo erariale unico è
dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che
erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il
gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del
nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio
sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per
gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale
unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal
soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È
responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo
erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei
locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del
nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di
cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile
come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo
erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei
dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista
dal comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti
che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia
possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è
stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le
somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e
sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al
quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro
installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il
concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non
siano già debitori di tali somme a titolo principale. 3. Gli
uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
procedono all’accertamento della base imponibile e del prelievo
erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2
mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati
dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e
congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano
memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o
siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare
delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario
giornaliero definito con decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi
e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è
calcolato il prelievo erariale unico.
Art. 39-quinquies. –
(Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). – 1. La
sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si
applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1,
relative al prelievo erariale unico.
2. Nelle ipotesi di
apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui
all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni
muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui
esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o
amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240
per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto,
con un minimo di euro 1.000. 3. Se sono omesse o sono effettuate con
dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i
concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e),
dell’articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione
amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
Art. 39-sexies. –
(Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta
delle somme giocate). – 1. I terzi incaricati della raccolta di
cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per
il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle
somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per
i relativi interessi e sanzioni.
2. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di
accertamento e di contestazione della responsabilità solidale
di cui al comma 1.
Art. 39-septies. – (Disposizioni
transitorie). – 1. Per le somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo
39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di
prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i
termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 39-ter, previsti a
pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica
delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al
31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle
annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono
comunicare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nonché i relativi termini e modalità di
trasmissione».
10. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e
successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo
che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di
privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei
generi di monopolio è consentito ottenere la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da
presentare all’ufficio regionale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con
l’osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai
parametri di redditività previsti per le istituzioni di
rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di
12.000 euro. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di
esperimento previsto dal quinto comma dell’articolo 21 della
legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
11. Le disposizioni di cui al
comma 10 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
12. All’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: «nei sette anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove anni successivi».
13. I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l’anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l’anno 2005.
14. All’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007».
15. A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 16, per ciascun fabbricato deve essere specificato, oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.
16. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 15.
17. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.
18. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.
19. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
20. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
21. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il
modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche
di trasmissione.
22. Per l’omessa, incompleta o infedele
comunicazione di cui al comma 20 si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Variazione dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’IRPEF)
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF,
a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della
legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia
e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza
dei decreti di cui al comma 2»; b) al comma 4: 1) le parole:
«dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono
sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all’articolo
165»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune
nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º
gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa,
per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima
è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto
è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito
imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi del primo
periodo del presente comma. Ai fini della determinazione
dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è
assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento
qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il
20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno
precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto
termine»;
c) il comma 5 è sostituito dal
seguente: «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e
ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale
dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo
importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate
mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell’addizionale dovuta è determinato all’atto
delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese
di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica
soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono
indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322»; d) il comma 6 è abrogato. 2.
All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono
soppresse.
Art. 7.
(Imposta di scopo per la realizzazione di opere
pubbliche)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono
deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo
destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la
realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso
regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente
articolo.
2. Il regolamento che istituisce l’imposta
determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b)
l’ammontare della spesa da finanziare; c) l’aliquota di
imposta; d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni
in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione
all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali,
con particolare riferimento ai soggetti che già godono di
esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta
comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito
inferiore a 20.000 euro; e) le modalità di versamento degli
importi dovuti.
3. L’imposta è dovuta, in
relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di
cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile
dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella
misura massima dello 0,5 per mille.
4. Per la disciplina
dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di
imposta comunale sugli immobili. 5. L’imposta può essere
istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il
trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione
della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior
decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a
parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro; g) opere di conservazione dei beni artistici e
architettonici; h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività
culturali, allestimenti museali e biblioteche; i) opere di
realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia
scolastica.
6. Il gettito complessivo dell’imposta non
può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare
della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
7. Nel
caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla
data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere
il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal
giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di imposte provinciali e
comunali)
1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite, sentite l’ANCI e l’Unione
delle province d’Italia (UPI), le modalità ed i termini
di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta,
dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale
sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo
6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive
modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui
all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai
soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni
concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle
suddette addizionali.
2. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le province alle quali può essere assegnata, nel
limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul
consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a
forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità
per le province confinanti con le province autonome di Trento e di
Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per
quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.
3. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».
4. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al
Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere un
differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione
ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in
essere. Il Ministero si pronuncia sull’istanza entro i
successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla
rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passività
totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
5. All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune»
è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».
Art. 9.
(Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri
finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni)
1. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
«Art. 20.1. – (Oneri per la rimozione
dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). –
1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º
gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti
affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei
soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo
prova contraria».
Art. 10.
(Disposizioni in materia di semplificazione e di
manutenzione della base imponibile)
1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e
di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito
al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle
province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente
dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può
nominare uno o più messi notificatori.
2. I messi
notificatori possono essere nominati tra i dipendenti
dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti
dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la
riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo
52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per
qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità,
forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni
assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso
di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente
locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
11. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione della trasmissione dei dati.
14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 5 dell’articolo 9, le parole da: «; il relativo
ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono
soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9;
l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo
51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53;
l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75;
il comma 5 dell’articolo 76.
16. Al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell’articolo 5 è
abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole:
«adibita ad abitazione principale del soggetto passivo»
sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo
prova contraria, quella di residenza anagrafica,»; c)
all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal
seguente:
«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o
nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario
liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina,
devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una
dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti
soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta
dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura
concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili»; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6
dell’articolo 11 sono abrogati;
e) all’articolo
12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il
ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono
soppresse; f) l’articolo 13 è abrogato; g) il comma 6
dell’articolo 14 è abrogato.
17. Al comma 53
dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l’obbligo
di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi
rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali
non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente
la disciplina del modello unico informatico».
18. Le
lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.
19.
Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis
dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20,
l’articolo 20-bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il
comma 5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
b) il comma
13-quinquies dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285; c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto
comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e
successive modificazioni.
20. Sono fatti salvi gli effetti
prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507.
21. All’articolo 15 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole
da: «sono a carico» fino a: «del committente»
sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido,
dell’esecutore materiale e del committente responsabile»;
b)
al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
22. I comuni
e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio
competente, possono conferire i poteri di accertamento, di
contestazione immediata, nonché di redazione e di
sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni
relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul
proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei
soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di
riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.
23.
I poteri di cui al comma 22 non includono, comunque, la contestazione
delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria
amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
24. Le funzioni di cui al comma 22 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
25. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
26. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
27. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni:
a) il regime di prelievo relativo al servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per
l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007;
b)
in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2,
lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22.
Art. 11.
(Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle
comunità locali)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che
operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di
particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi
ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai
soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società,
indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I
soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività
connesse alle finalità istituzionali delle predette
associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche
in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma
hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di
liberalità.
2. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si
applicano le disposizioni di cui al comma 1, in termini tali da
determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro
annui. 3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1
e 2 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
Art. 12.
(Compartecipazione comunale all’IRPEF)
1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento
delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di
cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è
istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 2 per
cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a
decorrere dal 1º gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua
costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del
complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di
cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di
compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno
precedente l’esercizio di riferimento.
2. Dall’anno
2008, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione
dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione
complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario ed è
attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da
garantire l’invarianza delle risorse. 3. A decorrere
dall’esercizio finanziario 2009, l’incremento del gettito
compartecipato, rispetto all’anno 2008, derivante dalla
dinamica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è
ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto
emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono
tenere primariamente conto di finalità perequative e
dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico. 4. Per i
comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all’attuazione del
presente articolo in conformità alle disposizioni contenute
nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il
necessario equilibrio finanziario.
Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112)
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 65:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) alla
tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità
di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché
di visure e certificati ipotecari»; 2) la lettera g) è
sostituita dalla seguente: «g) al controllo di qualità
delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla
gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei
flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g),
assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a
fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività
e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è
sostituita dalla seguente: «a) alla conservazione, alla
utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali,
partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali
fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, comma 1,
lettera h)».
Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali
conferite agli enti locali)
1. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano
direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità
montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo
modificato dall’articolo 13 della presente legge, fatto salvo
quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo per la funzione di
conservazione degli atti catastali.
2. L’efficacia
dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione
degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre
dalla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, adottato previa intesa tra l’Agenzia del territorio e
l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle
modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo
conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del
sistema di banche dati catastali e della capacità
organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza,
dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo
non si applica ai poli catastali già costituiti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo 13 della presente legge. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.
4. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º ottobre 2007 specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema pubblico di connettività.
5. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.
6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di immobili)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo
le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti:
«e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali,
enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,».
2.
La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:
«b)
trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti
territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo
in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a
comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di
tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, nonché alle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un
anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto
alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con
poteri sostitutivi».
3. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n.
136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la
data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono individuati i criteri, le modalità e i termini del
trasferimento in favore delle università statali di cui al
presente comma».
4. Al fine di razionalizzare gli spazi
complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e
di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione
dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con
l’atto di indirizzo di cui all’articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
relativo all’Agenzia del demanio, determina gli obiettivi
annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa
da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per
patrimonio utilizzato.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
6. Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.
7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d’uso di cui al comma 5 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di cui al comma 4, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.
11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 10 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l’elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un’attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d’uso preesistente, previa comunicazione all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 11, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività
di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle
vigenti disposizioni di legge, fermi restando i princìpi
generali dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia
del demanio può conferire apposito incarico a società a
totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l’Agenzia
del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce
le modalità di svolgimento dell’attività affidata
ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
14.
Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione
gratuita ovvero l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche,
enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per
consentire il perseguimento delle finalità istituzionali
ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità
dei beni allo scopo dell’assegnazione o attribuzione è
da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria
al funzionamento del servizio e all’esercizio delle funzioni
attribuite, nonché al loro proseguimento.
15. È attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze e per esso dell’Agenzia del demanio.
17. Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell’amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.
18. Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni
nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in
attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli
articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato,
da qualsiasi tributo ed emolumento».
Art. 16.
(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la
pubblica amministrazione)
1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «codice di
procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli»
sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325,»;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.
In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli
articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320,
322, 322-bis, 323 e 325 del codice penale, si applicano le
disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni». 2.
Il comma 5 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c),
nonché i proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita
o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in
egual misura al finanziamento degli interventi per l’edilizia
scolastica e per l’informatizzazione del processo».
Art. 17.
(Contributo di solidarietà)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre
anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo
2120 del codice civile, sull’indennità premio di fine
servizio, di cui all’articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo
1968, n. 152, e sull’indennità di buonuscita, di cui
all’articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive
modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti
dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori
dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme
di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente
un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo
l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il
predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del
15 per cento. L’INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti
interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di
solidarietà, secondo le medesime modalità di cui
all’ultimo periodo del comma 402 dell’articolo 18.
2.
Il 90 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del
comma 1 affluiscono allo stato di previsione dell’entrata per
essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all’articolo
18, comma 757, e destinate ad iniziative volte a favorire
l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie e interventi in settori
diversi)
1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate
qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni
edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti
dalla concessione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296».
2. Il comma 1 dell’articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal
seguente:
«1. I canoni annui per concessioni rilasciate
o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree,
pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si
applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio
marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1)
categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di
essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza
turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per
le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi
acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure
unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e
23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio
2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT
maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al
metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la
categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al
metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la
categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile
rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65
al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni
metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati
da opere che riguardano i porti così come definite
dall’articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2
aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5)
euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla
costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati
per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi
al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali
marittime si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, i
seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attività
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi,
il canone è determinato moltiplicando la superficie
complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato
immobiliare per la zona di riferimento. L’importo ottenuto è
moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così
determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri
quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri
quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000
metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio
del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a
quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto
nell’ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50
per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle
competenti autorità marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il
libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della
battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche
al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese
turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori inerenti le
superfici del 25 per cento».
3. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
«3. Le
misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a
decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni
del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad
oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla
nautica da diporto».
