|
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI
MARSALA
Il dott. Cesare
Russo, in funzione di Giudice del Lavoro,
ha pronunciato
Ia seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.
1205/2003 R.G. promossa da:
An. Cu., elettivamente domiciliato
in Ca., Via Vi. Em. 64, presso lo studio dell'Avvocato Gi. Le.;che lo
rappresenta e difende per procura, in calce al ricorso;
ricorrente
contro
Comune di Sa., in persona del
legale rappresentante, pro-tempore, elettivamente dormiciliato in Sa., Via
dei Mi. 11, presso lo studio dell'Avvocato An. Fe., che lo rappresenta e
difende gusta delibera della G.M. n. 11 del 5 febbraio 2004 e mandato
rilasciato a margine della memoria di costituzione;
resistente
Conclusioni: per le parti, come
nei rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso depositato il 28
novembre 2003 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il
Comune di Sa., in persona del sindaco pro-tempore, per domandare il
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal mobbing
posto in essere nei suoi confronti dal datore di lavoro a partire dal
1998.
A sostegno della domanda, il
ricorrente ha specificato che la condotta vessatoria dell'amministrazione
comunale si sarebbe concretizzata in una serie di episodi lesivi,
iniziati con il suo trasferimento dall'ufficio turistico all'ufficio
scolastico - avvenuto il 31 dicembre 1998, a seguito del cambiamento
della Giunta e dell'elezione del nuovo Sindaco - e, successivamente,
costituiti dall'ingerenza prevaricatrice della parte datoriale
nell'attività di lavoro esercitata e nella contestazione pretestuosa di
addebiti sfociati in un duplice illegittimo licenziamento disciplinare,
irrogatogli dal datore di lavoro una prima volta il 15 novembre 2000 ed
una seconda volta il 15 gennaio 2001; in occasione del primo
licenziamento, il ricorrente ha, altresì, dedotto che la condotta
volutamente vessatoria del Comune di Sa. era arrivata al punto di
non aderire alla procedura arbitrale ed a precludergli l'accesso agli atti
del procedimento disciplinare.
Sulla scorta di quest'esposizione
di fatto, il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno biologico
di natura psichica, di quello esistenziale e di quello professionale, nonché
di quello morale, patiti per effetto del mobbing realizzato dalla parte datoriale,
quantificato nella somma complessiva di € 200.000,00, nonché, dei danni
patrimoniali conseguenti al licenziamento consistenti, specificamente,
nel danno da indebitamento, relativo agli interessi passivi corrisposti
al sistema bancario a seguito della perdita dello stipendio per effetto
del licenziamento, nonché nella mancata attribuzione delle seguenti
indennità:
- posizione economica orizzontale
per gli anni 1999/2003;
- indennità riconosciuta agli
altri dipendenti per l'orario articolato;
- indennità stabilita dall'art.
17, comma 2, lett. f) del CCNL 31 marzo 1999;
- indennità prevista dall'art. 16
della L.R. 41/96.
Su ognuno di tali importi,
inoltre, il ricorrente ha chiesto la corresponsione degli accessori di legge.
Ritualmente instaurato il
contraddittorio, si è costituito il Comune di Sa. convenuto, contestando
il contenuto del ricorso e chiedendone in rigetto.
La causa è stata istruita con
l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti; indi, assegnato
termine per depositare note scritte, all'udienza del 20 ottobre 2004,
sulle conclusioni formulate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, la
controversia è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato soltanto nei
termini di cui appresso.
Occorre preliminarmente
affrontare il profilo relativo alla domanda di risarcimento del danno
biologico, esistenziale e morale asseritamente subito dal ricorrente per
effetto del licenziamento ingiurioso subito.
La suddetta domanda, invero, deve
essere reputata inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
Il rito del lavoro, infatti, è
disciplinato dal legislatore di modo da contemplare una rigida griglia di
decadenze, in forza delle quali l'intero thema decidendum deve essere
portato a conoscenza del giudice entro la prima udienza.
In ricorso, invero, non è stato
sollevato un profilo risarcitorio di natura non patrimoniale correlato al
licenziamento illegittimo, la cui natura ingiuriosa non è stata
minimamente prospettata ed è stata, viceversa, dedotta per la prima volta
soltanto nelle note autorizzate.
Nel contesto del ricorso,
infatti, il licenziamento è stato profilato dal dipendente come
l'episodio finale e culminante dell'asserita condotta persecutoria posta
in essere nei suoi confronti dalla parte datoriale, la cui allegazione è
stata funzionale alla dimostrazione della tesi d secondo cui egli sarebbe
stato vittima di mobbing.
Ed infatti, nella descrizione dei
vari profili di danno lamentati, questi vengono ascritti alla condotta
complessivamente vessatoria imputata all'Ente comunale, sia sotto il
profilo del danno biologico ed esistenziale, che del danno morale.
