Art. 18.
(commi 120-443)
120. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche
mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c)
alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro
riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la
riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del
Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente ed il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi
comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili
di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli
uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla
riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata
specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche
in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi
manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e
contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse
umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante
processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il
numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno
fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all’avvio
della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri,
della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in
considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in
Europa, ed in particolare all’unificazione dei servizi
contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella
stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate
dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal
responsabile dell’ufficio unificato per conto di tutte le
rappresentanze medesime.
121. I regolamenti di cui al comma 120 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
122. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 120
sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie
ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro
puntuale ricognizione.
123. Le amministrazioni, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze gli
schemi di regolamento di cui al comma 120, il cui esame deve
concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
124. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 120, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 120, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
125. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 120 a 132 e trasmettono alle Camere una relazione
sui risultati di tale verifica.
126. Alle amministrazioni che
non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli
schemi di regolamento di cui al comma 120 è fatto divieto, per
gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
127. I
competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell’esercizio
delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il
monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi
da 120 a 132 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il
rispetto del parametro di cui al comma 120, lettera f), relativamente
al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di
supporto.
128. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze,
emana linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 120 a 132.
129. Le direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri,
contengono piani e programmi specifici sui processi di
riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il
rispetto del parametro di cui al comma 120, lettera f), e di quanto
disposto dal comma 132.
130. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 123, lettera
b), e nei piani e programmi di cui al comma 129 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e
della responsabilità dirigenziale.
131. L’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 130 è coordinata
anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al
comma 132 dall’«Unità per la riorganizzazione»
composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, dell’economia e delle finanze e dell’interno,
che opera anche come centro di monitoraggio delle attività
conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio delle
relative funzioni l’Unità per la riorganizzazione si
avvale, nell’ambito delle attività istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture
già esistenti presso le competenti amministrazioni.
132.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 131
e da 134 a 138 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7
milioni di euro per l’anno 2007, 14 milioni di euro per l’anno
2008 e 20 milioni di euro per l’anno 2009.
133. Al comma 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e».
134. In coerenza con la revisione dell’ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero dell’interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l’esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell’Amministrazione dell’interno, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e di contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni
funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d)
determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà
etnico-linguistiche;
e) ponderazione dei precedenti criteri,
con riguardo alle specificità dell’ambito territoriale
di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la
prossimità dei servizi resi al cittadino.
135. Ai fini di quanto previsto dai commi da 120 a 132 l’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all’utenza.
136. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 120 a 132 si provvede:
a) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.
137. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 120 gli uffici di cui al comma 136, lettera a), assumono le seguenti denominazioni: «Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze» e «Ragionerie territoriali dello Stato».
138. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici
territoriali dell’economia e delle finanze possono delegare
alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte,
delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di
verifica.
139. Al fine di conseguire economie, garantendo
comunque la piena funzionalità dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia
di Stato sono soppresse a decorrere dal 1º dicembre 2007 e le
relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e
periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il
decentramento di quelle attinenti al supporto
tecnico-logistico.
140. Al medesimo fine di cui al comma 139,
l’Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla
razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla
formazione e all’aggiornamento del proprio personale, nonché
dei presìdi esistenti nei settori specialistici della Polizia
di Stato.
141. I provvedimenti di organizzazione occorrenti,
comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall’articolo
6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e
dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
142. Con successivi provvedimenti si
provvede alle revisione delle norme concernenti i dirigenti generali
di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che
rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’applicazione ad esaurimento dell’articolo
42, comma 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla
cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede
altresì ad adeguare l’organico dei dirigenti generali di
pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa
all’inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi
dirigenti, assicurando, comunque, l’invarianza della
spesa.
143. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 139 a 142 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a
3 milioni di euro per l’anno 2007, a 8,1 milioni di euro per
l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per l’anno 2009.
144.
Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31
dicembre 2009.
145. Al fine di assicurare la migliore
utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli
altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di
polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in
vigore, possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall’amministrazione
assegnataria.
146. Per la realizzazione di programmi
straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza
dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i
prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti
locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria delle
stesse regioni e degli enti locali, con le modalità stabilite,
anche in deroga a disposizioni di legge o di regolamento, con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
147. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli
enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle
funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle
risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e
logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della
contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle
risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni
stesse.
148. Le agenzie e gli enti di cui al comma 147
adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di
cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni
organiche.
149. I provvedimenti di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse di cui al comma 148 sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
150.
I processi riorganizzativi di cui ai commi da 147 a 149 devono essere
portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
151. I competenti
organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio
sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 147 a 152
e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri
vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni
anno il rispetto del parametro di cui al comma 147 relativamente al
personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di
supporto.
152. In caso di mancata adozione entro il termine
previsto dei provvedimenti di cui al comma 148, o di mancato
rispetto, a partire dal 1º gennaio 2008, del parametro di cui al
comma 147, gli organi di governo dell’ente o dell’agenzia
sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di
assicurare la prosecuzione dell’attività istituzionale e
di procedere, entro il termine massimo di un anno, all’attuazione
di quanto previsto dai commi da 147 a 151.
153. Allo scopo di
razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e
sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica
amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della
spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato per il
pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e
dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei
servizi del tesoro.
154. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni
per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento
degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico
del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento
emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2002.
155. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono
posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto
dall’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
156. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati,
entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle
caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei
prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative
e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere
alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 163 del presente
articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento.
157. Dal 1º luglio 2007, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2002, n. 101.
158. Il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente, a sperimentare l’introduzione della carta di acquisto
elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli
acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da
emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata
l’introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la
pubblica amministrazione.
159. Le transazioni compiute dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le
convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la
rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente
inutilizzabile per cause non imputabili all’amministrazione
procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e
urgenza certificata dal responsabile dell’ufficio.
160.
Con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico
dell’aggiudicatario delle convenzioni di cui all’articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
161. Il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il supporto della
CONSIP Spa, realizza, sentita l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un
programma per l’adozione di sistemi informativi comuni alle
amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei
fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui
livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che
vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli
di bilancio. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
162. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione
della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni
possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre
regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi
dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali,
degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e
delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo
territorio.
163. Le centrali di cui al comma 162 stipulano,
per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui
all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e successive modificazioni.
164. Le centrali regionali e la
CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo
l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e
realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici
per l’acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di
stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle
centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le
modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto
agli obiettivi. Dall’attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
165. È abrogato l’articolo 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad
eccezione del comma 3. All’articolo 59, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole: «Per le finalità di
cui al presente articolo, nonché» e le parole: «,
in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,»
sono soppresse.
166. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei
membri dei consigli di amministrazione della società di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e delle società
controllate, nonché della società di cui all’articolo
13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e delle società controllate, è ridotto a tre. I
componenti dei suddetti consigli di amministrazione cessano
dall’incarico alla data di entrata in vigore della presente
legge ed i nuovi componenti sono nominati entro i successivi
quarantacinque giorni.
167. Con direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definiti indirizzi volti al riassetto organizzativo
delle società di cui al comma 166 e alla determinazione delle
aree di intervento della stessa.