4. All’articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni
di cui all’articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al
presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e
comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità
e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base
dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
predisposti dalle regioni».
5. Le regioni, nel
predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì
individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti
privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre
individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari
al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione.
6. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali
marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in
eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1º gennaio
2004 ai sensi dell’articolo 03, comma 1, sono compensate con
quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima
disposizione».
7. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo
32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4
dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono
abrogati.
8. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla
mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze.
Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione sui
beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di
titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo
contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del
bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai
valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure
sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei
luoghi.
9. Dopo l’articolo 693 del codice della
navigazione è inserito il seguente:
«Art. 693-bis. – (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea). - I beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall’Agenzia del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale in cui si collocano.
Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo
diretto, attuale e necessario al servizio di gestione
aeroportuale.
Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni
di cui al primo comma, determinati sulla base dei valori di mercato,
affluiscono all’erario».
10. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. –
(Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili
tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di
proprietà dello Stato individuati ai sensi dell’articolo
1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per
un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi
di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione
di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di
attività economiche o attività di servizio per i
cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può
convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi
di programma per sottoporre all’approvazione iniziative per la
valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
3.
Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2
è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non
superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai
sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, per l’esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto
dal concessionario all’atto del rilascio o dell’efficacia
del titolo abilitativo edilizio.
4. Le concessioni e le
locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad
evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario
dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.
5.
I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle
locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi
predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo, in
particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal
contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario di un
indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
6.
Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e
utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo,
i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi
dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, in quanto compatibile».
11. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.
12. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al
comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle
concessioni o locazioni può essere stabilita in anni
cinquanta».
13. All’articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma
15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Per la
valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del demanio può
individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati,
una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è
attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli
indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo
ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento
degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai
programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la
promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del
demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione,
la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del
demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalità
organizzata. È elemento prioritario di individuazione,
nell’ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività
di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione
d’uso o locazione, nonché l’allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per
l’istruzione, la promozione delle attività di
solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani,
nonché per le pari opportunità.
15-ter. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile».
14. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
13-bis, le parole: «L’Agenzia del demanio, di concerto
con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero
della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Ministero della difesa, con decreti da adottare d’intesa con
l’Agenzia del demanio» e le parole: «da inserire in
programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo
3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da
consegnare all’Agenzia del demanio per essere inseriti in
programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme
vigenti in materia»;
b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con
decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati:
a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore
complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia
del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007.
Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime
finalità, nell’anno 2008 sono individuati, entro il 28
febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a
complessivi 2.000 milioni di euro»;
c) i commi
13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
15. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
16. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
«a) sono ammessi in deduzione:
1) i
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul
lavoro;
2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da
a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di
assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta
e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni
lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di
imposta;
3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma
1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari,
le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a
10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al
numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti
derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001;
4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le
imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a
tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle
telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di
scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi
assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai
disabili e le spese per il personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli
per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese
costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e
sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività
degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale
ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti
del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all’articolo 10, comma 2» sono soppresse;
c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2)
e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di
lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di
lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo
parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura
proporzionale; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai
dipendenti impiegati nell’esercizio di attività
commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività
istituzionali, l’importo è ridotto in base al rapporto
di cui all’articolo 10, comma 2»;
d) al comma
4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e
4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni
indicate nel presente articolo»;
e) dopo il comma
4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies».
17. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 16, spettano, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).
18. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera
a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
da ultimo modificato dal comma 16, spetta in misura ridotta alla metà
a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare
a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio
ad anno.
19. Nella determinazione dell’acconto
dell’imposta regionale sulle attività produttive
relativa al periodo d’imposta in corso al 1º febbraio
2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la
minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo
le disposizioni dei commi 16, 17 e 18; agli stessi effetti, per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º
febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo
precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando
in tale periodo le disposizioni dei commi 16, 17 e 18. Agli stessi
effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del
periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del comma 16 senza tenere conto delle
limitazioni previste dai commi 17 e 18.
