TRIBUNALE
ORDINARIO DI NOLA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nola, dott. Diego Vargas, ha
pronunziato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nell'udienza di discussione del 16/06/2005 nella causa iscritta nel ruolo
generale degli affari contenziosi della sezione lavoro al n.xxxxxxx
Vertente tra
같같같같같같 rappresentato e difeso dall'Avv. � e dall'Avv. � presso il cui
studio in Napoli � -ricorrente-
E
******* in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore e
liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. � ed elettivamente domiciliata in
Nola � presso lo studio dell'Avv. � -resistente-
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti
introduttivi e confermate all'udienza di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/05/2003 parte ricorrete esponeva:
- di essere dipendente per intervenuta cessione di ramo d'azienda dall'01/06/96
della societ� resistente;
- di aver sempre prestato la propria attivit� lavorativa presso lo stabilimento
di XXXXX ed inquadrato nella III categoria del CCNL per l'industria
metalmeccanica privata con mansioni di operaio cablatore fino alla data del
licenziamento intimato a decorrere dal 04/11/2002;
- che in data 30/10/2002 gli era stato comunicato il licenziamento ai sensi e
per gli effetti dell'art.4 legge 223/91 con decorrenza dal successivo 04/11;
- che la societ� resistente aveva omesso di comunicare ai sindacati sia i
motivi tecnici ed organizzativi ostativi all'adozione di misure diverse dalla
mobilit�, sia le misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale n� indicava il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni diverse da
quelle previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva in violazione
della previsione dell'art. 4 commi 2 e 3 della legge 223/91;
- che il licenziamento del ricorrente era avvenuto in violazione dei criteri di
scelta di cui all'art.4 commi 5 e 9 della legge 223/91;
- che la ******* non aveva provveduto ad inviare all'Ufficio Regionale del
Lavoro e della massima occupazione competente, n� alle associazioni sindacali
di categoria, la comunicazione, contestuale al licenziamento, contenente
l'elenco dei lavoratori collocati in mobilit� giusta previsione dell'art. 4
comma 9 della legge 223/91;
Chiedeva
pertanto,:
- accertare e dichiarare la illegittimit� , nullit� ed inefficacia dell'atto di
recesso ex art. 4 e 24 della
legge 223/91 posto in essere dalla ***** nei confronti di 같같같같같�;
- ordinare alla ******** di reintegrare il ricorrente nel posto precedentemente
occupato;
- condannare la *******. al pagamento di una indennit� , a titolo di
risarcimento danni, commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione ex. Art.18 legge
300/70 come modificato dalla legge 108/90;
- vittoria di spese;
Si costituiva tempestivamente la ******* che eccepiva l'infondatezza del
ricorso e chiedeva il rigetto della domanda e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Non necessitando lo svolgimento di attivit� istruttoria la causa veniva decisa
sulla base della documentazione in atti.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Per un
correttamente inquadramento della questione e conseguente disamina della
contestazioni mosse da parte ricorrente alla legittimit� del licenziamento
irrogatogli in data 30/12/2002 con decorrenza dal successivo 4/11 occorre, in
primo luogo, rilevare come tale provvedimento, insieme ad altri simili,
costituiva applicazione di un piano di risanamento aziendale che prevedeva il
ricorso alla cigs per 12 mesi per crisi aziendale ed un alleggerimento degli
organici al termine di quest'ultima.
In particolare le parti sociali, dopo una serie di incontri, pervenivano in
data 1/8/2002 alla sottoscrizione di un accordo quadro, nell'ambito del quale,
a fronte dell'impegno aziendale di mantenere in vita lo stabilimento di XXXXX ,
dedicato alla produzione di cablaggi, venivano indicate le azioni gestionali
necessarie al raggiungimento dell'obiettivo.
In tale accordo � stata indicata la persistenza di una gravissima crisi
economico-finanziaria e produttiva che aveva generato uno squilibrio
costi/ricavi, tale da rendere indifferibili ed urgenti gli interventi
finalizzati all'attuazione di un piano di risanamento che, attraverso una
riduzione di costi diretti ed indiretti, consentisse un riposizionamento
dell'azienda nell'ambito del mercato nazionale di produzione dei cablaggi,
superando i deficit produttivi dell'ultimo quadriennio.
Veniva evidenziato che i volumi produttivi acquisiti avevano prodotto ingenti
negativit� economiche in considerazione delle tipologie di produzione acquisite
che erano risultate, in parte, oggettivamente incompatibili con le
professionalit� utilizzabili nel sito di XXXXX : professionalit� in parte non
pi� adeguate sia per l'innalzamento dell'et� fisiologica sia per le ridotte
capacit� lavorative che impedivano il raggiungimento di livelli di efficienza
tali da rendere competitivo l'attuale prodotto aziendale.
Con tale accordo veniva previsto che l'azienda avrebbe provveduto a richiedere
il trattamento di cigs per crisi aziendale per dodici mesi, individuando tutti
gli ulteriori specifici strumenti idonei alla gestione dei processi di
risanamento della crisi in corso e della riorganizzazione dell'attivit�
aziendale.
Conseguentemente, con comunicazione del 06/09/2002, l'azienda dava avvio alla
procedura per la concessione del trattamento di integrazione salariale per crisi
aziendale conclusasi con l'accordo del 24/09/2002 con cui si dava atto del
miglioramento dei conti economici derivanti dal ricorso alla cigs e del
possibile mantenimento del sito produttivo ed una gestione non traumatica delle
eccedenze di personale persistenti che sarebbero conseguiti all'attuazione del
piano di risanamento di cui all'accordo sindacale dell'1/8/2002.
