REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA
11 maggio 2012,  n. 203
                              

sul ricorso numero di registro generale 474 del 2009, proposto da:  

Ma.  Ci.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Rocco  Carabba,   con domicilio eletto presso Carmela Panebianco in  Pescara,  via  Alento, 127;


contro


Ministero  della    Giustizia    Dipartimento    dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Dello  Stato, domiciliata  per  legge  in  L'Aquila,  via  Buccio  di  Ranallo C/S.Domenico;


per l'annullamento del decreto in data 21 maggio 2009 con cui il Direttore generale  del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del  Ministero  della giustizia non  ha  riconosciuto  l'infermità  da  cui  è  affetto  il ricorrente dipendente da causa di servizio, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso.                                             


Visti il ricorso e i relativi allegati;                             

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;                    

Viste le memorie difensive;                                         

Visti tutti gli atti della causa;                                   

Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  8  marzo  2012  il  dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori  l'avv.  Rocco  Carabba per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello stato Anna Buscemi  per il Ministero resistente;                                            

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.             


Fatto


Oggetto di ricorso è il diniego (decreto 21.05.09 del Dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia) di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della "sinusopatia cronica" e "spondilo artrosi cervicale" contratte dal Sig. Ma. Ci., assistente capo di Polizia penitenziaria, odierno ricorrente.

Resiste l'amministrazione.

Tutte le censure muovono dall'erroneo presupposto che in sede endoprocedimentale sia stata offerta dal Sig. Ci., o comunque acquisita, la dimostrazione di una sua prolungata esposizione, per ragioni di servizio, a fattori prefrigeranti, che il Comitato di verifica per le cause di servizio non avrebbe adeguatamente valutato.

Tutto ciò che risulta dagli atti e documenti del procedimento è, invece, che il ricorrente ha svolto servizio di sentinella in camminamento di ronda e che ciò avrebbe comportato, a Lanciano, date le caratteristiche climatiche della zona, l'esposizione ad umidità e, nella stagione invernale, a venti freddi. La relazione informativa del direttore della Casa circondariale di Lanciano (doc. 1 del ricorrente) non specifica però in alcun modo né la frequenza né la durata dei turni di guardia all'aperto, né l'incidenza totale sul servizio complessivo, e pertanto non consente alcuna valutazione sulla possibile efficacia patogenetica della eventuale correlata esposizione al freddo ed all'umidità.

La relazione del direttore della Casa circondariale di Pescara (doc. 4 del ricorrente) si limita a precisare, sul punto, la durata del turno, che è di due ore, ma non esplicita fattori di esposizione al freddo ( né essi possono ritenersi impliciti nella situazione climatica della zona), limitandosi a riferire di generici "disagi fisici ed ambientali", peraltro in collegamento anche con altre attività d'istituto, certamente non comportanti esposizione a fattori perfrigeranti, ma semmai a fattori aspecifici di stress comuni a tutti gli appartenenti al Corpo della P.P. (si confronti l'ultimo capoverso della relazione, titolato appunto "circostanze peculiari del servizio svolto dagli appartenenti al Corpo di P.P.).

Tutta la documentazione clinica prodotta dal ricorrente, di formazione anteriore al parere 29.07.2008 del Comitato di verifica, ha esclusivo contenuto diagnostico e prognostico, ma non indica mai fattori causali o concausali.

Il verbale della Commissione medica ospedaliera (CMO) di Chieti aggiunge a quanto sopra il giudizio di idoneità al servizio d'istituto e quello di ascrivibilità tabellare ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, ma non esprime, come di norma, alcuna valutazione sulla pretesa dipendenza da causa si servizio.

In tale situazione, il Comitato di verifica per le cause di servizio, "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, .....tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti" (cfr. ultimo c.p.v. delle premesse del verbale 29.07.08, n. 432), del tutto correttamente ha concluso, "che non risulta che il soggetto, a causa delle sue specifiche mansioni, sia stato sottoposto a prolungata e continua esposizione a fattori atmosferici negativi".

Soltanto la relazione medico-legale del 21.09.09 (doc. 11 del ricorrente) tenta per la prima volta la individuazione di fattori causali e/o concausali, ma per evidenti ragioni temporali essa non ha potuto essere acquisita al procedimento, conclusosi il 21.05.2009 con l'impugnato diniego. Comunque, essa indica come concausa l'esposizione ad agenti atmosferici negativi, la cui durata, continuità e correlato effetto patogenetico non risultano in alcun modo dagli atti del procedimento, nonché situazioni psicostressanti che la Casa circondariale di Pescara ha genericamente indicato come aspecifiche, cioè tipiche del servizio d'istituto, in quanto dipendenti dal contatto con i detenuti ( cfr ultimo c.p.v. della nota 27.10.05, doc. 4 del ricorrente).

Tanto premesso, tutti i motivi sono infondati.

Infatti:

- è esatto il presupposto che non risulta dagli atti una esposizione continua e prolungata ad agenti atmosferici negativi (secondo, quinto e sesto motivo);

- non vi è alcun contrasto tra tale presupposto del diniego e le risultanze documentali; trattandosi di accertamento tecnico non vi è spazio alcuno per valutazioni comparative di interessi (terzo motivo);

- l'affermazione ricorrente, secondo la quale il processo degenerativo dei tessuti non potrebbe essere ricondotto al normale invecchiamento della persona prima dei 45-50 anni, è del tutto apodittica e non suffragata da alcun riscontro tecnico o allegazione di letteratura scientifica sul punto (quarto motivo);

- stante il rigetto di tutte le censure dedotte a carico del parere del Comitato, va respinta pure la censura di illegittimità derivata del diniego (primo motivo).

Conclusivamente, il ricorso è respinto.

Le spese sono compensate in considerazione della natura della controversia.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 MAG. 2012.