402. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 5.000 euro mensili, rivalutato annualmente nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite mensile un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento, destinato al finanziamento della gestione pensionistica di riferimento. Al predetto importo complessivo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. Ai fini del prelievo del contributo di solidarietà è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

403. L’articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

404. Con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007.

405. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

406. All’articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda».

407. A decorrere dal 1º gennaio 2007, gli interessi legali di cui all’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 406, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all’articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

408. Il comma 4 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

409. Al comma 5 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «e assimilati» sono soppresse.

410. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare. Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall’articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

411. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

412. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 411. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

413. All’articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino a: «provvedimento,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto».

414. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.000 milioni di euro per l’anno 2007, in 99.042 milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.245 milioni di euro per l’anno 2009, comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». All’articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall’anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all’anno 2006»;

b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di 700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo 8 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze. In ogni caso l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all’articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria;

c) all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «all’anno d’imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per l’accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell’avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

d) al fine di consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

1) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale Regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima Regione;

3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell’ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

4) all’erogazione dell’ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

5) nelle more dell’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno 2006, quale risulta dall’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall’anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;

6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2005, al netto per l’anno 2005 della copertura derivante dall’incremento automatico delle aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l’accordo richiamato alla lettera b) del presente comma e accedono al Fondo transitorio di cui alla medesima lettera b), risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa;

g) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli importi di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all’articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l’integrale contenimento del 40 per cento;

2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell’uso appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell’ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;

h) all’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all’articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;

2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;

i) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente comma è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all’implementazione e all’ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all’integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;

l) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate»;

m) a decorrere dal 1º gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codici bianco e verde, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni;

n) all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno»;

o) a decorrere dal 1º gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;

p) a decorrere dal 1º gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi disposti ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

q) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1º gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;

r) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall’accordo di cui alla lettera b), le date del 1º gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera p) sono anticipate al 1º luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all’articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

s) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con decorrenza dal 1º maggio 2007, come base d’asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese disponibili dall’ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della salute – Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia fornitura di beni e servizi, l’offerente deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di studi sull’appropriatezza dell’impiego di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute;

t) la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

415. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l’anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.

416. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2006 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007».

417. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.

418. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall’articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, all’articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.

419. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 418 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell’AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.

420. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 419 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 418 dai produttori e dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

421. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, stabilito dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l’anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.

422. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

423. L’importo annuale del Fondo di cui al comma 422 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:

a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;

b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;

c) malattie rare, per 30 milioni di euro;

d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.

424. L’importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 423 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 423, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.

425. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

426. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «accertamenti specialistici prescritti» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «presidi di specialistica ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1º luglio 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all’INPS, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.

5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l’anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12»;

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche» sono inserite le seguenti: «ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa» e dopo le parole: «codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche» sono aggiunte le seguenti: «ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa»;

e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: «pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell’assistito»;

f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi» sono inserite le seguenti: «del comma 5-bis e»; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: «e al nomenclatore ambulatoriale» sono aggiunte le seguenti: «nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa»;

g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione».

427. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l’autorità competente può dichiarare la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall’articolo 113, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

428. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.

429. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell’utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento di progetti per l’utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

430. Ai fini del completamento delle attività di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore dell’Istituto superiore di sanità.

431. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell’AIFA.

432. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità «a secco», la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.

433. Al fine di favorire il mantenimento di un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l’ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all’arco temporale decorrente dal 1º marzo al 31 dicembre 2006, dall’articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio 2007-2009. La misura dell’ulteriore riduzione è annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

434. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l’Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.

435. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l’anno 2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e al 49,11 per cento per l’anno 2009.

436. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 435, ferma restando la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, resta sospesa fino al 30 aprile 2007, in attesa del raggiungimento dell’intesa preliminare all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana.

437. L’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;

d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.

Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione».

438. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e 2006.

439. Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

440. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e ferrovie meridionali sarde) e le funzioni relative alla continuità territoriale.

441. L’attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell’articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 437 del presente articolo, non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l’anno 2007, a 371 milioni di euro per l’anno 2008 e a 482 milioni di euro per l’anno 2009. La nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a regime dall’anno 2010.