20. Al fine di
garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma
414, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che
deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive,
applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza
delle disposizioni introdotte dai commi da 16 a 19, è ad esse
riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli
esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di
euro per l’anno 2007, a 179 milioni di euro per l’anno
2008 e a 191,94 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di cui al
periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito
dell’imposta regionale sulle attività produttive di
ciascuna regione.
21. Alle imprese che effettuano
l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma
23, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità
europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è
attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di
cui ai commi da 22 a 29.
22. Il credito d’imposta è
riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle
intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a
finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è
cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di
Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
23.
Ai fini del comma 21, si considerano agevolabili le acquisizioni,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 21;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie
imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti
e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per
l’attività svolta nell’unità produttiva;
per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel
limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati
per il medesimo periodo d’imposta.
24. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 23 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
25. L’agevolazione di cui al comma 21 non si applica ai
soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica e
delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I
e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca,
dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e
assicurativo. Il credito d’imposta a favore di imprese o
attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori
soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite
dalle predette discipline dell’Unione europea e previa
autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
26.
Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve
essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non
concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle
imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta con riferimento al quale il credito è
concesso.
27. Se i beni oggetto dell’agevolazione non
entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il
quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono
entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una
delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria
di quelli agevolati, il credito d’imposta è
rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il
riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che
deriva dall’applicazione del presente comma è versato
entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui
redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le
ipotesi ivi indicate.
28. Con uno o più decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per
l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione dei commi da 21 a 27. Tali verifiche, da
effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del
credito d’imposta, sono, altresì, finalizzate alla
valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche
al fine di valutare l’opportunità di effettuare un
riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
29.
L’efficacia dei commi da 21 a 28 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione
europea.
30. A decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura
del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009,
alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella
misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di
ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità
alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia,
secondo le modalità dei commi da 31 a 61. La misura del 10 per
cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e
sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università
ed enti pubblici di ricerca.
31. Ai fini della determinazione
del credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso,
superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo
d’imposta.
32. Il credito d’imposta deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di
cui al comma 30 sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta con riferimento al quale il credito è
concesso.
33. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico
delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività
di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed
accertamento della effettività delle spese sostenute e
coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma
30.
34. L’efficacia dei commi da 30 a 61 è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione
della Commissione europea.
35. Le piccole e medie imprese di
produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta
a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e
di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali
per opere prime o seconde di artisti emergenti.
36. Possono
accedere al credito d’imposta di cui al comma 35, fermo
restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano
possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi
radiotelevisivi.
37. Per l’anno 2007, ai docenti delle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con
incarico annuale, nonché al personale docente presso le
università statali spetta una detrazione dall’imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto
di un personal computer nuovo di fabbrica.
38. Con decreto di
natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dell’università e della
ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 37.
39. All’articolo
19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione» sono
sostituite dalle seguenti: « e a somministrazioni di alimenti e
bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli
stessi,».
40. A decorrere dal 1º gennaio 2009
l’aliquota prevista dall’articolo 1, comma 496, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 22 per
cento.
41. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma
39 spettano nella misura del 50 per cento.
42. Al comma 1-bis
dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, dopo le parole: «fino a 5 metri quadrati» sono
inserite le seguenti: «; l’imposta è dovuta per la
sola superficie eccedente i 5 metri quadrati».
43.
All’articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite
le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora,
richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a
scopo sessuale e lavorativo,».
44. Nell’articolo
10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo
le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli
versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n.
239».
45. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal
seguente:
«2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
sostituita dalla seguente:
«e-bis) i contributi versati
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni
ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».
46. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».
47. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti».
48. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º
aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: «in
mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti:
«in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione
europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni».
49. All’articolo 54, comma 8, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo le parole: «ridotto del 25 per cento a
titolo di deduzione forfettaria delle spese» sono inserite le
seguenti: «, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi
sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni».
50.
All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le
seguenti:
«i-quinquies) le spese, per un importo non
superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e
l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture
ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica
rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le
attività sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un
corso di laurea presso una università ubicata in un comune
diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno
100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università
o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633
euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale
nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies)»; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorchè non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».
51. All’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri
rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro
circolazione».
