402. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre
anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di
forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino
complessivamente un importo pari a 5.000 euro mensili, rivalutato
annualmente nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5,
lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto
sull’importo eccedente il predetto limite mensile un contributo
di solidarietà nella misura del 3 per cento, destinato al
finanziamento della gestione pensionistica di riferimento. Al
predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni
definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano
comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai
dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad
esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni
di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per
il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il
personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. Ai fini
del prelievo del contributo di solidarietà è preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno
considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal
Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati
i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà,
secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
403.
L’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso
l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi
versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di
convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la
retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei
Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei
contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per
l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e
superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono.
Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli
già liquidati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
404. Con riferimento alla gestione di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite
complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno
2007.
405. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del
consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita con
riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la
riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un
importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del
gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria
dell’ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno
2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno
lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e
programmatica per l’anno 2007 e, comunque, per un importo non
superiore a 300 milioni di euro.
406. All’articolo 16
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo
le parole: «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «,
laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti,
documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del
procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità
e stati soggettivi, già in possesso della pubblica
amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni
acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo
18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli
interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del
suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso
idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della
documentazione necessaria al fine dell’esame della
domanda».
407. A decorrere dal 1º gennaio 2007, gli
interessi legali di cui all’articolo 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 406, sulle
prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti
ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione
degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui
all’articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
408. Il
comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all’articolo
8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare
applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
dall’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
409.
Al comma 5 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, le parole: «e assimilati» sono soppresse.
410.
A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, è corrisposta un’indennità
giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite
massimo di venti giorni nell’arco dell’anno solare, con
esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.
Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e
reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità
di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione
separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50
per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità
per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale
categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera,
il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco
dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione
dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive
modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di
controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma
14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano
titolo all’indennità di maternità, è
corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º
gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita
del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito
preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità
di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si
applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in
famiglia con decorrenza dal 1º gennaio 2007. Le prestazioni di
cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo
previsto dall’articolo 84 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151.
411. La facoltà di riscatto dei periodi di
aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma
2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi
antecedenti al 31 dicembre 1996.
412. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui
al comma 411. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle
emanate per l’applicazione dell’articolo 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338.
413. All’articolo 64, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino a: «provvedimento,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto».
414. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso
la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è
determinato in 96.000 milioni di euro per l’anno 2007, in
99.042 milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.245 milioni di
euro per l’anno 2009, comprensivi dell’importo di 50
milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale
«Bambino Gesù». All’articolo 1, comma 278,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere
dall’anno 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«limitatamente all’anno 2006»;
b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di 850
milioni di euro per l’anno 2008 e di 700 milioni di euro per
l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da
elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. L’accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente
lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo
ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di
rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le
misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali
di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente
Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali
di assistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento del
disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti
dall’articolo 8 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo
automatico o che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli
massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedimento
di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di
parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti
nel piano di rientro, la regione interessata può proporre
misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della
salute e dell’economia e delle finanze. In ogni caso
l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli
obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all’anno
d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive si
applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente
fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi. Qualora
invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori,
la regione interessata può ridurre, con riferimento all’anno
d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive per la
quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi
individuati dai programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale,
necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi
di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di
cui all’articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto
l’accordo e le determinazioni in esso previste possono
comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed
amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia
di programmazione sanitaria;
c) all’articolo 1, comma
174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, le parole: «all’anno d’imposta 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e
successivi». Il procedimento per l’accertamento delle
risultanze contabili regionali, ai fini dell’avvio delle
procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto
dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
d) al
fine di consentire in via anticipata l’erogazione del
finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione
siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme
dovute a tale Regione a titolo di finanziamento della quota
indistinta, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni
della medesima Regione;
3) alle regioni che abbiano superato
tutti gli adempimenti dell’ultima verifica effettuata dal
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità
di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli
obblighi di finanza pubblica;
4) all’erogazione
dell’ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni
si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli
adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente
legge;
5) nelle more dell’intesa espressa, ai sensi
delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le
anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno 2006,
quale risulta dall’intesa espressa dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall’anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo
nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di
conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito
di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità
sanitaria interregionale di cui all’articolo 12, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonché alla mobilità
sanitaria internazionale di cui all’articolo 18, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della
salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2005, al netto per l’anno 2005 della copertura derivante dall’incremento automatico delle aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l’accordo richiamato alla lettera b) del presente comma e accedono al Fondo transitorio di cui alla medesima lettera b), risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di
contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia
italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti
dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34
del 22 dicembre 2005, n. 18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre
2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell’AIFA
stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della
spesa;
g) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è
consentito l’accesso agli importi di cui all’articolo 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla
spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle
seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all’articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l’integrale contenimento del 40 per cento;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell’uso appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell’ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;
h) all’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi
diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui
all’articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati
periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un
rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
i) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo
fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, come rideterminato dall’articolo 83,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20
miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri
enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente
definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il
maggior importo di cui al presente comma è vincolato per 500
milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei
servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico
con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per
100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture
residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il programma
realizzativo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di
assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100
milioni di euro all’implementazione e all’ammodernamento
dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di
assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore
importo di cui alla presente lettera è effettuato con
riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri
e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle
strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare
riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia e
delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilità
per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione
pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;
4)
messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell’atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
5)
premialità per le regioni sulla base della tempestività
e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al
10 per cento;
l) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»;
m) a decorrere dal 1º gennaio 2007, per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati
dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di
una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione è stata codificata come codici
bianco e verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a
seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La
quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso
non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età
inferiore a 14 anni;
n) all’articolo 1, comma 292, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all’articolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive
modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza,
finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già
erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla
integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario
diurno»;
o) a decorrere dal 1º gennaio 2007, i
cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e
di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione
usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle
somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
p) a decorrere dal 1º gennaio 2008, cessano i transitori
accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai
sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi
disposti ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
q)
le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a
garantire che dal 1º gennaio 2010 cessino gli accreditamenti
provvisori delle strutture private, di cui all’articolo
8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo
8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del
1992;
r) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1º gennaio 2008,
non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi
dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un
provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione,
ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto
legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è
trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
all’articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le
regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall’accordo di
cui alla lettera b), le date del 1º gennaio 2008 di cui alla
presente lettera e alla lettera p) sono anticipate al 1º luglio
2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007
non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle
esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di
cui all’articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
s)
il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui
dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenzia
per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio
2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente
spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi
medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando
quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il
30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere,
con decorrenza dal 1º maggio 2007, come base d’asta per le
forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti
tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da
parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni
in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili
dall’ottemperanza al disposto del successivo periodo della
presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al
Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dei
dispositivi medici, anche per il tramite dell’Agenzia per i
servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle
aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa
data le aziende che producono o commercializzano in Italia
dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale,
sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della
salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle
aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui
la fornitura di dispositivi medici è parte di una più
ampia fornitura di beni e servizi, l’offerente deve indicare in
modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati
identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi
della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione
istituzionale dell’Istituto superiore di sanità e
dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la
realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi
sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche tipologie
di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto
ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul
sito INTERNET del Ministero della salute;
t) la disposizione
di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie
farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che,
nell’ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture
e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all’immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino
autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il
ricorso a tali terapie è consentito solo nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In
caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le
aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla
individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo
della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino
alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui
alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita
al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico.
415. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l’anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
416. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per
l’anno 2006 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2007».
417. Con le modalità di cui all’articolo
1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è
modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al
finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il
triennio 2007-2009.
418. Il prezzo al pubblico dei medicinali
non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall’articolo
96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito
da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto
dall’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il
prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di
vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei
confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le
disposizioni di cui all’articolo 73, comma 1, lettera r), del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all’articolo 85,
comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo
1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.
149.
419. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri
esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al
comma 418 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in
vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell’AIFA.
Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende
farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione
in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono
assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul
prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.
420.
Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 419 è calcolato,
fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai
sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del
Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al
comma 418 dai produttori e dai titolari dell’autorizzazione
all’immissione in commercio.
421. Il prezzo di vendita
al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica
appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10
dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, stabilito dai titolari dell’autorizzazione
all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può
essere superiore, per l’anno 2007, al prezzo in vigore nel
2006, aumentato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT
sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre
2006.
422. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari
connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie
realtà regionali nelle attività realizzative del Piano
sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è
istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del
Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di
analoghi progetti da parte delle regioni Valle d’Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
423. L’importo annuale del Fondo di cui al
comma 422 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5
milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della
salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per l’integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali
in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore
delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di
euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d)
implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per
10,5 milioni di euro.
424. L’importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 423 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 423, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.
425. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la
diffusione degli screening oncologici di cui all’articolo 2-bis
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 18
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la
concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti
finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.
426.