442. Dall’attuazione del combinato disposto della lettera f) del primo comma dell’articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 437 del presente articolo, e del comma 439 del presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei nove decimi dell’imposta sul valore aggiunto sui consumi è attribuita sino alla concorrenza dell’importo risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

443. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 440 rimangono a carico dello Stato.

prosegue
Art. 18.
(commi 444-799)

444. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 445, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

445. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 444 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.

446. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 445, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

447. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 445 sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell’esecuzione siano incaricati enti strumentali all’amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l’approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all’attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per l’attuazione del presente comma.

448. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.

449. I progetti di cui al comma 445 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate.

450. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all’attuazione dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 100 milioni di euro per l’anno 2008 e di 150 milioni di euro per l’anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

451. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 450, anche attraverso l’affidamento diretto ad enti strumentali all’amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 450, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 450.

452. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 451, l’attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa.

453. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 450 le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

454. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall’articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l’introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

455. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell’apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un’apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.

456. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefìci e per l’eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

457. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l’operatività delle misure di sostegno previste dai commi da 444 a 456, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.

458. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l’ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca.

459. Per le finalità di cui al comma 458, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 458 un incremento nell’importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 444, secondo la procedura di cui al comma 447, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 447;

b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 461.

460. Ai fini dell’attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 459, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

461. Ai fini dell’attuazione del comma 459 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 460, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l’impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

462. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 461 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 458 dell’anno successivo.

463. Nell’ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l’avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione ai sensi dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.

464. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere affidata l’istruttoria dei programmi di cui al comma 463, secondo modalità anche semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

465. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.

466. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l’intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.217 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e 59.017 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

467. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 466, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l’unitarietà dell’impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l’ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

468. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 466 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

469. Le somme di cui al comma 466, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 468, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2013.

470. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per una quota complessiva di 200 milioni di euro, di cui 125 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per l’anno 2006 e 75 milioni di euro a valere sulle risorse assegnate per l’anno 2007.

471. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

472. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 471 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo.

473. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo.

474. Il Ministro dell’università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 471 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 471.

475. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 471.

476. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 285, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 288, sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

477. Il Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, è integrato di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

478. All’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: «controgaranzie» sono inserite le seguenti: «e cogaranzie».

479. Per le finalità previste dall’articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 478 del presente articolo, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

480. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche alle società finanziarie di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 478 del presente articolo.

481. All’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;

b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 23, secondo periodo, le parole: «ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

d) al comma 24, le parole: «ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28» sono sostituite dalle seguenti: «al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

482. Per le finalità di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

483. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

484. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro per l’anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

485. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’università e della ricerca e del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

486. Le amministrazioni di cui al comma 485 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l’emanazione di bandi unitari e l’acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

487. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

488. All’articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «372» è sostituita dalla seguente: «371».

489. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti:

«371-bis. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuta una agevolazione statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.

371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372».

490. All’articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola: «371» è sostituita dalla seguente: «371-ter».

491. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell’informazione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.

492. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono individuati, nell’ambito della predetta pianificazione, i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

493. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell’Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

494. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è integrata di 600 milioni di euro annui, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.

495. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono emanate, tenendo conto dei princìpi del diritto comunitario, disposizioni in merito all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

496. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei soli confronti delle società di cui al comma 495 del presente articolo, è rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 495.

497. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

498. Nei casi di cui al comma 497, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

499. L’offerente può essere anche un’associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

500. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste.

501. Al fine di assicurare la massima estensione dei princìpi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

502. Per il proseguimento degli interventi in favore del settore dell’autotrasporto di merci, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di 420 milioni di euro per l’anno 2007.

503. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.

504. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 a favore dell’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.

505. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il «Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno», le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia Spa (Infratel Italia) di cui all’articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

506. Nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61, assegna ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2009 al Ministero delle comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 505. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.

507. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell’obbligo di copertura del servizio universale;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

508. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 507 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

509. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 507 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

510. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

511. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione europea nonché il fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.

512. Dopo l’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – 1. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 può essere, a cura dell’ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all’approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo» .

513. All’articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: «per le finalità di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «per interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano».

514. All’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi d’intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell’attrazione della domanda estera».

