N. Reg.
Sent.
Anno
NN. 9874 e 8029
Reg. Gen.
Anni 1998 e 2000
R E P U B B L I C A I T A L I A
N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha
pronunciato
la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi nn. 9874/1998 e 8029/2000 proposti da
C.G., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cassiano Massimo, Marina Milli e
Roberta Fanelli e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, in Via F.
Civinini n. 12;
C O N T R O
il Ministero delle Finanze ed il Comando Generale
della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
con
il ricorso n. 9874/1998,
del decreto del Dirigente del Servizio
Amministrativo – Divisione III – del Comando Generale della Guardia di Finanza
n. 392 del 30.3.1998 con cui è stata respinta la domanda di equo indennizzo per
tardività della richiesta;
con
il ricorso n. 8029/2000,
del decreto della medesima Autorità n. 263 del
17.12.1999 con cui si ritiene che l’istanza di equo indennizzo è respinta anche
perché mancherebbero i requisiti di cui alla legge n. 1094 del 1970;
Visti
i ricorsi ed i relativi allegati;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 7.7.2004 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi,
altresì, gli avv.ti M. Cassiano e Tortora per l’Avvocatura Generale dello
Stato;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il primo ricorso, notificato il 15 luglio 1998
e depositato il successivo 27 luglio, l’interessato, in qualità di finanziere
scelto del Corpo della Guardia di Finanza, ha impugnato l’atto meglio
specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso alla
liquidazione dell’equo indennizzo spettante per alcune infermità dipendenti da
causa di servizio (tra cui in particolare “esiti di gastroresezione con gea ben
funzionante in pregressa malattia peptica”).
Con il secondo ricorso la parte istante ha
impugnato il successivo provvedimento di diniego del beneficio a suo tempo
richiesto fondato anche sull’ulteriore presupposto della non utilizzabilità
degli accertamenti sanitari effettuati dalla C.M.O. di Milano nel 1996.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi
di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati
aspetti sintomatici.
Non
si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
D I R I T T O
Occorre preliminarmente precisare che i ricorsi
indicati in epigrafe vanno qui riuniti per evidente connessione soggettiva ed
oggettiva.
Con i motivi di gravame relativi al primo
provvedimento impugnato, il ricorrente contesta in pratica l’erroneità
dell’affermazione contenuta nel decreto del 30.3.1998, secondo cui la domanda
di equo indennizzo debba considerarsi intempestiva in relazione al termine di
sei mesi imposto dall’art. 3 del regolamento approvato con R.D. 15.4.1928 n.
1024.
La doglianza è fondata, oltre che prevalente ed
assorbente rispetto alle altre.
Secondo l’Amministrazione intimata, l’interessato
avrebbe avuto conoscenza dell’infermità già in data 16.9.1991 (cioè al momento
di uscita dall’Ospedale Militare di Milano) e poi avrebbe presentato l’istanza
per il relativo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il
21.9.1963.
L’argomento è del tutto erroneo ed irrilevante,
come giustamente sostenuto da parte ricorrente, per la patente ragione connessa
al diverso grado di infermità sussistente nei due termini temporali di
riferimento.
Infatti, nel momento individuato dalla p.a. il C.
ha avuto conoscenza della seguente affezione: “gastrite e colite spastica con
lieve risentimento appendicolare”; mentre, nella domanda di accertamenti la
verifica della dipendenza da causa di servizio è riferita alla diversa e più
grave infermità quale è quella della “ulcera duodeno bulbare”, che risulta
accertata e conosciuta dall’interessato soltanto in data 8.8.1963.
L’indagine circa la tempestività della domanda di
accertamento della suddetta dipendenza avrebbe presupposto da parte del Comando
della G.d.F. delle valutazioni tecniche che sono state obiettivamente disattese
dall’Amministrazione intimata proprio perché il termine semestrale previsto dal
citato art. 3 decorre, non dalla mera conoscenza della infermità genericamente
intesa, bensì dalla consapevolezza della gravità della malattia contratta e
della dipendenza di essa da causa di servizio (v. Cons. Stato, Sez. IV,
10.3.2004 n. 1120).
In ogni caso, in presenza di infermità ad andamento
evolutivo (come è nella fattispecie di cui è merito), che si stabilizza solo ad
un certo grado di gravità col decorso del tempo, il termine per la
presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio comincia a decorrere dalla conoscenza della stabilizzazione e della
permanenza della gravità e non dal momento, di per sè notevolmente difficile da
determinare, nel quale sia successivamente sorto il dubbio o sia maturata la
sicura conoscenza che l'infermità sia stata causata da motivi di servizio (v.
sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2003 n. 3665).
Allo stesso modo risulta fondata la doglianza
relativa al secondo provvedimento impugnato secondo cui la non utilizzabilità
degli accertamenti sanitari condotti dal C.M.O. di Milano nel 1996 in merito
alla dipendenza dell’infermità “esiti di gastroresezione con gea ben funzionante
in pregressa malattia peptica” è il frutto di un’erronea applicazione della
procedura vigente.
Nella specie, non è in discussione l'autonomia
funzionale della procedura per l'attribuzione dell'equo indennizzo, rispetto a
quella concessiva del trattamento pensionistico privilegiato.
Tuttavia, pur nella diversità degli effetti dei due
procedimenti, previdenziale l'uno e pensionistico l'altro, i due istituti hanno
a presupposto l'unicità dell'accertamento, relativo al medesimo fatto
patogenetico ed alla sussistenza di un nesso eziologico tra il fatto di
servizio e l'infermità del dipendente.
Pertanto, ritenuta la valenza plurima di tale
accertamento, in relazione ai diversi benefici previsti dal sistema normativo,
il riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio deve
ritenersi acquisito, anche ai fini dell'equo indennizzo, una volta che sia
intervenuta una pronuncia giurisdizionale della Corte dei Conti - come nel caso
in esame - dichiarativa del diritto del ricorrente a pensione privilegiata, in
base alla stessa infermità (V. Cons. Stato sez. V, 17 maggio 1996, n. 566 e
Sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746).
Nel caso di cui è merito il sig. C. ha avuto
riconosciuto il beneficio della pensione privilegiata per effetto del decreto
n. 119267 del 29.10.1997 ed in conseguenza dell’accertamento della dipendenza
da causa di servizio della stessa infermità per la quale l’Amministrazione
resistente ha per ben due volte negato il beneficio dell’equo indennizzo.
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie
il ricorso e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati laddove negano
il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’infermità “esiti di
gastroresezione con gea ben funzionante in pregressa malattia peptica”.
Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,
previa riunione, definitivamente pronunciando sui
ricorsi proposti da C.G., li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento
delle spese di giudizio che si liquidano sin d’ora in € 3000, (tremila/00) a
favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 7
luglio 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico
LA MEDICA Presidente
Francesco
RICCIO Consigliere Relatore
Anna
BOTTIGLIERI Consigliere
Il
Presidente Il Consigliere est.