N. 19874/2010 REG.SEN.


N. 07459/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 7459 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppe S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Pietrolucci e Lorenzo M. Pietrolucci, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via dei Gracchi, 128


contro


Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12


nei confronti di


Antonio B. (rectius: B.), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Verde presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare, 14


per l'annullamento


del provvedimento assunto dal plenum del CSM nella seduta del 17 aprile 2008, con cui il CSM ha deliberato di riconfermare il dott. Antonio B. nell’incarico di presidente della Corte di Appello di Perugia nonché per l’annullamento del provvedimento assunto dal Plenum del CSM nella seduta del 2 luglio 2009, con il quale, nonostante la pendenza del ricorso proposto dal dott. S. avverso la nomina del dott. B. a Presidente della Corte di Appello di Perugia, ha deliberato il trasferimento a richiesta dello stesso dott. B. alla Presidenza della Corte di Appello di Napoli e la pubblicazione della vacanza dell’ufficio Direttivo Superiore di Presidente della Corte di Appello di Perugia.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;


Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;


Visto l’atto di costituzione in giudizio del controinteressato dott. Antonio B.;


Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


L’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 aprile 2008, ha deliberato di nominare Presidente della Corte di Appello di Perugia, a sua domanda, il dott. Antonio B., magistrato di VII valutazione di professionalità, già magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, già Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Napoli.


Il dott. Giuseppe S., destinatario di una proposta di minoranza, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:


Violazione ed erronea interpretazione di legge; eccesso di potere; difetto di motivazione; illogicità manifesta.


Il provvedimento impugnato non fornirebbe alcuna reale valida motivazione della preferenza accordata al controinteressato rispetto al ricorrente e, anche quando afferma di effettuare una valutazione comparativa tra i due candidati, si limiterebbe ad elencare le attività di organizzazione ed i meriti attribuiti al dott. B. senza mai paragonarli effettivamente a quelli del ricorrente.


Violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere; illogicità manifesta.


Nella proposta approvata dal plenum il requisito del merito non sarebbe sostanzialmente neppure preso in esame; non sarebbe dato comprendere e non corrisponderebbe al vero che la produttività del ricorrente sia quantitativamente e qualitativamente inferiore a quella del controinteressato.


Eccesso di potere; illogicità manifesta; assenza o insufficienza di motivazione; violazione o erronea applicazione di legge.


Il dott. S. avrebbe un’esperienza di magistrato di Corte di Appello di 24 anni, sarebbe Presidente di sezione di Corte di Appello da 3 anni in più rispetto al controinteressato ed avrebbe presieduto e presiede presso la Corte di Appello una Sezione Penale, una sezione della Corte di Assise di Appello, due Sezioni Civili e la sezione Specializzata Agraria, mentre il dott. B. avrebbe presieduto soltanto una sezione lavoro; inoltre, il ricorrente per due volte durante le sessioni feriali sarebbe stato Presidente F.F. della Corte di Appello di Roma, a differenza del controinteressato che non avrebbe mai svolto tale funzione.


Di fronte a tali evidenze, non sarebbe dato comprendere come il dott. B. abbia maggiori attitudini rispetto al dott. S. per l’assegnazione dell’incarico di Presidente della Corte di Appello di Perugia.


Il ricorrente, venuto a conoscenza che il controinteressato è stato destinato al posto di Presidente della Corte di Appello di Napoli e che il CSM ha messo a concorso il posto di Presidente della Corte di Appello di Perugia, ha esteso l’impugnativa a tali atti, proponendo i seguenti motivi aggiunti:


Violazione di legge; eccesso e sviamento di potere; non corretto comportamento processuale.


La messa a bando del posto di Presidente della Corte di Appello di Perugia e l’avvio delle procedure di valutazione dei candidati con l’eventuale identificazione di un vincitore renderebbero improcedibile il ricorso introduttivo proposto dal dott. S., impedendo di fatto una pronuncia giurisdizionale sulla sua posizione.


Esisterebbe un preciso obbligo di correttezza comportamentale che imporrebbe alle parti di non compiere nel corso di un giudizio le azioni destinate a togliere alla controparte la possibilità di ottenere una sentenza ed eventualmente, se a lei favorevole, di eseguirla.


L’avvenuta fissazione nel merito del ricorso introduttivo avrebbe imposto al CSM di attendere almeno la decisione di primo grado prima di bandire il concorso ed al ricorrente non sarebbe stata nemmeno fornita la comunicazione di avvio del procedimento.