168. All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9
gennaio 1999, n. 1, le parole: «e con il Ministro per le
politiche agricole» sono soppresse.
169. Il Ministro
dell’economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di
indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei
componenti dei consigli di amministrazione delle società non
quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle
finanze, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli
coerente con l’oggetto sociale delle società.
170.
Per il conferimento di nuovi incarichi, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente,
attraverso i propri rappresentanti nei competenti organi statutari,
determina la misura dei compensi e gli eventuali trattamenti
accessori del legale rappresentante e dei dirigenti di tali società,
in misura non superiore a un tetto massimo di 500.000 euro annui,
rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per
comprovate ed effettive esigenze il Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
concedere autorizzazioni in deroga. Le medesime amministrazioni non
possono contribuire a deliberare, con il proprio voto favorevole,
clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico
o del rapporto di lavoro, prevedano per gli stessi soggetti benefìci
economici superiori ad una annualità di indennità o
stipendio.
171. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell’INPS
e i comitati di vigilanza delle gestioni dell’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica (INPDAP). I ricorsi amministrativi pendenti presso tali
organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dei due Istituti,
secondo i princìpi generali dell’azione amministrativa e
del procedimento amministrativo.
172. Gli uffici centrali del
bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e
minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.
173.
Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente: «La
Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento
del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate
dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi
regolamenti».
174. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di
armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma
dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:
1)
per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare
una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione
delle unità elementari ai fini dell’approvazione
parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e
ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di
misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione
delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza
dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel
bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle
autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una
prospettazione delle decisioni in termini di classificazione
funzionale, economica e per macrosettori;
3) armonizzare i
criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche
amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti
di cassa e di contabilità nazionale;
b) elaborare studi
preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi
generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento
dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie
territoriali, nonché all’efficacia dei meccanismi di
controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del
Patto di stabilità europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l’attività
di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle
finanze;
d) valutare, in collaborazione con l’ISTAT e
con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l’affidabilità,
la trasparenza e la completezza dell’informazione statistica
relativa agli andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere,
su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche,
studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere
dal Parlamento in attuazione del comma 180.
175. La Commissione di cui al comma 174 opera sulla base dei
programmi predisposti dal Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse
finalità e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio
di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione sull’attività
svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l’anno
in corso. Per l’anno 2007 la Commissione avvia la propria
attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 174
a 181, con priorità per le attività di supporto del
programma di cui al comma 180.
176. Ai fini del raccordo
operativo con la Commissione di cui al comma 174, è istituito
un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze, composto di personale appartenente al Dipartimento
stesso.
177. Per l’espletamento della sua attività
la Commissione di cui al comma 174 si avvale, altresì, della
struttura di supporto dell’Alta Commissione di studio di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, la quale è
contestualmente soppressa. La Commissione può altresì
avvalersi degli strumenti di supporto già previsti per la
Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all’articolo
32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, ivi
incluso l’accesso ai sistemi informativi, di cui al quarto
comma del medesimo articolo 32, nonché l’istituzione di
una segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai
sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge 17 dicembre
1986, n. 878. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.200.000
euro annui a decorrere dall’anno 2007.
178. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al
comma 174 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché
la data di inizio della sua attività. I membri della
Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto
profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia
di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di
nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al
presente comma è comunicato alle competenti Commissioni
parlamentari.
179. La Commissione di cui al comma 174 opera
per tre anni dalla data di inizio della attività stabilita. I
suoi componenti possono, alla scadenza, essere rinnovati.
180.
Per l’anno 2007 il Ministro dell’economia e delle
finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 174,
promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e
valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in
relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 206,
individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle
risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati
ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e
dell’economicità. Ai fini dell’attuazione del
programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato
trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell’economia
e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi
settori di competenza, anche alla luce dell’applicazione delle
disposizioni del comma 206 e delle altre disposizioni di cui ai commi
da 120 a 210, indicando le difficoltà emerse e formulando
proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e
alle azioni che possono incrementare l’efficacia della spesa.
Il Governo riferisce sull’attuazione del programma di cui al
presente comma nell’ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria presentato nell’anno 2007. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007,
presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma
straordinario di analisi e valutazione della spesa delle
amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti
iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito
documento dà conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle
disposizioni introdotte dal comma 182.
181. Per il
potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere
dall’anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro
da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze lo stanziamento è
ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al
presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì
autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per
il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del
Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni
e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al
presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, delle risorse attribuite al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata
ad un programma straordinario di reclutamento di personale con
elevata professionalità. Le relative modalità di
reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni
in materia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
182. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare
l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con
uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno
2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda
i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino,
alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli
enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative
pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture
pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e
corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non
svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in
soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in
liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo
restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché
dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli
organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;
d)
per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde
delle passività nei limiti dell’attivo della singola
liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative
che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del
bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti
ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati
in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)»;
b)
i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
183. Dall’attuazione del comma 182 deve derivare un miglioramento dell’indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per l’anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 180.
184. La società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, acquista nell’anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.
185. La lettera e) dell’articolo 2 della legge 7 luglio
1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla
seguente:
«e) il contributo dei sanitari pubblici
dipendenti, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione
della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento
con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai
sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni».
186. I
commi 89, 90 e 91 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono sostituiti dai seguenti:
«89. L’Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia
e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze le competenze dell’Ispettorato
sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito alla data di entrata in vigore della
presente disposizione alle procedure di liquidazione previste dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, è
destinato alle altre attività istituzionali del citato
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
91. Alla
definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale
degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata,
ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988,
n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell’indennità
di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza,
provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL,
limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla
soppressa gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e
delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle
predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di
copertura necessari. L’INPS e l’INPDAP subentrano, a
decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero
dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi al giudice
ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse
posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi».
187. L’ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell’anno precedente dalla società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.
188. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società
da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e
passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i
patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle
società in liquidazione coatta amministrativa interamente
controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico
patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società
trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le
liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette società,
con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione
dalla carica dei loro commissari liquidatori. La società
trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal
registro delle imprese.
189. Il trasferimento di cui al comma
188 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di
presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze del
rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è
presentato dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Al predetto commissario devono essere
comunicati, almeno sessanta giorni prima, i rendiconti finali delle
procedure delle società di cui al comma 188.
190. Per
il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 188, il commissario
liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di
riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 189.
Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla
nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della
stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della
liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra
l’altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 191,
nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il
completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando
altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura
della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono
designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria
e il presidente è scelto dal Ministero dell’economia e
delle finanze. L’importo massimo del compenso per i periti è
determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze con il
decreto di cui al comma 197 ed è ad esclusivo carico delle
parti. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione
costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è
corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero
dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto
al comma 194.
191. Effettuato il trasferimento, la società
trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti,
avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più
celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei
contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni
trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della
separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società
trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e
degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente
legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali
patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad
applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall’articolo 5 del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni. Le disponibilità finanziarie rivenienti e
conseguenti ai trasferimenti di cui ai commi da 188 a 197 devono
affluire su un apposito conto corrente infruttifero da aprire presso
la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società
trasferitaria. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario,
come individuato ai sensi del comma 190, l’ammontare delle
risorse finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e
depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed
improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti.
