PROTOCOLLO SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA’ PER L’EQUITA’ E LA CRESCITA SOSTENIBILI
23 luglio 2007
Indice
1) PREMESSA
2) PREVIDENZA
3) AMMORTIZZATORI SOCIALI
4) MERCATO DEL LAVORO
5) COMPETITIVITA’
6) GIOVANI
7) DONNE
ALLEGATO 1
1) PREMESSA
L’azione di Governo si concentra sulla priorità di promuovere una crescita
economica duratura, equilibrata e sostenibile, sia dal punto di vista
finanziario che sociale. In questo contesto, crescita e equità possono essere
letti come obiettivi che si rinforzano a vicenda.
Una sostenuta crescita economica, infatti, genera risorse che possono essere
utilizzate per interventi miranti a sviluppare una maggiore competitività del
sistema paese, generare occupazione di qualità, assicurare equità e pari
opportunità per tutti i cittadini.
D’altra parte, maggiore equità e inclusione sociale, oltre a essere obiettivi
meritevoli di per se, permettono di mobilitare le risorse e le capacità
disponibili nella nostra società, anche quelle a volte considerate marginali,
per dare un contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Questi principi si concretizzano, in maniera trasversale, in diversi interventi
che vanno dalla sfera della previdenza, al mercato del lavoro, alla
competitività, all’inclusione sociale. Il Governo e le parti sociali convengono
sulla necessità di affrontare in maniera organica e coerente questi temi, per
sfruttare le sinergie derivanti dal rafforzamento del binomio crescita e
equità.
In uno scenario mondiale, caratterizzato da crescente concorrenza, diventa
essenziale un sistema paese in grado di competere adeguatamente. Il capitale
umano, la riqualificazione professionale, la capacità di innovare diventano
fattori sempre più importanti per migliorare la qualità dell’occupazione e la
produttività.
D’altra parte, bisogna ridefinire il nostro sistema di welfare affinché i
lavoratori siano accompagnati e dotati degli strumenti necessari per affrontare
i cambiamenti e cogliere nuove opportunità. In questa prospettiva, il Governo e
le parti sociali convengono sulla necessità di ridefinire gli ammortizzatori
sociali per sostenere i lavoratori in difficoltà e, allo stesso tempo, favorire
processi formativi mirati a conseguire una ricollocazione adeguata e evitare la
marginalizzazione.
Allo stesso tempo, i cambiamenti demografici, rendono essenziale la
partecipazione di tutte le risorse disponibili per contribuire alla crescita
del paese. È dunque necessario aumentare la partecipazione femminile, dei
giovani e dei lavoratori al di sopra dei 50 anni al mercato del lavoro.
Nonostante i miglioramenti registrati sul fronte dell’occupazione, rimaniamo
ancora distanti dagli obiettivi di Lisbona, e il nostro paese è ancora
caratterizzato da forti disparità.
Il Governo e le parti sociali concordano sull’attenzione particolare che va
rivolta ai soggetti “deboli” del mercato del lavoro. Ai giovani, che sono i più
coinvolti da forme di lavoro discontinuo bisogna offrire migliori opportunità
di impiego stabile e prospettive previdenziali. L’occupazione femminile, oltre
che incentivata da una migliore attuazione dei principi di pari opportunità, va
sostenuta anche da un’adeguata offerta di servizi di servizi per l’infanzia e
per la cura degli anziani. I lavoratori al di sopra dei 50 anni debbono essere
attivamente coinvolti in programmi di riqualificazione con possibilità concrete
di reimpiego.
Questi interventi vanno accompagnati da un forte rilancio della produttività,
fattore che ha registrato un andamento critico negli ultimi anni nel nostro
sistema economico. A questo proposito, il Governo interverrà su costo del
lavoro con misure specifiche sugli incrementi salariali di secondo livello
collegati alla produttività, migliorando e ampliando le iniziative intraprese
in passato.
Il Governo e le Parti sociali danno atto dell’impegno straordinario destinato
complessivamente a queste azioni, che insieme a quelle in materia
pensionistica, determinano una redistribuzione delle risorse volte a aumentare
l’inclusione sociale, la partecipazione al mercato del lavoro e la
produttività.
2) PREVIDENZA
Incremento delle “pensioni basse”
Il provvedimento ha lo scopo di incrementare pensioni di natura sia
previdenziale che assistenziale. Esso si basa sui seguenti punti:
1. potenziamento del sistema di rivalutazione ai prezzi delle pensioni
previdenziali per le fasce comprese da tre volte e fino a cinque volte il
minimo dall’attuale 90% al 100% della variazione dei prezzi. Tale modifica, agendo
sugli scaglioni di pensione a prescindere dalla pensione complessiva, estende i
benefici anche sulle fasce delle pensioni più alte. Il numero di coloro che
beneficiano totalmente della nuova indicizzazione è di circa 2.820.000 persone,
mentre coloro che avendo pensioni più alte hanno un beneficio parziale
ammontano a poco meno di 920.000 persone;
2. incremento delle maggiorazioni sociali delle pensioni sociali, assegni
sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti secondo lo schema previsto
dall’articolo 38, legge n. 448/2001 con età pari o superiore a 70 anni (60 anni
per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti) al fine di
assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro mensili
dal 1° gennaio 2008 (il limite reddituale cumulato con il coniuge rimane
stabilito secondo lo schema previsto da medesimo articolo 38). Si stima che i
soggetti interessati siano circa 290.000 (di cui circa 20.000 derivanti
dall’estensione della platea per effetto dell’incremento dei limiti reddituali,
per i quali il beneficio è fino a concorrenza del reddito);
3. dal 2008, introduzione di una nuova somma aggiuntiva (permane in vigore la
somma aggiuntiva di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000) per individui
con età pari o superiore a 64 anni, concessa ai pensionati previdenziali a
condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a
1,5 volte il TM (8.504,73 euro annui per l’anno 2007). Ai fini della
determinazione del reddito individuale, si tiene conto dei redditi di qualsiasi
natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti
dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari, del reddito
della casa di abitazione e i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’assegno aggiuntivo
non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.1
(1) Con esclusione di quota necessaria a neutralizzare incremento di cui al punto 2 per le pensioni previdenziali.