Sempre nell'ambito della gestione di tale stato di crisi aziendale la *******
in data 30/09/2002 provvedeva ad inoltrare alle RSU ed alle OO.SS. la
comunicazione di avvio per le procedure di mobilit� come previsto dagli artt.4
e 24 legge 223/91 .
Con riferimento alle cause alla base della eccedenza di personale la azienda
ribadiva le oscillazioni produttive negative conseguenti alle ridotte esigenze
del cliente Fiat e la necessit� di migliorare le efficienze produttive,
accrescendo la competitivit� aziendale denunciando, altres�, la gravissima
crisi finanziaria che aveva comportato elevate perdite di esercizio per gli
anni 2000 e 2001 derivanti dall'inadeguatezza dell'assetto produttivo.
Precisava, inoltre, la competitivit� globalizzata crescente da parte delle
aziende committenti e la necessit� di una complessiva riduzione dei costi con
particolare riferimento a quello della manodopera ed indicava come il
risanamento dell'insediamento industriale fosse indissolubilmente legato ad una
strategia produttiva finalizzata alla creazione di un centro di produzione
agile ed efficiente che avrebbe consentito una strategia produttiva per il
periodo ottobre 2003- ottobre 2004 finalizzata al mantenimento di volumi tali
da consentire nel periodo l'impiego di manodopera diretta in misura non
inferiore alle 40 unit�, pari al limite minimo ottimale per ottenere un
soddisfacente mix costi/ricavi.
Per il raggiungimento di tale obiettivo si rendeva, pertanto, necessaria
l'adozione di una complessiva strumentazione di gestione che comportava il
ricorso alla cigs per 12 mesi per crisi aziendale, con contestuale
alleggerimento degli organici al termine della procedura.
Quanto ai motivi tecnico-organizzativi per i quali non era possibile evitare in
tutto o in parte la dichiarazione di eccedenza, l'azienda aveva precisato che
erano da rinvenirsi nell'ambito della enorme concorrenza nel settore della
produzione cablaggi, che rendeva l'azienda non competitiva sul mercato; lo
squilibrio tra le attuali risorse - costi \ produttivit� \ fatturato - che
risultava rimediabile solo attraverso una drastica riduzione dei costi; la
necessit� di tarare l'organico sulle prefigurate esigenze produttive a medio
termine che prevedessero l'acquisizione di volumi produttivi compatibili con le
professionalit� presenti in azienda, idonei a saturare un numero di addetti di
40\46 unit�.
Si dava, quindi, atto che l'esubero dei dipendenti dello stabilimento di XXXXX
era pari a 73 unit� su 119, di cui per la parte che interessa il presente
ricorso con riferimento alle mansioni del 같같같, 21 addetti alla cablatura di
III livello su 43.
Attivata la richiesta di esame congiunto da parte delle OO.SS., le parti
sociali sottoscrivevano il verbale di accordo del 09\10\2002 con il quale,
dandosi reciprocamente atto della regolarit� delle procedure espletate,
concludevano la procedura di cui alla legge 223\91, confermando di dare corso
ad una riduzione di personale di73 unit�, in esubero rispetto alle esigenze
produttive aziendali, e convenendo che il criterio di scelta dei lavoratori da
collocare in mobilit�, nell'ambito e nel rispetto delle imprescindibili
esigenze tecnico - produttive aziendali, era costituito dalla possibilit� per
il dipendente di ottenere un trattamento di quiescenza, pensione di anzianit� o
di vecchiaia, entro il termine di scadenza della fruizione dell'indennit� di
mobilit� di cui all'art.7 della legge 223\91.
Si dava, inoltre, atto che i criteri di scelta dovevano considerarsi
alternativi e sostitutivi ex art.5 legge223\91 e si concordava che la
risoluzione dei rapporti di lavoro avrebbe avuto una decorrenza compresa tra la
data dell'accordo e il 14\10\2003 nel rispetto delle esigenze tecnico -
produttive.
Inoltre, le parti sottoscrivevano un ulteriore accordo con il quale l'azienda
si obbligava a corrispondere a ciascun lavoratore posto in mobilit�, in
aggiunta al trattamento di fine rapporto ed alle spettanze di fine rapporto, un
importo forfettario lordo, a titolo transattivo e di incentivazione all'esodo,
secondo le entit� ed i criteri allegati in tabella parte integrante
dell'accordo.
Ci� premesso, in data 12\10\2002 il ricorrente riceveva comunicazione di
collocazione in CIGS cui per� in concreto non faceva seguito l'effettiva
collocazione, in quanto la detta CIGS veniva attivata solo successivamente e
per i soli lavoratori non posti in mobilit�, bens� la risoluzione del suo
rapporto di lavoro in base al detto licenziamento collettivo per riduzione del
personale con decorrenza 04\11\2002.
Delineato il quadro di riferimento, sulla base delle deduzioni delle parti e
della documentazione allegata, i motivi posti a base del ricorso si incentrano
sul mancato rispetto da parte dell'azienda della procedura sindacale e
amministrativa prevista dalla legge e sul criterio di scelta applicato.
In primo luogo con riferimento ai contenuti della comunicazione alle R.S.A. e
alle rispettive associazioni di categoria l''rt.4, commi 2 e 3, legge 223\91 testualmente
recita " Le imprese che intendano esercitare la facolt� di cui al comma 1
sono tenute a darne comunicazione preveniva per iscritto alle rappresentanze
sindacali aziendali costituite a norma dell'art.19 della legge 20 maggio 1970
n.300, nonch� alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle
predette rappresentanze la comunicazione dev'essere effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria pu� essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di
lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.3. La comunicazione
di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i
quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla
predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di
mobilit�; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente nonch� del personale abitualmente impiegato; dei tempi
di attuazione del programma di mobilit�; delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma
medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse
da quelle gi� previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva".
