REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato la presente



SENTENZA

(122/2008)



sul ricorso n. 610 del 2007 R.G., proposto da D.P., rappresentata e difesa dall’avvocato Filiberto Abbate, elettivamente domiciliata in Latina presso la segreteria della sezione;

contro

azienda sanitaria locale di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 135 del 29 luglio 2006 del Giudice di pace di Anagni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/01/2008 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso all’esame, notificato il 5 giugno 2007 e depositato in segreteria il successivo 28 giugno, la ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe rappresentando che essa: a) è stata pubblicata il 26 luglio 2006 e notificata con formula esecutiva all’azienda il 22 agosto 2006; b) è di conseguenza passata in giudicato come da certificazione apposta in calce alla copia il 16 aprile 2007 dal cancelliere dell’ufficio del giudice di pace di Anagni; c) l’amministrazione non ha corrisposto il dovuto nonostante la notifica di atto di precetto in data 2 febbraio 2007;

Ritenuto che, secondo l’orientamento della sezione, il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza dell’A.G.O. presuppone che: a) la sentenza di cui si chiede l’esecuzione sia passata in giudicato; b) tale sentenza sia successivamente al passaggio in giudicato notificata al debitore; c) il creditore attenda, prima di intraprendere il giudizio, 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31-12-1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28-2-1997, n. 30 secondo cui “le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”; d) il deposito del ricorso per l’esecuzione del giudicato sia preceduto dalla notifica dell’atto di diffida – sottoscritto personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di apposita procura - prescritto dall’articolo 90 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, costituente, per consolidata giurisprudenza, atto diverso e distinto dal precetto funzionale alla esecuzione forzata in sede civile (Consiglio di Stato, sez. V, 5 settembre 2006, n. 5128);

Ritenuto per quanto precede che il ricorso sia inammissibile in quanto la ricorrente non ha notificato all’amministrazione la sentenza di cui chiede l’esecuzione dopo il passaggio in giudicato né ha notificato la prescritta diffida prima del deposito del ricorso (a nulla valendo la successiva notifica della diffida in data 9 novembre 2007);

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25/01/2008 con l'intervento dei signori:

Davide Soricelli, Presidente FF, Estensore

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario

Maria Grazia Vivarelli, Referendario

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO