REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D'ISANTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Numero 421/2007)

sul ricorso, iscritto al n. 12930 P.C. del registro di Segreteria, proposto da F. Ennio - nato a Ponsacco il xxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Ornella AGLIOTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio Cambi-Doni, in Firenze, via Arnolfo n. 43 - avverso il provvedimento n. 03/1403, in data 17.02.1999, dell'Università degli Studi di Pisa.

            Nella pubblica udienza del 09.05.2007, udito l'avv. CELLI in sostituzione dell'avv. AGLIOTI.

            Non rappresentata l'Università degli Studi di Pisa.

            Visti gli atti ed i documenti della causa;

            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;

            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;

            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205

FATTO

1.         Il sig. F. Ennio - già dipendente dell'Università degli Studi di Pisa, cessato dal servizio il xxxxx per inidoneità permanente allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro - in data 26.01.1998 presentava istanza finalizzata ad ottenere la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 (comma 12) della legge n. 335/1995.

            L'infermità sofferta, “disturbo da attacchi panico in agorafobia” - a seguito di visita della C.M.O. di Livorno (verbale n. xx3 del 27.08.1998) - veniva riconosciuta quale impedimento assoluto e permanente alla prestazione lavorativa, ma non dipendente da causa di servizio; venivano, altresì, dichiarati non spettanti i benefici di cui alla citata legge n. 335/1995.

            Pertanto, il predetto Ateneo, con il citato provvedimento del 17.02.1999, respingeva l'istanza.

            Avverso il suddetto atto, il sig. F. presentava ricorso, datato 30.12.1999, corredato da documentazione medica.

2.         L'Università di Pisa, costituitasi in giudizio con nota del 30.05.2005, chiedeva il rigetto del ricorso sulla base del parere espresso dalla C.M.O.

3.         Con ordinanza n. 116/2006 P.C. del 10.07.2006 veniva disposto un secondo supplemento di istruttoria (dopo quello dichiarato nullo, di cui alla precedente ordinanza n. 159/2005 P.C.) da eseguirsi a cura dell'U.M.L. del Ministero della Salute.

            L'Ufficio citato, con sua nota del 02.11.2006, si è pronunciato per la inabilità assoluta e permanente del sig. F. a qualsiasi attività lavorativa.

4.         Entrambe le parti, in previsione dell'udienza, hanno fatto pervenire brevi memorie.

5.         A conclusione dell'odierna udienza di discussione - nel corso della quale la difesa chiede l'accoglimento del ricorso - questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura ai sensi dell'art. 5 della legge 205/2000.

DIRITTO

1.         La pretesa attorea appare fondata.

            Si ritiene infatti, di condividere, nella sua interezza, l'articolato parere d'ufficio da ultimo acquisito, le cui considerazioni tecniche, che integralmente si richiamano in motivazione, sono effettivamente chiarificatrici del particolare caso, nonché di esatta ed esauriente valutazione sotto il profilo medico-legale.

            Alla stregua di quanto sopra, il ricorso è fondato e, quindi meritevole di accoglimento.

            Conseguentemente, si deve riconoscere il diritto del sig. F. ad ottenere la pensione di inabilità di cui all'art. 2 (comma 12) della legge n. 335/1995 a decorrere dal 24.01.1998.

2.         Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002).

3.         Attesa la complessità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana - in composizione monocratica - definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso in esame (n. 12930 P.C.) prodotto da F. Ennio e, per l'effetto, riconosce il diritto dello stesso a percepire la pensione di inabilità di cui all'art. 2 (comma 12) della legge n. 335/1995, a decorrere dal 24.01.1998.

            Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva.

            Dispone la trasmissione degli atti all'Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

            Spese compensate.

            Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 09.05.2007.

                                                                               IL GIUDICE UNICO

                                                             f.to    Cons. Francesco D'ISANTO

 

Depositata in Segreteria il 11 maggio 2007

                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                  f.to G. Badame