Il contenuto della comunicazione di cui all'art.4, comma 3, della legge citata
� di estrema ampiezza, essendo finalizzato ad una seria verifica dell'effettiva
necessit� di porre fine ad una serie di rapporti di lavoro in situazione di
sofferenza dell'impresa, verifica che costituisce lo scopo della procedura per
la dichiarazione di mobilit�, necessariamente propedeutica all'adozione dei
licenziamenti collettivi( Cass.11387\98; Cass. 14760\2000; Cass.10716\97;
Cass.4228\2000; Pretura Genova 29\11\93).
Le informazioni prescritte dall'art.4, comma 3, dunque, debbono essere tali da
consentire all'interlocutore sindacale di esercitare un effettivo controllo
sulla programmata riduzione di personale, previa una cognizione piena della
forza lavoro complessiva impiegata, del numero e dei profili professionali del
personale eccedente, anche al fine di valutare eventuali misure alternative al
programma di esubero.
Si comprende, in tal modo, come la comunicazione prevista dal terzo comma
dell'art.4 rappresenti un momento molto delicato dell'intera procedura,
trattandosi di uno degli elementi fondamentali per arrivare ad identificare in
maniera precisa i nominativi del personale in esubero, evitando ogni pericolo
di discriminazione.
Essa deve essere assolutamente completa, estesa al "numero, alla
collocazione aziendale, ai profili professionali del personale eccedente nonch�
del personale abitualmente impiegato".
Se, infatti, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell'iniziativa
economica, il giudice non pu� sindacare l'opportunit� delle scelte tecniche
operate dal datore di lavoro n� i criteri economico -produttivi seguiti nella
modifica dell'assetto organizzato dell'impresa, viceversa la verifica della
reale e oggettiva ricorrenza delle causali indicate, del loro carattere non
congiunturale, della loro piena coincidenza con una delle motivazioni economico
- organizzative tipizzate dalla legge, come pure della sussistenza
dell'imprescindibile nesso eziologico tra il progettato ridimensionamento ed i
singoli provvedimenti di recesso attiene alla legittimit� di tali atti e
rientra, quindi, nell'area dell'indagine giudiziaria , finalizzata ,
principalmente, ad accertare che le motivazioni allegate dall'imprenditore non
costituiscano un strumento per mascherare recessi diretti ad eliminare,
sostituendoli, dipendenti sgraditi o di rendimento professionale non adeguato
alle esigenze produttive e per sottrarre i licenziamenti regolati dalle
disposizioni di legge non possono riguardare la persona dei lavoratori, la
legittimit� del recesso dipendono non tanto dalle ragioni addotte dal datore di
lavoro e dalle scelte di politica aziendale, quanto dalla regolarit� formale
del procedimento instaurato per la selezione del personale da porre in
mobilit�, e, quindi, da licenziare, atteso che la consultazione viene eseguita
proprio allo scopo di raggiungere un accordo sulla eccedenza di personale.
Di fronte al complessivo sistema, quindi, sarebbe del tutto inconcepibile
negare ogni difesa al singolo lavoratore, destinatario ultimo dell'intero
procedimento, anche nel caso in cui sia raggiunto l'accordo sindacale che
risulti viziato da una falsa o incompleta rappresentazione dei dati oggetto
delle informazioni prescritte dal pi� volte citato art.4 III comma, restando
del tutto ovvio che grava sul lavoratore l'onere di dedurre e provare non solo
l'esistenza dei denunciati vizi o carenze delle informazioni, ma anche la
rilevanza dei medesimi al fine di una compiuta, trasparente e consapevole
consultazione sindacale.
Ne consegue che il mancato compiuto e corretto adempimento da parte del datore
di lavoro dell'obbligo di fornire tali informazioni incide anche sulla validit�
dell'accordo eventualmente concluso tra la societ� e l'organizzazione sindacale
a norma dei commi 5 e ss. Del citato articolo 4, ogni volta cui la carenza
informativa, rilevante ai fini di una completa, trasparente e consapevole
consultazione sindacale, abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo
medesimo; e poich�, in base al dodicesimo comma dell'art.4 l'irregolarit� della
procedura determina l'inefficacia dei licenziamenti, i lavoratori interessati,
nell'impugnare questi ultimi sono legittimati a far valere la carenza
informativa in esame(Cass.10961\99; Cass.1923\2000).
La Suprema Corte di Cassazione, al riguardo, ha chiarito che la disposizione
dell'art.4 III comma � volta a "garantire la trasparenza delle scelte
aziendali ed un effettivo ruolo agli organismi sindacali che da una corretta e
completa informazione preventiva꿽engono posti in condizione di stabilire il
nesso di causalit� tra esigenze aziendali e licenziamento collettivo, e di
individuare i connotati della manovra di riduzione acquisendo elementi di
valutazione indispensabili nella successiva fase del confronto, ad un vaglio
consapevole del progetto aziendale e alla formulazione di proposte per
evitarne, o quantomeno attenuarne, le conseguenze"; e che, quindi
l'inottemperanza ai suddetti obblighi di allegazione si risolve in "un
inadempimento essenziale che non pu� essere sanato nei successivi incontri
sindacali con le informazioni rese in quel contesto, ne � sostituibile con il
(generico) riconoscimento delle parti circa l'effettuazione della procedura o
la correttezza del comportamento dell'imprenditore in sede di esame
congiunto(Cass.10716\97, relativa ad un caso in cui la comunicazione d'avvio
indicava solo i nomi dei lavoratori da licenziare, nonch� Cass. 11465\97,
attinente ad un caso in cui non solo mancava l'indicazione dei nomi dei
licenziandi, della loro collocazione aziendale e dei motivi ostativi
all'adozione di soluzioni alternative al licenziamento, ma risultavano violate
anche le prescrizioni dell'art.4 comma 9 e dell'art.5 comma 1 legge 223\91).
Nel caso che occupa il presente giudizio il lavoratore ha contestato la
violazione della procedura di consultazione sindacale ex art.4, commi 2 e 3,
legge 223\91 per omessa comunicazione, a cura del datore, alle RSA ed alle
rispettive associazioni di categoria di tutte le informazioni relative ai
motivi per cui non si potevano adottare misure alternative nonch� alle misure
programmate ed al metodo di calcolo, evidenziando che solo nei sei giorni prima
della comunicazione di avvio della procedura di mobilit�( vedi l'accordo del
24\09\2002 per un numero massimo medio mensile di 119 dipendenti, ovvero tutti
quelli dello stabilimento di XXXXX , da sospendere a 0 ore settimanali, con
adozione della rotazione del personale nell'ambito delle stesse mansioni e
categorie, nel rispetto delle esigenze tecniche - organizzative e produttive
dell'azienda e della salvaguardia dei livelli di efficienza.
Orbene, dalla documentazione allegata, pu� evincersi come la comunicazione
dell'avvio della procedura di mobilit� risulti conforme con le prescrizioni di
cui all'art.4 in questione.
Tale comunicazione contiene, infatti, l'informazione relativa ai motivi per cui
si � ritenuto di non poter adottare misure alternative alla dichiarazione di
mobilit�, come gi� illustrato con riferimento all'enorme concorrenza nel
settore della produzione dei cablaggi, allo squilibrio tra le attuali risorse -
costi \ produttivit� \ fatturato, alla necessit� di tarare l'organico sulle
prefigurate esigenze produttive a medio termine.
La verifica di tale indicazione, nel rispetto delle garanzie costituzionali
dell'iniziativa economica, non pu�, invero, spingersi fino al punto tale da
sindacare l'opportunit� delle scelte tecniche operate dal datore di lavoro n� i
criteri economico - produttivi seguiti nella modifica dell'assetto
organizzativo dell'impresa: l'indagine giudiziale �, infatti, finalizzata
principalmente ad accertare che le motivazioni allegate dall'imprenditore non
costituiscano uno strumento per dissimulare licenziamenti mirati.
Nel caso concreto, non risultando contestata la reale e oggettiva ricorrenza
delle causali invocate, del loro carattere non congiunturale, della loro piena
coincidenza con una delle motivazioni economiche - organizzative tipizzate
dalla legge, come pure dalla sussistenza dell'imprescindibile nesso eziologico
tra il progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso,
pertanto, la regolarit� formale della comunicazione di cui all'art.4, commi 2 e
3, non consente di giungere alla declaratoria di inefficacia del licenziamento.
N� a diversa conclusione pu� giungersi per la mancata informazione sulle misure
programmate e sul metodo di calcolo delle attribuzioni patrimoniali previste
dalla legge e dalla contrattazione collettiva, atteso che le prime sono solo
eventuali, come prescritte dalla legge, ed escluse, nel caso concreto, dalla
comunicazione del 30\09\2002 mentre il secondo � individuabile contestualmente
alla determinazione delle attribuzioni, determinazione intervenuta con
l'accordo del 09\10\2002.
L'art.5 della legge 223\91 prevede testualmente:"1 L'individuazione dei
lavoratori da collocare in mobilit� deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico - produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui
all'art.4 comma 2 , ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei
seguenti criteri in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b)anzianit�; c)
esigenze tecnico - produttive ed organizzative. 2 Nell'operare la scelta dei
lavoratori da collocare in mobilit�, l'impresa � tenuta al rispetto dell'art.9,
ultimo comma, del decreto legge 29 gennaio 1983 n.17 convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983 n.79.
L'impresa non pu� altres� collocare in mobilit� una percentuale di manodopera
femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con
riguardo alle mansioni prese in considerazione.
3.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente il criterio di scelta adottato
dalla societ� con l'accordo sindacale del 09/10/2002, nel quale era stato
previsto che la mobilit� avrebbe dovuto riguardare, nell'ambito e nel rispetto
delle imprescindibili esigenze tecnico - produttive aziendali, i dipendenti che
avevano la possibilit� di ottenere un trattamento di quiescenza, pensione di
anzianit� o di vecchiaia, entro il termine di scadenza della fruizione
dell'indennit� di mobilit� di cui all'art.7 della legge 223/91, sarebbe
illegittimo per la genericit� del criterio delle esigenze tecnico - produttive
aziendali e per l'impossibilit� di individuare le modalit� di applicazione di
tale criterio.
In primo luogo deve essere rilevato che con l'accordo del 09/10/2002 le parti
hanno concordato un unico criterio di scelta, alternativo e sostitutivo di
quelli legali ex art. 5 legge 223/91, vale a dire quello dei dipendenti con la
possibilit� di ottenere il trattamento di quiescenza entro il termine di
scadenza della fruizione dell'indennit� di mobilit� di cui all'art.7 legge
223/91.
Il richiamo alle esigenze dell'azienda risulta, invero, essere stato operato
dalle parti sociali solo quale criterio applicativo del criterio di scelta
concordato e non quale criterio di scelta concorrente.
