Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2010, proposto da:
D, Kumar, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in
Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto prot. n. EMERS 10966/8 Quest del 28/7/2010 notificato i n
dato 15/8/2010, recante rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro
irregolare presentata dal sig. G, xxxx Fabrizio a favore del
ricorrente, nochè di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2012 il dott.
Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Ritenuto che con il ricorso in trattazione è stato impugnato il provvedimento della Prefettura (S.U.I.) suddetta con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex lege 102/2009 in quanto il ricorrente risulta gravato da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98;
Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7
ed 8 del 10 maggio 2011 con le quali è stata affermata la
incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della
Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
nonché con la sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di
Lussemburgo;
Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze e a quelle
successive della III Sezione del Consiglio di Stato relative alla
medesima questione di fondo nelle quali si rispecchiano le validità dei
contenuti del presente ricorso e perciò di accogliere lo stesso, con
compensazione delle spese.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente, Estensore
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
Carmine Russo, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)