FINANZIARIA 2007

DISEGNO DI LEGGE
(Camera n. 1746-bis)

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

(Testo coordinato approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2006.
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 novembre 2006)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 9.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

2. Per gli anni 2008 e 2009 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE



Art. 2.
(IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse;

b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. – (Determinazione dell’imposta). – 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per

scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.

3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge. 4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»;

c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Art. 12. – (Detrazioni per carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;

d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Art. 13. – (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a: a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a: a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro; c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali»; e) all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono». 2. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13»; c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13».

3. Il comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

4. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006. 5. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità indicate nell’articolo 18, comma 53, da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. Alla disciplina vigente dell’assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1º gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento; c) le tabelle di cui alle lettere a) e b) possono essere ulteriormente rimodulate secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; d) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall’anno 2008.

7. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «1º gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1º gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;

b) al comma 5:

1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;

2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;

c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate». 8. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l’anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004 relativamente alla compartecipazione all’accisa sulla benzina di cui al comma 12. L’ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale)

1. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. – (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). –

1. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico».

2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

3. Il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;

b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti; c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 4 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) dello stesso comma che hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

7. Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.

8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 7, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al comma 7.

10. All’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con periodo d’imposta pari a dodici mesi e» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi».

11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 10 del presente articolo, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007.

12. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato».

13. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata».

14. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di
indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato».

15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l’articolo 8 è inserito il seguente: «Art. 8-bis. – (Violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l’applicazione degli studi di settore) – 1. In aggiunta alla sanzione prevista all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500».

16. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario»;

b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario».

17. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 16 hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2007.

18. Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all’Agenzia delle entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al contribuente, entro il giorno 15 del medesimo mese, vale come silenzio assenso.

19. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l’attuazione delle disposizioni del comma 18. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito di crediti.

20. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 18 e 19, per un importo pari a 214 milioni di euro per l’anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L’autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l’anno 2008.

21. I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.

22. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

23. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

24. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.

25. Le strutture sanitarie di cui al comma 24 comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

26. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 25 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione dei commi 24 e 25.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2007.

28. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell’attività.

29. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 25-ter. – (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore). – 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

30. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977».

31. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 30 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

32. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»; b) all’articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari».

33. Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti: «22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

b) il codice fiscale o la partita IVA; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

22.1. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

34. Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.

35. In coerenza ai princìpi recati dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. L’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l’irrogazione, da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

36. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.

37. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all’import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente dai contribuenti residenti.

38. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

39. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell’import/export alle regioni.

40. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.

41. Ai fini di cui al comma 40, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.

42. Il secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero dell’economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili».

43. Dall’attuazione dei commi 40, 41 e 42 non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

44. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

45. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’articolo 2-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis. – (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). – 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito;

b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica».

46. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

47. All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

«25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

Art. 4.
(Compensi per l’esercizio di arti e professioni)

1. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione del presente comma».

Art. 5.
(Disposizioni per il recupero della base imponibile)

1. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

2. All’articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite dalle seguenti: «in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi».

3. All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti».

4. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 3 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

5. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Modi di pagamento). – 1. L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita in euro 0,50».

6. All’articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «somme giocate» sono inserite le seguenti: «, dovuto dal soggetto al quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso».

7. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati: a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;

b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo; d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare; e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell’articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto; f) le modalità con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d’imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà».

8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.

9. Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. – (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). – 1. Per gli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell’articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.

Art. 39-ter. – (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. 3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell’articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l’ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. 4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l’importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l’escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell’eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 39-quater. – (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico). – 1. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale. 3. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.

Art. 39-quinquies. – (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). – 1. La sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000. 3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell’articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.

Art. 39-sexies. – (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). – 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.

Art. 39-septies. – (Disposizioni transitorie). – 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione».

10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare all’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l’osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell’articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. All’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: «nei sette anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove anni successivi».

13. I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l’anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l’anno 2005.

14. All’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007».

15. A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 16, per ciascun fabbricato deve essere specificato, oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.

16. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 15.

17. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

18. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.

19. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

20. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

21. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.

22. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 20 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»; b) al comma 4: 1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all’articolo 165»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; d) il comma 6 è abrogato. 2. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.

Art. 7.
(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.

2. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:

a) l’opera pubblica da realizzare;

b) l’ammontare della spesa da finanziare; c) l’aliquota di imposta; d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

3. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

4. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili. 5. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici; f) opere di restauro; g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.

6. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.

7. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 8.
(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)

1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l’ANCI e l’Unione delle province d’Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

3. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

4. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull’istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».

Art. 9.
(Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni)

1. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 20.1. – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). – 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria».

Art. 10.
(Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile)

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

11. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione della trasmissione dei dati.