Del resto la distinzione tra criterio applicativo e criterio di scelta risulta
prevista dall'art. 5 della legge 223/91: nella prima parte del comma 1 ,
infatti, le esigenze tecnico - produttive ed organizzative costituiscono
criterio applicativo dei criteri di scelta concordati. L'individuazione dei
lavoratori da collocare in mobilit� deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico - produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui
all'art.4 comma 2�, mentre nella seconda parte dello stesso primo comma , tali
esigenze rappresentano il criterio di scelta legale concorrente con i carichi
di famiglia e l'anzianit�.
Dunque, in assenza di contestazioni, sul criterio relativo alla prossimit� del
trattamento di quiescenza, deve essere verificato se, nel caso concreto,
l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilit� sia avvenuta in
relazione alle esigenze tecnico - produttive ed organizzative del complesso
aziendale ovvero mediante una comparazione tra i lavoratori stessi.
La correttezza del criterio concordato non �, infatti, sufficiente a
configurare la legittimit� del recesso dell'azienda, atteso che � a carico di
quest'ultima anche il dovere di indicare le modalit� con cui sono stati
applicati i criteri (ex art. 4 comma 9 legge citata).
La previsione dei criteri di scelta dimostra, cio�, che la determinazione
datoriale di ridurre il personale � insindacabile nel merito in quanto frutto
di una valutazione discrezionale sulle prospettive della struttura produttiva,
ma anche che essa subisce una limitazione nel momento della individuazione dei
soggetti coinvolti nella riduzione del personale. Una volta scelti i criteri in
termini oggettivi, quindi, devono essere applicati dal datore di lavoro in modo
che la stessa scelta, in concreto adottata, non sia predeterminata quanto alla
individuazione del personale in mobilit�. Di qui la necessit� di verificare se
sia stato altres� rispettato, nel caso di specie, anche il contenuto di cui
agli artt. 4, comma9, relativo alla puntuale indicazione delle mobilit� di
applicazione dei criteri di scelta, e 5 comma 1, in ordine alla individuazione
dei lavoratori da collocare in mobilit�; individuazione che deve avvenire in
relazione alle esigenze tecnico- produttive ed organizzative del complesso
aziendale nel rispetto dei criteri previsti dai contratti stipulati con i
sindacali.
L'art.4 comma 9 della legge 223/91 testualmente prevede con riferimento alla
comunicazione URL, CRI ed Associazioni di Categoria: "raggiunto l'accordo
sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6,7 e 8 l'impresa ha la
facolt� di collocare in mobilit� gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto
dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilit�, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di
residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'et�, del carico
di famiglia, nonch� con puntuale indicazione delle modalit� con le quali sono
stati applicati i criteri di scelta di cui all'art.5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione Regionale per l'impiego e alle
associazioni di categoria di cui al comma 2".
L'indicazione delle modalit� con cui sono stati applicati i criteri di scelta,
rispondendo all'esigenza di consentire ai sindacati ed al giudice un sollecito
ed immediato controllo, presuppone necessariamente la evidenziazione della
valutazione comparativa tra tutti i dipendenti tra cui deve essere operata la
scelta in modo da permettere una vera e propria graduatoria tra tutti i
lavoratori interessati.
In tal modo si consente di verificare come e perch� i lavoratori licenziati
siano stati scelti, mentre, in assenza della suddetta comparazione, la
comunicazione si ridurrebbe ad un inutile rituale (Cass. Sez. Lavoro 86/2003).
Come altres� statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
16805/2003, la previsione contenuta nell'art.4 comma 9 della legge 223/91,
nella parte cui obbliga il datore di lavoro ad indicare
"puntualmente" le modalit� con le quali sono stati applicati i
criteri di scelta, � diretta a rendere trasparente la scelta operata, cosi da
porre i lavoratori interessati, le organizzazioni sindacali e gli organi
amministrativi in condizione di controllare la correttezza dell'operazione e la
rispondenza agli accordi raggiunti: non soddisfa certamente tale esigenza la
trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei
criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali.
Deve essere infatti considerato, come sostenuto dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza da ultima citata, che vi � necessit� in primo luogo
di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano
stati inseriti nella categoria da scrutinare e dopo, qualora siano in numero
superiore al numero dei licenziamenti da operare, controllare se i criteri di
valutazione comparativa siano stati correttamente applicati nell'operare i
licenziamenti.
N�, del resto, la mera indicazione dei nominativi dei lavoratori da licenziare,
dei loro dati anagrafici, delle anzianit� aziendale e della precisazione del
criterio di scelta applicato, pu� considerarsi soddisfacente l'onere di
puntuale indicazione delle concrete modalit� applicative dei criteri di scelta,
in quanto la omessa valutazione dei dipendenti tra i quali la scelta � stata
operata rende la comunicazione inidonea a consentire la verifica della
effettiva applicazione dei criteri stessi, anche nel caso in cui sia stato
applicato un unico criterio.
La corretta ottemperanza al disposto di cui al comma 9 citato comporta, quindi,
che siano indicate le posizioni di lavoro soppresse nell'intero complesso
aziendale e, a parit� di livello, il peso dato a ciascuno dei criteri selettivi
in modo che risultino chiare le modalit� attraverso cui � stato effettuato il
processo di selezione.
Posto, infatti, che i licenziamenti non possono riguardare le singole persone
dei lavoratori, la validit� del recesso dipende dalla regolarit� formale del
processo instaurato per la selezione del personale da porre in mobilit� e,
quindi, da licenziare.
