Premessa
L'insieme delle leggi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza impegna gli
enti locali e mira a un sistema integrato e organizzato di interventi a favore
dei diritti dell'infanzia, in collaborazione con le istituzioni e le agenzie
educative. Nella nostra legislazione, l'affidamento familiare è regolamentato
dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, modificata con la legge n. 149 del 28
marzo 2001 "Diritto del minore ad una famiglia", quale forma di
protezione e di tutela nei casi in cui la famiglia non sia temporaneamente
idonea a crescere ed educare i figli.
L'affidamento familiare è un'attività che sostiene la tutela dei diritti
dell'infanzia, garantendo al bambino il diritto a crescere in una famiglia che
possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare
i suoi bisogni, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari e
della specifica situazione di disagio.
La Guida è stata realizzata sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza in materia di promozione dell'affidamento familiare
e nel quadro dell'attuazione del percorso di chiusura degli istituti per minori
previsto dalla legge 149/01 entro il 31 dicembre 2006.
Domande frequenti
Che cosa è l'affidamento
familiare?
L'affidamento familiare è un intervento "a termine" di aiuto e
sostegno, particolarmente significativo, che si attua per sopperire al disagio
e/o alla difficoltà di un bambino e della sua famiglia che, temporaneamente,
non è in grado di occuparsi delle sue necessità affettive, accuditive ed
educative. L'affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla legge
184/1983 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), modificata
con la legge 149/2001 ( Diritto del minore ad una famiglia), che prevede il
diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria
famiglia (art. 1). Un minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo può essere affidato a un'altra famiglia o a persona singola o
a una comunità di tipo familiare che gli assicuri il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art. 2).
Chi sono le famiglie d'origine dei minori
affidati?
Sono famiglie, conosciute e seguite dai servizi sociali, con bisogni e
difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole a occuparsi dei propri
figli in modo adeguato e a offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per
crescere. Sono persone che sovente a loro volta hanno ricevuto poco e hanno
sofferto; ciò non li facilita nel difficile compito di essere genitori. Il
ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri figli può favorire un
loro maggior investimento di energie e un ulteriore stimolo a cercare di
affrontare e, per quanto possibile, di risolvere i problemi concreti che sono
alla base delle loro difficoltà, migliorando quindi le proprie condizioni di
vita. L'inserimento dei bambini nelle famiglie affidatarie è finalizzato anche
a creare un contesto in cui la relazione tra il bambino, la sua famiglia di
origine e la famiglia affidataria possa consentire il mantenimento della
continuità affettiva e culturale.
Chi sono i bambini-ragazzi affidati?
Possono essere neonati, bambini di due o tre anni, possono frequentare la
scuola materna, elementare o la scuola media, possono essere già più grandi e
avere fino a diciassette anni compiuti. Possono essere italiani o stranieri.
L'affidamento familiare si rivolge a tutti quei minori che provengono da
famiglie in difficoltà, temporaneamente non in grado di occuparsi
dell'educazione e delle loro necessità materiali e affettive. Tali situazioni
di differente gravità, che non si concretizzano in una forma esplicita di
abbandono morale e materiale dei figli, si riflettono in modo critico sul
percorso evolutivo dei minori, provocando conseguenze sul piano affettivo,
cognitivo, comportamentale. Preoccupazione del legislatore e della società
tutta è che in situazioni simili il bambino trovi tempestivamente in un'altra
famiglia ciò che la sua famiglia non è al momento in grado di garantirgli, e
cioè l'adeguata risposta ai suoi bisogni materiali e morali.
Chi sono le famiglie affidatarie?
Gli affidatari possono essere: coppie con o senza figli, sposate o conviventi,
persone singole. La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino
affidato.Indipendentemente del reddito o dal tenore di vita, i requisiti
essenziali possono essere riassunti in:
• uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra
persona diversa da sé;
• la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di
strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo,
ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità, valorizzando le sue risorse;
• la consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia di origine
nella vita del bambino.
Quali sono le principali caratteristiche
dell'affidamento?
Le principali caratteristiche dell'affidamento sono:
• la temporaneità;
• il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
• la previsione del rientro del minore nella famiglia d'origine.
Chi propone l'affidamento?
L'affidamento viene proposto e attuato dal servizio sociale, ossia dalla
struttura tecnico-amministrativa preposta al servizio di tutela dell'infanzia.
Diventa esecutivo dopo l'intervento di un organo giudiziario. L'affidamento è
progettato in base alle esigenze del bambino, alla sua situazione familiare
specifica e ai problemi che essa presenta. L'ascolto del minore è previsto qualora
abbia compiuto i 12 anni di età; per età inferiori occorre individuare caso per
caso le forme più opportune di coinvolgimento del bambino.
Esistono diversi tipi di affidamento?
Sì, l'affidamento può essere:
• consensuale, quando i genitori naturali sono concordi con il provvedimento.
Avviene con il consenso valido dei genitori o di chi ha la patria potestà.