192. Dalla data del trasferimento, la società
trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi
pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione coatta
amministrativa e le società di cui al comma 188, in luogo di
essi, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi e
senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza
tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non
possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti
i diversi gradi di giudizio, l’ammontare di 300.000 euro.
193.
Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio
dei periti di cui al comma 190 determina l’eventuale maggiore
importo risultante dalla differenza tra l’esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il
corrispettivo versato di cui al medesimo comma 190. Di tale eventuale
maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento è attribuito al Ministero dell’economia e delle
finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza
della società trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
194. Allo scopo di accelerare e
razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte
amministrative delle società non interamente controllate,
direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta
amministrativa, nella stessa data di cui al comma 189 i commissari
liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione
di commissario liquidatore è assunta dalla società
trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta
amministrativa.
195. Tutti gli atti compiuti in attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 188 a 194 sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere
tributario comunque inteso o denominato.
196. Le disposizioni
di cui ai commi da 188 a 195 si applicano, in quanto compatibili,
alla società ITALTRADE Spa in liquidazione.
197. Il
Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con uno o
più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei
commi da 188 a 196.
198. I commissari liquidatori, nominati a
norma dell’articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate
dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni, e dei commissari straordinari nominati nelle procedure
di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, che si trovano
nella fase liquidatoria, decadono se non confermati entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal
fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
dispone l’attribuzione al medesimo organo commissariale, se del
caso con composizione collegiale, dell’incarico relativo a più
procedure, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione
unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di
assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie
gestionali. Con il medesimo decreto l’incarico di commissario
può essere attribuito a studi professionali associati o a
società tra professionisti, in conformità a quanto
disposto all’articolo 28, primo comma, lettera b), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
199.
Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 198
non può superare la metà del numero dei commissari in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si
rende necessaria nell’interesse della procedura, al fine di
ridurre i costi a carico dei creditori.
200. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la
liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati
nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto
conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del
Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché
delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla diversità
delle procedure.
201. Il compenso dei commissari di cui al
comma 198 è determinato nella misura spettante in relazione al
numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per
cento.
202. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, è autorizzato a procedere, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla
strumentale alle esigenze e finalità del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri
soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono
attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.
203.
Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 202, alla
data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di
amministrazione SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un
Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
204. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni
di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 23, 56, 58 e 61, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si
applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, di cui all’elenco
ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni
previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per quanto
riguarda le spese di personale, le predette amministrazioni adeguano
le proprie politiche ai princìpi di contenimento e
razionalizzazione di cui alla presente legge. Il presente comma non
si applica agli organi costituzionali.
205. All’articolo
22, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:
«degli Istituti zooprofilattici sperimentali,» sono
inserite le seguenti: «degli enti pubblici di ricerca,
dell’Istituto nazionale di economia agraria, dell’Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, del Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, delle
agenzie regionali per l’ambiente,».
206. Per gli
esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa
indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti
finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari
rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a
4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità
previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con
riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate
legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione
televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a
trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4),
con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile,
del Fondo ordinario delle università statali, degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali,
ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione
dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria, delle
pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli
istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle
confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e
successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e
alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a
favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento
dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti
di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei
trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività
finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le
dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo
complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il
31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere
disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo,
anche interessando diverse unità previsionali relative alle
suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione,
restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di
conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo
schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di
carattere finanziario.
207. Il Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
comunicare all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori
accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità
previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta
eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate
legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non
superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione,
mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non
dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli
obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di
spesa.
208. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in
maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni
per l’anno 2007, a euro 335,4 milioni per l’anno 2008 e a
euro 11,4 milioni per l’anno 2009.
209. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 420 milioni di euro per l’anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 210 del presente articolo. All’utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.
210. Dopo il comma 177 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:
«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative
che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche
mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi
sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli
previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono
essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per
la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione
dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 5, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le
amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare
preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro, all’ISTAT e alla Banca d’Italia la data di
attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo
ammontare».
211. Per l’anno 2007, a valere sul
fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, i Corpi di polizia possono essere autorizzati
ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale
non superiore a 1.000 unità.
212. Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 211 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
213. Per l’anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti
di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo,
destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e
personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei
requisiti temporali e di selezione di cui al comma 212, nonché
all’assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento
pari a 20 milioni di euro per l’anno 2007 e a 30 milioni di
euro, a decorrere dall’anno 2008. All’utilizzo del
predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
214. Le modalità di assunzione di cui al comma
212 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui
all’articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, in possesso dei requisiti previsti dal citato comma
212, fermo restando il relativo onere a carico del fondo previsto
dall’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, fatto salvo per il restante personale quanto disposto
dall’articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.
215. Al fine di potenziare l’attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l’anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
216. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.
217. Per l’anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei
sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria
di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del
ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge
30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di
500 unità e comunque, entro un limite di spesa annua di 15
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Le conseguenti
posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono
riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del
personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli
ispettori. Ferme restando le procedure di autorizzazione di cui al
comma 227, con decreto del Ministro della giustizia sono definiti i
requisiti e le modalità per le predette assunzioni, nonché
i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità
abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e
7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
218. Le
amministrazioni di cui al comma 216 possono altresì procedere,
per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale
non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 212.
219.
Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare
rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di
cui al comma 216 non interessate al processo di stabilizzazione
previsto dai commi da 211 a 234, possono procedere ad ulteriori
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità,
nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente
ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale
fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008, a 100
milioni di euro per l’anno 2009 e a 150 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno
iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
220. Le procedure di conversione in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 243, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre
2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in
organico.
221. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche
amministrazioni indicate al comma 216, che procedono all’assunzione
di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni
previsti dal comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal comma 229 del
presente articolo, nel bandire le relative prove selettive riservano
una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai
soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva
di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006,
attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze
attinenti alle ordinarie attività di servizio.
222. Al
fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e
dell’elusione fiscale, una quota parte, stabilita con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse
previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione
del personale dell’amministrazione economico-finanziaria, è
destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento
sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti
disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2005, n. 248.
223. All’articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «attività di controllo fiscale,» sono inserite le seguenti: «dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta,»;
b) dopo le parole: «di tali risorse» sono inserite le
seguenti: «, per l’amministrazione economica e per quella
finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,»;
c)
le parole: «con effetto dall’anno 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2004 e 2005»;
d)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto
dall’anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni
anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un
livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004,
ridotto del 10 per cento».
224. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al personale delle agenzie fiscali».
225. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è ridotta
di 500.000 euro per l’anno 2007.
226. Sono prorogati
fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste
italiane Spa.
227. Le assunzioni di cui ai commi 216, 218, 220
e 222 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo
35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri. Il termine
di validità di cui all’articolo 1, comma 100, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre
2008.
228. All’articolo 1, comma 103, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «A decorrere dall’anno
2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dall’anno 2010».
229. Con effetto dall’anno
2007, all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «40 per cento».
230. I commi 228 e 229
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
abrogati.
231. All’articolo 1, comma 97, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
«h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale
del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale
dell’Ente nazionale per l’aviazione civile».