In particolare, mentre riguardo ai licenziamenti individuali la legittimit� del
recesso � sottoposta al sindacato successivo da parte del giudice sulla base
dei motivi che il datore di lavoro, ove richiesto, comunicher� nella materia
dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale il controllo sulla
legittimit� del recesso � collegato al regolare svolgimento di una serie di
adempimenti formali che il datore di lavoro deve porre in essere per
l'attuazione del programma di riduzione del personale.
In questo secondo caso l'inosservanza della procedura collettiva incide sullo
stesso potere dell'imprenditore di ridurre il personale in modo da causare
l'inefficacia dei singoli licenziamenti con conseguente potere di impugnativa
del singolo lavoratore nel termine di 60 gg. E fermo restando la possibilit� di
reiterare la procedura (Cass.12658/98; Cass. 7169/98).
La disposizione contenuta nell'art. 4 nono comma, deve essere, pertanto,
rapportata a quella dell'art.5 comma primo, che stabilisce che i lavoratori da porre
in mobilit� devono essere individuati alla luce delle esigenze tecnico -
produttive ed organizzative del complesso aziendale, in primo luogo in base ai
criteri concordati con le organizzazioni sindacali, qualora sia stato raggiunto
l'accordo o, in mancanza, nel rispetto, in concorso tra loro, dei criteri
relativi ai carichi di famiglia , all'anzianit� e alle esigenze tecnico-
produttive ed organizzative.
Ai sensi dell'art.4, commi quinto e nono, prima di procedere, in concreto, alla
riduzione del personale da porre in mobilit�, quindi, il datore di lavoro deve
elaborare i criteri di scelta dei lavoratori, e poi, determinare le modalit� di
applicazione di tali criteri( Cass.2165/91) e solo in un momento successivo a
tali necessari adempimenti pu� essere intimato il recesso a quei lavoratori sui
quali � stata indirizzata la scelta e deve essere data contestuale
comunicazione dell'elenco dei prescelti agli organismi amministrativi ed alle
associazioni sindacali indicati dalla legge.
In ordine alle conseguenze di eventuali violazioni di questa fase procedurale,
il dodicesimo comma dell'art.4 stabilisce che le comunicazioni che il datore di
lavoro deve fare all'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione,
alla Commissione Regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria
" sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo".
Inoltre, secondo il disposto dell'art.5 terzo comma , il recesso intimato ai
lavoratori posti in mobilit� " � inefficace qualora sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate
dall'art.4 comma dodicesimo" ed � annullabile se siano stati violati i
criteri di scelta sia che siano stati stabiliti nell'accordo concluso con le
organizzazioni sindacali quanto se siano stati stabiliti, in mancanza di
accordo, personalmente dal datore di lavoro.
L'interpretazione dell'art. 5 comma3 citati ha provocato un contrasto
giurisprudenziale che ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni
Unite ( Cass. SS.UU. 302/2000), secondo le quali si deve tenere conto del
combinato disposto degli artt. 5, terzo comma, e 4, commi nono e dodicesimo,
della legge 223/91 che contempla un insieme di adempimenti formali posti a
carico del datore di lavoro, ai quali corrispondono le singole fasi della
complessiva procedura. Si deve ritenere, quindi, che la menzione contenuta
nella norma di cui al terzo comma dell'art.5 delle "procedure richiamate
all'art.4 comma 12" faccia evidente riferimento a tutte "le
procedure" o, per meglio dire, a tutte le fasi dell'intera procedura
" previste dal presente articolo".
Conseguentemente non si pu� non affermare che il legislatore abbia voluto
comprendere nel termine " procedure" anche le comunicazioni che, a
conclusione della fase dei lavoratori da collocare in mobilit�, unitamente alla
"puntuale indicazione delle modalit� con cui alla Commissione Regionale
per l'Impiego e alle Organizzazioni Sindacali.
D'altra parte, se � vero che nel testo del dodicesimo comma dell'art.4 "le
comunicazioni" sono state tenute distinte dalle "procedure" ci�
� stato fatto per assegnare una disciplina uniforme a tutte le comunicazioni,
che sono inefficaci se redatte senza l'osservanza della forma scritta e che,
concettualmente, non possono identificarsi con il recesso, la cui inefficacia �
regolata dal successivo art. 5 terzo comma.
Tale conclusione trova conferma nel rinvio operato dalla norma contenuta in
tale terzo comma al dodicesimo comma dell'art. 4 giacch� se il legislatore, ai
fini dell'inefficacia del recesso, avesse voluto distinguere tra
"procedure" e "comunicazioni", avrebbe effettuato il rinvio
limitandolo alle disposizioni contenute nei commi dal secondo all'ottavo del
medesimo art.4, senza necessit� di operare un rinvio indiretto attraverso il
richiamo del suddetto dodicesimo comma; e, in secondo luogo, nel rilievo che la
previsione dell'inefficacia delle comunicazioni, a causa dell'inosservanza
della forma scritta nonch� della violazione "delle procedure previste dal
presente articolo, � contenuta nel suddetto dodicesimo comma dell'art. 4, con
la conseguenza che se il legislatore avesse voluto tenere distinte, ai fini
dell'efficacia del recesso, le fasi della procedura conclusesi con l'esaurimento
degli adempimenti di cui all'ottavo comma, non avrebbe formulato, al fine di
comminare l'inefficacia del recesso, una apposita norma, quella contenuta nel
terzo comma dell'art.5.
Si deve, alla luce di quanto sopra, ritenere che nella materia dei licenziamenti
regolati dalla legge 223/91, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi
pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori
coinvolti nella procedura, ai sensi del terzo comma dell'art.5 la sanzione
dell'inefficacia del licenziamento ricorre anche in caso di violazione della
norma di cui al nono comma dell'art.4, che impone al datore di lavoro di dare
comunicazione, ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni
sindacali, delle specifiche modalit� di applicazione dei criteri di scelta dei
lavoratori da licenziare.
