Decreto 29 ottobre 2004 n. 296
 
Regolamento recante la disciplina per l’accesso dall’esterno al
Profilo professionale di Direttore antincendi, area funzionale C
Posizione economica C2 del settore operativo del Corpo Nazionale
Dei Vigili del Fuoco (GU n. 292 del 14-12-2004)
 
                   IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
  Vista  la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante «Nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi»;
  Vista  la  legge  13 maggio  1961, n. 469, recante «Ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato
giuridico  e  trattamento  economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  Vista  la  legge  5 dicembre  1988,  n.  521,  recante  «Misure  di
potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco» ed in particolare l'articolo 11;
  Visto   il   C.C.N.L.   1998-2001  del  comparto  aziende  e  delle
Amministrazioni  dello  Stato  ad ordinamento autonomo ed il C.C.N.L.
2002-2005  per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato
ad ordinamento autonomo;
  Visto  l'articolo  3,  comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa  e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo», a
norma del quale la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche
amministrazioni  non  e'  soggetta  a  limiti  di eta', salvo deroghe
dettate  da  regolamenti  delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 maggio  1993,  n.  228, recante
disciplina  dei  requisiti  psicofisici  per  il  personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
  Ritenuto  che  la  natura  delle  funzioni  espletate dal personale
appartenente  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le oggettive
necessita'   dell'Amministrazione  dell'interno,  particolarmente  in
materia  di  soccorso  tecnico  urgente,  difesa  civile e protezione
civile,  rendano  necessaria  l'adozione di un limite massimo di eta'
per l'accesso al profilo di Direttore antincendi;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004;
  Inviata  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di Direttore antincendi del
Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, il limite massimo di eta' e'
fissato in anni 37 con esclusione di qualsiasi elevazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 29 ottobre 2004
                                                  Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La  legge  27 dicembre  1941,  n.  1570, reca: «Nuove
          norme per l'organizzazione dei servizi antincendi».
              - La  legge  13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento
          dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco   e  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
          personale  dei  sottufficiali,  vigili  scelti e vigili del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
              - Il testo dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1988, n.
          521  (Misure  di potenziamento delle forze di polizia e del
          Corpo   nazionale   dei   vigili  del  fuoco),  cosi'  come
          modificato  dall'art. 3 della legge 10 agosto 2000, n. 246,
          e' il seguente:
              «Art.   11   (Modifiche   ai  requisiti  richiesti  per
          l'accesso  alla  carriera  dei  vigili del fuoco). - 1. Per
          l'ammissione  ai  concorsi  a  posti di vigile del fuoco il
          limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste
          dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni trenta.
              2. (Omissis).
              3.  Nei  confronti  dei  candidati  ai concorsi a posti
          della  carriera  direttiva  e di concetto del ruolo tecnico
          del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata
          idoneita' psicofisica all'impiego verra' accertata da parte
          della  commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli
          confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.
              4.  Qualora  il  numero dei candidati nei confronti dei
          quali        occorra       procedere       all'accertamento
          dell'incondizionata     idoneita'    psicofisica    risulti
          particolarmente  elevato,  l'amministrazione,  al  fine  di
          accelerare  le  operazioni,  potra' demandare in tutto o in
          parte  l'accertamento  stesso ad idonee strutture sanitarie
          pubbliche.
              5.   All'accertamento   dell'idoneita'  psicofisica  si
          potra'   procedere   anche   mediante  l'ausilio  di  tests
          psicodiagnostici.
              6.  Per  consentire  il  piu' rapido espletamento delle
          prove  di  esame  dei  concorsi a posti di vigile del fuoco
          possono   essere  istituite  sottocommissioni  esaminatrici
          delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione
          fisica  ovvero  diplomati  presso  l'istituto  superiore di
          educazione  fisica per ovviare alla carenza di organico del
          ruolo del servizio ginnico sportivo.
              7.  Le  disposizioni  di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, si
          applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge purche' non
          risultino gia' espletate le prove scritte di esame.
              8. Il numero 6 del primo comma dell'art. 21 della legge
          13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente:
                "6)   diploma  di  istruzione  secondaria,  di  primo
          grado".
              9.  Nel  comma  5  dell'art.  6 della legge 24 dicembre
          1986,  n.  958,  sono soppresse le parole "all'art. 3 della
          legge 13 ottobre 1950, n. 913".
              10.  Nei  concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  si  applicano le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli 19  e  38 della legge
          24 dicembre 1986, n. 958.
              11.  Il  numero  1  del secondo comma dell'art. 9 della
          legge  27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'art.
          1  della  legge  14 marzo  1958,  n. 251, e' sostituito dal
          seguente:   "1)  diploma  di  laurea  in  ingegneria  o  in
          architettura conseguito in una universita' italiana".
              12.  Nel primo concorso pubblico per il conferimento di
          posti  nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti
          e'  riservato  al  personale degli altri ruoli del Corpo in
          possesso del diploma di laurea in architettura o in scienze
          geologiche.  I posti riservati eventualmente non attribuiti
          per  mancanza  di  vincitori  sono  conferiti  ai candidati
          esterni  risultati  idonei  secondo l'ordine della relativa
          graduatoria di merito.
              13.   Il  Ministero  dell'interno  puo',  in  qualsiasi
          momento,  durante  la  ferma  di  leva,  esonerare i vigili
          volontari  ausiliari  dal  servizio nel Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco con provvedimento motivato.
              14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal Servizio
          vengono   posti   a  disposizione  dei  distretti  militari
          competenti, per il completamento della ferma di leva.
              15.  Per  le  assunzioni nelle varie carriere del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di
          supporto   tecnico   e   amministrativo-contabile,  non  si
          applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile
          1968, n. 482.».
              - Il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
          comparto  aziende e Amministrazioni autonome dello Stato ad
          ordinamento  autonomo  1998-2001  e  per  il  primo biennio
          economico  1998-1999,  sottoscritto  il  24 maggio 2000, e'
          stato  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000.
              - Il  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro per il
          comparto  delle  Amministrazioni  autonome  dello  Stato ad
          ordinamento  autonomo  -  quadriennio normativo 2002-2005 -
          biennio  economico  2002-  2003,  sottoscritto il 26 maggio
          2004,  e'  stato  pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004.
              - Il  testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
          1997,   n.   127   (Misure   urgenti   per  lo  snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo) e' il seguente:
              «6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'aniministrazione.».
              - Il  decreto  ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, reca
          «Regolamento   concernente   i   requisiti  psicofisici  ed
          attitudinali   per  l'accesso  nelle  qualifiche  dell'area
          operativa  tecnica  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.».
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
 
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