All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici prescritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di
specialistica ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «,
delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assistenza integrativa»;
c)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1º luglio 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all’INPS, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l’anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa»;
e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le
parole: «pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti:
«e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non
autorizzate al trattamento del codice fiscale dell’assistito»;
f)
al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al momento della
ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono
inserite le seguenti: «del comma 5-bis e»; al medesimo
comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al nomenclatore
ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «nonché
al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al
repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza
integrativa»;
g) al comma 10, dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da
emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla
liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di
erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di
ogni regione trasmettono al Ministero dell’economia e delle
finanze, nonché le modalità di trasmissione».
427. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l’autorità competente può dichiarare la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall’articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
428. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale,
accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da
altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società
di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del
Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base
delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto
instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è
risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno
superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata
costituzione in giudizio della parte civile.
429. Per gli anni
2007, 2008 e 2009, nell’utilizzazione delle risorse previste
nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al
finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all’articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è
vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e
tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al
finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di
diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla
facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al
finanziamento di progetti per l’utilizzazione di cellule
staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il
potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi
di lavoro.
430. Ai fini del completamento delle attività
di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all’articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di
euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto
superiore di sanità.
431. Con accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli
indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza
attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le
singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui
all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di
finanziamento del bilancio ordinario dell’AIFA.
432. Al
fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla
non chiara leggibilità della data di scadenza posta con
modalità «a secco», la data di scadenza e il
numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso
umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8,
a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto
cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di
confezionamento.
433. Al fine di favorire il mantenimento di
un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale
anche nelle zone disagiate, l’ulteriore riduzione delle
percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo
in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’imposta
sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla
riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
disposta, limitatamente all’arco temporale decorrente dal 1º
marzo al 31 dicembre 2006, dall’articolo 38 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio
2007-2009. La misura dell’ulteriore riduzione è
annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa
complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore
a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per
la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
434.
È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno
2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per
la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento
di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell’articolo
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la
partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di
altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella
città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione
della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle
malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura,
formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di
riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle
popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di
emarginazione, già operante presso l’Istituto
dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.
435. Al
fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a
carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso
della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per
l’anno 2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e al
49,11 per cento per l’anno 2009.
436. L’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 435, ferma restando la decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge, resta sospesa
fino al 30 aprile 2007, in attesa del raggiungimento dell’intesa
preliminare all’emanazione delle nuove norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana.
437. L’articolo 8
dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«Art. 8. – Le entrate della regione sono
costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche
riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di
registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e
delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio
della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle
successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d)
dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i
prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della
regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta
erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi
consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito
dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio
regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle
famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;
g) dai canoni
per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul
turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di
istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema
tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio
patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi
straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e
di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le
entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad
eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle
che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito
regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o
per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del
territorio della regione».
438. Ad integrazione delle
somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la
spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per
la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione
all’imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio
regionale, concordate, ai sensi dell’articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni
2004, 2005 e 2006.
439. Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede al
finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario
nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
440. Alla regione Sardegna sono
trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale
(Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde) e le funzioni
relative alla continuità territoriale.
441.
L’attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione
al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma
dell’articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal
comma 437 del presente articolo, non può determinare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori
rispettivamente a 344 milioni di euro per l’anno 2007, a 371
milioni di euro per l’anno 2008 e a 482 milioni di euro per
l’anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna
al gettito erariale entra a regime dall’anno 2010.
442.
Dall’attuazione del combinato disposto della lettera f) del
primo comma dell’articolo 8 del citato Statuto speciale di cui
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo
sostituito dal comma 437 del presente articolo, e del comma 439 del
presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può
derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli
anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell’imposta sul valore
aggiunto sui consumi è attribuita sino alla concorrenza
dell’importo risultante a carico della regione per la spesa
sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009,
aumentato dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
443. Per gli anni 2007, 2008 e
2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 440
rimangono a carico dello Stato.
prosegue
Art. 18.
(commi 444-799)
444. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di
sostegno all’innovazione industriale, presso il Ministero dello
sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti
competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo
sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di
cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, ed all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì
conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 400
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando,
unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 445, la
continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.
Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per
la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo
52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì
alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle
aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di
programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello
sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli
esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
445. A valere sulla
quota di risorse del Fondo di cui al comma 444 individuata con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze nonché con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentito il
Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono finanziati,
nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal
Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno
2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito
delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della
mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle
nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali.
446. Per
l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui
al comma 445, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i
Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari
regionali e le autonomie locali, nonché gli altri Ministri
interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono,
nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla
complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di
comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli
obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di
progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della
collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con
onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla
definizione delle modalità e dei criteri per l’individuazione
degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla
individuazione delle azioni e delle relative responsabilità
attuative.
447. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell’università
e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali,
nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai
progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma
445 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le
modalità attuative, anche prevedendo che dell’esecuzione
siano incaricati enti strumentali all’amministrazione, ovvero
altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni
nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non
risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse
stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le
risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per
l’approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia
in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del
Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza
possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di
trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può
comunque procedere all’attuazione del progetto. Il CIPE, con
propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio
funzionamento per l’attuazione del presente comma.
448.
Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce
appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa
comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati
per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato
degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli
obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la
gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite
massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.
449. I
progetti di cui al comma 445 possono essere oggetto di
cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e
regionali. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico assicura
una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni
interessate.
450. In attesa della riforma delle misure a
favore dell’innovazione industriale, è istituito il
Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le
risorse del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché
le risorse destinate all’attuazione dell’articolo 106
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e
dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50
milioni di euro per l’anno 2007, di 100 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 150 milioni di euro per l’anno 2009. Il
Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di
concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al
capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società
finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la
partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli
interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse
finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa
nazionale in materia di intermediazione finanziaria.
451. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca
d’Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge vengono stabiliti le modalità di
funzionamento del Fondo di cui al comma 450, anche attraverso
l’affidamento diretto ad enti strumentali all’amministrazione
ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle
risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle
disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 450, le
priorità di intervento e le condizioni per la eventuale
cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui
rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 450.
452.
Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 451,
l’attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti
compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue
secondo le modalità già comunicate alla Commissione
stessa.
453. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 450 le ulteriori
disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti
pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo
decreto.
454. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per
invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla
registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di
opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa. Sono
esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione,
relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità,
le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro
scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni
della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I
diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione
industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione
di disegni e modelli, previsti dall’articolo 227 del codice
della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a)
dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione
industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello
di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di
disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di
cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le
attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione
e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle
piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di
proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano,
anche con l’introduzione della ricerca di anteriorità
per le domande di brevetto per invenzione industriale.
455. Il
Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino
dell’apparato produttivo anche mediante salvaguardia e
consolidamento di attività e livelli occupazionali delle
imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che
versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d’intesa
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un’apposita
struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due
Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione
e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A
tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere
dall’anno 2007, cui si provvede mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della
legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si
provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi
esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati
al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di
impresa.
456. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo
11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla
base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si
provvede in particolare a determinare, in conformità agli
orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto
concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti
economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefìci
e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni
interessate. Per l’attuazione degli interventi di cui al
presente comma il Ministero dello sviluppo economico può
avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di
Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell’articolo 11 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
457. Entro
il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una
relazione concernente l’operatività delle misure di
sostegno previste dai commi da 444 a 456, con particolare riferimento
ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
458. Nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 354 e commi da
358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, l’ambito di operatività del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
(FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli
investimenti produttivi e della ricerca.
459. Per le finalità
di cui al comma 458, la Cassa depositi e prestiti Spa è
autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al
medesimo comma 458 un incremento nell’importo massimo fino a 2
miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 444, secondo la procedura di cui al comma 447, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 447;
b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 461.
460. Ai fini dell’attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 459, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
461. Ai fini dell’attuazione del comma 459 relativamente
agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in
atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria
diversi da quelli di cui al comma 460, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite
convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con
la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli
interventi di interesse, mediante l’impegno dei relativi limiti
annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle
modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del
tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di
rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle
regioni e delle province autonome.
462. Le risorse non
utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma
461 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 458 dell’anno
successivo.
463. Nell’ambito dei progetti elaborati dai
soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per
l’attuazione degli interventi di promozione e assistenza
tecnica per l’avvio di imprese innovative operanti in comparti
di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli
articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e
sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai
sensi dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, e della direttiva del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16
gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del
Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui al
citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
464. Ai
soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per
le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può
essere affidata l’istruttoria dei programmi di cui al comma
463, secondo modalità anche semplificate, determinate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze.
465. Le iniziative
agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione
negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe
concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data,
risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli
investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre
2007. La relativa rendicontazione è completata entro i sei
mesi successivi.
466. In attuazione dell’articolo 119,
quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo
assunto nelle Linee guida per l’elaborazione del Quadro
strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate
con l’intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.217
milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e
2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.017 milioni entro il
2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale
nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno
del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è
destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto
di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione
aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di
cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione
da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
467. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con
l’indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 466,
costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse
aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità
individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle
risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze
regionali in materia. Per garantire l’unitarietà
dell’impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e
per favorire l’ottimale e coordinato utilizzo delle relative
risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie
disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero
dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di
regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei
trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno
e dei Ministeri competenti.
468. Per il periodo di
programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio 2015,
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la
quota delle risorse di cui al comma 466 da iscrivere nel bilancio di
ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.
469.
Le somme di cui al comma 466, iscritte nella Tabella F allegata alla
presente legge, ai sensi del comma 468, sono interamente impegnabili
a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate
nell’esercizio di assegnazione possono essere mantenute in
bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio
2013.
470. Le risorse individuate con delibere CIPE n.
19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n.
2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a
Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore
dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per una quota
complessiva di 200 milioni di euro, di cui 125 milioni di euro a
valere sulle risorse assegnate per l’anno 2006 e 75 milioni di
euro a valere sulle risorse assegnate per l’anno 2007.
471.
Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel
settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’università e della ricerca, il Fondo
per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).
Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di
interesse nazionale del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui
all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per
quanto di competenza del Ministero dell’università e
della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni.
472. Il Fondo di cui al primo
periodo del comma 471 è alimentato in via ordinaria dai
conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai
rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e,
per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate
dal CIPE, nell’ambito del riparto dell’apposito
Fondo.
473. In attuazione delle indicazioni contenute nel
Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro
dell’università e della ricerca, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo.
474. Il Ministro dell’università e della
ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di
accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui
al comma 471 per la concessione delle agevolazioni al fine di
garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano
applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l’utilizzo
delle risorse di cui al comma 471.
475. È autorizzata
la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e
di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da destinare ad
integrazione del Fondo di cui al comma 471.
476. Al fine di
assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse
finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui al
comma 285, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l’istruzione
e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse
annualmente stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di
cui al comma 288, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n.
440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda
le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo
di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno
concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
477. Il
Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, e successive modificazioni, è integrato di 30
milioni di euro per l’anno 2007 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei
criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei
progetti strategici.
478. All’articolo 24, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la
parola: «controgaranzie» sono inserite le seguenti: «e
cogaranzie».
479. Per le finalità previste
dall’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 478 del presente
articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
480. Le disposizioni
di cui all’articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle società
finanziarie di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 478 del
presente articolo.
481. All’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
c)
al comma 23, secondo periodo, le parole: «ai Fondi di garanzia
indicati dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al
fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
d) al comma 24,
le parole: «ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28»
sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662».
482. Per le finalità di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
483. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati
contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l’anno 2007
e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da
erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma
16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
484. Per le
finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali
rispettivamente di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 40
milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro per
l’anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi
dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80.
485. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla
innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei
Ministeri dello sviluppo economico e dell’università e
della ricerca e del Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti
dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità
alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.
486.
Le amministrazioni di cui al comma 485 conformano la propria attività
a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri
coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite
l’emanazione di bandi unitari e l’acquisizione delle
domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee
forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande
stesse.
487. Per il finanziamento degli interventi di cui
all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2007.
488. All’articolo 1,
comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372»
è sostituita dalla seguente: «371».
489.
All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 371 sono inseriti i seguenti:
«371-bis. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuta una agevolazione statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372».
490. All’articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».
491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio
nazionale la realizzazione di progetti per la società
dell’informazione, è autorizzata una spesa di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di
natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione individua le azioni da
realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della
sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali
progetti.
492. Per il finanziamento degli interventi a
sostegno dell’economia nel settore dell’industria
nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un
apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della
difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno
2007, di 1.550 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200
milioni di euro per l’anno 2009, per la realizzazione di
programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa
nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno
2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro
della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio
centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati,
nell’ambito della predetta pianificazione, i programmi in
esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo,
disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure
di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi
derivati da accordi internazionali.
493. Per il finanziamento
degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell’Unione
europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in
difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all’articolo
11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 e di
35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
494.
Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione del
fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 15, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle
dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle
imprese, è integrata di 600 milioni di euro annui, ai fini
della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in
relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione
dei rispettivi contratti di programma.
495. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo
2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell’articolo
1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate,
tenendo conto dei princìpi del diritto comunitario,
disposizioni in merito all’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, come modificato dall’articolo 1, comma 373, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote
superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono
proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas
naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.
496.
Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall’articolo 1-ter,
comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato
dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei soli confronti delle società di cui al comma 495 del
presente articolo, è rideterminato in ventiquattro mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 495.
497.
Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di
opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti
all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione
finanziaria.
498. Nei casi di cui al comma 497, il bando,
ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera,
i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i
parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
499.
L’offerente può essere anche un’associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto
realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di
uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di
imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso
del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
caratteristiche.
500. L’adempimento degli impegni della
stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo
controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale
dell’opera secondo le modalità previste.
501. Al
fine di assicurare la massima estensione dei princìpi
comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o
di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni
caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la
disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei
all’espletamento del servizio è assicurata mediante
contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
502.
Per il proseguimento degli interventi in favore del settore
dell’autotrasporto di merci, al fondo istituito dall’articolo
1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
assegnata la somma di 420 milioni di euro per l’anno
2007.
503. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, è
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni
in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge
1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua,
maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è
autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in
aggiunta alle somme già stanziate sul pertinente capitolo di
bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e
la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti
e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano
generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il
monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.
504.
È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007 a favore dell’Agenzia nazionale per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione.
505. Al
fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda e di completare il «Programma
per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», le risorse
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento
degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del
Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società
infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia Spa (Infratel
Italia) di cui all’articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
506. Nell’ambito del riparto del
Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai
sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50
milioni di euro per l’anno 2009 al Ministero delle
comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al
comma 505. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate
al Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2009 sono
diminuite di 50 milioni di euro.
507. Al fine di diffondere la
tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è
istituito presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per
il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del
titolare dell’obbligo di copertura del servizio universale;
c)
favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi
interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma
televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da
parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
e)
incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia
del digitale.
508. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 507 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.
509. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 507 è
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
510. Le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati
dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di
parte nazionale.
511. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla
SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all’Unione europea nonché il fondo di cui
all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, sono unificati in un unico fondo.
512. Dopo l’articolo
2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Il fondo rotativo di cui
all’articolo 2 può essere, a cura dell’ente
gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una
compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della
garanzia o assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli
operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità
del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte
all’approvazione del comitato di gestione del fondo e non
devono comportare oneri a carico del fondo» .
513.
All’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni, le parole: «per le finalità di
cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «per
interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione del
sistema produttivo italiano».
514. All’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per favorire una promozione sinergica del prodotto
italiano, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere
concessi contributi d’intesa con i Ministri competenti a
progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da
consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori
agro-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo
dell’attrazione della domanda estera».
515. Per le
finalità di cui al comma 61 dell’articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine
di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte
delle imprese attraverso l’adozione di strumenti di marchio
consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le
azioni a sostegno del «made in Italy» è
incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2007 e
26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte
delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è
destinata all’erogazione di contributi per la realizzazione di
studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di
salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie
prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle
lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti.
Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con
il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le
modalità per accedere ai contributi di cui al precedente
periodo.
516. Il fondo di cui al comma 515 è prioritariamente
destinato alle aziende che siano in possesso del documento unico di
regolarità contributiva.
517. In relazione a quanto
previsto dal comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo 4, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».
518. Allo scopo di potenziare l’attività di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso l’acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l’ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
519. Per le politiche generali concernenti le collettività
italiane all’estero, la loro integrazione, l’informazione,
l’aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la
valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero
nonché il coordinamento delle iniziative relative al
rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è
autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
520. Per la prosecuzione degli interventi
per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
139, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 95
milioni di euro per l’anno 2007 e 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità
di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n.
295.
521. In attesa dell’emanazione delle norme di
attuazione dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia,
finalizzate a modificare, in esecuzione del protocollo d’intesa
tra lo Stato e la regione stessa, i criteri e le modalità dei
trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso la forma
del trasferimento diretto, per la prima attuazione del predetto
protocollo di intesa, relativamente alle esigenze infrastrutturali
della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale, è
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007 e di
30 milioni per l’anno 2008.
522. Per la prosecuzione
degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla
legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è
autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l’anno 2009.
523.
Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana
all’Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero degli
affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 1 milione di euro per l’anno 2008.
524.
Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione
internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l’anno 2007, di 3,8 milioni di euro per
l’anno 2008 e di 450.000 euro per l’anno 2009.
525.
Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione
universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di 800.000
euro per l’anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l’anno
2008 e di 7 milioni di euro per l’anno 2009.
526. Per la
partecipazione dell’Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e
Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per
l’Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per
l’Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro
nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la
presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui,
rispettivamente, ai commi 524 e 525.
527. Con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del commercio
internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per
l’Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del
Governo per l’Esposizione di Shanghai 2010.
528. Con
decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì
nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato
generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il
grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro
funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in
caso di assenza o di impedimento.
529. Il Commissario e il
Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai
commi 524 e 525 e ordinano le spese da effettuare in Italia e
all’estero per la partecipazione dell’Italia, nonché
le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed
artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il
Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro
compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di
contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il
Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli
affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data
di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle
spese sostenute.
530. Nello svolgimento delle proprie
funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono
ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un
dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga
all’articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti
al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore
amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal
medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in
altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le
strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale
comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo
determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico
del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello
stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell’ambito delle
Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto
altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle
sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il
Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti
in possesso di specifiche professionalità.
531. Il
Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi
sono collocati per tutta la durata dell’incarico nella
posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi
ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive
modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o
regolamentare.
532. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, è stabilita l’indennità spettante al
Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai
direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma
530, per l’intero periodo di svolgimento delle funzioni,
dovunque svolte, dalla data di conferimento dell’incarico. Tale
indennità non ha natura retributiva e tiene conto della
delicatezza dell’incarico, dei relativi oneri e dell’intensità
dell’impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a
quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente
ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle
altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per
il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze
stipendiali di base metropolitane.
533. Per i periodi di
servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui
ai commi 527, 528 e 530 il rimborso delle sole spese di viaggio, in
conformità alle disposizioni vigenti.
534. Con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è nominato un collegio di
tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi
Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell’economia e
delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati
rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del
commercio internazionale.
535. Agli oneri derivanti dai commi
da 526 a 534 si provvede nell’ambito delle autorizzazioni di
spesa di cui ai commi 524 e 525.
536. A decorrere dall’anno
2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali, il contributo previsto dall’articolo 1 della
legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato
dall’articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494,
e confluito nel fondo consolidato di cui all’articolo 39, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
incrementato di 175 milioni di euro annui.
537. Per la
prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta
velocità/alta capacità» , è autorizzata la
spesa di 900 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni
di euro per l’anno 2009.
538. Per la prosecuzione degli
interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la
progettazione definitiva del raddoppio dell’intero tracciato
della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al
rafforzamento del corridorio plurimodale Tirreno-Brennero, è
autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008.
539. È autorizzata la spesa di 400 milioni
di euro per l’anno 2007 a titolo di aumento dell’apporto
dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa per
l’attuazione di un piano di investimento della controllata
Trenitalia Spa.
540. Ai fini del rimborso degli interessi e
della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in
applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, è
posto a carico dello Stato, per l’importo annuo di 27 milioni
di euro, l’onere per il servizio del debito già
contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1º
agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del
«Sistema alta velocità/alta capacità».
541.
È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per
l’anno 2007, in relazione all’adeguamento dei
corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in
attuazione dei contratti di programma di Rete ferroviaria italiana
(RFI) e dei contratti di servizio di Trenitalia Spa, stipulati con le
regioni ai sensi dell’articolo 52 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata
degli anni precedenti.
542. A copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 2 miliardi
di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
543. Per la
prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è
autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni
di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui
5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per le esigenze
infrastrutturali delle capitanerie di porto.
544. Per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un
contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del
programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del
Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera.
545.
Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della
realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana
lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 543, è
autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009. A tal fine, il completamento della progettazione e della
relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione
dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali
esterne di Milano e della Pedemontana lombarda, può avvenire
anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto
pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa
società e dalla regione Lombardia. Con atto convenzionale è
disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la
realizzazione delle predette opere infrastrutturali.
546. Per
assicurare l’autonomia finanziaria alle autorità
portuali nazionali e promuovere l’autofinanziamento delle
attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di
finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria
delle parti comuni nell’ambito portuale, con priorità
per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi
compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a
ciascuna autorità portuale, a decorrere dall’anno 2007,
per la circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
547. A decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell’attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall’anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti.
548. Le autorità portuali sono autorizzate all’applicazione
di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento
dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza
previsti nei piani di sicurezza portuali.
549. Resta ferma
l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito
della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del
titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni, e all’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n.
355.
550. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione
delle tasse di cui ai commi 546, 548 e 549 senza alcun onere per gli
enti cui è devoluto il relativo gettito.
551. In
conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità
portuali ad esse non si applica il disposto dell’articolo 1,
comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il
sistema di tesoreria mista di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre
2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due
annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
552.
Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle
autorità portuali, il Governo è autorizzato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la
disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9
febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28
febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché
i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la
verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la
loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale
ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche
nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità
di autofinanziamento.
553. Al fine del completamento del
processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con
decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle
infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle
circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota
dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a
ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di
opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e
piani operativi triennali con contestuale soppressione dei
trasferimenti dello Stato a tal fine.
554. È
autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a
decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la
realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali
che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al
comma 553, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari
presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con
idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano
altresì a farsi carico di una congrua parte dell’investimento,
sono stabilite le modalità di attribuzione del
contributo.
555. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo
3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione
in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore
portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come
adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività
di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
556.
Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità
portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non
economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla
sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non
costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati
sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai
canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali
perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si
estinguono.
557. È autorizzato un contributo di 15
milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno
2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo
per i mutui contratti nell’anno 2007 per la realizzazione di
grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente
cantierabili.
558. Con decreto del Ministro dei trasporti, da
adottare d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 557 al
fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo
comma 557.
559. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei
servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub
portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento
dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo
dell’intermodalità e delle attività di
transhipment, è autorizzato un contributo di 100 milioni di
euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con
proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche
per la individuazione degli hub portuali di interesse
nazionale.
560. Le risorse di cui al comma 559 sono
finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo
sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del
Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali
quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al
fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di
attività produttive anche in regime di zona franca in
conformità con la legislazione comunitaria vigente in
materia.
561. Per l’adozione del piano di sviluppo e di
potenziamento degli hub portuali di interesse nazionale e per la
determinazione dell’importo di spesa destinato a ciascuno di
essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro
dei trasporti, dal Ministro dell’interno, dal Ministro
dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Ministro dell’università e della ricerca nonché
dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro
dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro
dei trasporti.
562. Le somme non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle
provenienti dai ribassi d’asta, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da
istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per
gli interventi di cui ai commi 559, 560 e 561.
563. Agli
interventi realizzati ai sensi dei commi 559, 560 e 561 si applicano
le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
564. Al
fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio
del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in
particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano
di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie
mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto
sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2007
e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere
sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i
programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali
statali.
565. Ai fini della prosecuzione degli interventi
previsti dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433,
e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore
dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall’UNESCO come
patrimonio mondiale dell’umanità, titolari di programmi
comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000
abitanti e non siano capoluoghi di provincia.
566. Per le
finalità di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno
2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009. Le risorse di cui
al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari
anche per le finalità di cui al primo comma dell’articolo
18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il
provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno
disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge non sono più ammesse domande di
contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.
567.
Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla
proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania,
stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la
definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007,
relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare
dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al
netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed
interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti
modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei
tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto
del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.
568.
Per la prosecuzione dell’opera di ricostruzione nei territori
delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del
settembre 1997, è autorizzato un contributo annuo di 50
milioni di euro per l’anno 2007 e di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni
secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
569. Per la prosecuzione degli
interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e
Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge
23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è
autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2007
e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da
erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
570.
Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni
dei comuni della regione Marche e delle regioni Liguria e Piemonte
colpite da eventi alluvionali nell’anno 2006, è
autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 5
milioni di euro per la regione Marche e di 5 milioni di euro
complessivi per le regioni Liguria e Piemonte.
571. Ai
contributi di cui ai commi 568, 569 e 570 si applica il disposto di
cui all’articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, nel rispetto dell’articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della
medesima legge n. 350 del 2003.
572. I fondi di cui alla legge
26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al
cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il
finanziamento parziale dell’opera intera, con le stesse
modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi
stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Per il
completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente
comma è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
573. Nelle more
dell’organico recepimento nell’ordinamento delle
disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva
1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune
infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e
autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla
citata direttiva 2006/38/CE.
574. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo
piano economico-finanziario, riferito all’intera durata della
sua concessione, nonché l’elenco delle opere
infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e
manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante
del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze; con analogo decreto è approvato l’aggiornamento
del piano e dell’elenco delle opere che ANAS Spa predispone
ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì
sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i
successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente
valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero
dai suoi aggiornamenti.
575. Ferma l’attuale durata
della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della
convenzione unica ai sensi del comma 574, all’articolo 7, comma
3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole:
«trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta
anni». In occasione del perfezionamento della convenzione
unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può adeguare la durata
della concessione di ANAS Spa.
576. A decorrere dal 1º
gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10,
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2
per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei
concessionari. Il 50 per cento del predetto canone è
corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 574 e che lo
destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui
predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore
efficienza ed efficacia. Il residuo 50 per cento è corrisposto
al Ministero delle infrastrutture ed affluisce direttamente ad
un’apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione di tale Ministero, che lo destina all’incremento
dell’efficienza e dell’efficacia delle sue funzioni di
indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di
ANAS Spa, nonché dei concessionari autostradali, anche
attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste
dall’articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma 3
dell’articolo 163, le parole: «, ove non vi siano
specifiche professionalità interne,» sono soppresse. Le
convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i
suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di
assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente
comma.
577. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto,
in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531,
e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n.
407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal
1º gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di
tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari: a)
per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro
dal 1º gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º
gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio
2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a
chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a
chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a
chilometro dal 1º gennaio 2009. I conseguenti introiti sono
dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue
prestazioni volte ad assicurare l’adduzione del traffico alle
tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione
ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento
delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa
ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta
di ANAS Spa, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del
sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti
derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate
sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo
del contratto di servizio.
578. Al fine di assicurare gli
obiettivi di cui ai commi 576 e 577, con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga
all’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
come da ultimo modificato dai commi 575, 579 e 583 del presente
articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione
di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero
dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti
dell’azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture,
l’autonomia e la piena separazione organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività
volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali,
nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui
all’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per
assicurare le modalità di gestione e dell’eventuale
trasferimento delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa
in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito un nuovo
capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione
della predetta società, quota parte dei contributi statali già
attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a
remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero
delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze, le attività della medesima società.
579.
All’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: «,
in conformità» fino a: «da essa costituite»
sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed il secondo
periodo è soppresso. Nell’articolo 6-ter del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5
sono abrogati.
580. Il Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6
della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è
soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dell’intero
patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei
confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti
con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad
imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel
patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti
altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei
concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione
delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi
di completamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria
attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della
legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 581 nonché quelle di
cui all’articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono
evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro
impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano
economico-finanziario di cui al comma 574.
581. A decorrere
dal 1º gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS
Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa
è concessionaria ed all’ammortamento del costo
complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide
per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale di cui
all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni
medesimi, dell’importo di 60 milioni di euro, da destinare al
rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa
di cui al contratto di programma 2003-2005.
582. È
autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l’anno
2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei
contributi annuali concessi per l’ammortamento dei mutui in
essere contratti ai sensi dell’articolo 2, commi 86 e 87, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l’importo
di 4 milioni di euro ciascuno, nonché dell’articolo
19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l’importo
di 15.400.000 euro.
583. All’articolo 7, comma 1-ter,
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468».
584. Nell’elenco di
cui al comma 574, assumono priorità la costruzione di tunnel
di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la
messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla
direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea.
585. Al fine di
realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico,
l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e
favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in
favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei
servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti
un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli
adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata
la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per
cento:
a) per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee
metropolitane, tranviarie e filoviarie;
c) per l’acquisto
di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non
convenzionale.
586. Il Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano
di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità
ai seguenti criteri:
a) priorità al completamento dei
programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e
successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e
successive modificazioni;
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi
veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda
di trasporto;
d) priorità alle regioni ed alle province
autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai
commi da 3-ter a 3-septies dell’articolo 18 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall’articolo
1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
587. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 585, le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.
588. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, all’aggiornamento
del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
Per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione,
alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano è
autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
589. Al fine di consolidare ed accrescere
l’attività del Ministero dei trasporti per la
prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale,
è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di
azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad
assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le
conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i
controlli su strada anche attraverso l’implementazione di
idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza
dei veicoli.
590. Per la realizzazione di interventi volti
all’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia
dell’infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei
materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior
livello della sicurezza della circolazione, nonché, per gli
anni 2008 e 2009, per le gestioni commissariali governative e per le
ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
591. Nei limiti e per le finalità
di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della «Disciplina
degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C
317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è
autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali
delle imprese navalmeccaniche di cui all’articolo 19 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per
cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti
progetti innovativi:
a) connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.
592. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei benefìci di cui al comma 591. A tal fine è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
593. L’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la
sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali
destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via
marittima, fluviale e lacuale). – 1. Al fine di favorire la
demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al
servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima,
fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati
standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela
dell’ambiente marino e la cui età è di oltre
venti anni e che, alla data del 1º gennaio 2006, risultino
iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, determina con proprio decreto, in conformità
con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le modalità
di attribuzione dei benefìci di cui al presente
articolo».
594. Le funzioni statali di vigilanza
sull’attività di controllo degli organismi pubblici e
privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di
qualità registrata sono demandate all’Ispettorato
centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di
«Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei
prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
595. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all’articolo
11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1º luglio
2007, sono demandati all’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
596. All’articolo 14, comma 8, della legge 20
febbraio 2006, n. 82, le parole: «la prova preliminare di
fermentazione e» sono soppresse.
597. Per
l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche
ai sensi dell’articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall’articolo
1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è
autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno
2007.
598. In attuazione dell’articolo 18 del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari, è
istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle
sostenute in occasione dell’esame delle domande di
registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di
modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del
citato regolamento. L’importo e le modalità di
versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. I relativi
proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di
salvaguardia dell’immagine e di tutela in campo internazionale
dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
599. All’articolo 3 del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-ter è abrogato;
b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis
hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di
messa a disposizione dell’istituto tesoriere delle somme ivi
indicate».
600. All’articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «l’ENEA e
l’ASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché
il Corpo forestale dello Stato».
601. All’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All’AGEA è attribuita».
602. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, sono trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi delle regioni limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque.
603. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre
2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre
2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è
prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è
prorogato di sei anni». L’onere per l’attuazione
del presente comma per l’anno 2007 è pari a 271.240
euro.
604. Le disposizioni dell’articolo 22 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per
l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai
fini della sua distribuzione.
605. All’articolo 4, comma
8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «80.000 euro»;
b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».
606. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.
607. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;
b) le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 300.000 euro».
608. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011.
609. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i
criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di
cui al comma 608, in coerenza con la normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato nel settore agricolo.
610. L’articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, è abrogato.
611. All’onere
di cui al comma 608, pari a 10 milioni di euro annui per il
quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di
cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
612. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e
di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle
aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi
di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo
1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non
impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
613. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo
di cui al comma 608, nel rispetto degli orientamenti comunitari in
materia.
614. All’articolo 1, comma 9-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: «commi 2, 3 e 5»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».
615.
Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio
1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in
favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da
avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano
assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree
colpite provvedono le regioni.
616. A decorrere dall’anno
2007, il contributo previsto dall’articolo 1-quinquies, comma
2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è
incrementato di 3 milioni di euro.
617. Al fine di armonizzare
l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia
forestale, in aderenza al Piano d’azione per le foreste
dell’Unione europea e nel rispetto delle competenze
istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione
regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per
il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale
sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli
ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono
accedere alle risorse di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella
deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata
legge n. 289 del 2002.
618. L’intesa di filiera o il
contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì,
l’integrazione della filiera forestale con quella
agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e
la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali,
nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che
operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di
lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della
biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti
interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione
e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato
decreto legislativo n. 102 del 2005.
619. Per l’attuazione
dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di
competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.
620. All’articolo 4, comma 24, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005». In
relazione alle minori entrate che derivano all’INPS, sono
trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro
per l’anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al
2011.
621. Dalla base imponibile del reddito di impresa è
escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività
di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in
mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta
successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi
investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
622.
La misura dell’esclusione di cui al comma 621 è elevata
al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione
pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o
raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più
settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti
di promozione pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti a
indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di
intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11,
12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
623.
Il beneficio fiscale di cui ai commi 621 e 622 si applica anche alle
imprese in attività alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche se con un’attività di impresa o di
lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli
investimenti da considerare è quella risultante dagli
investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
successivo.
624. L’attestazione di effettività
delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a
quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale.
625. Le modalità di applicazione
dell’incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi
da 621 a 624 del presente articolo, le stesse disposte dall’articolo
3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
626. Le
società di persone e le società a responsabilità
limitata, che rivestono la qualifica di società agricola ai
sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, come da ultimo modificato dal comma 628 del presente articolo,
possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi
dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
627. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le
modalità applicative del comma 626.
628. All’articolo
2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il
secondo periodo è soppresso.
629. L’efficacia
delle disposizioni dei commi da 621 a 625 e dei commi 627 e 628 resta
subordinata all’emanazione di un apposito regolamento da
adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
diretto a contenere il relativo onere nel limite di 1 milione di euro
annui.
630. I fondi provenienti da raccolta effettuata da
Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la
clientela privata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell’area
euro a cura di Poste Italiane Spa.
631. È abrogato,
limitatamente ai fondi di cui al comma 630 del presente articolo, il
vincolo di cui all’articolo 14 del decreto luogotenenziale 6
settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le
disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.
632. L’attuazione
progressiva del nuovo assetto di cui al comma 630, da completare
entro il 31 dicembre 2007, è effettuata in coordinamento con
il Ministero dell’economia e delle finanze.
633. Per
l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa
del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive
modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla
salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a
Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25
gennaio 1979, n. 30, è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
634. Per la
quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela
dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti
di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente
riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori
(SCOPIC).
635. Il secondo comma dell’articolo 14 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:
«Le somme recuperate a carico dei privati per le spese
sostenute per gli interventi di cui all’articolo 12 sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate
nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare per le attività di
difesa del mare dagli inquinamenti».
636. Per
l’attuazione di un programma triennale straordinario di
interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree
naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
637. Nelle aree naturali protette l’acquisizione gratuita
delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si
verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in
assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli
obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla
demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati,
come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
638.
Restano altresì confermate le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano la materia di cui ai commi 636 e 637 secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
639. Per
il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso
esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120, previste dalla
delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è
istituito un Fondo rotativo.
640. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua le modalità per l’erogazione di finanziamenti
a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a
soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, è individuato il
tasso di interesse da applicare.
641. Per il triennio
2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito
elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione
delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e
calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con
potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
d)
incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia
nei settori civile e terziario;
e) eliminazione delle
emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f)
progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove
fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
642. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 639 ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120.
643. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate
all’incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al
comma 639.
644. Il Fondo di cui al comma 639 è
istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita
convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa
depositi e prestiti Spa può avvalersi per l’istruttoria,
l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei
finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti
sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e
diffusa copertura territoriale.
645. Allo scopo di finanziare
interventi finalizzati al miglioramento della qualità
dell’aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del
trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno
stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
646. Il Fondo di cui al comma 645 destina le proprie
risorse, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti,
prioritariamente all’adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell’intermodalità;
c)
introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per
privilegiare la mobilità sostenibile;
d) valorizzazione
degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e)
realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f)
riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e
consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri
direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione
logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di
veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e
potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl,
elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi
destinati alla mobilità ciclistica.
647. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 645, è destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.
648. È istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti
per la sostenibilità ambientale di settori
economico-produttivi o aree geografiche, l’educazione e
l’informazione ambientale e progetti internazionali per la
cooperazione ambientale sostenibile.
649. Per il triennio
2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma
648 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate
annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto
Fondo.
650. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti
dall’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
651. Per l’anno
2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive
modificazioni.
652. Al fine di sostenere interventi in materia
di attività culturali svolte sul territorio italiano, è
istituito presso il Ministero per i beni e le attività
culturali un Fondo per l’attuazione di accordi di
cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie.
653. Per le
finalità di cui al comma 652, è assegnato al Ministero
per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
654. A
favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela
e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di
progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i
beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono
stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici.
655. Al Fondo di cui all’articolo
12, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale
contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di
istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché
ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4
del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
656.
I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione
dei beni culturali, nonché per l’istituzione del fondo
in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti di cui
alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291,
da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che
forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti
in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non
vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici,
nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei
prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10
milioni di euro per l’anno 2007.
657. Per consentire al
Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con
interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano
pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di
procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli
museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela
paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la
manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e
paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e
i progetti cui destinare le somme.
658. Al comma 8
dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse
finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività
culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e
all’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro
il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali nell’ambito
dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei
fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7
del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 237 del 1999, e, con le modalità
di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da
una contabilità speciale ad un’altra ai fini
dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la
riprogrammazione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività
culturali titolari delle predette contabilità speciali sono
tenuti a comunicare all’ufficio di gabinetto e all’ufficio
centrale di bilancio del medesimo Ministero l’ammontare delle
risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente
perfezionate da riprogrammare».
659. È
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a
favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e
successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro,
all’ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti
per la propria attività e, quanto a 10 milioni di euro, al
loro funzionamento amministrativo e didattico.
660. Al fine di
razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono
abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21
dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e
modalità di erogazione di contributi in favore delle attività
di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del
Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, ed in materia di autorizzazione all’esercizio dei parchi
di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell’interno in materia di sicurezza.
661. L’articolo
24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Contributi dello Stato). – 1. I criteri
di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali
criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e
qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi
di riduzione delle spese».
662. Al fine di conseguire i
massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo
erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione
nel settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In tale convenzione sono stabilite, altresì,
per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese
cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione
avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata
completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla
Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le
attività culturali dall’istituto gestore del Fondo di
cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all’estinzione
del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un
meccanismo che preveda, tra l’altro, l’attribuzione della
totalità dei diritti del film in capo, alternativamente,
all’impresa ovvero al Ministero per i beni e le attività
culturali, per conto dello Stato».
663. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’erogazione e l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «sostegno»;
b) all’articolo 12, comma 5, le parole: «erogazione
dei finanziamenti e dei contributi» sono sostituite dalle
seguenti: «erogazione dei contributi» e le parole:
«finanziamenti concessi» sono sostituite dalle seguenti:
«contributi concessi»;
c) l’articolo 13 è
sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Disposizioni per le attività di produzione). – 1. A valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo
12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del
film, per un costo industriale massimo definito con il decreto
ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5. Per le opere
prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è
elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi
riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo,
a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al 100
per cento del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12,
comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo
12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi
cinque anni dall’erogazione del contributo, e nel caso in cui
quest’ultimo non sia stato interamente restituito, è
attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali,
per conto dello Stato, o, in alternativa, all’impresa di
produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di
sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.
5.
Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico
del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla
sottocommissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefìci
di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla
predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione
per cinque anni dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un
analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi
elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e
legali rappresentanti dell’impresa esclusa.
6. Sono
corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione,
iscritte negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo
di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o
sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata
presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni
dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di
concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota
percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui
all’articolo 12, comma 5, è destinata all’autore
della sceneggiatura.
7. Un’apposita giuria, composta da
cinque eminenti personalità della cultura, designate dal
Ministro, provvede all’attribuzione dei premi di qualità
di cui all’articolo 17»;
d) all’articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: «nonché all’ammissione al finanziamento di cui all’articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 6» e, al comma 2, lettera d), le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
e) all’articolo 17, comma 1, le parole: «comma 9»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
f)
all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma
8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».
664. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l’utilizzo delle predette risorse.
665. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 666 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 699 a 708. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla
finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;
c)
in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai
dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con
più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e
turismo, compresi gli operatori turistici, con più di
cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di
quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di
euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali,
al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale
ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che
hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle
disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla
presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i
comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per
l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività
socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività
socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di
comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in
deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno
2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico
possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività
socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità.
Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l’incentivo
di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede a valere
sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è
integrato del predetto importo;
g) il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di
una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed
innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di
azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle
lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare,
promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale
ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
666. All’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 665 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
667. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e
ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori
ultracinquantacinquenni, è istituito l’accordo di
solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista,
su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti
di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età
e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale,
per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o
disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se
in possesso di diploma di laurea.
668. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e
i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 667,
i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di
ripartizione delle risorse per l’attuazione degli accordi nel
limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno
2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.
669. All’articolo 13, comma 4, della legge 12
marzo 1999, n. 68, le parole: «e lire 60 miliardi a decorrere
dall’anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «,
euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere
dall’anno 2008».
670. Per le finalità di
cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 15 milioni
di euro per l’anno 2007.
671. Per il finanziamento delle
attività di formazione professionale di cui all’articolo
12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è
autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007. Per
i periodi successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succesive
modificazioni.
672. A decorrere dall’anno 2008, i
cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a
domanda, dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di
lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto
Paese dal 1º gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente comma. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma, anche ai fini
dell’applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), e dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2),
della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
673. Per le finalità
di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro
27.000.000 per l’anno 2007 e di euro 51.645.690 per l’anno
2008 a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è
integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l’anno
2007 e per l’anno 2008.
674. Nel limite complessivo di
35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione
interessata, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni
stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo
svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati
in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un
triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza
dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle
more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali
soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui
all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente
comma, il Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
rifinanziato di 50 milioni di euro per l’anno 2007.
675.
Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche
ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio
2007.
676. Al fine di coordinare specifici interventi di
contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l’obbligo
di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di
cui all’articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
677. I dati di cui al comma 676
sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite
convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
anche mediante collegamenti telematici.
678. Per l’attuazione
di quanto previsto dai commi 676 e 677, nonché per la
realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni,
delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.
679.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei
dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo
28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
680. Nel settore
agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di
legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal
datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
All’articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il
comma 3 è abrogato.
681. Al fine di promuovere la
regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei
benefìci e degli incentivi previsti dall’ordinamento,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via
sperimentale, con uno o più decreti, all’individuazione
degli indici di congruità di cui al comma 682 e delle relative
procedure applicative, articolati per settore, per categorie di
imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia e
delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le
organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
682. Il
decreto di cui al comma 681 individua i settori nei quali risultano
maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia
di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono
definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità
dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle
ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale
dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle
specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei
volumi di affari e dei redditi presunti.
683. A decorrere dal
1º luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale
sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli
altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
684. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti
previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento
unico di regolarità contributiva di cui al comma 683, nonché
le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale
ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare
ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le
vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di
regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e
dell’agricoltura.
685. Gli importi delle sanzioni
amministrative previste per la violazione di norme in materia di
lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º
gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al
comma 686.
686. L’omessa istituzione e l’omessa
esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli
20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e dall’articolo 134 del regolamento di
cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la
sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti
delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
687. Le maggiori entrate
derivanti dall’applicazione dei commi 685 e 686 integrano, a
decorrere dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
688. Il comma 2
dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Resta fermo, per i datori di lavoro agricolo, quanto previsto dall’articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro».
689. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.
690. Sino alla effettiva operatività delle modalità
di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni
obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto
dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione
all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuare esclusivamente
attraverso strumenti informatici.
691. Al comma 5
dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
«e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della
ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies)
trasferimento d’azienda o di ramo di essa».
692. Il comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dai seguenti:
«6.
Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga
dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini
e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa
vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è
ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide
ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei
confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro,
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali
sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della
prefettura-ufficio territoriale del Governo.
6-bis. Il comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è
abrogato.
6-ter. All’articolo 7, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, le parole: “o lo assume per qualsiasi
causa alle proprie dipendenze“ sono soppresse».
693. Per le comunicazioni previste dalle norme introdotte dal comma 688, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui all’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.
694. Alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 197 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e per il finanziamento di attività
promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro,
con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio
infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle
procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale».
695. All’articolo
118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite
dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».
696. Ai fini della
collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo
1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto
anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione,
conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali,
anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore
di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle
eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1º
gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle
procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono riservate
1.000 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri
relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli
relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai
lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si
applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di
cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché
le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a)
e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono
avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo
2007. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 59 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009.
697. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460
milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità,
dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno
2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede
istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell’ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora
i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici
accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella
misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di
cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40
per cento nel caso di proroghe successive. All’articolo 1,
comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «31 dicembre
2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2007».
698. Nell’ambito del limite complessivo di
spesa di cui al comma 697, sono destinati 12 milioni di euro, a
valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione,
per l’anno 2007, di una indennità pari al trattamento
massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla
relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo
familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei
porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa
determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
699. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al
riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non
risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i
datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS
territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita
istanza ai sensi del comma 700.
700. L’istanza di cui al
comma 699 può essere presentata esclusivamente dai datori di
lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale
ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti
le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni
sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più
rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di
lavoro di cui al comma 699. Nell’istanza il datore di lavoro
indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare
ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non
anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione
dell’istanza medesima.
701. L’accordo sindacale di
cui al comma 700, da allegare all’istanza, disciplina la
regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di
contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti
di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della
procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto
conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli
ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella
istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché
ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
702.
Ai fini del comma 699 si applica il termine di prescrizione
quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al
periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 700. L’accesso
alla procedura di cui ai commi da 699 a 708 è consentito anche
ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento
dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse
sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono
comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui
al comma 703. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma
701 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i
lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori
la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
703.
All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a
carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto
della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il
versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per
tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori
dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento
all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del
totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate
mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque
esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico.
La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto
di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote
contributive effettivamente versate.
704. Il versamento della
somma di cui al comma 703 comporta l’estinzione dei reati
previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e
premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e
per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo
18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di
sgravi degli oneri sociali.
705. Nei confronti dei datori di
lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di
cui al comma 699, per la durata di un anno a decorrere dalla data di
presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da
parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto
della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la
facoltà dell’organo ispettivo di verificare la
fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella
materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione
della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro
un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di
regolarizzazione di cui al comma 699, i datori di lavoro devono
completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e
strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’efficacia
estintiva di cui al comma 704 resta condizionata al completo
adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti
organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi
ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività
produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.
706. Le
agevolazioni contributive di cui al comma 703 sono temporaneamente
sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al
termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei
lavoratori di cui al comma 701.
707. La concessione delle
agevolazioni di cui al comma 703 resta condizionata al mantenimento
in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a
ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro,
salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta
causa.
708. Ferma restando l’attività di natura
istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della
direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori
provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti
previdenziali, nell’ambito del coordinamento di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al
comma 699, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della
documentazione prodotta.
709. In attesa di una revisione della
disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi
contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine
di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il
ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire
il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro
e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali
ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti
le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le
organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali
comparativamente più rappresentative conformemente alle
previsioni dei commi da 710 a 715.
710. Gli accordi sindacali
di cui al comma 709 promuovono la trasformazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante
la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo
i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di
conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli
articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di
lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefìci
previsti dalla legislazione vigente.
711. Per i lavoratori che
continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione
coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4
dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche
attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al
corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché
stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
effettuare azioni di monitoraggio relative all’evoluzione della
media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori
coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine
di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei
tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni
di cui alla presente legge.
712. La validità degli atti
di conciliazione di cui al comma 710 rimane condizionata
all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di
lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di
contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della
quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di
vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla
trasformazione del rapporto di lavoro.
713. I datori di lavoro
depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti di
conciliazione di cui al comma 710, unitamente ai contratti stipulati
con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto
versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi
del comma 712. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per
la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze, approva i relativi
accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso
la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del
lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il
raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni
lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 716. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di
cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla
normativa vigente in caso di omissione contributiva.
714. Gli
atti di conciliazione di cui al comma 710 producono l’effetto
di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con
riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e
risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di
cui al comma 712 comporta l’estinzione dei reati previsti da
leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di
imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla
denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi
quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché
all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di
conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale
e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai
lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 709 a
715.
715. L’accesso alla procedura di cui al comma 709 è
consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi
concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso
l’accordo sindacale di cui al comma 709 comprende la
stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali
sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia
stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali
provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli
obblighi di cui ai commi 712 e 713.
716. Per le finalità
dei commi da 709 a 715 è autorizzata la spesa di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
717. I contratti
di lavoro subordinato di cui al comma 710 prevedono una durata del
rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
718.
All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2007» e dopo le parole: «e di 45 milioni di euro
per il 2006» sono inserite le seguenti: «nonché di
37 milioni di euro per il 2007».
719. All’articolo
1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». Ai
fini dell’attuazione del presente comma, è autorizzata
per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
720. Al
fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione
di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali,
gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura
necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro
imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla
normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta
esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo
228, paragrafo 1, del citato Trattato.
721. Lo Stato esercita
nei confronti dei soggetti di cui al comma 720, che si rendano
responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i
poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le
procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, e dell’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio
2005, n. 11.
722. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei
confronti dei soggetti di cui al comma 720 indicati dalla Commissione
europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia
a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
degli altri Fondi aventi finalità strutturali.
723. Lo
Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle
violazioni degli obblighi di cui al comma 720 degli oneri finanziari
derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 228,
paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
724. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi
sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i
quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi
Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare
esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza
delle suddette violazioni.
725. Lo Stato esercita il diritto
di rivalsa di cui ai commi 722, 723 e 724:
a) nei modi indicati al comma 726, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali
obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi
pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati
al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora
l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso
non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
726. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 722, 723 e 724, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.
727. I decreti ministeriali di cui al comma 726, qualora
l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa
intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il
termine per il perfezionamento dell’intesa è di quattro
mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente
territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della
Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione
dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione
delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato.
Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese dal
perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia
e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma.
728. In caso di
mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 727 provvede il Presidente
del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a
carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati
più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in
ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma.
729. Le
notifiche indicate nei commi 725 e 726 sono effettuate a cura e spese
del Ministero dell’economia e delle finanze.
730. I
destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato
istitutivo della Comunità europea possono avvalersi di tali
misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo
46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e secondo le
modalità stabilite con decreto del Presidente della
Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare
fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel
decreto di cui al presente comma.
731. Per il sostegno del
settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività
del turismo, si provvede all’attuazione del presente
comma.
732. Per le finalità di sviluppo del settore del
turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore
produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all’esigenza
di incentivare l’adeguamento dell’offerta delle imprese
turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di
nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed
omogenei, nonché al fine di favorire l’unicità
della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso
turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi
inclusi i processi di crescita dimensionale, è autorizzata la
spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Per l’applicazione del presente comma il Presidente del
Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l’individuazione
dei criteri, delle procedure e delle modalità di
attuazione.
733. È autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare
all’Osservatorio nazionale del turismo di cui all’articolo
12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare
specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e
dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse
nazionale per lo sviluppo e la competitività del
settore.
734. Al fine di garantire il cofinanziamento dello
Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del
contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto
pubblico locale, a decorrere dall’anno 2007 è
autorizzata la spesa di 60 milioni di euro. Le risorse di cui al
presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono
attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio
alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico
locale. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi
assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.
735.
Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Agenzia delle
entrate: 0,71 per cento», «Agenzia del territorio: 0,13
per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,15 per cento»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Agenzia
delle entrate: 0,7201 per cento», «Agenzia del
territorio: 0,1592 per cento» e «Agenzia delle dogane:
0,1668 per cento».
736. Il fondo per provvedere
all’estinzione dei debiti pregressi di cui all’articolo
1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2007.
737.