Tale somma aggiuntiva è concessa assieme alla tredicesima mensilità ed è così articolata:
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
Somma aggiuntiva annua |
|
anni di contribuzione |
anni di contribuzione |
(euro) |
|
Fino a 15 |
Fino a 18 |
0,8 x S = 336 |
|
Sopra 15 fino a 25 |
Sopra 18 fino a 28 |
S = 420 |
|
Oltre 25 |
Oltre 28 |
1,2 x S = 504 |
Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di
solo trattamento ai superstiti, l’anzianità contributiva è considerata al 60%.
Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti si tiene
conto solo dell’anzianità relativa alla pensione diretta. I benefici, concessi in
relazione alla situazione reddituale complessiva del soggetto, si applicano
interamente fino a un limite di reddito uguale a 1,5 volte il TM. Sopra tale
limite l’aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma
aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso, per evitare una modifica
delle posizioni reddituali di partenza (clausola di salvaguardia). Considerando
un soggetto con più di 64 anni titolare di sola pensione previdenziale con
oltre 25 anni di anzianità, assumendo di distribuire la somma aggiuntiva in 13
mensilità, il complessivo disposto in esame arriva a concedere benefici, nel
2008, a soggetti fino a pensioni mensili di circa 693 euro (fino a oltre 740
euro se beneficiario di ANF). Coloro che beneficeranno della nuova somma aggiuntiva
sono in complesso circa 3.050.000.
4. Nel 2007 è concessa la somma aggiuntiva di cui al punto 3 agli stessi
beneficiari, con rideterminazione del valore S a 327 euro.
In sintesi, gli effetti delle misure sopra elencate riguarderanno nel 2008
circa 7.080.000 persone di cui:
- 2.820.000 godranno di una indicizzazione piena della pensione fino ai limiti
di 5 volte il TM;
- 920.000, che percepiscono pensioni più elevate, avranno un effetto parziale
dall’aumento dell’indicizzazione, limitato agli scaglioni da 3 a 5 volte il TM;
- 290.000 con pensioni assistenziali avranno un incremento fino a 580 euro
mensili;
- 3.050.000 con pensioni previdenziali, reddito personale fino a 1,5 volte il
TM ed età pari o maggiore a 64 anni avranno un incremento medio mensile di
circa 29 euro.
Di seguito si rappresentano gli effetti finanziari:
|
(valori in mln di euro) |
||||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
1) Incremento maggiorazioni sociali pensioni e assegni sociali secondo schema art. 38 legge 448/2001, al fine di garantire al pensionato solo un reddito di 580 euro mensili dal 2008 |
|
-44 |
-44 |
-44 |
|
2) introduzione di una nuova somma aggiuntiva (permane in vigore la somma aggiuntiva di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000) concessa a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM e con età pari o superiore a 64 anni in funzione degli anni di contribuzione |
-900 |
-1.156 |
-1.156 |
-1.156 |
|
Per triennio 2008-2010, passaggio dal 90% al 100% per le fasce di importo comprese tra 3 e 5 volte il minimo - al netto degli effetti fiscali indotti |
|
-33 |
-66 |
-100 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale oneri intervento su pensioni "basse" |
-900 |
-1 233 |
-1 266 |
-1 300 |
Il Governo si impegna inoltre ad attuare la previsione di cui all’art. 11 comma
2 del decreto legislativo 503 del 1992 relativo alla possibilità di stabilire
con la Legge Finanziaria ulteriori aumenti delle pensioni rispetto a quelli
assicurati dalla perequazione automatica in relazione all’andamento
dell’economia e tenuto conto degli obiettivi di stabilizzazione del rapporto
tra spesa previdenziale e Pil. A tal fine sarà istituito un apposito tavolo di
confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
Accesso al pensionamento anticipato
Accesso al pensionamento anticipato (a partire dal 1° gennaio 2008)
Requisito minimo per l'accesso al pensionamento con 35 anni di contributi versati Lavoratori dipendenti
|
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
|||
|
DATA |
ANNI |
QUOTA |
ANNI |
QUOTA |
|
01-gen-08 |
58 |
|
59 |
|
|
01-lug-09 |
59 |
95 |
60 |
96 |
|
01-gen-11 |
60 |
96 |
61 |
97 |
|
01-gen-13 |
61 |
97 |
62 |
98 |
Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31
dicembre 2012, potrà essere stabilito il differimento della decorrenza dei
requisiti anagrafici previsti dal 1° gennaio 2013 qualora sulla base di
specifica verifica da effettuarsi entro il 30 settembre 2012, gli effetti
finanziari derivanti dalle modifiche previste dalla presente tabella ai
requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, risultassero di misura tale
da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al
pensionamento indicati a regime dal 2013.
Lavori usuranti
Pensioni e Lavori usuranti
|
Interventi |
Miliardi di € nel decennio 2008-2017 |
|
Revisione dello "scalone" |
7,48 |
|
Fondo lavori usuranti |
2,52 |
|
Totale interventi |
10 |
|
Fonti di copertura |
Miliardi di € nel decennio 2008-2017 |
|
Enti previdenziali (con *clausola di salvaguardia) |
3,5 |
|
Aumento di aliquote contributive per gestione separata parasubordinati (dal 1 gennaio 2008 un punto all'anno fino a 3 punti) |
3,6 |
|
Aumento aliquote contributive per gestione separata parasubordinati non esclusivi (dal 1 gennaio 2008 aumento di 1 punto) |
0,8 |
|
Sospensione per un anno indicizzazione pensioni superiori a 8 volte il minimo |
1,4 |
|
Armonizzazione fondi speciali |
0,7 |
|
Totale fonti di copertura |
10 |
Disciplina dei lavori usuranti, particolarmente faticosi e pesanti.
Per quanto riguarda i lavori usuranti sono state individuate risorse massime
disponibili su base annua pari mediamente a 252 milioni di euro, che
riguarderanno circa 5.000 lavoratori all’anno e che, sommate alle risorse per
lo scalone, determinano una cifra complessiva nel decennio 2008-2017 di 10
miliardi di Euro. L’ipotesi conclusiva, che sarà definita da una Commissione
appositamente costituita da Governo e parti sociali e che concluderà i suoi
lavori entro il mese di settembre 2007, prevede:
- i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministro del
Lavoro del 1999 (decreto Salvi);
- lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal dlgs. 66/2003;
- lavoratori addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre
criteri;
- lavoratori dell’industria addetti a produzioni di serie;
- lavoratori vincolati all’osservanza di un determinato ritmo produttivo
collegato a lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni
organizzate in sequenza di postazioni;
- lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti
staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti
con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o della
tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di
produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualità;
- conducenti di mezzi pubblici pesanti.