Si deve, poi, ribadire come la premessa la sussistenza di un termine di
decadenza di 60gg. Previsto dall'art. 5 della legge entro cui l'inefficacia del
licenziamento pu� essere fatta valere da ciascun lavoratore interessato, al
vizio procedurale pu� essere dato rimedio mediante il compimento dell'atto
mancante o la rinnovazione dell'atto viziato.
Prima di verificare la legittimit� della procedura per cui � causa si deve
osservare come i principio secondo il quale l'interpretazione delle domande,
eccezioni e deduzioni delle parti d� luogo ad un giudizio di fatto, riservato
al giudice del merito, non trovi applicazione quando si assuma che tale
interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito
dell'art.112 c.p.c. a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la
domanda e non oltre i limiti di essa.
Costituisce, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza che il vizio di
ultra ed extra petizione ricorre esclusivamente quando il giudice pronunzi
oltre i limiti delle pretese ed eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su
questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio,
attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato.
Al do fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, ha la facolt� non solo di individuare l'esatta natura
dell'azione e di porre, a base della pronuncia adottata, valutazioni giuridiche
diverse da quelle prospettate, potendo, altres�, rilevare, indipendentemente
dall'iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che
caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della
parte, il tutto quale espressione dell'obbligo inerente all'esatta applicazione
della legge ( Cass. 7977/94 ).
Ne consegue che quando sia contestato dal lavoratore il rispetto dei criteri di
scelta e la sussistenza di vizi procedurali, ricade sul datore di lavoro
l'onere di una sua puntuale indicazione, ex art. 4 comma 9, dei fatti, che
danno visibilit� a quelle modalit� di applicazione dei criteri di scelta, sia
della prova delle relative circostanze allegate (Cass. 14968/2000; Cass.
2165/97; Cass. 1415/96).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. , infatti, ove venga contestata da parte del
lavoratore licenziato la mancata osservanza dei criteri di scelta o la
violazione delle comunicazioni prescritte nell'ambito della procedura di
mobilit� incombe sul datore di lavoro l'onere di indicare e provare le
circostanze di fatto poste alla base dell'applicazione dei criteri adottati (
Cass. 9374/2000).
Se, invero, l'onere della prova della legittimit� dei licenziamenti collettivi
incombe sul datore di lavoro, in chiara analogia, con l'espressa disposizione
dell'art. 5 legge 604/66 per i licenziamenti individuali, ci� significa che i
fatti costitutivi della pretesa del lavoratore ricorrente sono l'esistenza di
un rapporto di lavoro ed il fatto successivo del licenziamento.
L'osservanza dei criteri di scelta e delle comunicazioni prescritte dalla
legge, della cui prova � onerato il datore di lavoro, assume il valore di fatto
impeditivo, che deve essere allegato nella memoria di costituzione con il
relativo corredo istruttorio ( Cass. 2188/2001).
Nel caso che occupa il presente giudizio la societ� resistente ha allegato
nella propria produzione una lettera, inviata agli enti indicati nel comma 9
dell'art.4, nella quale si indicava il criterio concordato e sostitutivo di
scelta e l'elenco dei lavoratori collocati in mobilit�.
In particolare, risultano inviate pi� comunicazioni scaglionate in base ai
tempi della risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti tutte del
medesimo tenore.
Come gi� evidenziato attraverso la mera indicazione dei nominativi dei
lavoratori licenziati dei loro dati anagrafici, della anzianit� aziendale e
della precisazione del criterio di scelta applicato, non pu� considerarsi
soddisfatto l'onere della puntuale indicazione delle modalit� con cui sono
stati applicati i criteri di scelta, attesa la omessa valutazione comparativa
dei dipendenti fra i quali la scelta � stata operata, che rende la
comunicazione inidonea a consentire la verifica della effettiva applicazione
dei criteri stessi.
Dalla comunicazione in esame, infatti, non � rilevabile se tutti i lavoratori
in possesso dei requisiti richiesti siano stati inseriti nella categoria da
sottoporre a vaglio n� se vi sia stata corretta applicazione dei criteri di
valutazione comparativa, nel caso di eccedenza in ciascuna categoria degli
astrattamente valutabili rispetto ai dipendenti da porre in mobilit�, avendo la
societ� completamente omesso di indicare le modalit� applicative dei criteri di
scelta, ossia la esplicitazione delle effettive modalit� con cui i criteri sono
stati completamente applicati in ogni singolo caso, anche attraverso
l'indicazione della valutazione comparativa che deve essere operata fra tutti i
dipendenti interessati alla selezione e determinazione dei modi di ponderazione
dei vari criteri tali da rendere comparabili dati non omogenei (Cass.16805/2003).
Nel caso concreto deve essere, infatti, preliminarmente osservato che la
societ� ha allegato la comunicazione di soli 54 dipendenti rispetto ai 73
indicati e neanche per tutti i 54 predetti vi � la prova della effettiva
ricezione della comunicazione da parte degli enti di cui al comma 9 dell'art.4.
N�, invero, la societ� ha specificato le modalit� di applicazione del criterio
e, dunque, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che il licenziamento sia
stato irrogato nei confronti di tutti i lavoratori in esubero, manca comunque
la allegazione e la prova che nei confronti dei restanti lavoratori non vi
fossero le condizioni di cui al criterio concordato.