Nella disamina specifica delle
varie poste di danno asseritamente patite, invero, il ricorrente ha fatto
esplicitamente riferimento solo al fenomeno del mobbing riguardo al danno
biologico psichico, nonché solo alla condotta del mobber, di natura plurioffensiva,
per giustificare il danno esistenziale.
La proposizione di un'azione risarcitoria
come conseguenza immediata e diretta del licenziamento, invero, in
ricorso è stata circoscritta dal lavoratore esclusivamente ai profili
patrimoniali relativi alla mancata corresponsione di specifiche indennità
e non può, tardivamente, essere estesa anche a poste di danno imputate ad
una differente causa petendi.
A conferma di ciò, inoltre, i
riferimenti normativi indicati in ricorso, a pagina 14 e 15, posti a
fondamento della tutela risarcitoria invocata, sono espressamente
correlati alla qualificazione giuridica del mobbing, denotando
chiaramente che il risarcimento ivi postulato aveva ad oggetto soltanto
questa fattispecie di illecito.
Soltanto nelle note conclusive,
invece, il ricorrente ha profilato anche una domanda risarcitoria per
l'illegittimo licenziamento subito, qualificandolo, per la prima volta,
come ingiurioso ed ha chiesto, in via subordinata, che la responsabilità risarcitoria
della parte datoriale, qualora non ritenuta sussistente la condotta di mobbing,
fosse affermata negli stessi termini come conseguenza del licenziamento,
soffermandosi per la prima volta sulla nozione di tale modalità di
risoluzione del rapporto e sulle possibili conseguenze in capo al datore
di lavoro per i danni cagionati al lavoratore.
Questa nuova domanda rappresenta,
pertanto, non una mera emendatio libelli, ma una inammissibile mutatio
libelli, stante il regime rigido delle preclusioni che informa il rito
del lavoro.
Ad ulteriore conferma di ciò,
malgrado l'onere probatorio di provare la supposta natura ingiuriosa del
licenziamento gravi certamente sul lavoratore, non sono stati articolati
al riguardo specifici capitoli di prova.
Ciò dimostra, conclusivamente,
che il licenziamento era stato considerato in ricorso non come un fatto
lesivo in sé e titolo di responsabilità autonoma, ma come culmine di una
più complessiva condotta illecita, qualificata come mobbing, imputata
alla parte datoriale.
La declaratoria di inammissibilità,
ovviamente, non preclude che la domanda risarcitoria da licenziamento
ingiurioso possa, se del caso, essere riproposta nuovamente in via
ordinaria, attesa la natura squisitamente processuale di questo capo
della pronuncia.
Ciò posto, è opportuno affrontare
preliminarmente le pretese risarcitorie patrimoniali tempestivamente
introdotte in giudizio come conseguenze immediate e dirette del
licenziamento.
Quanto alla corresponsione della
progressione economica orizzontale, la documentazione prodotta dal Comune
di Sa. convenuto (cfr. all. 13 della produzione di parte) dimostra che
nel 1997 il ricorrente era stato sottoposto a sanzione disciplinare con
nota protocollare n. (...) del 18 settembre 1997, non impugnata dal
medesimo.
Orbene, l'art. 15 del CCDI
stabilisce l'esclusione dalla corresponsione della progressione economica
per il biennio 1999/2000 per i dipendenti sottoposti a sanzione
disciplinare nel biennio precedente all'attribuzione.
Legittimamente, pertanto, la
suddetta PEO non è stata corrisposta al ricorrente.
Nessuna rilevanza, al riguardo,
assume la circostanza che, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, essa sarebbe
invece stata assegnata ad altro dipendente che si trovava nella sua
medesima situazione, dal momento che l'eventuale illegittima
corresponsione, ad un altro pubblico dipendente di un'indennità non
legittima, per ciò solo, chi versi nella medesima situazione di
illegittimità a conseguire la provvidenza economica, non dovuta per legge
o per contratto, pur in mancanza delle condizioni di ammissibilità.
Invero, l'eventuale illegittima
attribuzione di un'indennità economica potrebbe determinare un profilo di
responsabilità in capo al dirigente autore del provvedimento illegittimo,
ma non potrebbe giustificare il correlativo diritto del ricorrente a godere
di un trattamento economico non dovuto.
Peraltro, giova rilevare che
nella nota protocollare n. (...) del 10 ottobre 2002 l'amministrazione ha
spiegato che la disparità di trattamento tra i due dipendenti era
motivata dal fatto che, mentre la sanzione irrogata al ricorrente, non
impugnata, era divenuta definitiva, quella irrogata al collega di lavoro
era stata impugnata e, quindi, decaduta per decorrenza dei termini (cfr. all.
26 della produzione di parte convenuta).
Per quanto riguarda, poi, la
corresponsione dell'indennità in questione per i successivi anni, nessuna
prova è stata fornita dal ricorrente di averne diritto, non essendo
questa una conseguenza automatica dell'attività di lavoro prestata.
Per quanto riguarda le altre
indennità postulate, da un lato non può convenirsi con la convenuta che i
suddetti crediti sarebbero stati oggetto di transazione con il
ricorrente, il quale, in base alla documentazione in atti, ha rinunciato
esclusivamente alla corresponsione degli interessi legali sulle somme
erogate a titolo di risarcimento per l'illegittimo licenziamento.
Tale rinuncia, infatti, nei termini
in cui e stata formulata, di per sé non è idonea a coprire anche ulteriori
poste di credito oltre a quelle cui espressamente si è riferita.
Tuttavia, nessuna prova è stata
fornita in ordine alla maturazione del diritto da parte del ricorrente
alla corresponsione delle suddette indennità, ad eccezione di quella
prevista dall'art. 16 della L.R. 41/1996 e con riferimento al solo anno
2000.
Per quanto riguarda questa
specifica indennità, invero, posto che la norma fa riferimento ad un
incentivo corrisposto in ragione dei risultati conseguiti e che,
pertanto, in difetto dell'effettivo espletamento dell'attività essa non
può essere riconosciuta, per quanto riguarda l'anno 2000, nel quale il An.
Cu. era stato effettivamente in servizio, l'amministrazione comunale, con
delibera n. 38 del 3 marzo 2001 (cfr. all. 63 della produzione di parte
attrice), aveva incluso il ricorrente nel novero dei dipendenti a cui
attribuire l'incentivo economico, stabilendo però di sospendere
l'attribuzione dell'indennità in ragione dei procedimenti disciplinari in
corso a suo carico.
Posto che gli addebiti
disciplinari a carico del ricorrente in quel momento pendenti, e poi
sfociati nel licenziamento, sono stati posti nel nulla dalla declaratoria
di illegittimità del licenziamento medesimo e che, successivamente,
l'amministrazione non ha disposto altre sanzioni di tipo conservativo, ne
consegue che siano venute meno le ragioni addotte dal Comune di Sa. per
sospendere per l'anno 2000 l'attribuzione dell'incentivo economico per il
risultato raggiunto dal lavoratore, nella misura di £ 874.848 (pari ad €
451,82), secondo la quantificazione effettuata dall'amministrazione
comunale nell'allegato A della delibera n. 38/2001.
L'Ente comunale, pertanto, è
tenuto a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità ex art. 16 L.R.
41/1996, in relazione all'anno 2000, la somma complessiva di € 451,82,
oltre interessi legali, come per legge.
Sotto questo profilo, è indubbio
che i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti siano assistiti, soltanto
dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal
momento che l'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, che stabiliva il
divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato
illegittimo dalla Corte Cost., con sentenza n. 459/2000, con esclusivo
riferimento ai dipendenti privati, con la conseguenza che il divieto
permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico.
Parimenti da rigettare, infine, è
la domanda di risarcimento del danno da.indebitamento nei confronti del
Banco di Si., per la maturazione di interessi passivi sul proprio conto.
Ed infatti, nessuna prova è stata
fornita dal ricorrente che tale esposizione debitoria sia direttamente
collegabile alla mancata percezione dello stipendio da parte del
ricorrente, tanto più che la cessazione del rapporto è avvenuta, di
fatto, parecchi mesi dopo l'intimazione del licenziamento.
Con la conseguenza che, anche
qualora fosse provato il nesso causale del danno lamentato con il
licenziamento, esso non sarebbe comunque ristorabile in ragione della
previsione generale di cui all'art. 1227, comma 2, c. c. ; in effetti, il
suddetto danno si sarebbe eventualmente realizzato a causa del
comportamento colpevole del danneggiato, che avrebbe potuto evitarlo
usando l'ordinaria diligenza.
Passando, ora, alla domanda
principale azionata in ricorso, la pretesa risarcitoria del danno subito
per effetto del mobbing asseritamente subito dal lavoratore non è fondata
e va rigettata.
Giova premettere qualche
considerazione generale sul fenomeno del mobbing, nei suoi contorni
giuridicamente rilevanti, per come viene comunemente ricostruito in
dottrina ed in giurisprudenza, avvalendosi dell'apporto fornito dalle
scienze sociali.
Anzitutto, nella dinamica dei
rapporti di lavoro per mobbing si intende quella serie reiterata di
comportamenti vessatori e prevaricatori posti in essere (mobbing
verticale) o, comunque, tollerati (mobbing orizzontale), dal datore di
lavoro, aventi come fine l'emarginazione del lavoratore, pubblico o
privato, e, in ultima analisi, la sua estromissione dalla struttura
organizzativa dell'impresa.
Una tale accezione della
fattispecie, tiene conto del fatto che i comportamenti vessatori
attribuiti alla parte datoriale sono comunque inerenti ad una dinamica di
rapporto caratterizzato da un'intrinseca tensione, determinata dagli
interessi contrapposti delle parti.
Da un lato, infatti, il datore di
lavoro, che assume su di sé il rischio imprenditoriale, ha interesse a
ricevere la prestazione contrattualmente pattuita secondo modalità tali da
consentire il raggiungimento dei fini, economici dell'impresa; dall'altro
il lavoratore ha diritto di prestare la propria attività non soltanto con
modalità tali che sia rispettata la propria dignità, ma anche da
consentirgli di estrinsecare, mediante lo svolgimento di essa, il diritto
al lavoro, costituzionalmente garantito quale espressione della
personalità dell'individuo.
Se, dunque, il mondo del lavoro è
contrassegnato da un'intrinseca conflittualità, è evidente che un
comportamento illecito ascrivibile all'area del mobbing debba
necessariamente tradursi in un indebito travalicamento del fisiologico
punto di equilibrio che, nel rispetto dei principi generali di
correttezza e buona fede, informa l'esecuzione dei contratti e, quindi,
lo svolgimento del rapporto.
In assenza di una tipizzazione
legislativa dell'istituto, l'illecito del mobbing non può che essere
affrontato alla stregua delle categorie dommatiche generali.
Così, la responsabilità -
contrattuale - che grava sul datore di lavoro per i danni, di natura non
patrimoniale, cagionati al dipendente per affetto dei comportamenti
vessatori praticati, è generalmente ricondotta al paradigma normativo
dell'art. 2087 c. c., che impone al datore di lavoro - rectius,
all'imprenditore - l'adozione di tutte le cautele idonee a prevenire un
pregiudizio per l'integrità psico-fisica del lavoratore.
Ma; accanto a ciò, la
responsabilità del datore di lavoro nel mobbing cosiddetto verticale o
discendente - quello, cioè, direttamente praticato dall'imprenditore - deriva,
più in generale, dall'obbligo di eseguire il contratto secondo buona
fede, comportando l'inadempimento di tale obbligazione primaria
l'insorgenza di quella di risarcire il danno cagionato al lavoratore.
Danno, che, all'esito di un lungo
travaglio interpretativo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha
ricondotto nell'alveo della non patrimonialità, valorizzando
un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della
responsabilità civile e concludendo che la categoria del danno non
patrimoniale comprenda non soltanto il danno morale in senso stretto, ma
anche tutta una serie di lesioni arrecate alla sfera dei diritti
fondamentali dell'individuo tutelati dalla Costituzione medesima, in
primo luogo il danno biologico - che tradizionalmente veniva inquadrato
nell'area della patrimonialità - ed il danno esistenziale.
Venendo alla struttura concreta
della fattispecie illecita, da un lato, è stato correttamente osservato
che una condotta illecita "mobizzante" possa consistere anche
in un solo comportamento - si pensi al caso del demansionamento
realizzato di guisa da svuotare iI contenuto delle mansioni del
dipendente, al fine di costringerlo a rassegnare le dimissioni - o anche
con atti posti in essere nel rispetto formale della legalità, quando questa
si traduca in un'assillante ingerenza della parte datoriale nella sfera
lavorativa del dipendente, contestandogli capillarmente ogni venale
profilo di natura disciplinare al fine di rendergli di fatto impossibile
rendere la prestazione, senza che lo stesso criterio formalistico sia
adottato nei confronti degli altri lavoratori.
Tuttavia; ciò che preme
puntualizzare, e che è stato giustamente evidenziato dalla dottrina e
dalla giurisprudenza che si sono confrontate con il fenomeno, è il fatto
che nella responsabilità contrattuale, se è vero che il datore di lavoro
deve provare di essere esente da colpa nell'inadempimento, è altrettanto
vero che il fatto illecito debba essere rigorosamente provato
dall'attore.
Di conseguenza, grava sul
lavoratore l'onere di dimostrare che sussista una strategia persecutoria
o vessatoria della parte datoriale, fornendo gli elementi da cui desumere
che episodi in qui si è stigmatizzata l'esecuzione del rapporto siano
indici di un disegno orchestrato dal datore per allontanarlo dal mondo
del lavoro.
In una siffatta prospettiva,
giova rilevare come i contorni del mobbing sembrano di più difficile configurabilità
nell'impiego pubblico, considerato che il perseguimento dell'interesse
pubblico ed il raggiungimento degli obiettivi generali
dell'amministrazione assumono un ruolo primario.
Ciò può comportare, pertanto, il
trasferimento di dipendenti in un'ottica complessiva, di allocazione
delle risorse, che può essere qualificata come vessatoria solo muovendo
dal presupposto della inamovibilità del dipendente, non sono inesistente,
ma anzi direttamente esclusa in molti settori del pubblico impiego, nei,
quali è invece previsto il ciclico spostamento da un Ufficio ad un altro
degli impiegati.