Coloro che risultano nelle condizioni suddette al momento del pensionamento di
anzianità possono conseguire su domanda, entro i limiti sopra definiti, il
diritto a pensione con requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a
quello previsto (con il requisito minimo di 57 anni) purché abbiano svolto tale
attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel
periodo transitorio) almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa. Le ulteriori
determinazioni saranno affidate alla Commissione Governo – parti sociali già
richiamata nel presente paragrafo. La Commissione di cui sopra, appositamente
costituita, definirà le ipotesi tecniche sulla base della rigorosa osservanza
dei tetti numerici e di risorse indicati, al fine di consentire che gli oneri
connessi con il riconoscimento delle agevolazioni alla platea dei beneficiari
siano coerenti con la somma stanziata.
Razionalizzazione Enti
Il Governo si impegna a presentare entro il 31 dicembre2007 un piano
industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e
assicurativi, e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per
3,5 miliardi di Euro. Tale piano individuerà le sinergie tra i vari enti (sedi,
acquisti, sistemi informatici, uffici legali) al fine di produrre nel breve
periodo i risparmi sopra evidenziati e sarà oggetto di confronto con le
organizzazioni sindacali.
* Clausola di salvaguardia - A partire dal 2011, esclusivamente come
elemento di garanzia, è previsto un aumento dello 0,09% dell'aliquota di tutte
le retribuzioni soggette a contribuzione (lavoratori dipendenti,
parasubordinati e autonomi). Tale incremento non verrà attivato solo nel caso
in cui il processo di razionalizzazione degli enti previdenziali ed
assicurativi assicuri con certezza il conseguimento di risparmi medi annui in
grado di garantire l'obiettivo indicato nel capoverso precedente.
Finestre pensionistiche
|
Interventi |
Miliardi di € nel decennio 2008-2017 |
|
Ripristino 4 finestre per periodo da determinare (40 anni contributi) |
3,7 |
|
Sono altresì salvaguardati: - 5.000 lavoratori in mobilità (oltre i 16.000 già autorizzati con normativa precedente) -I lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 |
0,3 |
|
Totale interventi |
4 |
|
Fonti di copertura |
Miliardi di € nel decennio 2008-2017 |
|
Finestre vecchiaia |
4 |
|
Totale fonti di copertura |
4 |
Finestre pensionistiche
La Commissione costituita in materia di lavori usuranti ha anche lo scopo di
esaminare la possibilità di inserire, nell'ambito dei dispositivi che regolano
le pensioni di vecchiaia, per uomini e donne, finestre di uscita verso la
pensione. Tale Commissione dovrà completare i suoi lavori entro il medesimo
termine del mese di settembre 2007. L'argomento delle finestre pensionistiche,
attraverso il loro passaggio a 4, sarà affrontato per quei lavoratori che hanno
totalizzato 40 anni di contributi pensionistici al fine di ridurre gli attuali
tempi di attesa per il pensionamento, anche con riferimento agli anni di
applicazione. I due interventi sulle finestre sopra descritti dovranno essere
predisposti in modo tale da avere complessivamente un saldo finanziario nullo.
Coefficienti di trasformazione
Le parti convengono che l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione è
elemento inderogabile del sistema contributivo, di cui all’art. 1, comma 6
della Legge 8 agosto 1995 n. 335.
1. E’ istituita una Commissione composta di esperti nominati dal Governo e
dalle parti sociali più rappresentative con il compito di verificare e proporre
modifiche entro il 31/12/2008 dei seguenti elementi dell’attuale regime
pensionistico contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri
della spesa pensionistica di lungo periodo, nel rispetto delle procedure
europee:
- le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che
influiscono sugli attuali coefficienti;
- l’incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche alla luce delle
modifiche apportate dal Governo, al fine di verificare l’adeguatezza degli
attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi
di solidarietà e di garanzia (che potrebbero portare indicativamente il tasso
di sostituzione al netto della fiscalità ad un livello non inferiore al 60%),
facendo salvo l’equilibrio finanziario dell’attuale sistema pensionistico;
- il rapporto intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei singoli
settori di attività;
2. In questo ambito, in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di
trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, comma 11, della
medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è
sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A aggiornata (vedi
allegato 1).
3. La cadenza temporale per l’applicazione dei coefficienti diventa di 3 anni.
Sarà compiuta una verifica decennale della sostenibilità ed equità del sistema
generale.
4. L’aggiornamento dei coefficienti viene effettuato con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze.
5. Nelle more dell’eventuale modifica legislativa sulla base delle proposte
della Commissione restano ferme le disposizioni di cui alla vigente normativa
salvo le modifiche di cui ai punti 3 e 4.
La Commissione valuterà anche nuove possibili forme di flessibilità in uscita
collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di lungo
periodo del sistema pensionistico.
Misure previdenziali per i giovani
Tale ambito riguarda tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la
prestazione pensionistica modificando alcune situazioni connesse alle
evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano soprattutto i giovani.
Tali misure descritte dettagliatamente nella parte sui giovani sono:
Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con
carriere discontinue
La copertura figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori,
commisurata alla retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti
con contratti a termine di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le
prestazioni pensionistiche future.
Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione)
In previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e
superi la ricongiunzione, si attueranno interventi immediati che assicureranno
ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.
Interventi in materia di riscatto della laurea
Saranno predisposti interventi relativi alle norme di riscatto della laurea
con l’obiettivo sia di renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale sia
di ridurne l’onere.
Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati
Sarà previsto un aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati,
finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani
parasubordinati.
Interventi previdenziali per i lavoratori immigrati extracomunitari
Il Governo si impegna a verificare la possibilità di intervenire, nel
rispetto delle compatibilità finanziarie, sul regime pensionistico-previdenziale
dei lavoratori immigrati extracomunitari, in primo luogo attraverso
l’ampliamento del ricorso a specifici regimi convenzionali con i paesi di
provenienza, e in subordine sul piano normativo.
Cumulo tra redditi da lavoro e pensione
In relazione alle modifiche introdotte dal presente accordo ai requisiti
d’accesso ai trattamenti pensionistici, il Governo si impegna altresì ad
approfondire gli effetti dell’attuale regime di cumulo tra redditi da lavoro e
pensione al fine sia di incentivare la permanenza in attività di lavoro sia di
contrastare lavoro sommerso e irregolare da parte dei pensionati favorendone
trasparenti e regolari condizioni di attività.
Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati
dei fondi speciali
Le gestioni confluite nel FPLD (ex Fondi speciali e INPDAI) e Fondo Volo presentano
situazioni economiche e patrimoniali particolarmente deficitarie, a fronte di
regimi pensionistici che hanno pro quota beneficiato di regole di maggior
favore rispetto a quelle adottate per il FPLD. L’introduzione di un contributo
di solidarietà a carico dei pensionati e degli attivi in relazione ai benefici
conseguenti alle regole dei rispettivi fondi di provenienza ha la funzione di
chiamare a concorrere i soggetti che hanno beneficiato o beneficeranno di tali
trattamenti di maggior favore. In altri termini, si tratta di un contributo,
limitato nell’ammontare e nella durata, che naturalmente non ha la funzione di
riequilibrio dei forti disavanzi generati dalla gestione, la cui quota
assolutamente prevalente rimane pertanto a carico della solidarietà generale
nell’ambito dell’AGO. Per distribuire il predetto concorso al riequilibrio
finanziario in modo equo, occorre fare riferimento, per gli iscritti attivi e
per i pensionati, alla durata delle contribuzioni nei rispettivi fondi nei
periodi nei periodi di tempo antecedenti l’armonizzazione conseguenti alla
legge 335/95, ovvero per i periodi che garantiscono di beneficiare di una quota
di pensione calcolata in base a parametri più favorevoli. Il contributo di
solidarietà, che non ha carattere permanente, sarà posto a carico dei
dipendenti in attività e dei pensionati. La definizione dei criteri è demandata
alla già citata Commissione tra Governo e parti sociali avente l’obiettivo di
definire ipotesi in materia di lavori usuranti e di “finestre pensionistiche”.
Interventi diversi
Aumento di un punto dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla
gestione separata con altre coperture previdenziali con corrispondente aumento
delle pensione.
Interventi di solidarietà
Per concorrere solidaristicamente al finanziamento degli interventi si prevederà
il blocco della perequazione per il solo 2008, per le pensioni superiori a otto
volte il minimo.
3) AMMORTIZZATORI SOCIALI
La riforma punta al rafforzamento degli ammortizzatori sociali ed alla estensione
delle tutele per coloro che ne sono privi. L’appartenenza settoriale, la
dimensione di impresa e la tipologia dei contratti di lavoro non saranno un
elemento di esclusione. La riforma riguarda tre ambiti più un’area di indirizzo
programmatico in cui dovrà essere definito un set di strumenti per il sostegno
al lavoro delle persone ultracinquantenni il cui tasso di attività resta tra i
più bassi dell’Unione europea. A conferma dell’attenzione verso quest’area
prioritaria è prevista la predisposizione di un Piano nazionale per l’invecchiamento
attivo. La riforma degli ammortizzatori sociali dovrà essere accompagnata da un
generale miglioramento, in stretto raccordo con Regioni e Province, delle
politiche attive del lavoro da perseguire attraverso il potenziamento delle
reti dei Servizi per l’impiego, l’offerta di percorsi di formazione,
aggiornamento e riqualificazione della forza lavoro, la rimodulazione degli
incentivi economici finalizzati all’inserimento lavorativo. Per dare maggiore
efficacia alla combinazione tra politiche attive e sostegni monetari, occorre
rendere effettiva la perdita della tutela in caso d’immotivata non
partecipazione ai programmi di reinserimento al lavoro o di non accettazione di
congrue opportunità lavorative. La partecipazione attiva ai programmi di inserimento
lavorativo, requisito essenziale di una politica di “welfare to work”, può
essere sostenuta da schemi che prevedano un “patto di servizio” da stipulare
tra i centri per l’impiego e le persone in cerca di lavoro. Le politiche attive
ed i servizi per l’impiego dovranno focalizzare la loro attenzione anche su
altri soggetti deboli del mercato del lavoro ed avere particolare riguardo alle
politiche che aiutino l’aumento del tasso di occupazione delle donne.
Il progetto di riforma
Le proposte di riforma, di seguito illustrate, saranno attuate nel rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica.
Trattamento di disoccupazione
L’ipotesi prevede una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di
disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento unico
indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone
disoccupate. La modulazione dei trattamenti andrà collegata all’età anagrafica
dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle
Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla 16 condizione femminile.
Tutti i trattamenti, in coerenza con la normativa comunitaria, offriranno la
piena copertura figurativa a fini previdenziali calcolata sulle retribuzioni,
con evidenti vantaggi in termini di trattamento pensionistico dei lavoratori
interessati.
Integrazione al reddito
In una prospettiva di universalizzazione degli strumenti la riforma, pur
prevedendo specificità di funzionamento, dovrà tendere alla progressiva estensione
e unificazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con forme di
regolazione basate sulle finalità sostanzialmente diverse che hanno le due
attuali casse. La prima tipologia è quella degli interventi a seguito di eventi
congiunturali negativi e la seconda è volta ad affrontare problemi strutturali
ed eventuali eccedenze di mano d’opera. Si ritiene che debba essere attivata
tutta la gamma di azioni che potrebbe accrescere il coinvolgimento e la
partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei
lavoratori, avendo come principali riferimenti il territorio, gli strumenti di
concertazione tra le parti sociali e la capacità di mobilitare in modo
programmato risorse da una pluralità di fonti. Il disegno di riforma prevede una
realizzazione graduale in funzione delle risorse finanziarie disponibili che
potranno essere integrate, anche per facilitarne la piena attuazione, dal
concorso solidaristico del sistema delle imprese. Nel disegno di riforma è
incluso un forte ruolo degli Enti bilaterali sia allo scopo di provvedere
eventuali coperture supplementari sia per esercitare un più capillare controllo
sul funzionamento di questi strumenti nel caso di applicazioni estese
soprattutto alle aziende di minori dimensioni ed alle aziende dell’artigianato.
Tutta la tematica della riforma sarà oggetto di concertazione. Si ritiene che
la rilevanza della riforma richieda una sede permanente di confronto e di
verifica con le parti sociali per valutarne gli effetti e apportare eventuali
modifiche ed integrazioni anche ai fini dell’avvio delle successive fasi del
processo riformatore.