232.
Le assunzioni autorizzate per l’anno 2006 con decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro
il 30 aprile 2007.
233. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri
compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di
controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è
autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura
non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista
dall’articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata
alla presente legge.
234. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore
espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre
una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura
non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le
risorse ad essa assicurate in via continuativa dall’articolo 1,
commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti
del finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera
dell’Autorità recante la proposta motivata di cui al
periodo precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio
dei ministri per l’approvazione, sentiti il Ministro delle
comunicazioni e il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale
la delibera diventa esecutiva.
235. Al fine di fronteggiare le
esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge,
con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro
sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è
autorizzato:
a) all’immissione in servizio di cento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto;
b) all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.
236. Per l’attuazione del comma 235, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro con riferimento al comma 235, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 235, lettera b).
237. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007
dall’articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, a carico del bilancio statale sono incrementate per l’anno
2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di
2.193 milioni di euro.
238. In sede di definizione delle linee
generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio
2006-2007, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 237, è reso esigibile
interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle risorse di
cui al medesimo comma 237.
239. All’articolo 47 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 7 è
sostituito dal seguente:
«7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi
deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione
dell’ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono
efficaci, fermo restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi
di accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine
può essere sospeso una sola volta e per non più di
quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di
settore o del Presidente del Consiglio dei ministri. L’ARAN
provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette
giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque
essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti
richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all’ARAN,
fatta salva l’autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un’eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso
i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo
giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, che è
trasmesso dall’ARAN, corredato della prescritta relazione
tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta
sottoscrizione. Resta escluso comunque dall’applicazione del
presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello
Stato anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle
amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 3, non si
esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente
articolo».
240. Le risorse previste dall’articolo
1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere
i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto
pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l’anno
2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di
1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente,
di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
241. Le somme di cui ai commi 237 e 240, comprensive degli oneri
contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera
h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
242. Per il personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti
dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi
dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi, quale tetto
massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il
personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 237. A
tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili
presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati
dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei
dati concernenti il personale dipendente.
243. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 307 a 343, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la
riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale
fine, nell’ambito della propria autonomia, possono fare
riferimento ai princìpi desumibili dalle seguenti
disposizioni: a) commi da 211 a 234 del presente articolo, per quanto
attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e
194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la determinazione dei
fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa al fine
di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con l’obiettivo
di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per
gli enti di cui al presente comma, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
244. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 243,
fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità
interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, purché sia stato assunto mediante
procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a
tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive.
245. Per il triennio
2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 243, che procedono
all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e
alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le relative
prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per cento del
totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato
uno o più contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre
2006.
246. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno
2006 le regole del patto di stabilità interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsiasi tipo di contratto.
247. Per gli enti non sottoposti
alle regole del patto di stabilità interno, le spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al
primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel
limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il
personale di cui al comma 244.
248. Per garantire il rispetto
degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo d’intesa tra il Governo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la
salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province
autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria
condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla
lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per
l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti
dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
pertanto devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale
totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché
le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti
di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di
progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di
cui alla lettera a), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle
regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di
contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a
tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la
relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale
che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con
rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro
flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3)
predispongono un programma annuale di revisione delle predette
consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di
personale. In tale ambito e nel rispetto dell’obiettivo di cui
alla lettera a), può essere valutata la possibilità di
trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale
precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A
tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla
presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai
princìpi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 211
a 234;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle
disposizioni recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la
consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della
spesa complessiva di personale e di rideterminazione della
consistenza organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure
previste per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma 98,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo 1, commi
da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite
da quelle indicate nel presente comma;
e) alla verifica
dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle
disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009,
nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio
sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e
dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2006, si provvede nell’ambito del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo
12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è
giudicata adempiente accertato l’effettivo conseguimento degli
obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata
adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio
economico.
249. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all’incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e l’amministrazione degli interventi.
250. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti
dalla applicazione della tariffa consolare di cui all’articolo
56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel
limite di 10 milioni di euro annui, è destinata al
funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero.
251.
L’articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, è abrogato.
252. Gli oneri
previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n.
331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto
2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d’anno a
decorrere dall’anno 2007.
253. Al fine di potenziare
l’attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la
tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di
personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano,
venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette
appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto
all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle
norme vigenti.
254. Per le finalità di cui al comma
253, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari,
per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
255. Nel nuovo
contingente di cui al comma 253 deve essere previsto almeno il 50 per
cento di unità già in possesso di esperienza e capacità
operativa nella materia giuslavoristica.
256. Al fine di
potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle
altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale,
anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per
ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle
violazioni commesse in danno dell’ambiente sul territorio
nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture
specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela
dell’ambiente, che è a tale fine autorizzato per l’anno
2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di
venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori
e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto
all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle
norme vigenti.
257. Il trattamento economico complessivo dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento
nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8
aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere
dal 1º gennaio 2007.
258. Per il personale non
contrattualizzato di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l’adeguamento
retributivo previsto dall’articolo 24, commi 1 e 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di
determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni
2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al
personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro
annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione
nell’anno 2009 nella misura piena dell’indice di
adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui
applicarlo.
259. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo
34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche
disciplinati i criteri applicativi dell’articolo 22-bis, comma
1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi princìpi
e modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al primo periodo del presente comma trova
applicazione anche nei confronti del personale di cui all’articolo
5, terzo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, nonché del personale di cui all’articolo
65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari
comunque denominati in godimento.
260. Sui provvedimenti di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 120 a 259, aventi
riflessi sull’organizzazione e sulla gestione dei rapporti di
lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
261.
A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza
e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle
scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità
previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le
competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con
esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato» e «Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi
integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti
nel centro di responsabilità «Programmazione
ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad
integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente
comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate
da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse
finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il
Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività
di monitoraggio.
262. Per meglio qualificare il ruolo e
l’attività dell’amministrazione scolastica
attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore
efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o
più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono
adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle
effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra
regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e
istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un
piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello
stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne
la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali
gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età
media del personale docente e di definire contestualmente procedure
concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti.
Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è
predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 20.000 unità. A seguito della piena
attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno
scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’articolo
1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere
efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella misura del 50 per
cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi
dell’articolo 399 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni. Dal medesimo anno scolastico
2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data
antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente
disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti
inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l’assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla presente
lettera, è abrogata con effetto dal 1º settembre 2007 la
disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di
valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.
È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi
prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la
data del 2 maggio 2005, di scadenza dei termini per l’inclusione
nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di
entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti
negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto
all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie
permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto
dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333. In ogni caso, ove a seguito della piena attuazione del piano
triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale
docente, fosse necessario comunque procedere alla copertura di posti
disponibili, in deroga al meccanismo di cui alla presente
disposizione, e fatto salvo comunque il criterio di cui alla lettera
a), previo parere del CNPI, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, si può attingere alle graduatorie permanenti
nonché alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
banditi in data antecedente a quella di entrata in vigore della
presente legge. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di
concorso;
d) l’attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell’autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti
più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e)
ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo
1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’adozione
di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola
primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009,
finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per
l’insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido
conseguimento dell’obiettivo, sono attivati corsi di formazione
anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f)
il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali
ordinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso la
riduzione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei
carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore
flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di
funzionale collegamento con il territorio.
263. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 262 è adottato d’intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
264. La tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è
ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal
biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti
biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei
titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle
graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono
ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la
valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta
tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal
precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono
definiti criteri e requisiti per l’accreditamento delle
strutture formative e dei corsi.
265. Ai fini di quanto
previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità,
relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai
compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da
definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei
posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione
scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui
possono essere meglio utilizzate le professionalità del
predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il
termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di
un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
266. Il Ministro
della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di
riconversione professionale del personale docente in soprannumero
sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento
del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti
interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di
insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio
compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché
all’acquisizione del titolo di specializzazione per
l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del
personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro
l’anno scolastico 2007/2008.
267. Allo scopo di
sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella
dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e
di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per
favorirne l’interazione con il territorio, è istituita,
presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
«Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia
scolastica», di seguito denominata «Agenzia»,
avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in
nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo
con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c)
attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di
ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative
internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione
alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di
istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica
superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
268. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.
269. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi
dell’Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il
Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti»;
c) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta
qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di
istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed
all’estero. È nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal
Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti.
L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le
medesime modalità, per un ulteriore triennio»;
d)
all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Il Comitato di indirizzo è composto
dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari
opportunità, dei quali non più di quattro provenienti
dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal
Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto,
sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita
commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
finalizzato all’acquisizione dei curricula. La commissione
esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri
compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze
amministrative e scientifiche».
270. L’INVALSI,
fermo restando quando previsto dall’articolo 20 del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area
V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo
biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n.
113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto
delle prerogative del dirigente generale dell’ufficio
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della
pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al
Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione
del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei
dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione
dei componenti del team di valutazione;
d) realizza il
monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
271. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.
272. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo
dell’INVALSI cessano dall’incarico. In attesa della
costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina
uno o più commissari straordinari.
273. Il riscontro di
regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni
scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti,
nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal
Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti
territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione
del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche
interessate.
274. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi:
cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;
unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto
al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la
nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque
anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di
carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale
preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove
scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;
effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli;
formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e
tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei
posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota
aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le
disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è
affidata al regolamento medesimo.
275. In attesa
dell’emanazione del regolamento di cui al comma 274 si procede
alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a
dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non
sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso
che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della
formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione
finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore
del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal
bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e
disponibili a livello regionale e interregionale, questi ultimi a
domanda, relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri
candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al
corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perché non utilmente collocati nelle relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad
un apposito corso intensivo di formazione, indetto
dall’amministrazione con le medesime modalità di cui
sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le
nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
276.
Dall’attuazione dei commi da 262 a 275 devono conseguire
economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro
448,20 milioni per l’anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per
l’anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno
2009.
277. Al fine di garantire l’effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 183 e 276,
in caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 183, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 183;
b) relativamente al comma 276, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 276.
278. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.
279. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 278,
proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti
destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti
percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento
sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali
percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri
generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
280. Per l’attivazione dei piani di edilizia
scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996,
n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno
2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del
precedente periodo è destinato al completamento delle attività
di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici
scolastici da parte dei competenti enti locali. Per tali finalità,
le regioni e gli enti locali concorrono, rispettivamente, nella
misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei
piani di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 23 del
1996. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di
scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009,
decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato
«patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica
istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
281.
Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e
successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il
triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con
gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione
ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione
secondaria di primo grado e superiore per l’abbattimento delle
barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle
vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il
consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL determina
altresì l’entità delle risorse da destinare
annualmente alle finalità di cui al presente comma,
utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero
disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000.
Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione
dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per
l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione
dei finanziamenti dei singoli progetti.
282. Al fine di
favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena
fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in
orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei
loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile
e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce,
secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative
risorse alle istituzioni scolastiche.
283. La gratuità
parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti
del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria
superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si
applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione
secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente
all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al
secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le
associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri
scolastici agli studenti e ai loro genitori.
284. Per fare
fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al
di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all’ampliamento
qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai
36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative
sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica,
flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica
fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo
diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che
si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola
dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità
del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni di
età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla
realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto
nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell’articolo
11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per
il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato
nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse
previste dall’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003,
n. 53, destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1,
lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L’articolo 2
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è
abrogato.
285. A decorrere dall’anno 2007, il sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è
riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione
professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
286. Ferme restando
le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in
relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo
scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla
popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla
conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti
per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti
presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono
riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e
ridenominati «Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa,
organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio
organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da
determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei
limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna
regione e delle attuali disponibilità complessive di organico.
Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
287.
Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30
milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni
ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore
supporto delle attività didattiche.
288. Per gli
interventi previsti dai commi da 278 a 287, con esclusione del comma
280, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere
dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica
istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione
delle risorse agli interventi previsti dai commi da 278 a 287.
289.
Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta
dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di
istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti,
iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non
statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di
euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia.
290.
Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con
apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione
dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle
che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che
comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o
da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati
secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia,
scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.
291.
Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il
fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio
precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell’università
e della ricerca procede annualmente alla determinazione del
fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la
Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI),
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione
delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema
universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle
opportunità formative.
292. Il Consiglio nazionale
delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto
nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente, il Consorzio per l’area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009,
garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in
ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento
annuo.
293. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di
cui al comma 292 è determinato annualmente nella misura
inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno
precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo
comma 292. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’università e
della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere
introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente
di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il
fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti
del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì
determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento
del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da
accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti
medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività
per conto e nell’interesse dei Ministeri che li
finanziano.
294. Per il triennio 2007-2009 continua ad
applicarsi la disciplina di cui all’articolo 3, comma 5, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
295. Il fabbisogno finanziario
annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma
291 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 292 è
incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a
quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
296. Per gli
anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate
correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell’anno precedente, purché entro il limite del 90 per
cento delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni
vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere
autorizzate, per tener conto di specifiche esigenze funzionali di
singoli enti, ulteriori assunzioni di personale di ricerca, entro il
limite di spesa corrispondente al 10 per cento delle cessazioni
complessive dell’anno precedente. A tale scopo gli enti
trasmettono al Ministero vigilante, entro il mese di febbraio di
ciascuno degli anni 2008 e 2009, un prospetto analitico relativo alle
cessazioni ed al relativo costo.
297. Sono fatti salvi i
princìpi di cui ai commi 218 e 221.
298. Nell’anno
2007, gli enti di cui al comma 296 possono avviare procedure
concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque
intervenire in data antecedente al 1º gennaio 2008, fermi i
limiti di cui al medesimo comma 296 riferiti all’anno
2006.