Inoltre, posto che il rispetto
della legalità informa la pubblica amministrazione e la violazione di essa
determina l'insorgenza di una specifica responsabilità del dirigente, se
del caso anche di natura contabile, è del tutto naturale che sussista un
controllo ed un coordinamento da parte del dirigente responsabile in
ordine all'attività dei dipendenti gerarchicamente subordinati, che
rimane legittima finché contenuta nei limiti della normalità in ragione
dello specifico contesto lavorativo.
Infine, a prescindere dalla
legittimità o meno dei comportamenti tenuti dal datore di lavoro, ciò che
rileva in maniera decisiva sulla configurabilità in concreto del mobbing
è la sussistenza di una condotta volutamente prevaricatoria da parte del
datore di lavoro volta ad esautorare il dipendente.
Tale condotta non sussiste, a
parere di questo Giudice, nel caso di specie, non potendosi ravvisare,
nei fatti dedotti ed allegati dal ricorrente, né una serie reiterata di
comportamenti illeciti, né una minuziosa e capillare ingerenza del datore
di lavoro nell'attività lavorativa, tali da potere ragionevolmente
desumere un effettivo atteggiamento vessatorio nei suoi confronti.
Occorre prendere, al riguardo, le
mosse dal trasferimento del ricorrente, disposto il 31 dicembre 1998,
dall'Ufficio turistico a quello scolastico.
Posto che il trasferimento non è
stato impugnato dal ricorrente, il quale ha prestato sostanziale
acquiescenza all'esercizio .del potere di ius variandi
dell'Amministrazione datrice di lavoro, non pare potersi ravvisare
nell'episodio alcun indizio di una pretesa volontà prevaricatoria, che a
dire di parte attrice avrebbe avuto inizio con l'insediamento della nuova
Giunta comunale e del nuovo Sindaco.
Anzitutto, appare del tutto
ragionevole che la nuova amministrazione, una volta insediatasi in
carica, abbia effettuato degli spostamenti di personale da un Ufficio ad
un altro al fine di potenziare alcuni settori dell'apparato pubblico, in
precedenza sacrificati, e perseguire così l'interesse generale al buon
andamento della P.A..
Poi, il trasferimento del ricorrente
non è stato disposto con modalità tali da dimostrare un intento
persecutorio o discriminatorio nei suoi confronti, dal momento che ha
riguardato ben tre dei quattro componenti dell'Ufficio turistico e
risulta, di conseguenza, giustificato da ragioni organizzative di
carattere generale.
Esso va letto, pertanto, in una
prospettiva di differente valutazione, rispetto alle precedenti
amministrazioni comunali, delle priorità nella cura dell'interesse
pubblico e nelle modalità - discrezionali - con cui realizzarlo, e può
assumere una qualificazione in termini di vessatorietà soltanto partendo
da un inammissibile presupposto di inamovibilità del dipendente pubblico.
A ciò si aggiunga che non risulta
affatto che il trasferimento all'Ufficio scolastico abbia comportato un demansionamento
del ricorrente; in effetti, la circostanza che questi fosse inquadrato al
VII° livello ed abbia preso il posto di un dipendente inquadrato al VI°
livello è del tutto asettica, in assenza di prova che le mansioni
richieste al prestatore di lavoro fossero inferiori a quelle pattuite in
conformità del livello di inquadramento raggiunto.
A parte che tale profilo non è
stato minimamente dedotto, né il ricorrente ha impugnato il trasferimento
lamentando l'assegnazione di mansioni inferiori, giova osservare che la
circostanza che un Ufficio di significativo spessore quale quello
scolastico fosse stato affidato in passato ad un dipendente inquadrato
nel VI° livello dimostra come sussistessero oggettive esigenze di
provvedere ad una riassegnazione dei dipendenti nei vari Uffici,
affidando quello scolastico ad un impiegato di comprovata esperienza, che
aveva svolto, per espressa ammissione della parte datoriale, con estrema
competenza i suoi compiti nel settore turistico.
Di nessun rilievo, pertanto, è
l'osservazione che l'amministrazione avrebbe con il suo comportamento
sguarnito l'Ufficio turistico, posto che il suddetto profilo è del tutto
estraneo alla sfera giuridica del ricorrente, il quale ha esclusivamente
diritto a svolgere mansioni corrispondenti a quelle per le quali è stato
assunto e non ha la potestà di indirizzare l'attività amministrativa
verso un settore piuttosto che verso un altro, ovvero indicare al datore
di lavoro le modalità di organizzazione del suo apparato.
Ed infatti, l'entusiasmo che il
dipendente An Cu. poteva avere in precedenza manifestato nello
svolgimento di mansioni relative ad un settore dell'amministrazione non
comporta che questi abbia diritto a non essere in seguito spostato in
altro settore nel quale ci sia necessità di apporto di nuovo personale,
dovendosi in definitiva considerare il disagio in cui questi sia potuto
eventualmente incorrere come fisiologicamente insito nella dinamica del
rapporto.
Sempre che, come sopra spiegato,
ciò non nasconda una specifico fine persecutorio, la cui prova non è
stata minimamente fornita nel caso di specie.
