N. 00279/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01198/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2010, proposto da:

D, Kumar, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;


contro


U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;


per l'annullamento


del decreto prot. n. EMERS 10966/8 Quest del 28/7/2010 notificato i n dato 15/8/2010, recante rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. G, xxxx Fabrizio a favore del ricorrente, nochè di ogni altro atto connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;


Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO


Ritenuto che con il ricorso in trattazione è stato impugnato il provvedimento della Prefettura (S.U.I.) suddetta con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex lege 102/2009 in quanto il ricorrente risulta gravato da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98;


Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 ed 8 del 10 maggio 2011 con le quali è stata affermata la incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché con la sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di Lussemburgo;


Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze e a quelle successive della III Sezione del Consiglio di Stato relative alla medesima questione di fondo nelle quali si rispecchiano le validità dei contenuti del presente ricorso e perciò di accogliere lo stesso, con compensazione delle spese.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.


Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:


Mario Mosconi, Presidente, Estensore


Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario


Carmine Russo, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE       



DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 27/02/2012


IL SEGRETARIO


(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)