Interventi immediati
Il Governo stanzierà una quota dell’extragettito, pari a circa 700 milioni di
euro, in direzione di un primo intervento sugli ammortizzatori sociali. La
prima fase del progetto di riforma degli ammortizzatori intende effettuare
interventi migliorativi delle indennità di disoccupazione che riguardano tutti
i lavoratori, in particolare i giovani. Gli interventi si articoleranno in:
- un miglioramento dell’indennità ordinaria di disoccupazione in riferimento al
livello, alla durata e all’attuale profilo a “scalare”;
- un aumento delle indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, con profilo
che incentivi i contratti a termine più lunghi;
- un aumento della copertura previdenziale mediante il riconoscimento di
contributi figurativi correlati alla retribuzione di riferimento piena e non
solo all’indennità percepita.
Quanto agli interventi in materia di connessione tra ammortizzatori sociali e
politiche attive per il lavoro finalizzate a costruire nuove opportunità di
occupazione, si potenzieranno i Servizi per l’impiego collegando e coordinando
l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e di
inserimento lavorativo. Risorse, da reperire nell’ambito del riordino degli
incentivi o indirizzando a tal fine le risorse comunitarie della programmazione
2007-2013, potranno essere destinate ad agevolare la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro, a favorire l’occupazione femminile e l’inserimento
lavorativo delle fasce deboli, compresi i lavoratori in età più matura al fine
di potenziare le politiche di invecchiamento attivo. Per perseguire questi
obiettivi è necessario un efficace coordinamento tra Ministero del Lavoro e Regioni,
d’intesa con le parti sociali, con particolare riguardo ai profili di sistema
(definizione di standard nazionali, sistema informativo, formazione degli
operatori, ecc.) valorizzando le sinergie con gli enti previdenziali.
Il primo intervento di riforma degli ammortizzatori sociali è il miglioramento
delle tutele economiche in caso di disoccupazione non agricola per i soggetti
più deboli:
a) la durata della indennità di disoccupazione con requisiti pieni verrà
portata a 8 mesi per gli infracinquantenni e a 12 mesi per gli over 50;
b) l’importo della indennità di disoccupazione con requisiti pieni sarà portato
al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal 7° all’8° mese,
al 40% per gli eventuali mesi successivi mantenendo in vigore gli attuali
massimali;
c) l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti calcolata sui redditi da
lavoro dell’anno precedente passerà dall’attuale 30 al 35% per i primi 120
giorni e al 40% per i successivi per una durata massima di 180 giorni;
d) al fine di garantire una piena copertura previdenziale, la contribuzione
figurativa verrà assicurata per l’intero periodo di godimento delle indennità,
con riferimento alla retribuzione già percepita;
e) si aumenterà la perequazione relativa ai tetti delle indennità dall’80% al
100% dell’inflazione.
4) MERCATO DEL LAVORO
Servizi per l’impiego
La strategia di riforma poggia su integrazioni e modifiche del decreto
legislativo 276/2003 e sul potenziamento dei servizi pubblici che sono uno
snodo fondamentale della riforma degli ammortizzatori sociali in senso proattivo.
L’operatività dei servizi pubblici per l’impiego sarà rafforzata anche con
l’avvio a regime del sistema informativo, la comunicazione preventiva di assunzione
e la revisione delle procedure amministrative. Le procedure di trasmissione dei
dati utili alla gestione complessiva del mercato del lavoro tra tutti i soggetti
della rete dei servizi pubblici saranno velocizzate e semplificate. Le risorse
finanziarie per tali interventi saranno reperite all’interno dei finanziamenti
comunitari del PON-FSE. La compresenza dei servizi pubblici e di agenzie
private, anche no profit, è un’opportunità da ampliare per rafforzare le
capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro. A questo riguardo si
procederà ad una verifica dei risultati concreti derivanti dall’applicazione
dei diversi modelli a livello territoriale. La certificazione dello stato di
disoccupazione resta una prerogativa dei servizi pubblici. Si procederà,
inoltre, d’intesa con le parti sociali, ad una verifica dei risultati
conseguiti attraverso il regime delle autorizzazioni al fine di perfezionarne
il meccanismo. Il Masterplan dei servizi per l’impiego dovrà prevedere precisi
impegni riguardo alla gamma ed alla qualità dei servizi da erogare ai
lavoratori ed alle imprese anche con riferimento ai modi ed ai tempi di effettiva
fruizione. Governo, Regioni e Parti sociali convengono sulla necessità di
migliorare il raccordo a livello territoriale tra l’azione dei centri per
l’impiego e quella dei soggetti preposti alla programmazione formativa.
Incentivi all’occupazione
Per conseguire più elevati tassi di “buona” occupazione occorre
riorganizzare l’intero sistema degli incentivi, in gran parte pensato in tempi
lontani e rapportato ad un mercato del lavoro profondamente diverso
dall’attuale. Il Governo s’impegna a rivedere il sistema degli incentivi e ad
orientarli, tenendo conto dei risultati conseguiti e dei profili di efficienza
e di equità, rispetto alle nuove priorità : l’occupazione delle donne, dei
giovani, dei lavoratori ultra-cinquantenni. In questo stesso quadro si
procederà anche a ridefinire la disciplina del contratto d’inserimento.
Apprendistato
L’apprendistato, unico contratto di lavoro a causa mista, richiede un
riordino d’intesa con le Regioni e le parti sociali, in quanto si è determinato
un inestricabile intreccio tra competenze dello Stato (in parte rinviate alla
contrattazione collettiva) e competenze delle Regioni in materia.
In particolare, con riferimento all’apprendistato professionalizzante, si
procederà a:
• rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, nel quadro di un
perfezionamento della disciplina legale della materia;
• definire standard nazionali dei profili professionali e dei percorsi
formativi, anche al fine di agevolare la mobilità geografica degli apprendisti;
• fissare, nel rispetto delle competenze regionali, standard nazionali di
qualità della formazione (soggetti e organismi accreditati/autorizzati,
certificazione degli esiti formativi, riconoscimento di crediti).
Il Governo e le parti sociali, al fine di valorizzare appieno l’apprendistato,
valuteranno opportuni provvedimenti rivolti a contrastarne l’utilizzo
improprio.