299. Ai fini dell’applicazione dei commi 296 e
298, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso
già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data
del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all’esito
dei medesimi sono computati ai fini dell’applicazione dei
predetti commi.
300. In attesa della riforma dello stato
giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell’università
e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo
2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI,
disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per
ricercatore, banditi dalle università successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, con particolare
riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di
valutazione dei titoli didattici e dell’attività di
ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli
standard internazionali.
301. Al fine di consentire il
reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma
300 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da
assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi
entro il 30 giugno 2008.
302. Per l’anno 2007, il
personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli
enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di
concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato,
già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30
settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i
limiti posti dal comma 216, può essere mantenuto in servizio a
tempo determinato per l’anno 2007, qualora i relativi oneri non
siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di
finanziamento ordinario degli enti stessi.
303. All’onere
derivante dal comma 301 si provvede nel limite di 20 milioni di euro
per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e
di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
304.
Fermo quanto previsto dai commi 296, 297 e 298, entro il 30 aprile
2007 il Ministro dell’università e della ricerca,
sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano
straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli
enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università
e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità
procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione
dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e
dell’attività di ricerca svolta.
305. Per
l’attuazione del piano di cui al comma 304, è
autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e
di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
306.
Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle
università statali e non statali, autorizzate a rilasciare
titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare
facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove
l’ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si
tratti di comune confinante.
307. Ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 308 a
324, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione.
308. A decorrere
dall’anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilità interno,
il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le
modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la
predetta Conferenza.
309. In attesa dei risultati della
sperimentazione di cui al comma 308, per il triennio 2007-2009, il
complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
determinato ai sensi del comma 310, non può essere superiore,
per l’anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali
dell’anno 2005 diminuito dell’1,8 per cento e, per gli
anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle
corrispondenti spese finali dell’anno precedente, calcolato
assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno,
aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per
cento.
310. Il complesso delle spese finali è
determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al
netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
311. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
312. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell’economia
e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in
conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale
fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell’ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e
delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli
enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità
di cui ai commi da 325 a 343 le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 325 a
343.
313. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza
pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 312, anche con
misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello
Stato, in misura proporzionale all’incidenza della finanza di
ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla
finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l’assunzione
dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione,
entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai
rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria;
tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità
dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo
permanente o comunque per annualità definite.
314.
Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 308, le
norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni
per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di
finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra
finanziaria dello Stato e l’ordinamento della finanza regionale
previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione, nonché le modalità per il versamento
dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dell’addizionale dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
315. Resta ferma la facoltà delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole
del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed
organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento
regionale o provinciale.
316. Ai fini del rispetto del
principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie
strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre
forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall’articolo
3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un
ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi,
non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali
strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare
i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà
di prevedere un limite inferiore all’indebitamento.
317.
Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 308, si
procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o
province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto
di stabilità interno e l’anno di prima applicazione
delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo
in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è
calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale.
318. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi
al patto di stabilità interno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e
con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
319. Ai
fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo
un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al
comma 318.
320. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a
statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare
quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in
relazione a quanto stabilito nel comma 314. Fino alla emanazione
delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo
quanto disposto dall’accordo concluso ai sensi del comma
312.
321. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità
interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di
cui ai commi 319 e 320, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.
131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari
provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello
di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le
modalità definite dal decreto di cui al comma 318. Qualora
l’ente non adempia, il presidente della regione, in qualità
di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari
provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data,
con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al
contribuente l’informazione necessaria per il corretto
adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 318
degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non
hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che
hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i
commissari ad acta non hanno inviato la prescritta
comunicazione.
322. Decorso inutilmente il termine del 30
giugno previsto dal comma 321, nella regione o nella provincia
autonoma interessata, con riferimento all’anno in corso, si
applica automaticamente:
a) l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.
323. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l’imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l’ulteriore aumento di euro 0,0129.
324. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del
commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai
commi 322 e 323.
325. Ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 343, che
costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
326. La manovra finanziaria
è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di
comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
327. Per
la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento
del saldo, gli enti di cui al comma 325 devono seguire la seguente
procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi
di cassa, come definiti al comma 332 e risultanti dai propri conti
consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti
coefficienti:
1) province: 0,400 per l’anno 2007, 0,210
per l’anno 2008 e 0,117 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l’anno 2007, 0,205 per l’anno 2008 e 0,155 per l’anno 2009;
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in
termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come
risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i
seguenti coefficienti:
1) province: 0,041 per l’anno
2007, 0,022 per l’anno 2008 e 0,012 per l’anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l’anno 2007, 0,017 per l’anno 2008 e 0,013 per l’anno 2009;
c) determinare l’importo annuo della manovra mediante la
somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle
lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva
per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l’importo
del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi
alla spesa di cui alla lettera b).
328. Nel caso in cui
l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 327,
lettera c), sull’importo della media triennale 2003-2005 delle
spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i
comuni di cui al comma 325, superiore all’8 per cento, il
comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità
interno l’importo corrispondente all’8 per cento della
suddetta media triennale.
329. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa
quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e
spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti
consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla
concessione di crediti.
330. Per il rispetto degli obiettivi
del patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 gli enti devono conseguire un saldo finanziario, sia in
termini di competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio
del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente
determinata ai sensi del comma 327, lettera c), ovvero del comma 328.
Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo
6 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità
interno.
331. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del
patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono
conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale
titolo comunicata dall’amministrazione statale
interessata.
332. Ai fini del comma 334, il saldo finanziario
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio
2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese
finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti
e delle spese derivanti dalla concessione di crediti; il saldo
finanziario in termini di competenza, da considerare ai fini del
presente comma, è costituito dalla somma algebrica degli
importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per
la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la
parte in conto capitale. Nel saldo finanziario non sono considerate
le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005,
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare
destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di
prestiti.
333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi
al patto di stabilità interno, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilità interno nel sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 332,
sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è
definito il prospetto dimostrativo dell’obiettivo determinato
per ciascun ente ai sensi dei commi 327 e 328.
334. Ai fini
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno, ciascuno degli enti di cui al comma 325 è tenuto a
inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con
le modalità definiti dal decreto di cui al comma 333.
335.
Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla
media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono
disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un
solo anno, quest’ultimo costituisce la base annuale di calcolo
su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Gli
enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di
stabilità interno dall’anno 2009 assumendo, quale base
di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell’esercizio
2007.
336. Gli enti locali commissariati ai sensi
dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno
dall’anno successivo a quello della rielezione degli organi
istituzionali.
337. Si intendono esclusi per l’anno 2006
dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno,
di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, gli enti locali per i quali nell’anno 2004, anche per
frazione di anno, l’organo consiliare è stato
commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
338. Le informazioni
previste dai commi 333 e 334 sono messe a disposizione dell’UPI
e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite
apposite convenzioni.
339. In caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui
al comma 334 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari
provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello
di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le
modalità definite dal decreto di cui al comma 333. Qualora i
suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della
provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il
30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati,
entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto
di cui al comma 333. Allo scopo di assicurare al contribuente
l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli
obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la
pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 333 degli elenchi
contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di
stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni
provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad
acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
340.
Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 339:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1º luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.
341. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 340.