Tanto più che il trasferimento
all'Ufficio scolastico non ha costituito un mascherato svuotamento della
professionalità del dipendente, ma l'assegnazione ad un settore carico di
incombenze e responsabilità.
Non sono emerse, infine, né
peraltro dedotte, ragioni per le quali l'amministrazione neo entrata in
carica, e specificamente il Sindaco, avrebbe dovuto operare un
trasferimento di personale al mero fine di vessare il ricorrente.
Procedendo, poi, nell'analisi
delle condotte denunciate quali espressione di un disegno complessivo
etichettato come "demolitorio", secondo la prospettazione del
ricorrente gli sarebbe stato sottratto progressivamente il lavoro,
sarebbe stato oggetto di continue pressioni, tali da richiedergli
"di porre in essere un comportamento assolutamente impeccabile,
rispettoso della legge e delle mansioni affidategli", e sarebbe,
infine, stato oggetto di due successivi illegittimi licenziamenti di natura
disciplinare.
Ora, premesso che, com'è ovvio,
il rispetto della legalità non soltanto è auspicabile da parte del
lavoratore, pubblico o privato che sia, ma è addirittura doveroso, nella
misura in cui si traduce nell'osservanza delle norme, di legge e contrattuali,
che disciplinano l'esecuzione della prestazione, il parametro del
rispetto della legge assume un significato maggiormente pregnante nel
pubblico impiego, nel quale a carico del dirigente si affianca
all'ordinaria responsabilità per i danni eventualmente cagionati al
lavoratori - analoga a quella dell'imprenditore privato - anche quella
nei confronti, dell'amministrazione, soprattutto di tipo disciplinare e
contabile, che può comportare la mancata riconferma dell'incarico, senza
considerare la responsabilità politica dei vertici elettivi.
In sostanza, l'intromissione del
datore di lavoro nello svolgimento della prestazione lavorativa, al fine
di organizzare, dirigere e coordinare l'attività dei prestatori di
lavoro, è, di per sé, un atto del tutto legittimo e, anzi, congenito
nell'esecuzione del rapporto, contrassegnandosi di illegittimità, nel
senso di espressione della volontà di vessare il lavoratore e rendergli
di fatto impossibile un sereno svolgimento della prestazione, soltanto
nella misura in cui si traduca in un controllo eccessivo e
ingiustificato, che superi il limite della ragionevolezza in
considerazione della tipologia di prestazione richiesta e delle altre
situazioni contingenti che, caso per caso, possono assumere specifica
rilevanza.
Non sembra tuttavia che tale
ingerenza, per come dedotta dal ricorrente, sia ingiustificata,
irragionevole e motivata da un intento vessatorio.
Invero, le circostanze di fatto
in cui si sarebbe stigmatizzato il comportamento asseritamente
illegittimo sarebbero consistite in episodi del tutto ordinari, nei quali
è dato ravvisare, al più, una tensione tra lavoratore e datore di lavoro,
o magari dei toni polemici o accesi, ma sicuramente non la finalità
persecutoria indicata in ricorso.
Prima di passare all'esame
specifico delle singole condotte incriminate quale indici di mobbing, va
precisato che questi episodi si sono articolati in un arco temporale di
circa due anni, cioè dall'insediamento del sindaco Cr., avvenuto verso la
fine del 1998 alla seconda contestazione disciplinare del 21 novembre
2000.
Così delimitato il periodo di
riferimento, ciò che emerge è che successivamente al trasferimento del 31
dicembre 1998 - sul quale v. supra - non è stato dedotto alcun episodio
di presunta prevaricazione da parte del datore di lavoro fino al 6
novembre 1999, quando è stata contestata un'assenza dal lavoro al
ricorrente, accertata in data 3 novembre 1999 in base al riscontro di una
divergenza tra l'orario di uscita pomeridiano risultante dal cartellino
timbrato dal ricorrente e la chiusura in quel pomeriggio dei locali
dell'Ufficio scolastico cui questi era adibito.
Ora, è del tutto ragionevole che
il datore di lavoro abbia contestato al lavoratore la suddetta
circostanza, non potendosi ravvisare nell'episodio descritto alcun
contenuto lesivo, tanto più che, accogliendo le giustificazioni del
dipendente, che ha rappresentato la temporanea inagibilità dei locali e
lo spostamento del personale in altro Ufficio, nessun provvedimento
disciplinare gli è stato successivamente inflitto.
Assolutamente priva di specifica
rilevanza per la dimostrazione dell'assunto attoreo, poi, è la richiesta
fatta dall'amministrazione comunale al ricorrente per conoscere le pregresse
partecipazioni ai corsi gestiti dalla Eu., cui questi aveva partecipato
durante le precedenti amministrazioni comunali.
Peraltro, questo episodio si è,
verificato il 7 aprile 2000, quasi contestualmente ad un'indagine
amministrativa condotta, tra gli altri, anche nell'Ufficio del
ricorrente, in data 5 aprile, in occasione dell'inserimento di un link a
sfondo sessuale nel sito internet del Comune di Sa..