Viene effettuato attraverso i servizi sociali ed è convalidato dal giudice
tutelare. L'affidamento del proprio figlio ai parenti entro il 4° grado può
avvenire senza particolari formalità;
• giudiziale, quando non vi è il consenso dei genitori naturali e l'affidamento
è decretato dal tribunale per i minorenni.
La famiglia affidataria viene consultata
nella predisposizione del progetto d'affidamento?
Dipende da come è stato promulgato il provvedimento di affidamento. In linea
generale i servizi sociali consultano la famiglia affidataria, e
concordano il progetto insieme privilegiando l'interesse del minore.
Organo superiore ai servizi sociali è comunque sempre il tribunale dei
minorenni.
Che durata può avere l'affidamento?
L'affidamento familiare è temporaneo e dura il tempo necessario affinché la
famiglia risolva i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore.
La legge 149/01 prevede un periodo massimo di due anni, prorogabili dal
tribunale per i minorenni. L'affidamento può essere progettato per periodi
brevi, medi o lunghi, in base alle esigenze del minore e alle caratteristiche
delle relazioni familiari e delle motivazioni dell'affidamento.
In sintesi l'affidamento può essere distinto in:
• residenziale: quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte
pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia. Questa tipologia di
affidamento è disciplinata dalla legge 184/83 così come modificata dalla legge
149/01;
• diurno: quando il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della
giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori. Questa tipologia di
affidamento, pur non essendo esplicitamente disciplinata dalla legge n. 184/83
e successive modifiche, è stata positivamente realizzata in molte realtà
locali.
Quando termina l'affidamento?
L'affidamento può cessare quando la situazione di temporanea difficoltà che lo
ha determinato viene risolta dalla famiglia, da sola o con l'aiuto dei servizi,
oppure nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.
La famiglia affidataria può adottare il
bambino che le è stato affidato?
Affidamento e adozione seguono percorsi differenti, non sovrapponibili.
Chi può diventare affidatario?
Possono diventare affidatari, così come stabilito dalla legge, coppie con o
senza figli, sposate o conviventi, persone singole. Non sono fissati vincoli di
età rispetto al bambino affidato.
Quale è il percorso per diventare affidatari?
Le persone interessate a conoscere l'affidamento si possono rivolgere al
servizio sociale del territorio o alle associazioni del privato sociale che si
occupano di affidamento per avere le prime informazioni. Chi decide di dare la
propria disponibilità si può rivolgere al servizio sociale del territorio. Si
intraprende pertanto un percorso finalizzato all'acquisizione di una maggiore
consapevolezza sulla possibilità concreta di essere protagonisti
dell'affidamento. Tale percorso si conclude con la definizione dell'abbinamento
più adeguato tra le caratteristiche e le disponibilità della famiglia
affidataria e le esigenze del bambino e della sua famiglia.
Le famiglie disponibili e affidatarie possono
rivolgersi alle associazioni familiari?
Sì, le famiglie possono rivolgersi anche alle associazioni che si occupano di
affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accompagnamento nel percorso
verso l'affidamento e durante l'affidamento. Esse possono inoltre indicare ai
servizi sociali se intendono essere seguiti da una particolare associazione,
come indicato dalla legge 149/01 all'art. 5.
Esiste la possibilità per le famiglie
affidatarie di confrontarsi con altre famiglie?
Molte famiglie affidatarie hanno scelto, durante l'affidamento, di incontrarsi
e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di auto-mutuo aiuto
promossi dai servizi sociali o dalle associazioni, per sostenersi e aiutarsi
vicendevolmente. La partecipazione ai gruppi è libera e gratuita.
Durante l'affidamento quali sono i principali
compiti degli affidatari?
L'art. 5 comma 1 della legge 149/01 elenca i compiti dell'affidatario nei
confronti del minore. Durante il periodo di affidamento la famiglia affidataria
si impegna:
• ad accogliere presso di sé il minore;
• a provvedere alla sua cura, al suo mantenimento, alla sua educazione e
istruzione assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e
materiali;
• a garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni
significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e
religiosa;
• ad assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della
sua famiglia d'origine;
• a curare e mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con tutti gli
altri soggetti coinvolti, agevolando il rientro del minore nella propria
famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento;
• a partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti nel
tempo dai servizi, secondo le modalità e le scadenze specificate nel progetto;
• a partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio
preposto all'affidamento, al fine di promuovere occasioni di confronto e
discussione sulle esperienze di affidamento e di promozione di una cultura
dell'infanzia per realizzare i progetti di protezione e tutela del minore.
Quale è il ruolo dei servizi pubblici?
I servizi pubblici hanno il compito di:
• svolgere funzioni di promozione nella comunità locale, contribuendo a creare
una cultura dell'affidamento familiare anche attraverso iniziative di
sensibilizzazione e pubblicizzazione;
• accogliere e predisporre la conoscenza delle persone che si avvicinano
all'affidamento attraverso percorsi di informazione, formazione individuale e/o
di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici
dell'intervento;
• sostenere e seguire le famiglie affidatarie prima e durante l'affido,
condividendo con gli operatori continui momenti di verifica;
• contribuire a formulare e realizzare il progetto di affido mirato del quale
sono responsabili;
• costruire, gestire e aggiornare la banca dati delle famiglie, nonché la banca
dati delle richieste relative all'affidamento;
• definire per gli operatori spazi per l'autoformazione, la riflessione,
l'approfondimento delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro.