342. I commi 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
abrogati.
343. All’articolo 1, comma 6, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio
superiore della magistratura,» sono inserite le seguenti: «per
gli enti gestori delle aree naturali protette,».
344. I
trasferimenti erariali per l’anno 2007 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.
345. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l’anno
2006, dall’articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono prorogate per l’anno 2007.
346.
All’articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le
parole: «non supera il 12 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «non supera il 15 per cento».
All’articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
alla lettera b), le parole: «non superiore al 16 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento»
e la lettera c) è abrogata.
347. Per il triennio
2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono disposti i seguenti interventi:
a) fino ad un importo complessivo di 44 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale;
b) fino ad un importo complessivo di 56 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è
incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la
popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la
popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento,
secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento
della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di
natura sociale;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, tra loro associati o che hanno delegato funzioni alle
comunità montane, è concesso un ulteriore contributo,
fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime
finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti;
d) ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi quelli già
beneficiari degli interventi di cui alle lettere a) e b), è
concesso un contributo, in proporzione alla popolazione residente,
fino ad un importo complessivo di 45,9 milioni di euro;
e)
per un importo complessivo di 37,5 milioni di euro per le finalità
di cui al comma 247 del presente articolo.
348. A decorrere dall’anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di investimento.
349. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali
i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo
143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il Ministero dell’interno provvede, su richiesta della
commissione straordinaria, ad erogare in un’unica soluzione i
trasferimenti erariali e la quota di compartecipazione al gettito
dell’IRPEF spettanti per l’intero esercizio.
350.
Per la copertura degli oneri di cui all’articolo 145 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007.
351. A favore degli enti locali che si trovano, alla
data di entrata in vigore della presente legge, nella condizione di
cui all’articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal
Ministero dell’interno, per l’anno 2007, un contributo
destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella
misura massima complessiva di 50 milioni di euro, ripartiti in base
alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre 2005. Ai
fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti
sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
352. Agli oneri
derivanti dall’applicazione dei commi da 348 a 351 si provvede
a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
353.
Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l’anno 2007, le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
marzo 2005, n. 26.
354. Per l’anno 2007, i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, possono essere, in via d’eccezione, destinati al
finanziamento di spese correnti, purché in misura non
superiore al 35 per cento.
355. Al comma 3 dell’articolo
6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «servizi
non commerciali» sono inserite le seguenti: «, per i
quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli
utenti,».
356. A decorrere dall’anno 2007, la
dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento
recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti
trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro
dell’interno 1º luglio 2002, n. 197, attestante il minor
gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da
fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero
dell’interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza,
del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è
verificata la minore entrata.
357. Le dichiarazioni relative
alle minori entrate dell’imposta comunale sugli immobili
derivanti da fabbricati del gruppo catastale D registrate per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, se non già presentate,
devono essere trasmesse al Ministero dell’interno, a pena di
decadenza, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 ed essere
corredate da un’attestazione, a firma del responsabile del
servizio finanziario dell’ente locale, sull’ammontare dei
contributi statali ricevuti a tale titolo per ciascuno degli anni in
questione.
358. All’articolo 242, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
concernente l’individuazione degli enti locali strutturalmente
deficitari e relativi controlli, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri
triennali si applicano quelli vigenti per il triennio
precedente».
359. Nei casi di scioglimento dei consigli
comunali e provinciali ai sensi dell’articolo 143 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli
incarichi di cui all’articolo 110 del medesimo testo unico
nonché l’incarico di revisore dei conti e i rapporti di
consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti
di diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni
dall’insediamento della commissione straordinaria per la
gestione dell’ente.
360. Ai fini dell’invarianza
delle disposizioni recate dai commi da 347 a 359 sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il
fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è
ridotto di 195 milioni di euro per l’anno 2007, di 130 milioni
di euro per l’anno 2008 e di 65 milioni di euro per l’anno
2009.
361. In attesa dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali in
attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate, per
esigenze di coordinamento della finanza pubblica, le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 dell’articolo 78 è sostituito dal
seguente:
«5. Al sindaco ed al presidente della
provincia, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali e
provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e
province nonché di altri enti territoriali. I medesimi
soggetti non possono ricoprire i suddetti incarichi presso enti ed
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla
vigilanza dei relativi comuni e province se non siano decorsi almeno
due anni dalla cessazione dall’incarico di sindaco, presidente
della provincia, assessore o consigliere comunale o provinciale»;
b)
il comma 2 dell’articolo 82 è sostituito dal
seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali,
circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a
percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di
presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun
caso l’ammontare percepito nell’ambito di un anno da un
consigliere può superare l’importo pari al 30 per cento
dell’indennità massima prevista per il rispettivo
sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8»;
c)
il comma 4 dell’articolo 82 è abrogato;
d) la lettera c) del comma 8 dell’articolo 82 è
sostituita dalla seguente:
«c) articolazione
dell’indennità di funzione dei presidenti del consiglio,
dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province e degli assessori
in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per
il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle
unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità
montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura
non superiore al 70 per cento della misura prevista per il comune
avente maggiore popolazione»;
e) al comma 11
dell’articolo 82, le parole: «incrementati o» e il
secondo periodo sono soppressi. Entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le amministrazioni locali adeguano
per il futuro gli importi delle indennità e dei gettoni di
presenza di cui all’articolo 82, comma 11, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dalla presente lettera, se superiori a quelli previsti dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4
aprile 2000, n. 119, al limite massimo previsto dal medesimo
regolamento;
f) l’articolo 84 è sostituito dal
seguente:
«Art. 84. – (Rimborsi per spese di viaggio). – 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione dei rimborsi di cui al comma 1 è
effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato,
corredata della documentazione delle spese di viaggio effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità
della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori dal
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il
rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la
partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi
dell’assemblea ed esecutivi, nonché per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle
funzioni proprie o delegate».
362. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
363. L’indennità di fine mandato prevista
dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il
mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta
mesi.
364. All’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «da collocare sul
mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, entro ulteriori diciotto mesi» sono soppresse;
c)
al comma 4, secondo periodo, la parola: «perfezionate» è
sostituita dalla seguente: «bandite».
365. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.
366. La disposizione di cui al comma 365 costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e
crescita dell’Unione europea.
367. I risparmi di spesa
derivanti dall’attuazione del comma 365 devono garantire un
miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10
per cento rispetto ai saldi dell’anno precedente.
368.
Ai comuni che procedono alla fusione ai sensi dell’articolo 15,
comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non si applicano, per un triennio, le disposizioni in materia di
patto di stabilità.
369. I nuovi comuni istituiti
mediante fusione di due o più comuni contigui ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno diritto a ricevere
trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per cento dei risparmi
di spesa derivanti dalla fusione, calcolati sulla base di specifici
criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze. Una quota non superiore al 5 per cento di tali
trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli
stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del
comune.
370. I comuni che conseguono risparmi di spesa
attraverso l’esercizio associato di funzioni e servizi di cui
all’articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ovvero attraverso gli altri strumenti
previsti dagli articoli 24 e 30 del medesimo testo unico, hanno
diritto a ricevere trasferimenti erariali aggiuntivi pari al 50 per
cento dei risparmi di spesa, calcolati sulla base di specifici
criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze. Una quota non superiore al 5 per cento di tali
trasferimenti aggiuntivi è destinata ad incrementare gli
stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti del
comune.