In questa circostanza, il
ricorrente ha lamentato la diretta partecipazione del Sindaco ai
controlli effettuati negli Uffici e la richiesta di quest'ultimo di controllare
anche i file di lavoro contenuti in un computer diverso da quello
collegato in rete.
Invero, non sembra a questo
Giudice che la diretta partecipazione del Sindaco ai controlli dei
computer nei singoli Uffici del Comune di Sa. abbia nascosto un intento
persecutorio o vessatorio nei confronti del ricorrente, non solo per la
gravità e l'eccezionalità in sé della situazione, che ha creato scalpore
nella comunità locale, testimoniato dall'articolo del Giornale di Si. del
(...) - di cui all'allegato n. 14 della produzione del ricorrente -, ma
anche, perché l'indagine amministrativa che ne è nata è stata svolta a
tappeto, con le medesime modalità ed in tutti gli Uffici, non potendosi
ritenere che l'intervento personale del Sindaco sia stato motivato da specifico
intento vessatorio nei confronti del ricorrente.
Anzi, pur senza volere entrare in
una valutazione di merito sulla legittimità dell'operato del Sindaco
nella suddetta circostanza, è comunque ben comprensibile che la massima
autorità comunale abbia voluto in prima persona provvedere agli
accertamenti in loco al fine di conoscere le ragioni che avevano
determinato l'incresciosa situazione.
Da questo episodio, tuttavia, non
è lecito inferire alcun intento vessatorio, non essendo l'indagine - a
prescindere cioè dal fatto che fosse stato o meno formalmente corretto il
comportamento tenuto -, l'intervento personale del Sindaco e le richieste
di controllo del materiale del dipendente, volta specificamente a
prevaricarlo.
Di conseguenza, del tutto
irrilevante è la successiva polemica intercorsa tra il sindaco ed il An.
Cu., apparsa sui quotidiani nella cronaca locale (cfr. all. 14).
Non solo perché il comportamento
tenuto dall'Ente comunale non ha avuto una specifica attitudine
vessatoria, ma anche perché non si è tradotto in nessuna specifica
contestazione a carico del ricorrente.
L'ultimo episodio denunciato,
infine, riguarda la vicenda dei tesserini di abbonamento all'autobus
scolastico.
Sotto questo profilo, il
ricorrente ha lamentato che indice del mobbing subito sarebbe una
ingiustificata sottrazione di mansioni.
L'assunto non può essere
condiviso.
A parte che l'unica mansione
effettivamente sottratta al ricorrente, con provvedimento del 29
settembre 2000, subito prima della prima contestazione disciplinare
sfociata, nel licenziamento, ha riguardato l'attività di consegna dei
tesserini di abbonamento AST agli alunni o ai loro genitori, affidata al
dipendente Ca. sotto la diretta vigilanza del Capo Settore, non può dirsi
che tale provvedimento sia stato assistito da specifico intento
vessatorio.
Non solo perché la sottrazione di
una tra le numerose mansioni di un dipendente non comporta certamente uno
svuotamento della prestazione lavorativa, ma anche perché essa è risultata
motivata da specifiche ragioni.
Anzitutto, con efficacia di,
giudicato, la pronuncia del Giudice del lavoro di Marsala
n. 282/2002 - in atti - ha accertato che in due episodi il
ricorrente si era rifiutato di consegnare il tesserino ai genitori degli
alunni, circostanza poi oggetto di contestazione disciplinare e posta,
tra le altre, a fondamento del licenziamento; in particolare, è stata
accertata non solo la realizzazione della condotta, ma anche la sua
rilevanza disciplinare, sia pur escludendo che essa potesse giustificare
il licenziamento.
Inoltre, proprio i problemi
lamentati da alcuni genitori hanno giustificato l'affidamento della
consegna dei tesserini ad altro dipendente, non potendosi ravvisare,
neanche in questa circostanza, la pretesa vessatorietà della condotta.
Per quanto riguarda, infine, gli
addebiti disciplinari contestati al ricorrente alla fine del 2000 e
culminati in un duplice, successivo, licenziamento, occorre premettere
due considerazioni generali.
Anzitutto, i provvedimenti datoriali
di recesso sono da considerare illegittimi, secondo quanto stabilito dal
Giudice del lavoro di Marsala nella pronuncia n. 228 del 9 aprile 2002.
Poi, il licenziamento, di per sé,
non integra un'ipotesi di mobbing atteso che consiste in un atto
direttamente espulsivo e non in uno dei tanti segmenti della condotta datoriale
volta all'emarginazione del dipendente.
Può, tuttavia, rilevare in quanto
indice di una condotta vessatoria precedente, della quale ha
rappresentato il culmine.