Contratto a termine
La direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul
lavoro a tempo determinato, da una parte, indica il contratto di lavoro a tempo
indeterminato come “la forma comune dei rapporti di lavoro” e, dall’altra,
chiede che vengano prevenuti “gli abusi derivanti dall’utilizzo di una
successione di contratti o rapporti a tempo determinato”. L’orientamento del
Governo è pertanto quello di intervenire con alcuni correttivi su questo
specifico aspetto della disciplina vigente:
- qualora a seguito di successione di contratti per lo svolgimento di mansioni equivalenti
il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore
abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti dovrà
essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, con l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione sindacale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato
rispetto della procedura indicata, il nuovo contratto si considera a tempo
indeterminato.
- la limitazione temporale di cui al punto precedente non si applicherà ai
rapporti di lavoro dei dirigenti e dei lavoratori da somministrare ai sensi
degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche.
- il lavoratore, che nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la
stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6
mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate
dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso principio si
applica alle assunzioni a tempo determinato nelle attività stagionali;
- le assunzioni a termine per attività stagionali, per ragioni sostitutive e
quelle connesse alle fasi di avvio di attività d’impresa sono escluse da limiti
massimi percentuali ove fissati dai contratti collettivi nazionali stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Lavoro a tempo parziale
La riforma intende porre fine alle problematiche tecnico-giuridiche connesse
ad un testo legislativo a doppia versione per il lavoro pubblico e per quello
privato.
In particolare per il lavoro privato si ritiene che occorra:
- prevedere per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale, il diritto di precedenza rispetto alle
assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti;
- attribuire ai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi la facoltà di introdurre clausole elastiche e flessibili e
di disporne la relativa disciplina; stabilire comunque la necessità
dell’accordo individuale per il lavoratore o la lavoratrice che abbiano
concluso contratti a tempo parziale motivati da comprovati compiti di cura;
- prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con
orario inferiore alle 12 ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei
settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro più consistenti;
- nell’ambito del riordino della materia, introdurre incentivi per i contratti
a tempo parziale “lungo” ed agevolazioni per le trasformazioni, anche
temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo
parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da
comprovati compiti di cura.
Staff leasing e lavoro a chiamata
L’orientamento del Governo è quello di procedere all’abrogazione delle norme
previste dal D. Lgs. 276/03 concernenti il lavoro a chiamata (art. 33-40); si
attiverà un tavolo di confronto con le parti sociali per esaminare ipotesi di
part-time che rispondano a esigenze di attività di breve durata per lavoratori
ed imprese. Per le disposizioni relative al contratto commerciale di
somministrazione a tempo indeterminato, lasciando inalterata (ed anzi favorendo
con incentivi da determinare) la facoltà per le Agenzie di lavoro di assumere
lavoratori a tempo indeterminato, si costituirà un tavolo di confronto con le
Parti sociali.
Lavoro a progetto
Oltre alle misure previste in questa sede in materia previdenziale e ad
eventuali ulteriori interventi normativi, si proseguirà nelle azioni rivolte a
contrastare l’elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato,
ponendo particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche
titolari di partita IVA, che esercitino la propria attività per un solo
committente e con un orario di lavoro predeterminato.
Lavoro occasionale di tipo accessorio
Questa tipologia contrattuale sarà limitata ai piccoli lavori di tipo
occasionale a favore delle famiglie, in limiti predeterminati di ore
utilizzabili per singola famiglia.
Si avvierà una sperimentazione di questo istituto anche in agricoltura, entro
limiti predeterminati in grado di evitare che questo strumento si ponga come
alternativa al lavoro subordinato.
Disabili
La III Relazione al Parlamento ha evidenziato una difficile applicazione
dell’art. 12 della legge 68 ai fini dell’occupazione delle persone con disabilità
tramite apposite Convenzioni con le cooperative sociali o con disabili liberi
professionisti (n. 10 nel 2004 e n. 112 nel 2005), ed anche l’art. 14 del D.Lgs.
n. 276 del 2003, come risulta dai recenti dati statistici, non ha fornito i
risultati sperati ai fini dell’inserimento lavorativo dei disabili. Si
procederà pertanto alla “riscrittura”, con alcuni correttivi, dell’art. 12
della legge 68/99 e la cancellazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003,
salvaguardando peraltro alcuni risultati positivi della sperimentazione
effettuata sul predetto art. 14, quali ad esempio le “buoni prassi” adottate a
livello locale ed il dialogo partecipato con i soggetti attivi nel territorio
(Convenzioni quadro). Si intende semplificare e sveltire, come da richiesta
delle Regioni, la procedura delle agevolazioni alle assunzioni previste
dall’art. 13 della legge 68/99. Si intende considerare non più necessaria, come
da richiesta delle Regioni, la dimostrazione dello stato di disoccupazione per
il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile parziale ai soggetti con
grave disabilità.
Agricoltura
Si procederà alla riforma della normativa in materia di indennità di
disoccupazione, anche prevedendo un contributo a carico dei lavoratori. La
normativa sarà definita al tavolo di confronto già avviato, tenuto conto delle
compatibilità finanziarie definite e delle relative risorse assegnate.
Appalti
Il Governo seguirà con particolare attenzione l’evolversi delle iniziative
legislative avviate in sede di disciplina degli appalti (con le disposizioni
introdotte in sede di decreti correttivi alla relativa disciplina e con il
disegno di legge in materia di riordino delle norme in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro), al fine di assicurare il pieno rispetto della
normativa in materia di lavoro ed evitare che la concorrenza si sviluppi a
danno delle stesse regole in materia di lavoro. Si estenderà anche al
committente la regola, attualmente riguardante solo il rapporto
appaltatore/subappaltatore, secondo cui la responsabilità solidale viene meno
se il committente verifichi, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo, che gli obblighi connessi con le prestazioni di
lavoro concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati
correttamente eseguiti.
Edilizia
Nel settore dell’edilizia, il Governo concorda sulla necessità evidenziata
dalle parti sociali del settore di rendere strutturale l’agevolazione
contributiva dell’11,50% per favorire la diffusione del contratto a tempo pieno
e a tempo indeterminato, in considerazione dei positivi effetti prodotti in
tale direzione dalla norma fin qui adottata in via sperimentale.
