Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione I
Sentenza 24 maggio 2007, n. 4784
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente
impugna il bando di concorso, meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui
stabilisce, fra i requisiti di ammissione, il possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza con il punteggio non inferiore a 105/110.
Deduce sostanzialmente che la previsione del voto minimo sarebbe priva di
ragionevole giustificazione e comunque arbitraria e discriminatoria.
Si è costituita, per resistere, l'Avvocatura generale dello Stato.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 7
marzo 2007.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
A norma dell'art. 12 del regolamento adottato dal Senato delle Repubblica il 17
dicembre 1971 - atto di normazione primaria sottratto a sindacato di
legittimità costituzionale, come affermato dalla Corte costituzionale con
sentenza n. 154 del 1985 - le controversie relative al rapporto di lavoro del
personale del Senato esulano dalla cognizione del giudice (sia ordinario che
amministrativo), in quanto spettano in via esclusiva al Senato e ai suoi organi
(Cass., Sez. un., 10 aprile 1986, n. 2546; id., 18 novembre 1988, n. 6241).
Con riguardo alla controversia vertente (come nel caso di specie), sulla
pretesa illegittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale volta alla
costituzione di un rapporto di impiego, è stata parimenti affermata
l'autodichia degli organi parlamentari, la quale non è limitata ai soli
rapporti di lavoro già esistenti, ma ricomprende anche i rapporti in fieri, sia
per l'evidente analogia delle due situazioni, sia perché anche nell'ipotesi di
costituzione di un nuovo rapporto di lavoro va evitata ogni possibilità di
interferenza da parte di altri poteri od organi pubblici (cfr. TAR Lazio, sez.
I, 20 aprile 2005, n. 2905; id., n. 1030 dell'11 febbraio 2006; id., n. 1680
dell'11 marzo 2001).
La citata norma del Regolamento del Senato (come l'omologa e, anzi, più chiara
previsione contenuta nel testo originario dell'art. 12, 3° comma, del
Regolamento della Camera dei Deputati del 18 febbraio 1971), pur non contenendo
un'espressa devoluzione agli Organi di autodichia della cognizione sui ricorsi
proposti dall'extraneus, è stata infatti costantemente interpretata dal Giudice
della giurisdizione in tal senso (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18 febbraio 1992,
n. 1993; v. anche Cass. civ., Sez. un., 23 aprile 1986, n. 2861).
L'estensione dell'ambito di operatività della sfera di giurisdizione domestica
anche alle pretese avanzate da soggetti "estranei" ha trovato
successiva sanzione formale dapprima nella deliberazione della Camera dei
Deputati 16 dicembre 1998, con cui veniva modificato il citato art. 12 nel
senso di demandare all'Ufficio di Presidenza l'adozione dei regolamenti e delle
altre norme concernenti "[...] d) lo stato giuridico, il trattamento
economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi
compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio; [...] f) i ricorsi nelle
materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche
presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di
amministrazione della Camera medesima" (3° comma; è inoltre previsto che l'Ufficio
di Presidenza giudichi "in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera
f del comma 3"; v. 6° comma).
Successivamente, per quanto riguarda il Senato, il Regolamento dei Concorsi
approvato in data 11 febbraio 2002, ha previsto, all'art. 18, comma 1, che
"Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile ricorso alla
Commissione contenziosa del Senato della Repubblica per motivi di legittimità,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo
di affissione ovvero di pubblicazione, del singolo provvedimento eventualmente
ed immediatamente lesivo, salva la possibilità di presentare successivamente
motivi aggiunti".
Inoltre, con deliberazione in data 12 dicembre 2005 del Consiglio di
Presidenza, è stato approvato il "Regolamento sulla tutela giurisdizionale
relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o
le procedure di reclutamento", il quale stabilisce espressamente, all'art.
1, comma 1, che "sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e
provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di
reclutamento del personale, sono competenti gli Organi di autodichia istituiti
con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato del 18 dicembre 1987,
modificata nella riunione del 9 dicembre 1990, nella composizione prevista
dall'art. 2 del presente Regolamento".
E' evidente che tale disposizione - mentre estende tout court la giurisdizione
domestica, con disposizione innovativa, agli atti concernenti soggetti estranei
al Senato (segnatamente, per quanto riguarda gli atti adottati nell'ambito di
una procedura di gara d'appalto, per i quali questo Tribunale aveva rilevato
l'assenza, nel Regolamento del Senato, di uno specifico potere di autodichia -
cfr. la cit. decisione n. 1030/2006) - conferma invece il precedente assetto
della giurisdizione domestica in ordine ai ricorsi relativi ad atti e
provvedimenti concernenti i dipendenti, ai quali risultano pienamente
assimilati quelli riguardanti le procedure di reclutamento, ab origine devoluti
agli Organi di autodichia del Senato.
Per quanto appena argomentato, deve dunque ritenersi che sul ricorso
all'odierno esame, questo Tribunale amministrativo sia sfornito di
giurisdizione.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le
parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I, definitivamente
pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile per
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.