52. A decorrere dai pagamenti successivi
al 1º gennaio 2007, la tabella di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è
sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli
incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore
della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata
Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle
province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura
pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.
53.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori
entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei commi
da 30 a 61 e sono definiti i criteri e le modalità per la
corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
54.
All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 37 è sostituito dal seguente:
«37.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35
decorre dalla data progressivamente individuata, per singole
categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1º giugno
2008»;
b) dopo il comma 37 è inserito il
seguente:
«37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui
all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul
mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere idonei
alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per
detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state
sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo
102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al
presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui
al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23
settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica
emettono scontrino non avente valenza fiscale».
55. L’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
56. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono inserite le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di»;
b) al numero 8-bis), le parole da: «, entro quattro anni» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata».
57. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa
convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31,
primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
457».
58. All’articolo 6, comma 3, della legge 13
maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente:
«c-bis) a società che svolgono
operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società
controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai
sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile».
59. All’articolo 38, comma 1, del decreto
legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo le parole: «ai
centri» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere
dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1,
comma 4, e all’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti del lavoro di cui alla
legge 11 gennaio 1979, n. 12,».
60. All’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «e le minusvalenze» e «gli immobili e» sono soppresse e, dopo le parole: «o da collezione», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al
comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere
a) e b) del medesimo comma 1-bis»;
c) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Per i beni strumentali per
l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi gli
oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma
5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei
beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. È
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta
in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni
strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La
deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore
alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo
di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto
beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo
36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per
i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni
strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui
maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni
ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta
di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di
tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio
del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni; l’eccedenza è
deducibile in quote costanti nei cinque periodo d’imposta
successivi»;
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».
61. Le disposizioni introdotte dal comma 60 in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
62. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite
interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle
città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane,
con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al
cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette
aree.
63. Le aree di cui al comma 62 devono essere
caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione
sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e
delle riduzioni di cui al comma 62 sono disciplinate in conformità
e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto
riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole
imprese di nuova costituzione.
64. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni
interessate, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione
delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la
selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri
socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità e le procedure per la concessione del
cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate
le eventuali riduzioni di cui al comma 62 concedibili, secondo le
modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle
risorse del Fondo a tal fine vincolate.
65. Il Nucleo di
valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche
in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni
interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di
efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una
relazione annuale sugli esiti delle predette attività.
66.
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C,
numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.
67. Per le
spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità
immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi,
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al
55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a
un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in
tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della
Tabella 3 allegata alla presente legge.
68. Per le spese
documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
69. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una
quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
70.
La detrazione fiscale di cui ai commi 66, 67, 68 e 69 è
concessa con le modalità di cui all’articolo 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle
relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e
successive modificazioni, sempreché siano rispettate le
seguenti ulteriori condizioni:
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
71. Ai fini di quanto disposto dai commi da 66 a 72 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 66, 67, 68 e 69.
72. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del
rilascio delle concessioni edilizie, è prevista
l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale
da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW».
73.
Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di
edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con
data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre
anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di
energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile
dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai
valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del
fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per
cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore
limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di
progettazione.
74. Per l’attuazione del comma 73, è costituito un
Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio
2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e
l’erogazione dell’incentivo, nonché i valori
limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento
estivo e l’illuminazione.
75. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di
frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi
di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un’unica
rata.
76. Ai soggetti esercenti attività d’impresa
rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di
efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006,
spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36
per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad
incandiscenza con lampade fluorescenti di classe A purché
alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico,
maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli
ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a
vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento
ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a
vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri
metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o
esterni, di regolatori del flusso luminoso.
77. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 76.
78. All’onere di cui ai commi 76 e 77, pari a 11 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 84.
79. Allo scopo di
favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della
migrazione della televisione analogica alla televisione digitale,
agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere
in regola, per l’anno 2007, con il pagamento del canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a
carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per
l’acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di
sintonizzatore digitale integrato. In deroga all’articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto
dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta
del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe
determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo
del presente comma.
80. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione
di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5
e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con
motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e
90 kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore,
in un’unica rata.