L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte con il ricorso introduttivo, mentre - nell’evidenziare, al pari del controinteressato, che nei confronti di quest’ultimo è cessata la materia del contendere essendo stato egli nominato, con delibera del 28 maggio 2009, Presidente della Corte di Appello di Napoli – ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per assenza di una posizione giuridicamente tutelata e perché proposti avverso un atto meramente ordinatorio deducendone peraltro l’infondatezza.


All’udienza pubblica del 12 maggio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO


1. Il Collegio rileva in via preliminare che la nomina del dott. B., medio tempore intervenuta, a Presidente della Corte di Appello di Napoli non determina nei confronti del controinteressato la cessazione della materia del contendere in quanto all’eventuale accoglimento del ricorso introduttivo seguirebbe, per l’effetto, l’annullamento della delibera con cui, nella seduta del 17 aprile 2008, il CSM ha nominato il dott. B. Presidente della Corte di Appello di Perugia con conseguente svolgimento di fatto di tali funzioni presidenziali e necessità dell’organo di autogoverno di rideterminarsi, a favore dell’uno o dell’altro dei due candidati, per l’attribuzione del detto incarico direttivo.


2. L’Assemblea Plenaria del Consiglio della Magistratura, nella seduta del 17 aprile 2008, ha deliberato, a maggioranza (20 voti a favore del dott. B. contro 4 voti a favore del dott. S.), la nomina a Presidente della Corte di Appello di Perugia, a sua domanda, del dott. Antonio B., magistrato di settima valutazione di professionalità, già Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Napoli.


Con il ricorso introduttivo del giudizio, il dott. S. ha sostanzialmente dedotto l’illogicità e la carenza di motivazione, sotto i profili delle attitudini e del merito, della preferenza accordata al controinteressato, evidenziando, in particolare, la prevalenza del suo curriculum per le maggiori esperienze maturate in Corte di Appello, anche nello svolgimento di incarichi semidirettivi.


La valutazione comparativa degli aspiranti nel procedimento per il conferimento di funzioni direttive è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito.


Il Collegio rileva in linea generale che, se nella proposta di conferimento dell’incarico può esservi una maggiore enfasi nell’indicare i profili attitudinali e di merito del candidato proposto, ciò rientra nella fisiologica attività del relatore che, dovendo indicare, in una rosa di due o più magistrati, tutti di elevato profilo nonché potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico da conferire, le ragioni della scelta per l’uno anziché per l’altro tende a porre in particolare risalto gli aspetti, o anche le sfumature, che si sono rivelati determinanti. L’utilizzo di frasi più altisonanti o di un maggiore spazio per dare conto delle caratteristiche e delle qualità del magistrato proposto, però, in assenza di un travisamento dei fatti, non può certo riflettersi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, ma costituisce una mera tecnica di redazione della motivazione, fermo restando che i fatti indicati devono essere oggettivamente verificabili al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione.


Nella proposta approvata dal Plenum, con riferimento alla diretta valutazione comparativa tra il ricorrente ed il controinteressato, è indicato come nonostante il dott. S. “vanti un ottimo percorso professionale e attualmente svolga le funzioni semidirettive di presidente di sezione di Corte d’Appello, il suo profilo è recessivo rispetto al dott. B. innanzitutto perché egli non vanta una pluralità di esperienze giurisdizionali paragonabili a quelle del candidato proposto, che oltre a svolgere attualmente funzioni semidirettive in grado di appello, ha svolto anche funzioni requirenti dapprima quale magistrato di appello applicato alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, e poi quale sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Inoltre il dott. S. non è in grado di vantare esperienze analoghe a quelle maturate da quest’ultimo nello studio delle problematiche ordinamentali. Invero il candidato proposto, oltre che nelle attuali funzioni semidirettive, è stato Componente del Consiglio superiore della magistratura nel quadriennio 1986-1990, maturando una più approfondita conoscenza ordinamentale, particolarmente significativa nella valutazione ai fini del conferimento di un incarico direttivo, in specie di presidente di Corte d’Appello. Inoltre anche l’attività organizzativa espletata dal magistrato in comparazione nelle sue funzioni semidirettive non risulta, in concreto, paragonabile a quella del dott. B., che ha dimostrato spiccatissime doti organizzative che si sono tramutate in concreti interventi grazie ai quali ha saputo raggiungere brillanti risultati in termini di efficienza e produttività dell’ufficio, grazie anche alla sua non comune capacità di coinvolgimento e di motivazione dei colleghi e del personale amministrativo. Tali doti, unite anche al suo impegno lavorativo, sia nell’organizzazione del lavoro, sia nell’espletamento del lavoro medesimo, in termini di produttività, come è dato desumere inequivocabilmente sia dai pareri resi sul conto del magistrato, sia dai dati statistici in atti, rendono il profilo professionale del dott. B. sicuramente prevalente su quello, pur ottimo, del dott. S., in relazione alle esigenze specifiche del posto da ricoprire”.


Di talché, le ragioni che hanno indotto il CSM a nominare Presidente della Corte di Appello di Perugia il dott. B. anziché il dott. S. sono chiaramente percepibili e possono essere così sintetizzate: maggiore ampiezza di esperienze giurisdizionali; maggiori esperienze nello studio delle problematiche ordinamentali; prevalenza nell’attività organizzativa espletata nelle funzioni semidirettive.


Il Collegio ritiene che, sebbene il dott. S. abbia svolto per un maggiore periodo di tempo funzioni giurisdizionali, anche semidirettive, presso la Corte di Appello, la valutazione comparativa operata dal CSM sia immune dai vizi prospettati e, comunque, non si presenti manifestamente irragionevole, illogica o basata su un travisamento dei fatti, perché le esperienze professionali del controinteressato si rivelano effettivamente di una articolazione e qualità tali da rendere comprensibile e plausibile la scelta effettuata.


Il dott. S., nominato con D.M. 5.4.1965, dopo il periodo di tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari di Roma, è stato inizialmente destinato alla Pretura di Cassano D’Adda con le funzioni di Pretore e poi alla Pretura di Roma, con immissione nel possesso delle funzioni in data 13.6.1967. Successivamente è stato trasferito, a domanda, alla locale Corte d’Appello con le funzioni di Consigliere, ufficio del quale ha preso possesso in data 2.2.1981. Con delibera del 22.4.1998, è stato nominato presidente di sezione della Corte d’Appello di Roma, funzione che ha assunto in data 21.5.1998 e che tuttora svolge.


Il dott. Antonio B., nominato uditore giudiziario con D.M. 15.4.1967, dopo il tirocinio svolto al Tribunale di Napoli, ha svolto attività di giudice a Milano dal 10.2.1968, di Pretore a Napoli dal 14.7.1972, ancora di giudice presso la sezione lavoro del Tribunale di Napoli dal 19.9.1979 e poi di giudice ordinario dal 6.1.1984. Collocato fuori ruolo perché nominato componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 1986, fu richiamato in ruolo ed assegnato alla Procura Generale della Cassazione come magistrato d’appello applicato il 14.11.1990, poi trasferito alla Procura Generale della Cassazione come sostituto ed infine dal 10.10.2001 ad oggi, in qualità di presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello di Napoli.


In primo luogo, costituisce un dato oggettivo che il controinteressato vanta una maggiore pluralità di esperienze giurisdizionali in quanto, oltre a svolgere, sia pure da un minore periodo di tempo rispetto al ricorrente, funzioni semidirettive in grado di appello, ha svolto anche funzioni requirenti presso la Procura Generale della Cassazione, prima come magistrato d’appello applicato e poi come sostituto procuratore, per un consistente periodo di tempo.


Parimenti oggettiva è la circostanza che il dott. B. può vantare maggiori esperienze nello studio delle problematiche ordinamentali, atteso che è stato componente del CSM nel quadriennio 1986 – 1990, mentre del tutto ragionevole si rivela la considerazione secondo cui la conoscenza ordinamentale è particolarmente significativa nella valutazione ai fini del conferimento di un incarico direttivo, in specie di Presidente di Corte d’Appello.


Nella proposta approvata dal Plenum, tra l’altro, è evidenziato che l’interessato, durante il periodo di permanenza al Consiglio Superiore della Magistratura, ha presieduto la III Commissione, “mostrando una costante attenzione e competenza verso i problemi connessi all’organizzazione degli uffici, tanto da farsi relatore della circolare n. 10217 del 22.7.88 sui tramutamenti e le assegnazioni di sede, l’incremento dei punteggi attitudinali e di merito e la diffusione dei ‘modelli tabellari’, poi introdotti nell’organizzazione degli uffici giudiziari”.


La proposta approvata dal Plenum, infine, fornisce ampiamente conto delle attitudini organizzative del dott. B..