Ora, posto che in difetto di
prova in ordine all'attitudine prevaricatoria della condotta precedente
del datore di lavoro - come da ritenere, per le suesposte ragioni, nel
caso di specie - la sottoposizione del dipendente ad un licenziamento
disciplinare, per quanto illegittimo, costituisce comportamento del tutto
neutro, nella vicenda concreta occorre rilevare che, dall'esame del fatto
operato nella predetta sentenza n. 228/2002, che ha reputato illegittimo
il recesso datoriale, emerge che il lavoratore aveva effettivamente
commesso dei fatti carichi di disvalore, tanto da potere rilevare sul
piano disciplinare ed essere passibili della massima sanzione
conservativa.
Ciò, soprattutto, con riferimento
al primo licenziamento, rispetto al quale il. Giudice del lavoro, pur nel
ritenere eccessiva l'intimazione del licenziamento, ha reputato
sussistente l'illecito contrattuale - di natura disciplinare - del
ricorrente, consistente nella diffusione di un volantino infamante nei
confronti del sindaco e nella mancata consegna dei tesserini a due
utenti.
Invero, ciò dimostra come la
reazione del datore di lavoro sia stata certamente eccessiva rispetto al
fatto, ma essa non può reputarsi talmente sproporzionata da dimostrare
una pretestuosità nell'adozione della sanzione disciplinare, né, tanto
meno, colorare in termini di specifica intenzione vessatoria la
precedente condotta dell'Ente comunale suoi confronti.
A ciò va aggiunto che l'esame
effettuato - con efficacia di giudicato - nella sentenza n. 228/2002, ha
accertato che, da un lato, come corollario della privatizzazione dei
rapporto di impiego, che ha comportato la trasformazione dell'intimazione
del licenziamento da provvedimento amministrativo dotato di autoritarietà
in atto privatistico soggetto alle forme previste dalle norme che
disciplinano l'impiego privato, il ricorrente, alla pari degli altri
pubblici dipendenti, non aveva diritto di accesso agli atti del
procedimento disciplinare; dall'altro, che la mancata adesione del Comune
di Sa. alla procedura arbitrale era del tutto legittima (cfr. pag. 7 e 8
della sentenza).
Sotto entrambi questi profili,
pertanto, non può ravvisarsi un'attitudine vessatoria nel comportamento
tenuto, del tutto legittimamente, dall'Ente comunale.
Conclusivamente, dalla disamina
complessiva dei fatti dedotti dal ricorrente, si ricava che, lungi dall'essere
dimostrata la strategia persecutoria e demolitoria dell'ente comunale nei
suoi confronti, al fine di emarginarlo e di escluderlo dal mondo del
lavoro, i contrasti e le tensioni nell'esecuzione del rapporto, anche per
la sostanziale sporadicità degli episodi denunciati, sono restati
pienamente nell'area della normalità e della continenza, e possono essere
qualificati come vessatori soltanto movendo dall'ottica preconcetta
dell'essere vittima di abusi, per la quale si finisce per inquadrare in questa
chiave di lettura ogni comportamento altrui reputato pervasivo, invadente
o prevaricatorio.
L'insussistenza dell'illecito
sotto il profilo oggettivo, infine, rende superflua la necessità di
accertare la sussistenza effettiva dei danni lamentati dal ricorrente, nonché
il nesso causale rispetto .all'illecito medesimo.
Questo Giudice, pertanto, ha
reputato irrilevanti i mezzi istruttori articolati dal ricorrente in
ordine alla prova del danno e non ha ritenuto di disporre consulenza
tecnica.
Né, poi, è stata ammessa la
produzione documentale chiesta dal ricorrente alla prima udienza.
Ed infatti, posto che la
circostanze di fatto descritte in ricorso e rilevanti per la decisione
erano già sufficientemente istruite, la successiva produzione, oltre che
tardiva e lesiva del diritto di difesa della convenuta, sarebbe parimenti
risultata irrilevante, salvo che non si reputasse ammissibile
l'assunzione di mezzi di prova in ordine ad ulteriori circostanze di
fatto non allegate in ricorso.
Questo Giudice non ritiene di
aderire ad un siffatto orientamento e, a prescindere
dall'ammissibilità in giudizio di prove, ancorché documentali, non
dedotte, tempestivamente, nel caso di specie i suddetti documenti sono,
in definitiva, inammissibili, in quanto la loro produzione violerebbe il
principio della domanda e della correlativa allegazione dei fatti su cui
essa si fonda.
La complessità e la delicatezza
della vicenda oggetto di controversia giustifica l'integrale
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda
di risarcimento del danno non patrimoniale per effetto del licenziamento
illegittimo intimato al ricorrente.
Condanna il Comune di Sa., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al
ricorrente, a titolo di indennità ex art. 16 L.R. 41/1996, in relazione
all'anno 2000, la somma complessiva di € 451,82, oltre interessi legali,
come per legge.
Rigetta, per il resto, il ricorso
e, dichiara interamente compensate le spese di lite.
|