Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

 

Sezione I bis

 

Sentenza 26 maggio 2005, n. 4200

 

 

 

 

 

FATTO

 

Espone preliminarmente il ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli a 173 posti di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato ai vigili volontari iscritti nei quadri del personale volontario.


Contesta con il presente gravame l'esclusione dall'anzidetta selezione, disposta dall'Amministrazione procedente in ragione del ritenuto superamento dei limiti massimi di età, ai sensi dell'art. 1, comma VII, della legge 10 agosto 2000 n. 246.


Queste le dedotte doglianze:


1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma II, lett. b) e d) del D.P.R. 487/1994; 1, comma VII, della legge 246/2000, 22 della legge

58/1986; 3, commi Vi e VII delle legge 127/1997; 3 della legge 241/1990; 2, 3, 4, 52 e 97 della Costituzione;


2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, omessa considerazione di elementi, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.


Al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo, il ricorrente non aveva ancora compiuto il 38° anno di età: per

'effetto sostenendo l'interessato di non aver superato il limite di 37 anni previsto per l'ammissione alla selezione.


Viene lamentato che una non corretta interpretazione delle disposizioni al riguardo applicabili avrebbe condotto ad una arbitraria restrizione del

novero dei candidati alla selezione, in conflitto con il principio volto a favorire una quanto più estesa partecipazione alla stessa.


La clausola del bando nella fattispecie applicata, inoltre, avrebbe introdotto una disposizione recante diversa formulazione rispetto a quella di cui

al comma VII dell'art. 1 della legge 246/2000, che si limita a stabilire in 37 anni di età il limite per la partecipazione ai concorsi: senza escludere,

peraltro, la fruibilità del beneficio dell'elevazione del limite di età stesso, ai sensi dell'art. 2, comma II, lett. b) e d) del D.P.R. 487/1994 e dell'art.

22 della legge 958/1986.


In relazione all'asserita titolarità del beneficio dell'innalzamento del limite di età, assume il ricorrente che la procedente Amministrazione abbia

omesso lo svolgimento dei necessari approfondimenti istruttori.


Soggiunge, inoltre, che la legge 127/1997 (Bassanini-bis) ha abolito il limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi, salvo specifiche

eccezioni normativamente contemplate che, ove ricorrenti, non possono tuttavia trovare applicazione se non congiuntamente alle previsioni che

consentono l'elevazione del limite stesso.


Con motivi aggiunti notificati in data 13, 14 e 21 novembre 2003, parte ricorrente, a seguito della pubblicazione della graduatoria del concorso

anzidetto (avvenuta il 1° ottobre 2002) ha ribadito le censure già svolte con l'atto introduttivo del giudizio, contestando la legittimità (anche)

della suddetta graduatoria.


La parte ricorrente ha quindi concluso insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.


L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.


La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale

respinta con ordinanza n. 4849, pronunziata nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2002.


Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell'11 maggio 2005.

 

DIRITTO

 

1. Giova preliminarmente procedere, ad integrazione di quanto riportato in narrativa, ad alcune precisazioni rilevanti ai fini del decidere.


L'odierno ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso, per titoli, a 173 posti di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - n. 92 del 20 novembre 2001.


Il bando anzidetto, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della delibazione della sottoposta controversia, prevedeva (art. 2, punto 2) che

l'ammissione alla selezione potesse essere disposta in favore degli aspiranti aventi "età non superiore agli anni trentasette, con esclusione di

qualsiasi beneficio di elevazione".


Tale previsione trova fondamento nella disposizione dettata dal VII comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 2000 n. 246, il quale stabilisce che

alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di prima attuazione, per il 25 per

cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale

volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta

in conformità all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché dei requisiti psico-fisici ed

attitudinali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'articolo 1

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al D.M. 3 maggio 1993, n. 228 del Ministro dell'Interno. Il limite di età

per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni".


2. Quanto sopra preliminarmente osservato, si duole in primo luogo il ricorrente che l'avversata esclusione dalla selezione concorsuale de qua sia

intervenuta in difetto del necessario presupposto, atteso che alla data di scadenza del termine delle domande di partecipazione (dal bando fissata

entro il termine di giorni trenta successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta: e, quindi, al 21 dicembre 2001) l'interessato, nato il 25 maggio

1964, aveva bensì compiuto il 37° anno di età, ma non ancora il 38°.


Tale censura è infondata.


Nel caso in cui il bando di concorso preveda un limite massimo di età per l'assunzione, tale limite si considera infatti superato al compimento della

ezzanotte del giorno del compleanno (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, 20 maggio 2002, n. 749).


In altri termini, quando la legge - relativamente a procedure di pubbliche selezioni concorsuali - ricolleghi il verificarsi di determinati effetti al

compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite di età fissato dalla norma deve intendersi

superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (T.A.R. Lombardia, Milano, 19 settembre 2001 n. 5993).