515. Per le finalità di cui al comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese attraverso l’adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata all’erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.

516. Il fondo di cui al comma 515 è prioritariamente destinato alle aziende che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva.

517. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 49 del medesimo articolo 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

518. Allo scopo di potenziare l’attività di promozione e sviluppo del «made in Italy», anche attraverso l’acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l’ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità, i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

519. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all’estero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero nonché il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

520. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 95 milioni di euro per l’anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 295.

521. In attesa dell’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzate a modificare, in esecuzione del protocollo d’intesa tra lo Stato e la regione stessa, i criteri e le modalità dei trasferimenti delle compartecipazioni erariali attraverso la forma del trasferimento diretto, per la prima attuazione del predetto protocollo di intesa, relativamente alle esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni per l’anno 2008.

522. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l’anno 2009.

523. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 1 milione di euro per l’anno 2008.

524. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2008 e di 450.000 euro per l’anno 2009.

525. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 7 milioni di euro per l’anno 2009.

526. Per la partecipazione dell’Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l’Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l’Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 524 e 525.

527. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l’Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l’Esposizione di Shanghai 2010.

528. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.

529. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 524 e 525 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all’estero per la partecipazione dell’Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.

530. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono altresì personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell’ambito delle Esposizioni. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in possesso di specifiche professionalità.

531. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell’incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

532. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita l’indennità spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 530, per l’intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell’incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell’incarico, dei relativi oneri e dell’intensità dell’impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.

533. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 527, 528 e 530 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

534. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.

535. Agli oneri derivanti dai commi da 526 a 534 si provvede nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 524 e 525.

536. A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall’articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo rideterminato dall’articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175 milioni di euro annui.

537. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità» , è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009.

538. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell’intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridorio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

539. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2007 a titolo di aumento dell’apporto dello Stato al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa per l’attuazione di un piano di investimento della controllata Trenitalia Spa.

540. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, è posto a carico dello Stato, per l’importo annuo di 27 milioni di euro, l’onere per il servizio del debito già contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

541. È autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l’anno 2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di programma di Rete ferroviaria italiana (RFI) e dei contratti di servizio di Trenitalia Spa, stipulati con le regioni ai sensi dell’articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.

542. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

543. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di porto.

544. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera.

545. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 543, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine, il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva, relativamente alla realizzazione dell’autostrada Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano e della Pedemontana lombarda, può avvenire anche attraverso affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla regione Lombardia. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle predette opere infrastrutturali.

546. Per assicurare l’autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l’autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

547. A decorrere dall’anno 2007 è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell’ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell’attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall’anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per costruzioni e manutenzioni dei porti.

548. Le autorità portuali sono autorizzate all’applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.

549. Resta ferma l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e all’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

550. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 546, 548 e 549 senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.

551. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali ad esse non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il sistema di tesoreria mista di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

552. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonché i criteri per la istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei porti, del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.

553. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

554. È autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 553, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell’investimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo.

555. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

556. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

557. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell’anno 2007 per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili.

558. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 557 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 557.

559. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell’intermodalità e delle attività di transhipment, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale.

560. Le risorse di cui al comma 559 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonché al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.

561. Per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento degli hub portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’università e della ricerca nonché dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.

562. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d’asta, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 559, 560 e 561.

563. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 559, 560 e 561 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

564. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali.

565. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità, titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.

566. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate alla ricostruzione post terremoto.

567. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

568. Per la prosecuzione dell’opera di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, è autorizzato un contributo annuo di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

569. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

570. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche e delle regioni Liguria e Piemonte colpite da eventi alluvionali nell’anno 2006, è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 5 milioni di euro per la regione Marche e di 5 milioni di euro complessivi per le regioni Liguria e Piemonte.

571. Ai contributi di cui ai commi 568, 569 e 570 si applica il disposto di cui all’articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell’articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

572. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell’opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del 2001. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al presente comma è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

573. Nelle more dell’organico recepimento nell’ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/38/CE.

574. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all’intera durata della sua concessione, nonché l’elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; con analogo decreto è approvato l’aggiornamento del piano e dell’elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

575. Ferma l’attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 574, all’articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta anni». In occasione del perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può adeguare la durata della concessione di ANAS Spa.

576. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 50 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 574 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il residuo 50 per cento è corrisposto al Ministero delle infrastrutture ed affluisce direttamente ad un’apposita unità previsionale di base dello stato di previsione di tale Ministero, che lo destina all’incremento dell’efficienza e dell’efficacia delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma 3 dell’articolo 163, le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalità interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente comma.

577. Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1º gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l’adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.

578. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 576 e 577, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come da ultimo modificato dai commi 575, 579 e 583 del presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture, l’autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella realizzazione dei compiti di cui all’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare le modalità di gestione e dell’eventuale trasferimento delle partecipazioni già possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le attività della medesima società.

579. All’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: «, in conformità» fino a: «da essa costituite» sono sostituite dalla seguente: «svolge» ed il secondo periodo è soppresso. Nell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.

580. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. ANAS Spa subentra nella mera gestione dell’intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni di cui al comma 581 nonché quelle di cui all’articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano economico-finanziario di cui al comma 574.

581. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell’importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.

582. È autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l’anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per l’ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell’articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l’importo di 4 milioni di euro ciascuno, nonché dell’articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per l’importo di 15.400.000 euro.

583. All’articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468».

584. Nell’elenco di cui al comma 574, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

585. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

a) per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale.

586. Il Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti dall’articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

587. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 585, le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si coordinano attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.

588. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

589. Al fine di consolidare ed accrescere l’attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.

590. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, nonché, per gli anni 2008 e 2009, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

591. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all’articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:

a) connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.

592. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei benefìci di cui al comma 591. A tal fine è autorizzato un contributo di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

593. L’articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). – 1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1º gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con proprio decreto, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri e le modalità di attribuzione dei benefìci di cui al presente articolo».

594. Le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

595. I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1º luglio 2007, sono demandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

596. All’articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, le parole: «la prova preliminare di fermentazione e» sono soppresse.

597. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell’articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007.

598. In attuazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo destinato a coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento. L’importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I relativi proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di salvaguardia dell’immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

599. All’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-ter è abrogato;

b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

«5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate».

600. All’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «l’ENEA e l’ASI», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il Corpo forestale dello Stato».

601. All’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 4-bis, le parole: «Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «All’AGEA è attribuita».

602. Al fine di razionalizzare il sistema idrico nazionale, tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sull’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, sono trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata, che li esercitano tenuto conto anche degli interessi delle regioni limitrofe e delle priorità previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque.

603. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di sei anni». L’onere per l’attuazione del presente comma per l’anno 2007 è pari a 271.240 euro.

604. Le disposizioni dell’articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai fini della sua distribuzione.

605. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «lire 80 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «80.000 euro»;

b) le parole: «lire 2 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro».

606. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

607. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) le parole: «300 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 300.000 euro».

608. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011.

609. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 608, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

610. L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.

611. All’onere di cui al comma 608, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

612. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

613. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 608, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.

614. All’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: «commi 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6».

615. Per l’attuazione dell’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.

616. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro.

617. Al fine di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d’azione per le foreste dell’Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.

618. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera forestale con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005.

619. Per l’attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

620. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «al 31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2005». In relazione alle minori entrate che derivano all’INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l’anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.

621. Dalla base imponibile del reddito di impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di promozione pubblicitaria realizzati da imprese agroalimentari in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

622. La misura dell’esclusione di cui al comma 621 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

623. Il beneficio fiscale di cui ai commi 621 e 622 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un’attività di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo.

624. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

625. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 621 a 624 del presente articolo, le stesse disposte dall’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

626. Le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 628 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

627. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative del comma 626.

628. All’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il secondo periodo è soppresso.

629. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 621 a 625 e dei commi 627 e 628 resta subordinata all’emanazione di un apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze diretto a contenere il relativo onere nel limite di 1 milione di euro annui.

630. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono investiti in titoli governativi dell’area euro a cura di Poste Italiane Spa.

631. È abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 630 del presente articolo, il vincolo di cui all’articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

632. L’attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 630, da completare entro il 31 dicembre 2007, è effettuata in coordinamento con il Ministero dell’economia e delle finanze.

