Decreto 27 ottobre 2004
 
Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 
2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'
amianto. (GU n. 295 del 17-12-2004)
 
IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  13,  comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel
testo  modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n.
271,   che   prevede,  per  i  lavoratori  che  siano  stati  esposti
all'amianto  per  un  periodo  superiore  a  dieci anni, che l'intero
periodo  soggetto  all'assicurazione  obbligatoria contro le malattie
professionali   derivanti   dall'esposizione   all'amianto,   gestita
dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro   (INAIL),   sia   moltiplicato,  ai  fini  delle  prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;
  Visto  l'art.  47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato  in  sede  di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,   recante   benefici   previdenziali   ai   lavoratori   esposti
all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n.
257 del 1992;
  Considerato  che  il  citato  art.  47,  superando  la  preclusione
presente  nella  previgente  disciplina,  estende  ai  lavoratori non
coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio
consistente   nella   rivalutazione   del   periodo   di  esposizione
all'amianto  ai  fini pensionistici, fissando un termine di decadenza
per  la  presentazione  all'INAIL  della  domanda  di  rilascio della
certificazione di esposizione all'amianto;
  Visto,   in  particolare,  il  comma  6  dell'art.  47  del  citato
decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  la  definizione delle modalita' di
attuazione;
  Visto,  inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  recante  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  delineare un efficace raccordo tra le
citate  disposizioni,  ai  fini  della  razionale  operativita' delle
modalita' di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli
enti   previdenziali  che  erogano  le  prestazioni  e  dell'istituto
assicuratore  cui  spetta  la competenza in materia di rilascio della
certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  I  lavoratori  che,  alla  data  del 2 ottobre 2003, sono stati
esposti    all'amianto    per   periodi   lavorativi   non   soggetti
all'assicurazione  obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali  gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici
previdenziali  derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e
con le modalita' stabilite dal presente decreto.
  2.  Ai  lavoratori  che  sono stati esposti all'amianto per periodi
lavorativi   soggetti   all'assicurazione   obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL,
che  abbiano  gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto
al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma
8,  della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si
applica  la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando,
qualora non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della
domanda  di  cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di
decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
             Determinazione del beneficio pensionistico
                      e criteri di accertamento
  1.  Per  i  lavoratori  di  cui all'art. 1, comma 1, che sono stati
occupati,  per  un  periodo  non inferiore a dieci anni, in attivita'
lavorative  comportanti  esposizione  all'amianto,  in concentrazione
media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto
ore  al  giorno,  e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista
dai  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro, l'intero periodo di
esposizione  all'amianto  e'  moltiplicato,  unicamente ai fini della
determinazione  dell'importo  della prestazione pensionistica, per il
coefficiente di 1,25.
  2.  Per attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto si
intendono le seguenti:
    a) coltivazione,    estrazione    o   trattamento   di   minerali
amiantiferi;
    b) produzione di manufatti contenenti amianto;
    c)   fornitura   a   misura,   preparazione,   posa  in  opera  o
installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
    d) coibentazione  con  amianto,  decoibentazione  o  bonifica  da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
    e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di
strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
    f) movimentazione,  manipolazione  ed  utilizzo  di  amianto o di
manufatti  contenenti  amianto;  distruzione,  sagomatura e taglio di
manufatti contenenti amianto;
    g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti
contenenti amianto.
  3.  Per  periodo  di esposizione si intende il periodo di attivita'
effettivamente svolta.
Art. 3.
                              Procedura
  1.  La  sussistenza  e  la durata dell'esposizione all'amianto sono
accertate e certificate dall'INAIL.
  2.  La  domanda  di  certificazione  dell'esposizione  all'amianto,
predisposta  secondo  lo  schema  di  cui all'allegato 1, deve essere
presentata  alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  a  pena  di decadenza dal diritto ai
benefici  pensionistici  di  cui  all'art.  2,  comma  1. Per data di
presentazione  della  domanda  si intende la data di arrivo alla sede
INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.
I  lavoratori  di  cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato
domanda  di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del
2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.
  3.   L'avvio   del   procedimento  di  accertamento  dell'INAIL  e'
subordinato  alla presentazione, da parte del lavoratore interessato,
del  curriculum  lavorativo,  predisposto  secondo  lo  schema di cui
all'allegato  2,  rilasciato  dal datore di lavoro, dal quale risulti
l'adibizione,  in  modo  diretto  ed abituale, ad una delle attivita'
lavorative   di   cui  al  medesimo  art.  2,  comma  2,  comportanti
l'esposizione all'amianto.
  4.  Le  controversie  relative  al  rilascio  ed  al  contenuto dei
curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
  5.  Nel  caso  di  aziende  cessate o fallite, qualora il datore di
lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma
3  e'  rilasciato  dalla  direzione  provinciale  del  lavoro, previe
apposite indagini.
  6.  Ai  fini  dell'accertamento  dell'esposizione  all'amianto,  il
datore  di  lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i
documenti    ritenuti   utili   dall'Istituto   stesso.   Nel   corso
dell'accertamento,  l'INAIL  esegue  i  sopralluoghi  ed effettua gli
incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi
di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda
e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi
applicati nell'azienda stessa.
  7.  Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati
delle   indagini  mirate  di  igiene  industriale,  di  quelli  della
letteratura  scientifica,  delle informazioni tecniche, ricavabili da
situazioni  di  lavoro  con caratteristiche analoghe, nonche' di ogni
altra  documentazione  e  conoscenza  utile  a  formulare un giudizio
sull'esposizione   all'amianto  fondato  su  criteri  di  ragionevole
verosimiglianza.
  8.   La   certificazione   della   sussistenza   e   della   durata
dell'esposizione  all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro
un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
  9.  Per  i  lavoratori  di  cui  all'art.  1, comma 2, continuano a
trovare  applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione
all'amianto  seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo
restando,  per  coloro i quali non abbiano gia' provveduto, l'obbligo
di  presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di
180  giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  10.  Il  lavoratore  in  possesso  della  certificazione rilasciata
dall'INAIL  presenta  domanda  di  pensione all'ente previdenziale di
appartenenza  che  provvede  a liquidare il trattamento pensionistico
con i benefici di cui al presente decreto.
Art. 4.
                         Disposizioni finali
  1. L'anzianita' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita
con    l'attribuzione    dei    benefici    previdenziali   derivanti
dall'esposizione all'amianto, non puo' comunque risultare superiore a
quaranta  anni,  ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai
regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
  2.   Ai   soggetti   destinatari   di  benefici  previdenziali  che
comportino,   rispetto   ai  regimi  pensionistici  di  appartenenza,
l'anticipazione   dell'accesso   al  pensionamento  ovvero  l'aumento
dell'anzianita'  contributiva  e'  data  facolta'  di  optare  tra  i
predetti  benefici  e  quelli previsti per l'esposizione all'amianto.
L'opzione  e' esercitata al momento della presentazione della domanda
di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 ottobre 2004
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282
 
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