In ossequio all'art. 5 della legge 223/91 parte resistente avrebbe dovuto
dimostrare che, in fase applicativa del concordato criterio del pensionamento
l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilit� sia avvenuta in
relazione alle esigenze tecnico - produttive dell'azienda previste dall'accordo
sindacale mediante una comparazione tra i lavoratori stessi, atteso che le
esigenze in esame hanno lo scopo di delimitare l'universo della selezione,
ovvero il gruppo dei lavoratori interessati, non potendo il datore di lavoro
scegliere arbitrariamente l'ambito entro il quale viene fatta la selezione dovendo
al contrario motivare in termini tecnico - produttivi la scelta dell'ambito con
riferimento all'intero complesso aziendale.
Ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione del licenziamento
collettivo del personale e dell'individuazione dei licenziandi, infatti, deve
tenersi conto di tutti i lavoratori dell'azienda, salvo che questa risulti
ripartita in singole unit� produttive, nel qual caso la comparazione valutativa
ai fini della scelta dei destinatari del provvedimento deve essere effettuata in
relazione agli addetti alle singole unit� produttive oggetto del
ridimensionamento ( Cass.6418/93).
Sul punto il lavoratore ha espressamente contestato che sia stata effettuata
una valutazione comparativa tra tutti i dipendenti di analogo profilo professionale
senza che sia stata offerta una prova contraria di correttezza e ragionevolezza
della scelta in concreto effettuata.
Ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione del licenziamento
collettivo e dell'individuazione dei lavoratori da licenziare si sarebbe
dovuto, invero, tenere conto di tutti i lavoratori dell'azienda senza limitare
la valutazione comparativa ai lavoratori di un singolo reparto a meno che i
lavoratori addetti ai singoli reparti non siano portatori di professionalit�
non omogenee preclusive per una valutazione comparativa ( Cass.2188/2001;
Cass.9169/2000).
Ora se si pu� convenire sulla circostanza che il reparto possa costituire una
specificazione del criterio tecnico organizzativo, in quanto attraverso il
reparto possono essere individuate le professionalit� infungibili ( Cass.
13346/99) non basta da sola tale difesa a sostenere la legittimit� della scelta
operata dovendo il giudice valutare tutte le professionalit� analoghe presenti
in azienda.
Su tale piano probatorio, a fronte delle eccezioni sollevate dal lavoratore,
parte resistente non ha provato la immedesimazione tra macchine e reparto
nonch� la non fungibilit� dei lavoratori licenziati, la motivazione del
licenziamento del ricorrente e l'esistenza in altri reparti di lavoratori con
le medesime professionalit�.
Se la scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire sulla base delle
esigenze tecnico - produttive di tale criterio si deve dimostrare l'oggettivit�
non potendosi risolvere in una scelta arbitraria ed immotivata e la
ragionevolezza, in caso di contestazione, deve essere provata dal datore di
lavoro.
Per quanto attiene alla prova testimoniale articolata da parte resistente, che
in primo luogo ne deduce la irrilevanza, risulta non capitolata atteso che
nell'ultima pagina della memoria difensiva non risultano indicati
specificamente i capitoli sui quali � stata chiesta la prova testimoniale in
quanto si legge testualmente "da a".
Se anche la prova fosse stata chiesta su tutte le circostanze di fatto comunque
non avrebbe potuto comunque avere esito favorevole a parte resistente atteso
che manca qualsiasi riferimento alla non fungibilit� dei lavoratori licenziati,
anzi dalla documentazione allegata emerge che 21 operai addetti alla cablatura
di III livello sono da considerarsi in esubero rispetto ai 43 presenti in
organico addetti alla medesima cablatura, n� sulla esistenza in altri reparti
di lavoratori aventi identit� professionale.
Deve, inoltre, rilevarsi come una eventuale violazione procedurale possa essere
sanata esclusivamente con il compimento dell'atto omesso o con la rinnovazione
dell'atto viziato, che non risulta allegata, sia perch� non viene fatto alcun
riferimento al mantenimento in servizio di tutti i lavoratori esclusi dal
criterio concordato.
N�, infine, pu� affermarsi che l'eventuale approvazione delle organizzazioni
sindacali possa sanare i vizi procedurali in quanto le prescrizioni cui viene
subordinata la legittimit� dei licenziamenti non possono essere omesse (
Cass.265/99).
Consegue a quanto sopra detto che dalla mancata indicazione delle modalit� di
applicazione del criterio di scelta e dall'assenza di prova da parte della
societ� di aver compiuto o rinnovato l'atto mancante o viziato, il
licenziamento irrogato al ricorrente in data 30/10/2002 � inefficace.
Deve essere, pertanto, accolta la domanda del lavoratore di inefficacia del
licenziamento intimato in data 30/10/2002, con decorrenza dal successivo
04/11/2002 con conseguente ordine alla societ� resistente di reintegrare
같같같같 nel proprio posto di lavoro e condanna al risarcimento dei danni
subiti dal lavoratore mediante il pagamento di una indennit� commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della
effettiva reintegrazione , oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi
legali sul capitale via via, annualmente, rivalutato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.
P Q M
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando
sul ricorso presentato da 같같같같같같 nei confronti della ******* , ogni
diversa istanza e deduzione disattesa, cosi provvede:
- accogli il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del licenziamento
intimato il 30/10/2002 con decorrenza 04/11/2002;
- ordina alla ***** di reintegrare 같같같� nel proprio posto di lavoro;
- condanna la resistente a risarcire al lavoratore i danni subiti mediante il
pagamento di una indennit� commisurata alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, oltre
alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in
complessivi Euro 1500, di cui 470 per diritti, oltre IVA e CPA come per legge,
con attribuzione.
Nola , 16.06.2005
Il Giudice Dott. Diego Vargas