Cooperazione
Con riguardo, infine, al settore cooperativo, si intende intervenire in
materia di cooperative “spurie” e “dumping” contrattuale anche in
considerazione delle proposte comuni elaborate dalle centrali cooperative e dai
sindacati. Si intende, poi, assicurare l’applicazione dell’istituto della
revisione all’intero universo cooperativo, prevedendo la necessità
dell’ispezione revisionale per l’aggiudicazione degli appalti pubblici. Si
proseguirà il confronto con le parti sociali già avviato al tavolo di
concertazione.
5) COMPETITIVITA’
Sgravi del costo del lavoro per incentivare la produttività di secondo livello
Il Governo attuerà una riduzione del costo del lavoro legata alla
contrattazione di secondo livello, al fine di sostenere la competitività e di
migliorare la retribuzione di premio di risultato. Gli interventi riguarderanno
anche la pensionabilità di tali aumenti per i lavoratori.
Il Governo emanerà norme al fine di:
- attuare uno sgravio sul costo del lavoro delle imprese che erogano tali
aumenti pari ad una percentuale dell’erogazione corrisposta e fino ad un tetto
massimo della retribuzione;
- restituire ai lavoratori i contributi previdenziali a loro carico pagati sul
premio di risultato e fino ad un tetto massimo della retribuzione;
- rendere pensionabile tutta la retribuzione di risultato così agevolata.
La nuova disciplina sarà così definita:
• verrà abrogata l’attuale normativa sulla decontribuzione, pertanto le
retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato risulteranno interamente
imponibili ai fini previdenziali e saranno pensionabili;
• si prevederà per il triennio 2008-2010, nel limite delle risorse stanziate in
apposito Fondo, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente:
- le imprese riceveranno uno sgravio contributivo nella misura fissa del 25%
dell’erogazione ammessa allo sgravio;
- i lavoratori riceveranno uno sgravio contributivo pari ai contributi
previdenziali a loro carico calcolati sul premio di risultato ammesso
all’agevolazione (con conguaglio immediato in busta paga);
• il tetto del premio ammesso allo sgravio sarà pari al 5% della retribuzione
annua (oggi 3%);
• i trattamenti sui quali applicare tale sgravio dovranno avere le medesime
caratteristiche attualmente previste dalla legge che ha introdotto tali sgravi
(essere previsti dai contratti collettivi di secondo livello sia aziendali che
territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi,
essere incerti a priori nella corresponsione o nell'ammontare e la cui entità
sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi
di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come
indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati); al fine
di evitare abusi e comportamenti elusivi, l’intervento sarà accompagnato da una
precisa 24 casistica delle tipologie di accordi ammessi allo sgravio e da una
riorganizzazione e rafforzamento delle procedure di controllo;
• per attuare tale sgravio sarà costituito un Fondo triennale nel quale
confluiranno tutte le risorse nette attualmente utilizzate per la decontribuzione
a carico dello Stato e presenti nel bilancio dell’Inps incrementate di 160
milioni di euro per anno (100 dei quali destinati alla contrattazione aziendale
di secondo livello e 60 alla contrattazione territoriale), pari a 480 milioni
di euro nel triennio;
• con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione
dello sgravio, con particolare riguardo al monitoraggio degli accordi, al
controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;
• verrà costituito un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro, con la
partecipazione delle parti sociali, il quale produrrà un rapporto annuale
sull’andamento degli accordi di produttività qui agevolati. Sarà oggetto del
monitoraggio sia la coerenza dell’attuazione della normativa con gli obiettivi
definiti in questo accordo sia le caratteristiche della contrattazione di
secondo livello aziendale e territoriale;
• lo sgravio sarà definito per il triennio 2008 - 2010 e confermato in esito
alla valutazione di cui al punto precedente, compatibilmente con gli andamenti
programmati di finanza pubblica;
• nel caso in cui le risorse del Fondo si rivelino insufficienti rispetto alle
richieste, il Governo avvierà una verifica con le parti sociali.
Detassazione del premio di risultato
Il Governo stanzierà, nella prossima legge finanziaria, un importo pari a
150 milioni di Euro per il 2008 per detassare una quota delle risorse
contrattate per i premi di risultato. A questo proposito verrà costituita una
Commissione tra Governo eparti sociali con l'obiettivo di definire le modalità
tecniche di implementazione entro il 15 settembre 2007.
Straordinari
E’ abolita la contribuzione aggiuntiva sugli straordinari introdotta dalla
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 2 commi 18-21).
6) GIOVANI
Le misure che riguardano i giovani sono un investimento per il futuro.
Questo protocollo dedica particolare attenzione ai giovani sia con specifiche
proposte che con mirate caratterizzazioni delle diverse misure . In
particolare, l’adozione di misure solidaristiche a favore dei lavoratori con
carriere discontinue, in un quadro di rafforzamento del sistema pensionistico,
garantirà ai giovani pensioni adeguate. Un sistema del welfare e delle tutele
riformato nella direzione qui indicata è il presupposto per una politica di
sviluppo che sia in grado di offrire una prospettiva di buona occupazione ai
giovani. Accompagneranno tali misure alcuni interventi destinati a supportare
iniziative occupazionali anche in attività di lavoro autonomo.
Misure a sostegno del reddito dei lavoratori con carriere discontinue e in
disoccupazione
Sotto questo profilo la riforma degli ammortizzatori sociali (descritta in
altra parte) sarà concentrata, nella prima fase di applicazione, sulle forme di
lavoro dove si collocano in particolare i giovani e le donne (ad esempio lavoro
a termine e tipologie interessate dall’indennità di disoccupazione a requisiti
ridotti).
Misure per il reddito e l’occupazione
Si istituiranno fondi di rotazione per consentire l’accesso al credito
alimentati da un finanziamento non ricorrente, pari a circa 150 milioni nel
triennio 2008-2010.
1) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei
parasubordinati. Tale fondo consentirà ai parasubordinati in via esclusiva, di accedere,
in assenza di contratto, ad un credito a tasso di interesse zero - o molto
basso – in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività
intermittenti, “anticipando” in tal modo futuri redditi (il fondo potrà erogare
un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a
24 o 36 mesi).
2) Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani e in particolare delle donne. Tale fondo incentiverà le attività innovative dei giovani, con priorità per le donne, riprendendo e migliorando l’esperienza dei prestiti d’onore, finalizzando tali crediti.
3) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi. Il fondo sosterrà le
necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole
imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e
della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti, a condizioni
particolarmente favorevoli.