In particolare – rilevato che già nel parere del 1980 il Consiglio Giudiziario evidenziava non solo le qualità tecniche del magistrato, ma il suo impegno in occasione della riforma del rito del lavoro, sottolineando la sua capacità di organizzare le strutture necessarie a rendere operativa la riforma appena varata e che, nel periodo in cui ha lavorato alla Procura Generale presso la Cassazione, ha ideato e realizzato l’Ufficio per la documentazione, poi divenuto “Ufficio Studi”, del quale è divenuto coordinatore, struttura tecnico-professionale che si è dimostrata di supporto indispensabile – nella qualità di Presidente della sezione lavoro della Corte di Appello di Napoli ha fornito, a detta della Presidenza della Corte, “ulteriore conferma delle sue doti di elevata capacità professionale e di grande laboriosità, di spiccato equilibrio, di notevole fermezza e di grande capacità organizzativa”.


Infatti, “egli è coordinatore dell’intero settore lavoro della Corte d’Appello di Napoli, ossia di quattro presidenti di sezione e di ventuno magistrati, ed è riuscito brillantemente ad affrontare i problemi logistici legati al notevole ampliamento dell’organico delle sezioni, realizzando una eccellente organizzazione dell’intero settore, con predisposizione di criteri di assegnazione degli affari modulati in relazione anche alle caratteristiche del contenzioso, così da conseguire una ottimizzazione dell’attività dell’ufficio”; inoltre, si è “impegnato nella diffusione all’interno della sezione lavoro di un ‘bollettino delle novità’ che contiene i principali provvedimenti emessi dai vari collegi che compongono le sezioni, oltre alle più importanti decisioni del giudice di legittimità e che si è rivelato strumento utilissimo per far lievitare il dibattito giuridico interno e per evitare contrasti giurisprudenziali tra colleghi”. La proposta approvata dal Plenum ha ancora sottolineato le capacità dirigenziali in relazione alle iniziative prese dal dott. B. “per ristrutturare l’assetto organizzativo dell’ufficio e per svolgere delicate trattative sindacali, portate a termine con successo, su delega del Presidente della Corte”.


Di talché, l’ulteriore profilo della prevalenza nell’attività organizzativa svolta nell’espletamento delle funzioni semidirettive si rivela ampiamente motivato anche con riferimento a parametri concretamente apprezzabili.


La proposta approvata dal Plenum, invece, non ha specificamente comparato i due candidati sotto il profilo della produttività, ma, constatando l’impegno lavorativo del dott. B. come desumibile dai pareri resi sul suo conto e dai dati statistici in atti, ha ritenuto che, unendo alle doti innanzi richiamate e prevalenti, anche l’impegno lavorativo dell’interessato, il suo profilo professionale fosse complessivamente prevalente su quello, pur ottimo, del dott. S..


La coesistenza degli elementi a favore del controinteressato indicati nella delibera dell’organo di autogoverno rendono nel suo complesso la valutazione comparativa esaustivamente motivata, non illogica né basata su un travisamento dei fatti e, quindi, scevra dai vizi prospettati, atteso che è ragionevole e, comunque, rientra pienamente nel “merito” della potestà discrezionale attribuita all’Autorità procedente ritenere che tali fattori siano prevalenti, rispetto alla più lunga esperienza del ricorrente nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali di secondo grado nonché alla più lunga e diversificata esperienza semidirettiva in Corte d’Appello, al fine di individuare il candidato più idoneo in relazione alle specifiche esigenze del posto da ricoprire.


D’altra parte, anche il dott. B. svolge funzioni semidirettive di secondo grado, quale Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Napoli, dal 10 ottobre 2001, vale a dire da un considerevole arco temporale.


In definitiva, il ricorso introduttivo del giudizio è infondato e va di conseguenza respinto in quanto il Collegio rileva che tra i due candidati, entrambi dal profilo professionale molto elevato, la scelta operata dal CSM in favore del dott. B. è congruamente motivata e non illogica ed è, quindi, immune dai vizi di legittimità prospettati.


3. I motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili in quanto, da un lato, il ricorrente non ha alcun interesse diretto a contestare la nomina del dott. B. a Presidente della Corte di Appello di Napoli, dall’altro, la pubblicazione della vacanza dell’Ufficio Direttivo Superiore di Presidente della Corte di Appello di Perugia costituisce un atto endoprocedimentale privo di autonoma valenza lesiva.


4. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, così provvede sul ricorso in epigrafe:


respinge il ricorso introduttivo;


dichiara inammissibili i motivi aggiunti.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:


Giorgio Giovannini, Presidente


Roberto Politi, Consigliere


Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 22/06/2010


(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


IL SEGRETARIO