14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell’articolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse;

b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.

16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;

b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»; c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»; d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati;

e) all’articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse; f) l’articolo 13 è abrogato; g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.

17. Al comma 53 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».

18. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

19. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20, l’articolo 20-bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma 5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

20. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

21. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a: «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile»;

b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.

22. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.

23. I poteri di cui al comma 22 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

24. Le funzioni di cui al comma 22 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

25. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

26. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

27. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 11.
(Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui. 3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.

Art. 12.
(Compartecipazione comunale all’IRPEF)

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1º gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.

2. Dall’anno 2008, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l’invarianza delle risorse. 3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2008, derivante dalla dinamica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico. 4. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all’attuazione del presente articolo in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

Art. 13.
(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 65: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»; 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»; 3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»; b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è sostituita dalla seguente: «a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h)».

Art. 14.
(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali)

1. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo per la funzione di conservazione degli atti catastali.

2. L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo 13 della presente legge. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.

4. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º ottobre 2007 specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema pubblico di connettività.

5. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 15.
(Disposizioni in materia di immobili)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,».

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:

«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».

3. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma».

4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all’Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.

6. Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d’uso di cui al comma 5 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di cui al comma 4, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.

11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 10 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l’elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un’attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d’uso preesistente, previa comunicazione all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 11, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

14. Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell’assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.

15. È attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze e per esso dell’Agenzia del demanio.

17. Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell’amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.

18. Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».

Art. 16.
(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione)

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323 e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni». 2. Il comma 5 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l’edilizia scolastica e per l’informatizzazione del processo».

Art. 17.
(Contributo di solidarietà)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, sull’indennità premio di fine servizio, di cui all’articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull’indennità di buonuscita, di cui all’articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. L’INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo le medesime modalità di cui all’ultimo periodo del comma 402 dell’articolo 18.

2. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 1 affluiscono allo stato di previsione dell’entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all’articolo 18, comma 757, e destinate ad iniziative volte a favorire l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.

Art. 18.
(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi)

1. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296».

2. Il comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento».

3. Il comma 3 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto».

4. All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni».

5. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

6. All’articolo 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1º gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione».

7. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l’occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

9. Dopo l’articolo 693 del codice della navigazione è inserito il seguente:

«Art. 693-bis. – (Destinazione dei beni demaniali non strumentali al servizio della navigazione aerea). - I beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea sono gestiti dall’Agenzia del demanio in base alla normativa vigente, garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale in cui si collocano.

Si considerano non strumentali i beni non connessi in modo diretto, attuale e necessario al servizio di gestione aeroportuale.

Gli introiti derivanti dalla gestione dei beni di cui al primo comma, determinati sulla base dei valori di mercato, affluiscono all’erario».

10. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell’articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze può convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.

3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per l’esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.

4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni.

5. I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario di un indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.

6. Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto compatibile».

11. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale deve essere identificato descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.

12. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o locazioni può essere stabilita in anni cinquanta».

13. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del demanio può individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

15-ter. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile».

14. All’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-bis, le parole: «L’Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio» e le parole: «da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «da consegnare all’Agenzia del demanio per essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia»;

b) al comma 13-ter, le parole da: «il Ministero» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell’anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro»;

c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.

15. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

16. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;

3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001;

4) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: «pari a euro 2.000» sono inserite le seguenti: «, su base annua,» e le parole da: «; la deduzione» fino a: «di cui all’articolo 10, comma 2» sono soppresse;

c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2»;

d) al comma 4-ter, le parole: «la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1» sono sostituite dalle seguenti: «le deduzioni indicate nel presente articolo»;

e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione, in alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati.

4-septies. Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies».

17. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 16, spettano, subordinatamente all’autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2).

18. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 16, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

19. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 16, 17 e 18; agli stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 16, 17 e 18. Agli stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 16 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 17 e 18.

20. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 414, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 16 a 19, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l’anno 2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.

21. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 23, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d’imposta secondo le modalità di cui ai commi da 22 a 29.

22. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

23. Ai fini del comma 21, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 21;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.

24. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 23 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

25. L’agevolazione di cui al comma 21 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

26. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

27. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che deriva dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

28. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 21 a 27. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito d’imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

29. L’efficacia dei commi da 21 a 28 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

30. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 31 a 61. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

31. Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.

32. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 30 sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

33. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 30.

34. L’efficacia dei commi da 30 a 61 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

35. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

36. Possono accedere al credito d’imposta di cui al comma 35, fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.

37. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.

38. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 37.

39. All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione» sono sostituite dalle seguenti: « e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,».

40. A decorrere dal 1º gennaio 2009 l’aliquota prevista dall’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 22 per cento.

41. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma 39 spettano nella misura del 50 per cento.

42. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «fino a 5 metri quadrati» sono inserite le seguenti: «; l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati».

43. All’articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo,».

44. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».

45. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente:

«2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».

46. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 1, le parole: «situati negli Stati membri dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

b) al comma 9, le parole: «situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».

47. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, ovvero da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti».

48. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: «in mercati regolamentati italiani» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni».

49. All’articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni».

50. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:

«i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies)»; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorchè non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».

51. All’articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione».

52. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º gennaio 2007, la tabella di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma.

53. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei commi da 30 a 61 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

54. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 37 è sostituito dal seguente:

«37. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1º giugno 2008»;

b) dopo il comma 37 è inserito il seguente:

«37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale».

55. L’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.

56. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 8) dopo le parole: «escluse le locazioni di» sono inserite le seguenti: «fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di»;

b) al numero 8-bis), le parole da: «, entro quattro anni» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata».

57. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457».

58. All’articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile».

59. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo le parole: «ai centri» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,».

60. All’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «e le minusvalenze» e «gli immobili e» sono soppresse e, dopo le parole: «o da collezione», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 5»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal registro di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodo d’imposta successivi»;

d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».

61. Le disposizioni introdotte dal comma 60 in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.

62. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

63. Le aree di cui al comma 62 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 62 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

64. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 62 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

65. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

66. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

67. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

68. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

69. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

70. La detrazione fiscale di cui ai commi 66, 67, 68 e 69 è concessa con le modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

71. Ai fini di quanto disposto dai commi da 66 a 72 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 66, 67, 68 e 69.

72. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, è prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW».

73. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

74. Per l’attuazione del comma 73, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione.

75. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata.

76. Ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:

a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;

b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandiscenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;

c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;

d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

77. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 76.

78. All’onere di cui ai commi 76 e 77, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 84.

79. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l’anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.

80. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un’unica rata.

81. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un’unica rata.

82. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 80 e 81, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l’applicazione di quanto disposto ai commi 79, 80 e 81 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

83. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 79 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l’applicazione di quanto disposto al medesimo comma 79.

84. Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

85. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 84 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

86. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 84, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 75 a 83.

87. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 86, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 86, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 84.

88. L’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – (Obiettivi indicativi nazionali). – 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell’ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 6.1 e 6-bis dell’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 6-bis».

89. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l’articolo 2-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 2-quater. – (Interventi nel settore agroenergetico). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l’anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell’1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall’anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell’obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l’attuazione dell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l’ETBE e il bioidrogeno.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di produzione».

90. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente:

«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

91. All’onere derivante dall’attuazione del comma 90, pari a un milione di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

92. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con olii minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale»;

b) il comma 6.1 è sostituito dal seguente:

«6.1. Nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all’allegato I. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri e le priorità ai fini dell’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L’efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea»;

c) il comma 6.2 è sostituito dal seguente:

«6.2. Nelle more dell’approvazione comunitaria di cui al comma 6.1 e dell’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 6.1, per l’anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 6.1, i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell’accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L’eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del programma pluriennale per i due anni successivi»;

d) dopo il comma 6.2 sono inseriti i seguenti:

«6.3. Entro il 1º marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6.1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6.1, è rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6.1.

6.4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione di cui al comma 6.3, il contingente di cui al comma 6.1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all’autorizzazione stessa»;

e) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell’ambito di un progetto triennale a decorrere dal 1º gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con olii minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri»;

f) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

«6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione prevista dal comma 6-bis, tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull’intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall’inizio del progetto triennale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis».

93. Le disposizioni introdotte dal comma 92, lettere e) ed f), hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2008 e sono subordinate, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

94. Per l’anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all’articolo 21, comma 6.1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalità di cui al comma 6.2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

95. Per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui al comma 6.2 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate dall’articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all’articolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005.

96. Gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’incremento del contingente di biodiesel di cui all’articolo 21, comma 6.1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l’importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

97. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all’articolo 21, comma 6.1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

98. All’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.

99. Ai fini di quanto disposto dai commi da 88 a 98, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

100. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria».

101. Il secondo periodo del comma 369 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.

102. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, soltanto da parte di soggetti autorizzati dall’Agenzia del territorio mediante stipula di apposita convenzione; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale di aumento non si applica per la fornitura di quei servizi telematici riservati ai riutilizzatori commerciali autorizzati. L’importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall’Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell’ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

103. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007.

104. Le agevolazioni di cui al comma 103 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

105. Al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all’erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d’intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma.

106. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sette periodi d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per gli otto periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

107. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

108. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.

109. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

111. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 110, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

112. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

113. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

114. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».

115. Per l’anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

116. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo d’imposta 2006.

117. Il comma 9 dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo».

118. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento».

119. Le disposizioni introdotte dai commi 117 e 118 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 117 e 118.