Gli aiuti previsti
Contributo mensile
La famiglia affidataria percepisce di norma un contributo fisso mensile
svincolato dal reddito. Le variazioni di contributo sono determinate
dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni
delle singole amministrazioni comunali.
Rimborso
spese agli affidatari
La legge nazionale prevede misure di sostegno e aiuto economico in favore della
famiglia affidataria, che possono comprendere anche un rimborso spese. Tale
rimborso è previsto per interventi di cura e di particolare rilevanza per il
progetto di affidamento.
Assicurazione
I minori in affidamento sono assicurati dall'ente locale per incidenti e danni
provocati e subiti nel corso dell'affidamento.
Assegni
Familiari
In base alla normativa vigente (Legge 149/01, art. 38, comma 1) il giudice,
anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni
familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati
temporaneamente in favore dell'affidatario.
Detrazione
d'imposta
La legge sul Diritto del minore ad una famiglia (Legge 149/01, art. 38, comma
2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d'imposta per
carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art. 12, D.P.R. n.
917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Tutela
delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari
La nuova legislazione per il sostegno alla maternità e alla paternità (L
8/3/2000, n. 53; D LGS n. 151 del 2001) e la legge sul Diritto del minore ad
una famiglia (legge 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari –
con affidamento pre-adottivo o temporaneo – hanno gli stessi diritti in materia
di congedo di maternità o di paternità, di congedi parentali, di congedi per la
malattia del figlio/a, di congedi per riposi giornalieri. Hanno le stesse
tutele e le stesse opportunità. È loro estesa la disposizione sulla
flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di
lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di
maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione della lavoratrice autonoma.
Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento alla data
dell'ingresso del minore nel nucleo familiare. E cambia, ovviamente, l'età
massima della bambina o del bambino.
• Per il congedo di maternità: fino al 6° anno di vita (e cioè fino al giorno,
compreso, del 6° compleanno), nei primi 3 mesi dall'ingresso.
• Per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità
e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruire o sia deceduta o la
bambina/o sia stata affidata/o in via esclusiva al padre.
• Per il congedo parentale: fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e
con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi
momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo familiare; nell'età
compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può esercitare nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Però si ritiene che tra i 6 e
gli 8 anni, sia possibile chiedere il congedo sulla base della prima o della
seconda regola, a scelta del genitore.
Anche se questa legge esplicitamente non lo
prevede, è da ritenere esteso il diritto di congedo parentale alla madre
lavoratrice autonoma. Il congedo parentale è riconosciuto nei 3 mesi entro i
primi 3 anni dall'ingresso del minore (di età fino a 12 anni) nel nucleo
familiare. La circolare Inps n. 109/2000 riconosce che se nell'atto
dell'adozione o dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del
provvedimento di adozione o di affidamento coincide con quella del suo ingresso
in famiglia, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino
all'età di 15 anni, data corrispondente all'ultimo giorno di congedo comunque
riconoscibile. La circolare fa questo esempio: se la bambina o il bambino
all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbia 11 anni e 6 mesi, ma sia
entrato nel nucleo familiare dopo 1 mese, il diritto al congedo parentale può
essere esercitato fino al compimento di 14 anni e 7 mesi. Ne consegue che se il
congedo è concesso al limite massimo previsto, di tre anni dall'ingresso,
quando cioè il minore abbia 14 anni e 7 mesi, lo stesso può essere goduto fino
al giorno del 15° compleanno, e quindi per una durata massima, anche cumulata,
di 5 mesi.
Attenzione: i periodi di congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma
si possono solo sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.
Informazioni utili
Iscrizione anagrafica del minore
Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione
anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che
l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori
del minore, non decaduti dalla potestà.
Assistenza Sanitaria
L'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i
poteri connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1). Se un
bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda
sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la
necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.
Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda
sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da
parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione
attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.
Scuola
L'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche esercita
i poteri connessi con la potestà parentale (L. 149/01, art. 5, comma 1).
L'iscrizione al nido, alle scuole dell'obbligo ed alle superiori va fatta sulla
base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una
dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal servizio del Comune di
residenza. In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole
materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento
familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la
possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate. È importante che gli
affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento
scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la
scuola propone ai genitori.
Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art. 19 DPR n.
416/74). Il codice civile (art. 348), riguardo al rinnovo degli organi
collegiali della scuola, stabilisce che questa spetta "a entrambi i
genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le
sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".
Espatrio
La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per
potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai
genitori naturali o dal tutore (L. 1185/67 art. 3). In assenza del consenso dei
genitori il giudice tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia
affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai
servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le
informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento. Poiché
può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con uno
o due mesi di anticipo. Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere
firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge
(L.149/01, art. 5, comma 1) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri
connessi con la potestà parentale.