81. Per le spese documentate,
sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e
l’installazione di variatori di velocità (inverter) su
impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in
un’unica rata.
82. Entro il 28 febbraio 2007, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le
caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza
e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 80 e 81,
i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei
variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi,
nonché le modalità per l’applicazione di quanto
disposto ai commi 79, 80 e 81 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature
sostituite.
83. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche
a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 79
al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità
tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive
esistenti, nonché le modalità per l’applicazione
di quanto disposto al medesimo comma 79.
84. Il maggiore
gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul
valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine
petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del
petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel
Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni
2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro
annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a
copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei
costi della fornitura energetica per finalità sociali.
85.
Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è
istituito il Fondo di cui al comma 84 che, per il triennio 2007-2009,
ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
86. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
le condizioni, le modalità e i termini per l’utilizzo
della dotazione del Fondo di cui al comma 84, da destinare al
finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei
comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi
civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e
disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio
2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi
da 75 a 83.
87. Per dare efficace attuazione a quanto previsto
al comma 86, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli
enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove
non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno
presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli
interventi di cui al comma 86, i cui costi possono in parte essere
coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 84.
88.
L’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128,
recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla
promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Obiettivi indicativi nazionali). –
1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati
sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di
biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come
percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei
trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:
a) entro
il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31
dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell’ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 6.1 e 6-bis dell’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 6-bis».
89. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni
in materia di interventi nel settore agroenergetico, l’articolo
2-quater è sostituito dal seguente:
«Art.
2-quater. – (Interventi nel settore agroenergetico). – 1.
A decorrere dal 1º gennaio 2007 i soggetti che immettono in
consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non
rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno
l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una
quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili
indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I
medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche
acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i
relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l’anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è
fissata nella misura dell’1,0 per cento di tutto il carburante,
benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare
precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire
dall’anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura
del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie,
proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento
dell’obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della
presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi
compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma
3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni
sono versati al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale
maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può
godere della riduzione dell’accisa o quale aumento allo
stanziamento previsto per l’incentivazione del bioetanolo e
suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi
sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni
e modalità per l’attuazione dell’obbligo di cui al
comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e
in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità
di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o
contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri
carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1,
2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l’ETBE
e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di
filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è
equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di
produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola
devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità
della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e
registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il
percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione,
trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle
informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola,
specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di
produzione».
90. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia
di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché
di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici
derivanti da prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori
agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi
dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si
considerano produttive di reddito agrario».
91.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 90, pari a
un milione di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
92. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice
NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come
additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con olii minerali
del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale»;
b)
il comma 6.1 è sostituito dal seguente:
«6.1.
Nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1º
gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo
di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in
autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una
aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al
gasolio usato come carburante di cui all’allegato I. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i
requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione,
nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con
i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione
consentite, i criteri e le priorità ai fini dell’assegnazione
dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando
priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da
contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di
garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale
devono fornire per il versamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di
validità del programma i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono
ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano
immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di
rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta
ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono
ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli
altri beneficiari. Nelle more dell’entrata in vigore del
predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256.
L’efficacia della disposizione di cui al presente comma è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea»;
c) il
comma 6.2 è sostituito dal seguente:
«6.2. Nelle
more dell’approvazione comunitaria di cui al comma 6.1 e
dell’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma
6.1, per l’anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000
tonnellate è assegnata, con i criteri previsti dal citato
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle dogane agli
operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa
gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In
caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunitaria di cui
al comma 6.1, i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di
180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell’accisa
gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte
restante del contingente è assegnata, dall’Agenzia delle
dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno
stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di
contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità
di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti
sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L’eventuale
mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro
e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di
coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso
al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la
riduzione di pari volume del programma pluriennale per i due anni
successivi»;
d) dopo il comma 6.2 sono inseriti i
seguenti:
«6.3. Entro il 1º marzo di ogni anno di
validità del programma di cui al comma 6.1, i Ministeri dello
sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali
comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi
industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare
la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di
validità del programma di cui al comma 6.1, è
rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo
comma 6.1.