Tali considerazioni - che il Collegio condivide; ed alle quali presta, conseguentemente, convinta adesione - univocamente depongono nel senso

dell'infondatezza della censura all'esame

E ciò in quanto l'odierno ricorrente, nato il 25 maggio 1964, alla data del 25 maggio 2001 aveva compiuto il 37° anno di età; di tal guisa che, in

presenza del "superamento" di detto limite (fissato nella lex specialis della procedura concorsuale) in epoca anteriore alla data di scadenza del

termine per la presentazione delle domande di partecipazione (coincidente con il 21 dicembre 2001), legittimamente l'Amministrazione procedente

ne ha disposto l'esclusione ai sensi del riportato art. 2, punto 2., del bando.


3. Né sono fondate le censure con le quali parte ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'elevazione del limite di età, come sopra

fissato in trentasette anni.


La pretesa invocata dal sig. Monaco non ha alcun fondamento normativo e, comunque, la ripetuta previsione di bando escludeva espressamente

qualsiasi beneficio di elevazione: né il ricorrente ha tempestivamente impugnato siffatta previsione della lex specialis in riferimento alla pretesa

difformità di essa rispetto a quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma VII dell'art. 1 della legge n. 246/2000.


La fissazione di specifici ed insuperabili limiti di età per l'accesso agli impieghi alle dipendenze della P.A. è, comunque, facoltà riservata alla

discrezionalità legislativa e l'esercizio di siffatto potere giammai può ritenersi irragionevole allorquando la determinazione del limite suddetto

risponda - come nel caso in esame - a criteri di evidente correlazione tra la probabilità statistica di una duratura conservazione dei requisiti psico

fisici necessari allo svolgimento dell'attività (in specie, particolarmente usurante) relativa al posto messo a concorso e le capacità normalmente

possedute dall'essere umano in corrispondenza del raggiungimento dell'età massima prevista.


4. Parimenti infondate sono le doglianze con le quali parte ricorrente eccepisce che l'introduzione di un limite di età per la partecipazione alle

elezioni concorsuali per l'ammissione nel Corpo dei Vigili del Fuoco - di cui al citato art. 1 della legge 246 del 2000 - si porrebbe in contrasto con le

disposizioni dettate dall'art. 3, comma VI, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha invece affermato un principio, che si assume suscettibile di

generale applicazione, di libera partecipazione ai pubblici concorsi.


Due elementi inducono ad escludere che la prospettazione di parte ricorrente sia condivisibile.


In primo luogo, la legge 246 del 2000, che ha introdotto la rammentata disciplina per gli accessi nel Corpo dei Vigili del Fuoco - stabilendo un limite

massimo di età, per gli aspiranti, fissato in trentasette anni - è norma successiva rispetto alla legge "Bassanini-bis": trovando, conseguentemente, applicazione il noto principio dello jus superveniens, idoneo a consentire ad equipollente fonte normativa l'introduzione di una

difforme regolamentazione della materia già precedentemente disciplinata.


Inoltre, lo stesso comma Vi dell'art. 3 della legge 127/1998 espressamente stabilisce - lungi dal conferire all'abolizione del limite di età per la partecipazione ai pubblici concorsi carattere di generalizzata operatività - che "la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni

non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole Amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive

necessità dell'Amministrazione".


E che, quanto alla particolare posizione oggetto di selezione concorsuale ricorressero idonei fondamenti giustificativi al fine di introdurre - anche

successivamente all'entrata in vigore della legge 127/1997 - un limite di età, è confermato dal parere reso dalla Sezione Atti Normativi del

Consiglio di Stato in data 7 dicembre 1998, reso al Ministero dell'Interno a fronte di uno schema di regolamento.


In tale parere - dato atto che legittimamente il regolamento ministeriale recante disciplina del limite di età per l'accesso mediante pubblico

concorso nel profilo di vigile dell'area operativa tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conferma il limite di anni 30 (già stabilito dall'art. 11

della legge 5 dicembre 1988 n. 521 per l'ammissione ai prefati concorsi) escludendo l'applicazione di qualsiasi elevazione del limite suddetto –vengono poste in evidenza, quale congruo presupposto di derogabilità alle disposizioni dettate dalla legge 127/1997:


- la peculiare natura del servizio de quo (che richiede il possesso di particolari doti fisiche);


- nonché la presenza di limiti di età previsti per il pensionamento della suindicata categoria, inferiori a quelli stabiliti per la generalità delle

categorie del pubblico impiego.


5. Nel dare quindi atto dell'inaccoglibilità delle censure dalla parte ricorrente dedotte con il presente gravame, dispone conclusivamente la Sezione

la reiezione del ricorso.


Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I-bis - respinge il ricorso indicato in epigrafe.


Condanna il ricorrente sig. Monaco Giovanni al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione dell'Interno per

complessivi Euro 1.000,00 (Euro mille/00).


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

 

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