CONVENZIONE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA
(15 aprile 2004)
tra
l'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via
Ciro il Grande, 21 (codice fiscale 80078750587), di seguito per brevità
denominato INPS, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Gian
Paolo Sassi, nato a Varese l’ 11 dicembre 1952
l’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in
Roma, P.le Giulio Pastore, 6 (codice fiscale
01165400589), di seguito per brevità denominato INAIL, rappresentato dal suo
Commissario Straordinario Avv. Prof. Vincenzo Mungari, nato a Crotone il 21 aprile 1934
e
ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATEVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI,
FENEAL UIL, FILCA
CISL, FILLEA CGIL
visto
la
Legge 22.11.2002, n. 266 che ha convertito il D.L. 25.09.2002, n. 210, recante
disposizioni urgenti in materia del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a
tempo parziale;
-
la Legge 07.08.1990,n. 241 che detta norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
-
la Legge 31.12.1996, n. 675 per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
-
il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445,
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
-
la normativa vigente in materia di appalti di lavori
pubblici e affidamenti privati, in particolare: Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 25.1.2000,
n. 34; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19.04.2000, n. 145; D.Lgs. 494/96;
D.Lgs.
528/99; L. 55/99 e DCPM 55/91;
-
la normativa di riferimento degli appalti di forniture
e servizi, in particolare Legge 25.01.94 n. 82, Legge 23.12.94 n.724, Decreto n. 274 del 7.7.97, D.Lgs.
n.358/92,D.Lgs.
157/95, determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici 10.10.97 n.27/95;
-
il D.Lgs 10/09/2003, n.276;
-
la Convenzione stipulata da INPS e da INAIL il 3 dicembre 2003 per il rilascio
di un documento unico di regolarità contributiva da utilizzare per tutti i tipi
di appalti pubblici nonché per le attività in
concessione e convenzione;
-
l’Avviso Comune stipulato in data 16 dicembre 2003;
in attuazione
-
dell’art.
2 della Legge 22.11.2002 n. 266 che istituisce il Documento Unico di Regolarità
Contributiva negli appalti pubblici;
-
dell’art.
86, comma 10, del D.Lgs 10/09/2003, n. 276 che
istituisce il documento unico di regolarità contributiva nei lavori privati;
- dell’Avviso Comune sottoscritto presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il 16 dicembre 2003 da tutte le parti sociali
firmatarie della presente convenzione che obbliga alla
stipula della convenzione INPS, INAIL e le parti sociali ai fini del rilascio
presso ogni provincia del documento unico di regolarità contributiva che
attesti la regolarità delle imprese nei confronti degli Istituti e della Cassa
Edile. Tale documento, in base allo stesso Avviso Comune che recepisce
il dettato della normativa predetta, dovrà essere rilasciato dallo sportello
costituito ad hoc presso le casse edili operanti nei diversi livelli
territoriali costituite dalle parti firmatarie dell’Avviso Comune.
concordano quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Con
riferimento ai lavori, del settore edile, sia pubblici che privati, INPS, INAIL
e Casse Edili adottano comuni misure tecnico-organizzative finalizzate a
semplificare le fasi di richiesta e rilascio di un Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Cassa Edile, dal quale si evinca
contestualmente la regolarità contributiva di una impresa
come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.
Art. 2 Soggetti abilitati alla
richiesta
Le
imprese che applicano i contratti collettivi nazionali del settore edile
stipulati dalle associazioni firmatarie della presente convenzione, anche
attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria appositamente muniti di delega, richiedono il DURC alla
Cassa Edile.
Nel caso di richiesta della certificazione presentata all’INPS o all’INAIL, i
predetti Istituti trasmettono la richiesta medesima alla Cassa Edile competente
per territorio.
Lo stesso documento potrà essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni
appaltanti, dagli Enti Privati a rilevanza pubblica e dalle Società organismi di attestazione (SOA).
Art. 3 Modalità
di richiesta del DURC
Per
gli appalti di lavori pubblici il documento unico di
regolarità contributiva deve essere richiesto nelle ipotesi previste dalla
vigente normativa.
Per
i lavori privati il DURC deve essere richiesto, ai
sensi della vigente normativa, prima dell’inizio dei lavori oggetto della
concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA).