Per sostenere i giovani ricercatori e tener conto della situazione
determinatasi all’interno delle Università in relazione agli incrementi
dell’aliquota contributiva sui parasubordinati, sarà aumentato l’importo degli
assegni di ricerca.
Misure previdenziali
Tale ambito riguarda tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la
prestazione pensionistica modificando alcune situazioni connesse alle
evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano soprattutto i giovani.
Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere
discontinue
La copertura figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori,
commisurata alla retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti
con contratti a termine di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le
prestazioni pensionistiche future.
Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione)
In previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e
superi la ricongiunzione, si attueranno interventi immediati che assicureranno
ai lavoratori l’utilizzabilità dei contributi versati.
Per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà predisposto un meccanismo
di utilizzazione dei contributi versati in qualsiasi fondo, per un’unica
pensione, rimuovendo le previsioni che limitano la possibilità di cumulare i
versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al
pensionamento sia per l’ammontare della pensione.
Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: si ridurrà dagli attuali sei
a tre anni il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i
contributi nelle varie gestioni pensionistiche.
Interventi in materia di riscatto della laurea
Saranno predisposti interventi relativi alle norme di riscatto della laurea con l’obiettivo sia di renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale sia di ridurne l’onere.
Per i giovani che sono nel sistema contributivo: si stabilirà sia la totale computabilità dei periodi riscattati ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alle prestazioni pensionistiche sia la possibilità di chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari ancor prima di iniziare l’attività lavorativa mediante il pagamento di un contributo per ogni anno da riscattare, definito dalla legge. Il pagamento potrà essere dilazionato senza interessi fino a dieci anni e sarà contabilizzato nel montante contributivo con riferimento alla data di versamento. Inoltre si prevederà la possibilità di detrarre a fini fiscali, dal 27 reddito dei genitori o del soggetto di cui si è fiscalmente a carico, il costo dei contributi riscattati, nel caso in cui il giovane non abbia ancora un reddito personale tassabile.
Per quanto riguarda coloro che sono nel sistema retributivo o misto:
si uniformeranno le diverse modalità di rateizzazione del contributo di
riscatto del corso di studi universitari attualmente in vigore nei diversi
regimi pensionistici, consentendone il pagamento – oltre che in unica soluzione
– in 120 rate mensili (dalle 48 o 60 attuali), senza l’applicazione di
interessi di rateizzazione (a differenza di quanto oggi viene previsto dall’Inps
o per i dipendenti degli enti locali). In relazione al sistema di calcolo
retributivo e misto avuto riguardo alle loro caratteristiche, verranno
applicate le tabelle attuariali secondo la vigente normativa.
Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati
Sarà previsto un aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati,
finalizzato a rafforzare la posizione pensionistica dei giovani
parasubordinati.
7) DONNE
La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è una risorsa determinante
per la competitività e la crescita del Paese ed in particolare per il
Mezzogiorno, dove nel 2006 il tasso di occupazione femminile era ancora al
24,2%. Per il nostro Paese, il raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona sia in
termini complessivi sia in riferimento alle donne e agli ultra-cinquantenni,
dipende sostanzialmente dalla capacità che avremo di aumentare il tasso di
partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Anche se vi è stato un
considerevole aumento di donne sul mercato del lavoro nell’ultimo decennio, a
testimonianza di una aumentata offerta di lavoro delle donne, specie delle più
giovani e istruite, occorre moltiplicare gli sforzi e potenziare gli strumenti.
L’aumento dell’occupazione femminile è legato ovviamente alle prospettive di
sviluppo, ma è altrettanto forte il legame con gli assetti collettivi e
culturali della società e con gli assetti del welfare e dei servizi. Per questo
l’intervento di potenziamento e di ammodernamento del welfare per le donne è la
condizione necessaria per raggiungere gli obiettivi di una società con un
livello di occupazione adeguato alle sfide demografiche ed economiche del
futuro.
Il governo, che ha già operato con la finanziaria e sta operando attualmente al
fine di conciliare vita familiare, lavoro di cura e maternità con strumenti
innovativi, si impegna a definire una cornice organica nella quale ricondurre
le varie iniziative sulla questione femminile in rapporto a welfare e
occupazione.
Il Governo e le Parti sociali concordano sulla necessità di proseguire negli
interventi già avviati con la Legge finanziaria per il 2007 con una maggiore
riduzione del cuneo fiscale per l’assunzione a tempo indeterminato di donne
nelle aziende del Mezzogiorno e di mettere in atto una serie di misure per
favorire l’integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Nel quadro del riordino complessivo degli incentivi e degli sgravi
contributivi, che inizierà con la prossima finanziaria, si definiranno sgravi
mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della
conciliazione tra lavoro e vita familiare e gli interventi saranno definiti di
concerto con le parti sociali e attuati progressivamente; si potenzieranno gli attuali
strumenti disponibili come l’articolo 9 della legge 53; si incentiverà l’uso
del part time. Inoltre: si rafforzerà, con i ministeri competenti, l’iniziativa
connessa ai servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti come
elemento centrale per sostenere le libere scelte delle donne nel campo del
lavoro. si definirà una priorità di utilizzo a favore delle giovani donne per
l’accesso al Fondo microcredito che verrà istituito per incentivare le attività
innovative dei giovani.
Si orienterà l’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a
partire dal FSE e dal Pon alla priorità donne, utilizzando il FSE a supporto
non solo di attività formative, ma anche di accompagnamento e di inserimento al
lavoro. In questo ambito si destinerà una quota di risorse destinate alla
formazione per i programmi mirati alle donne durante l’intero percorso della
vita; si adotteranno sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati in grado di
fare emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere, anche di tipo
retributivo.
Gli interventi suddetti dovranno essere compatibili con gli equilibri
programmati di finanza pubblica.
ALLEGATO
Tabella – Coefficienti di trasformazione aggiornati
Legge n. 335/95 - Tabella A rideterminata
|
Età |
coefficiente rideterminato (*) % |
|
57 |
4,419 |
|
58 |
4,538 |
|
59 |
4,664 |
|
60 |
4,798 |
|
61 |
4,940 |
|
62 |
5,093 |
|
63 |
5,257 |
|
64 |
5,432 |
|
65 |
5,620 |
(*) Coefficienti di trasformazione aggiornati secondo le procedure contenute nella “Relazione tecnica” esaminata dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale nella delibera n. 9 del 26/07/2006 del (in allegato alla presente Tabella).