6.4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione di cui al comma 6.3, il contingente di cui al comma 6.1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all’autorizzazione stessa»;
e) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis.
Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che
determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita,
nell’ambito di un progetto triennale a decorrere dal 1º
gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito
indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
da soli o in miscela con olii minerali:
a) bioetanolo derivato
da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e
riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2)
per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri»;
f)
il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
«6-ter.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di
spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell’imposta sul
valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione
prevista dal comma 6-bis, tra le varie tipologie e tra gli operatori,
le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative
miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonché
le modalità di verifica della loro idoneità ad
abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull’intero
ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall’inizio del progetto
triennale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico
e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali
medi dei prodotti agevolati di cui al comma 6-bis, rilevati nei sei
mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è
eventualmente rideterminata la misura dell’agevolazione di cui
al medesimo comma 6-bis».
93. Le disposizioni introdotte
dal comma 92, lettere e) ed f), hanno effetto a decorrere dal 1º
gennaio 2008 e sono subordinate, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
94. Per l’anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di
cui all’articolo 21, comma 6.1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le
modalità di cui al comma 6.2, primo periodo, è
incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523
e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come
combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio
dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle
disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei
consumatori di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle
attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
95. Per l’anno
2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui
al comma 6.2 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità
dettate dall’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine
dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo
sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all’articolo 1,
comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005.
96. Gli
importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e
2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
all’incremento del contingente di biodiesel di cui all’articolo
21, comma 6.1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504
del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è
assegnato al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l’importo di 15
milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo
bioenergetico.
97. In caso di mancato impiego del contingente
di biodiesel di cui all’articolo 21, comma 6.1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le
corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere
destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle
politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di
sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo
21, comma 6-ter, del testo unico di cui al medesimo decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal comma 520
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
98.
All’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di
indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387» sono soppresse.
99. Ai fini di quanto disposto dai
commi da 88 a 98, per «intesa di filiera» e «contratto
quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27
maggio 2005, n. 102.
100. Il numero 122) della tabella A,
parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature
e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso
domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o
nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel
decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre
fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota
ordinaria».
101. Il secondo periodo del comma 369
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
soppresso.
102. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall’Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. L’importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall’Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non
consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per
l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o
delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia del
territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione
commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di
cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione
amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il
quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell’ipotesi
di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di
tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro
50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».
103. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le
spese sostenute dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b)
alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio
2007.
104. Le agevolazioni di cui al comma 103 spettano a
condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.
105. Al fine di incentivare l’abbattimento
delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il
Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con
una dotazione di 5 milioni di euro destinato all’erogazione di
contributi ai gestori di attività commerciali per le spese
documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per
l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti
al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze,
con proprio decreto, adottato d’intesa con i Ministri dello
sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce
modalità, limiti e criteri per l’attribuzione dei
contributi di cui al presente comma.
106. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per
i sette periodi d’imposta successivi» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli otto periodi
d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella
misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2007 l’aliquota è stabilita
nella misura del 3,75 per cento».
107. Per l’anno
2007 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
108. Il termine del 31
dicembre 2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per
la formazione e l’arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.
109. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore
degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
110.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale, di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le
disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici
territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le
disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per
combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL
impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in
materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per
autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei
comuni della provincia di Udine, di cui all’articolo 21, comma
6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa
concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
111. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 110, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
112. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si
applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2006
ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º
gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
113. Le disposizioni
dell’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
114.
All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003,
2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».
115. Per l’anno
2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza
sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
116. Le
disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo
d’imposta 2006.
117. Il comma 9 dell’articolo 102
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1
dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono
deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di
cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente
ad un solo impianto per ciascun veicolo».
118. Il comma
3-bis dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«3-bis.
Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1
dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono
deducibili nella misura dell’80 per cento».
119.
Le disposizioni introdotte dai commi 117 e 118 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d’imposta, nella
determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul
reddito e dell’imposta regionale sulle attività
produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che
si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti
commi 117 e 118.