I soggetti di cui al terzo capoverso dell’art. 2, forniti di codice di
riconoscimento, devono richiedere per via telematica (on-line) il Documento
Unico di Regolarità Contributiva.
Gli altri soggetti indicati all’articolo 2 richiedono lo stesso documento in
via telematica ovvero presso ogni sportello costituito appositamente presso la
Cassa Edile competente per territorio.
Tale sportello comunica con INPS e INAIL per via telematica, avvalendosi delle specifiche procedure on line realizzate a tal fine.
Art. 4 Rilascio del DURC
La
Cassa Edile è deputata a raccogliere, anche dagli altri Istituti, i dati utili
per la certificazione unica. A tal fine le richieste pervenute alla Cassa Edile
sono in pari data inoltrate all’INPS e all’INAIL per
consentire le verifiche di propria competenza.
Gli
Istituti devono fornire le notizie necessarie per la compilazione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
richiesta per il rilascio del documento stesso.
La
Cassa Edile provvede all’emissione e alla trasmissione al richiedente del
Documento Unico concernente la posizione contributiva dell’impresa attestando
anche la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL, secondo quanto acquisito
dai rispettivi Istituti.
Trascorsi
30 giorni dalla richiesta, ove gli Istituti non abbiano fornito le informazioni
di loro competenza, ovvero non abbiano comunicato cause di sospensione, la
Cassa Edile emette il DURC.
Art. 5 Requisiti per il rilascio del DURC
L’Inps, l’Inail e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell’impresa sulla
base della rispettiva normativa di riferimento.
L’Inps, l’Inail e la Cassa Edile sono tenuti ad accertare la regolarità contributiva di ogni
singola impresa che concorre all’esecuzione dell’opera.
La
Cassa Edile è tenuta all’emissione della certificazione di regolarità
contributiva qualora si verifichino le seguenti
condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna
valutazione discrezionale da parte della stessa.
Art. 6 Pubblicizzazione
del DURC
Le
parti firmatarie della presente Convenzione si impegnano
a pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, precedute da specifica
informazione e formazione interna, il Documento Unico di Regolarità
Contributiva e le procedure per la sua attuazione sia attraverso l’informativa
diretta alle Associazioni datoriali interessate, sia
ricorrendo agli Organi di informazione.
Art. 7 Costituzione Comitato Tecnico
Viene costituito un Comitato Tecnico,
composto da rappresentanti dell’INPS,
dell’INAIL e da almeno un rappresentante per ciascuna delle Casse Edili
costituite
dalle parti sottoscriventi la presente convenzione. Il Comitato Tecnico è
responsabile
della gestione delle procedure relative a:
- Acquisizione dati;
- Gestione della fase applicativa on-line;
- Gestione dello smistamento delle richieste;
- Gestione delle funzioni automatiche di agenda;
- Gestione della trasmissione del DIJRC al richiedente;
- Gestione dell’utilizzo dei dati da parte degli Istituti interessati.
Art. 8 Modulistica
Per
assicurare ed agevolare l’applicazione del DURC, le parti firmatarie della
presente convenzione, anche mediante le Casse Edili, mettono a disposizione dei
potenziali richiedenti il DURC la modulistica
predisposta, reperibile anche on-line.
Art. 9 Trattamento dati personali
Le
parti firmatarie assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il
trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto
della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Le
parti, in quanto reciprocamente responsabili delle
informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, curano che i dati
siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina
vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui
alla presente Convenzione. Curano, altresì, che i dati stessi non siano
divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.
In
conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvede ad
impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento
che, operando in qualità di incaricati, hanno accesso ai dati stessi (art. 8, 5
comma, e art. 19 Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni).
Art. 10 Costi ed oneri
Le
parti firmatarie della presente Convenzione provvederanno a
fissare con successivo e specifico accordo le modalità di ripartizione di costi
ed oneri connessi all’applicazione informatica nonché alle implementazioni e
gestione della stessa.
Art. 11 Decorrenza
La presente convenzione ha
durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione, e sarà oggetto di verifica annuale
salvo diversa richiesta di una delle parti. La convenzione si risolve per
sopravvenuta impossibilità dell’adempimento o per nuove o diverse disposizioni
di legge.