371. All’articolo 32 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«5-bis. Non possono dare luogo alla costituzione di unioni
di comuni o, comunque, farvi parte quei comuni che facciano parte
delle comunità montane previste dall’articolo 27».
372.
I comuni che, alla data di entrata di vigore della presente legge,
facciano parte sia di un’unione di comuni sia di una comunità
montana devono recedere dall’uno o dall’altro ente entro
sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
373. Nelle società a totale partecipazione di comuni o
province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al
presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può
essere superiore al 70 per cento delle indennità spettanti,
rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi
dell’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato dal comma 361 del presente articolo. Nelle
società a partecipazione mista costituite tra comuni, province
e società loro partecipate o altri enti pubblici, le
amministrazioni comunali o provinciali, in qualità di socio di
diritto privato, sono chiamate, attraverso i propri rappresentanti
nei competenti organi statutari, a deliberare, per il presidente e i
componenti del consiglio di amministrazione, un compenso non
superiore al 70 per cento delle indennità spettanti
rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia dell’ente
avente maggiore popolazione ai sensi dell’articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
374.
Il limite di cui al comma 373 non si applica agli amministratori di
cui all’articolo 2381, secondo comma, del codice civile.
375.
Nelle società a totale partecipazione pubblica di una
pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 373,
nella misura ivi prevista, è calcolato in percentuale delle
indennità di maggiore importo tra quelle spettanti ai
rappresentanti degli enti locali soci.
376. Al presidente e ai
componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché
l’indennità di missione alle condizioni e nella misura
fissate ai sensi dell’articolo 84 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
377. Il numero
complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle
società partecipate totalmente da enti locali, ovvero delle
società miste costituite tra comuni, province e società
direttamente o indirettamente loro partecipate o altri enti pubblici,
non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società
con capitale, interamente versato, pari o superiore all’importo
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Nelle società a
partecipazione mista con privati il numero massimo dei componenti del
consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non
può essere superiore a cinque e il massimo compenso annuale
lordo dei medesimi è stabilito nella misura di cui al comma
373. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali
patti parasociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
primo periodo.
378. Le regioni adeguano ai princìpi di
cui ai commi da 373 a 377 la disciplina dei compensi degli
amministratori delle società da esse partecipate e del numero
massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette
società.
379. All’articolo 82 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «consigli circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «dei soli comuni capoluogo di provincia»;
b) al comma 2, dopo la parola: «circoscrizionali» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,».
380. Al comma 3 dell’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «5.000» sono sostituite dalle seguenti: «15.000». Le disposizioni introdotte dai commi da 373 fino al presente comma si applicano a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni e alle province ad esse interessati e, successivamente, agli enti di volta in volta chiamati a rinnovare i propri organi elettivi.
381. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dal comma 385, è stabilito per l’anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
382. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 381, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 381, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 381, lettera b).
383. Gli importi complessivi di cui ai commi 381 e 382 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 381, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato
dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle
somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS.
384. All’articolo 3, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «secondo i seguenti
criteri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e
prestazioni con l’applicazione di aliquote contributive non
inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti
nei regimi interessati».
385. All’articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente:
«Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di
quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive
modificazioni, rivalutato, a decorrere dall’anno 1997, in
misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti
stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo
37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi
criteri».
386. Al fine di pervenire alla sistemazione
del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per
sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla
fine dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da
Poste italiane Spa, ai sensi dell’articolo 16 della legge 12
agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico
dell’INPS fino alla predetta data si intendono concesse
direttamente all’INPS e, conseguentemente, sono apportate le
necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio
dello Stato.
387. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a
carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni
e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui
all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
valutati in 534 milioni di euro per l’esercizio 2005 e in 400
milioni di euro per l’anno 2006:
a) per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;
b) per l’anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
388. Il termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a) e b), dell’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 396. Il termine fissato dal comma 4 del medesimo articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 è rideterminato in trentuno giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 396.
389. Con effetto dal 1º gennaio 2007, è istituito il
«Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del codice civile», le cui modalità di
finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è
gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto
corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo
garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al
comma 390, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
390.
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2007,
al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 389, al medesimo
Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all’articolo
2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo
3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a
decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai
datori di lavoro al Fondo di cui al comma 389, secondo le modalità
stabilite con il decreto di cui al comma 391. Non sono tenuti al
versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano
alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del
trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al
lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda,
presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le
modalità stabilite con il decreto di cui al comma 391, dal
Fondo di cui al comma 389, limitatamente alla quota corrispondente ai
versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte
rimanente resta a carico del datore di lavoro.
391. Le
modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 389 e 390
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
392. Le risorse del Fondo di cui al
comma 389, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei
maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del
contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 395, e
degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme
pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione della
presente disposizione, nonché dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 397,
nonché degli oneri di cui al comma 396, sono destinate, nei
limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente
legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei
limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma
393.
393. Con il procedimento di cui all’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono
trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 389,
al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 392.
394.
Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 392, nei
limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente
legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi
accertati ai sensi del comma 393, con appositi decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità
statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo
di cui al comma 389 e alla conseguente compatibilità degli
effetti complessivi del medesimo comma 392 con gli impegni comunitari
assunti in sede di valutazione del programma di stabilità
dell’Italia.
395. All’articolo 10 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al
quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato
a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione
ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le
imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei
per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del
contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della
legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella
stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.
3.
Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata
anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una
riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando
conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo
8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni»;
b) il comma 4 è abrogato.
396. Ai fini della
realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli
alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte
agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure
di espressione delle volontà dei lavoratori di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di 17 milioni
di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto
articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare
riferimento alle procedure di espressione della volontà del
lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo
n. 252 del 2005.
397. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art.
8. – (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a
forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione
del TFR). – 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari
sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di
trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche
complementari ovvero al “Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile“
istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1º
gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa,
l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli
stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella
misura dei punti percentuali indicati nell’allegata tabella A,
applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la
tesoreria dello Stato. L’esonero contributivo di cui al
presente comma si applica prioritariamente considerando, nell’ordine,
i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per
disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di
garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero
di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai
contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo
lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale è trattenuto,
a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare
complessivo dei contributi dovuti all’INPS medesimo. L’onere
derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro
per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009»;
b) alla tabella A, le parole: «prevista
dall’articolo 8, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«prevista dall’articolo 8, comma 1».
398.
Con effetto dal 1º gennaio 2007, le aliquote contributive per il
finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani
e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono
stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1º
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
399. Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota
contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico
del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote
di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma
delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per
cento.
400. Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota
contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e
la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni
pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con
effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 16 per cento.
401. Con
effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º
gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente
rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto
contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli
obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura
pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi
contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni
l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le
assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui
all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i
datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti
pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per
cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in
ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai
soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i
periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo
anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto
successivi al secondo. A decorrere dal 1º gennaio 2007 ai
lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I
del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di
indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina
generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa
contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo
periodo del presente comma.