633. Per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

634. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).

635. Il secondo comma dell’articolo 14 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

«Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 12 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti».

636. Per l’attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

637. Nelle aree naturali protette l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

638. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 636 e 637 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

639. Per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

640. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.

641. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;

d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario;

e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

642. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 639 ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120.

643. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all’incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 639.

644. Il Fondo di cui al comma 639 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

645. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

646. Il Fondo di cui al comma 645 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all’adozione delle seguenti misure:

a) potenziamento ed aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell’intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

647. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 645, è destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.

648. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l’educazione e l’informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

649. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 648 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.

650. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

651. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

652. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie.

653. Per le finalità di cui al comma 652, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

654. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

655. Al Fondo di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

656. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l’istituzione del fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007.

657. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l’anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

658. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1999, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all’ufficio di gabinetto e all’ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l’ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare».

659. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all’ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.

660. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all’esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’interno in materia di sicurezza.

661. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (Contributi dello Stato). – 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese».

662. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale convenzione sono stabilite, altresì, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali dall’istituto gestore del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all’estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l’altro, l’attribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all’impresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato».

663. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’erogazione e l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «sostegno»;

b) all’articolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite dalle seguenti: «contributi concessi»;

c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Disposizioni per le attività di produzione). – 1. A valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall’erogazione del contributo, e nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all’impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, è destinata all’autore della sceneggiatura.

7. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all’attribuzione dei premi di qualità di cui all’articolo 17»;

d) all’articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: «nonché all’ammissione al finanziamento di cui all’articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 6» e, al comma 2, lettera d), le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

e) all’articolo 17, comma 1, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

f) all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

664. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l’utilizzo delle predette risorse.

665. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 666 del presente articolo:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 699 a 708. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l’incentivo di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

666. All’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 665 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

667. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito l’accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.

668. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 667, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l’attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

669. All’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «e lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008».

670. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2007.

671. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succesive modificazioni.

672. A decorrere dall’anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a domanda, dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1º gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

673. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l’anno 2007 e di euro 51.645.690 per l’anno 2008 a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l’anno 2007 e per l’anno 2008.

674. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l’anno 2007.

675. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio 2007.

676. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

677. I dati di cui al comma 676 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.

678. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 676 e 677, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.

679. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

680. Nel settore agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All’articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato.

681. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefìci e degli incentivi previsti dall’ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all’individuazione degli indici di congruità di cui al comma 682 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

682. Il decreto di cui al comma 681 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.

683. A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

684. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 683, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.

685. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 686.

686. L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall’articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

687. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 685 e 686 integrano, a decorrere dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

688. Il comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Resta fermo, per i datori di lavoro agricolo, quanto previsto dall’articolo 01, comma 9, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il giorno 20 del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.

2-bis. In caso di urgenze connesse ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro».

689. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.

690. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuare esclusivamente attraverso strumenti informatici.

691. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«e-bis) trasferimento del lavoratore;

e-ter) distacco del lavoratore;

e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa».

692. Il comma 6 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dai seguenti:

«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

6-bis. Il comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abrogato.

6-ter. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze“ sono soppresse».

693. Per le comunicazioni previste dalle norme introdotte dal comma 688, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui all’articolo 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.

694. Alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

695. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».

696. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono riservate 1.000 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 59 milioni di euro per l’anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

697. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All’articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

698. Nell’ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 697, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l’anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

699. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 700.

700. L’istanza di cui al comma 699 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 699. Nell’istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.

701. L’accordo sindacale di cui al comma 700, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.

702. Ai fini del comma 699 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 700. L’accesso alla procedura di cui ai commi da 699 a 708 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 703. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 701 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.

703. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.

704. Il versamento della somma di cui al comma 703 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.

705. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 699, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione di cui al comma 699, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’efficacia estintiva di cui al comma 704 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.

706. Le agevolazioni contributive di cui al comma 703 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 701.

707. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 703 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.

708. Ferma restando l’attività di natura istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 699, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

709. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 710 a 715.

710. Gli accordi sindacali di cui al comma 709 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefìci previsti dalla legislazione vigente.

711. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all’evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

712. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 710 rimane condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

713. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 710, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 712. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 716. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

714. Gli atti di conciliazione di cui al comma 710 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 712 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 709 a 715.

715. L’accesso alla procedura di cui al comma 709 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 709 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 712 e 713.

716. Per le finalità dei commi da 709 a 715 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

717. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 710 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

718. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2006» sono inserite le seguenti: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007».

719. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». Ai fini dell’attuazione del presente comma, è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

720. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

721. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 720, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

722. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 720 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

723. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 720 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

724. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

725. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 722, 723 e 724:

a) nei modi indicati al comma 726, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

726. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 722, 723 e 724, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

727. I decreti ministeriali di cui al comma 726, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

728. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 727 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

729. Le notifiche indicate nei commi 725 e 726 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell’economia e delle finanze.

730. I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto di cui al presente comma.

731. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all’attuazione del presente comma.

732. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all’esigenza di incentivare l’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l’unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l’applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l’individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.

733. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio nazionale del turismo di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

734. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno.

735. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Agenzia delle entrate: 0,71 per cento», «Agenzia del territorio: 0,13 per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,15 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento», «Agenzia del territorio: 0,1592 per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento».

736. Il fondo per provvedere all’estinzione dei debiti pregressi di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2007.

737. Il comma 69 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:

«69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

738. Per l’anno 2007, con riferimento al periodo d’imposta 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta netta, diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, è destinata in base alla scelta dei contribuenti alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

b) sostegno delle associazioni e fondazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto legislativo;

c) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

d) finanziamento della ricerca sanitaria;

e) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

739. Resta fermo il meccanismo dell’otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

740. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 738 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

741. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro della salute, del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dell’università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto redatte dai Ministri proponenti sulla base delle competenze di settore e le modalità del riparto delle somme stesse; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di rendicontazione delle somme da parte degli enti beneficiari, nonché di controllo, da parte delle amministrazioni dello Stato interessate, dell’utilizzo delle somme stesse per le finalità elencate nell’articolo 1, comma 337, lettere a), b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

742. Per le finalità di cui ai commi da 738 a 741 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2008.

743. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.

744. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.

745. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

746. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge del 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 745. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.

747. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

748. L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all’articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa a decorrere dall’anno 2007.

749. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2007, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni di euro per l’anno 2009.

750. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall’altro, nonché la partecipazione dell’associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l’attività dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

751. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l’elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

752. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 750 e 751.

753. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 750.

754. All’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento».

755. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento, entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

756. Per le finalità di cui al comma 755 può essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 750.

757. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

758. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione» del medesimo stato di previsione.

759. Per le attività di prevenzione di cui all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l’ulteriore spesa di 500.000 euro annui.

760. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

761. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 760 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

762. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».

763. Il Ministro della solidarietà sociale, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 760.

764. Al fine di favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 764 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro della salute.

766. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

767. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2007.

768. All’articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

769. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

770. Le somme di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.

771. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.

772. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 770 sono estinti.

773. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

774. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007.

775. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 ad integrazione della dotazione del Fondo nazionale per le comunità giovanili di cui all’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

776. È assegnato all’Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

777. Il contributo di cui al comma 776 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.

778. Restano comunque ferme le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.

779. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per l’anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

780. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l’importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell’anno 2007, all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all’entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell’anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

781. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

782. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

783. L’articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). – 1. I crediti d’aiuto accordati dall’Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:

a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;

b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative».

784. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefìci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.

785. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 784, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del demanio.

786. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 785, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all’estero.

787. A decorrere dall’applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l’area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1º giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all’articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all’articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell’importo di 75 euro.

788. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l’area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 787, è conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l’area Schengen.

789. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell’immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del «Sistema d’informazione visti», nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all’estero, di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.

790. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;

c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare interessati.

791. Al Fondo speciale di cui al comma 790 affluiscono:

a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;

b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.

792. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 790.

793. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.

794. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

795. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

796. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l’anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.

797. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

798. All’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

799. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è integrata di 14 milioni di euro per l’anno 2008.

NORME FINALI

prosegue
Art. 18
(commi 800-810)

800. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

801. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

802. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

803. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

804. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

805. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 804, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

806. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge.

807. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.

808. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

809. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

810. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2007.

Tabelle: Omissis