Il comma 69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è sostituito dal seguente:
«69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente
alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è
ridotta di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
738. Per
l’anno 2007, con riferimento al periodo d’imposta 2006,
fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta
sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille
dell’imposta netta, diminuita del credito d’imposta per
redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta
spettanti, è destinata in base alla scelta dei contribuenti
alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) sostegno delle associazioni e fondazioni riconosciute che,
senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei
settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto legislativo;
c) finanziamento
della ricerca scientifica e dell’università;
d)
finanziamento della ricerca sanitaria;
e) attività
sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
739. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
740. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 738 sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle
scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale
dello Stato.
741. Con decreto di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
solidarietà sociale, del Ministro della salute, del Ministro
della pubblica istruzione, del Ministro dell’università
e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività
culturali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le
liste dei soggetti ammessi al riparto redatte dai Ministri proponenti
sulla base delle competenze di settore e le modalità del
riparto delle somme stesse; con il medesimo decreto sono stabilite le
modalità di rendicontazione delle somme da parte degli enti
beneficiari, nonché di controllo, da parte delle
amministrazioni dello Stato interessate, dell’utilizzo delle
somme stesse per le finalità elencate nell’articolo 1,
comma 337, lettere a), b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad
apposite unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme
affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un
apposito fondo.
742. Per le finalità di cui ai commi da
738 a 741 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250
milioni di euro per l’anno 2008.
743. Nello stato di
previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo,
con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007 e di
450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto
spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in
efficienza dello strumento militare, mediante interventi di
sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di
mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte,
assicurando l’adeguamento delle capacità operative e dei
livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche
in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è
altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo
effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i
rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane
nell’ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si
applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri
decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero
dell’economia e delle finanze, a disporre le relative
variazioni di bilancio.
744. Per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da
destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia
per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il
personale volontario delle Forze armate.
745. È
autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di
euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana
alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito
un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.
746.
Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle
missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n.
224, alla legge del 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28
agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è
prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni
competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite
di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo
semestre a valere sul fondo di cui al comma 745. A tale scopo, su
richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell’economia
e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre,
con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni
di cui al presente comma si applica l’articolo 5 del citato
decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 270 del 2006.
747. È autorizzata la spesa di
10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la
proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il
Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
748.
L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della
Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata
nel campo delle biotecnologie, di cui all’articolo 1, comma
341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa a
decorrere dall’anno 2007.
749. Il finanziamento annuale
previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n.
289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è
incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2007, di 45
milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni di euro per
l’anno 2009.
750. Il Fondo per le politiche della
famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche
per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare
l’Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali dall’altro, nonché la partecipazione
dell’associazionismo e del terzo settore; per finanziare le
iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui
all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per
sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per
sostenere l’attività dell’Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui
all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive
modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia
e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative
che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di
politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere
le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali.
751. Il Ministro
delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo
per le politiche della famiglia al fine di:
a) finanziare l’elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e
modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari,
finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle
famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, d’intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione,
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti
familiari.
752. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 750 e 751.
753. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione amministrativa
e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui
al comma 750.
754. All’articolo 7, comma 4, primo
periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «33
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per
cento».
755. Fatte salve le competenze delle regioni,
delle province autonome e degli enti locali, nelle more
dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il
Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri
della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i
diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto
il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base
dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione
statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le
modalità sulla cui base le regioni attuano un piano
straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale
dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i
servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali,
di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi
nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al
fine di favorire il conseguimento, entro il 2010, dell’obiettivo
comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal
Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli
squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità
del piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
756. Per le finalità
di cui al comma 755 può essere utilizzata parte delle risorse
stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al
comma 750.
757. Il Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma
3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
758. Nello stato di previsione del Ministero
dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per fare
fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli
interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento
dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai
flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007. Con decreti del Ministro dell’interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale
del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra
le unità previsionali di base del centro di responsabilità
«Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione»
del medesimo stato di previsione.
759. Per le attività
di prevenzione di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio
2006, n. 7, è autorizzata l’ulteriore spesa di 500.000
euro annui.
760. Al fine di garantire l’attuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, è istituito presso il Ministero della
solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le
non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di
100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
761. Gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al
comma 760 sono adottati dal Ministro della solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro
delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
762. All’articolo 42, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che
usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo
continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di
permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di
congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa».
763. Il Ministro della solidarietà
sociale, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo
di cui al comma 760.
764. Al fine di favorire l’inclusione
sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso
il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato
«Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati»,
al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
765. Gli atti e i
provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al
comma 764 sono adottati dal Ministro della solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia
e con il Ministro della salute.
766. All’articolo 1,
comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l’anno
2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e,
in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse
pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo
20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».
767.
Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui
all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per l’anno 2007.
768. All’articolo 80, comma 1,
alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».
769.
Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono
essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
770. Le somme di cui all’articolo
1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore
di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero
comunitaria, non sono ripetibili.
771. Le
ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell’articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in
applicazione dell’articolo 1, comma 333, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.
772. I procedimenti di
opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 770 sono
estinti.
773. L’autorizzazione di spesa di cui al comma
2 dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
774. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e
per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi
sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione
dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo
denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale», al quale è assegnata la somma di 33
milioni di euro per l’anno 2007.
775. È
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale
per le comunità giovanili di cui all’articolo 1, comma
556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
776. È
assegnato all’Istituto per il credito sportivo, per agevolare
il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo
annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
777. Il contributo di cui al comma 776 concorre ad
incrementare il fondo speciale di cui all’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.
778.
Restano comunque ferme le disposizioni dell’articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.
779. Per incrementare la
promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica
dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano
paralimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni
2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato
italiano paralimpico è concesso, per l’anno 2009, un
contributo di 3 milioni di euro.
780. Per la realizzazione di
interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare
nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di
programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione
Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è
autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si
provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non
più dovuti relativi all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che,
per l’importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto
dei residui per essere versate, nell’anno 2007, all’entrata
del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il
predetto importo è versato su apposita contabilità
speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio
dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di
euro nell’anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli
anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli
stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture.
781. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
782. Nello
stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito
un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione,
con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200
milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale
del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra
le unità previsionali di base interessate del medesimo stato
di previsione.
783. L’articolo 5 della legge 25 luglio
2000, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi
umanitarie e iniziative della comunità internazionale). –
1. I crediti d’aiuto accordati dall’Italia al Paese o ai
Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a)
di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie
al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative».
784. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefìci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
785. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla
base del piano di cui al comma 784, individua gli immobili da
dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del
demanio.
786. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli
obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di
stabilità e crescita presentato all’Unione europea, una
quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle
operazioni di dismissione di cui al comma 785, può essere
destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477,
per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria
degli immobili ubicati all’estero.
787. A decorrere
dall’applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle
domande di visto per l’area Schengen, come modificati dalla
decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1º giugno 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 175
del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in
vigore della presente legge, l’importo della tariffa per i
visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all’articolo
26 della tabella dei diritti consolari, di cui all’articolo 1
della legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell’importo
di 75 euro.
788. In caso di aggiornamenti successivi degli
importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese
amministrative per il trattamento delle domande di visto per l’area
Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due
tariffe, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve
e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 787, è
conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista
per i visti per l’area Schengen.
789. Per assicurare il
rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede
europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata
e dell’immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla
componente nazionale del «Sistema d’informazione visti»,
nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente
degli impiegati a contratto degli uffici all’estero, di cui
all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è
incrementato di non più di 65 unità.
790. Presso
le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è
istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti
tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro
interinale;
c) attività di istituto, su iniziativa
della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare
interessati.
791. Al Fondo speciale di cui al comma 790 affluiscono:
a)
le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
792. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 790.
793. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 56
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è
ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
794.
Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio
antincendi negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco
sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è
incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di euro
a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al
medesimo fine per 30 milioni di euro annui.
795. Per l’anno
2007, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una
dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una
dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per
le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di
investimento del Corpo della guardia di finanza. Con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità
previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia
di finanza» del medesimo stato di previsione.
796. Nello
stato di previsione del Ministero della difesa è istituito con
una dotazione di 29 milioni di euro per l’anno 2007, un fondo
da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei
carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali
di base del centro di responsabilità «Arma dei
carabinieri» del medesimo stato di previsione.
797. Per
l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero
dell’interno, è istituito un fondo di conto capitale con
una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze
infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato
di previsione.
798. All’articolo 1, comma 27, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le parole: «, di 30 milioni di euro per l’anno 2007
e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
799.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, è
integrata di 14 milioni di euro per l’anno 2008.
NORME FINALI
prosegue
Art. 18
(commi 800-810)
800. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate
nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale.
801. Le
dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
802. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo
2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di
spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di
sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge.
803. Ai termini dell’articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di
spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
804. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente
legge.
805. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella
Tabella di cui al comma 804, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico di esercizi
futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
806. In
applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla
presente legge.
807. In applicazione dell’articolo 46,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di
spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli
investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente
legge.
808. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte
corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma
5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
809. Le disposizioni della
presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza
pubblica per gli enti territoriali.
810. La presente legge
entra in vigore il 1º gennaio 2007.
Tabelle: Omissis