N. 20911/2010 REG.SEN.


N. 09271/2009 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 9271 del 2009, proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale di questi sito in Roma, Corso del Rinascimento n. 11;


contro


- il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti di


Francesca XX, non costituita in giudizio;



per l'annullamento


previa sospensione dell'efficacia,


- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, di estremi sconosciuti, con la quale sono state attribuite le funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di R., settore penale, alla Dott.ssa Francesca XX;


- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare della proposta della Commissione Consiliare di destinare la Dott.ssa XX alle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di R., settore penale;





Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;


Viste le memorie difensive;


Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO


Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver presentato domanda per la procedura inerente la copertura del posto di Presidente di Sezione del Tribunale di R., settore penale, e che la competente Commissione consiliare, nella seduta del 23 luglio 2009, ha rilevato la valutabilità di 3 soli partecipanti, e precisamente i Dottori Giuseppe XXX, Francesca XX ed il ricorrente.


In tale atto, nel richiamare preliminarmente i criteri stabiliti per il conferimento di incarichi semidirettivi, viene dato conto della comparazione effettuata tra il candidato in fascia Dott. XXX ed uno solo dei candidati fuori fascia, Dott.ssa XX, omettendo la valutazione del ricorrente, attribuendo al primo il punteggio complessivo di 13 punti, ed alla seconda 14 punti, conseguentemente individuata quale candidato più idoneo per la copertura del posto.


Con successiva delibera, di estremi non conosciuti, il Consiglio Superiore della Magistratura ha quindi recepito la proposta formulata dalla competente Commissione.


Avverso tali provvedimenti, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:


1 - Violazione di legge per inosservanza dell’art. 12 del D.Lgs. n. 160 del 2006 che, nel conferimento degli incarichi semidirettivi, impone la procedura concorsuale. Eccesso di potere per violazione della Circolare n. P11036/2008 del 2 maggio 2008 che impone la valutazione comparativa degli aspiranti all’incarico semidirettivo.


Nel richiamare i criteri dettati dalla normativa di riferimento con riguardo al conferimento di incarichi semidirettivi, afferma parte ricorrente che la Commissione avrebbe dovuto procedere alla valutazione comparativa anche della propria posizione, illegittimamente omessa, essendosi tale valutazione limitata agli altri due aspiranti, precisando come tale valutazione avrebbe ben potuto comportare, stante la necessità che la comparazione avvenga non in astratto ma con specifico riferimento agli effettivi partecipanti, l’attribuzione alla Dott.ssa XX di un punteggio inferiore ed al ricorrente di un punteggio maggiore, individuandolo come candidato più idoneo.


2- In via subordinata: violazione di legge per inosservanza dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per omessa motivazione.


Lamenta parte ricorrente l’assenza di qualsivoglia motivazione od esternazione in ordine alla valutazione comparativa del proprio profilo professionale, la quale non potrebbe quindi ritenersi avvenuta, non essendo ammesso che l’Organo procedente effettui in via preliminare l’individuazione del candidato migliore fuori fascia per poi comparare solo questi con il candidato in fascia.


Contesta, inoltre, parte ricorrente, le considerazioni espresse nel verbale della Commissione in ordine alla ritenuta superfluità di riportare in motivazione, per ragioni di razionalizzazione dell’azione amministrativa, i profili professionali dei candidati ai quali non sia possibile attribuire i 6 punti per la maturazione del positivo esercizio delle funzioni richieste e che, pur ottenendo il massimo punteggio per merito ed attitudini, non potrebbero raggiungere il punteggio ottenuto da altri candidati con maggiore esperienza, evidenziando come anche alla Dott.ssa XX, in quanto fuori fascia, non era possibile attribuire tale valore aggiunto.


Mancherebbe, infine, nei gravati provvedimenti, ogni indicazioni in ordine all’iter logico che ha condotto a ritenere superiori, rispetto a quelle del ricorrente, le capacità professionali della Dott.ssa XX, così impedendo la verifica della congruità dell’istruttoria espletata e della coerenza e ragionevolezza della scelta operata.


Si è costituito in resistenza l’intimato Consiglio Superiore della Magistratura, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità delle censure rivolte avverso il merito della valutazione e sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.


Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.


Alla pubblica udienza del 26 maggio 2010 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.


DIRITTO


Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il verbale della competente Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, redatto nel corso dell’adunanza del 23 luglio 2009 – e successivamente recepito dal Consiglio Superiore della Magistratura – con il quale è stata individuata, quale candidata più idonea per il conferimento dell’incarico semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di R., settore penale, la Dott.ssa Francesca XX in esito alla comparazione svolta tra la stessa, candidata non in fascia, ed il candidato in fascia Dott. Giuseppe XXX, omettendo la valutazione comparativa del profilo professionale del ricorrente, anch’egli fuori fascia.


L’impianto ricorsuale, come delineato dalle proposte censure è volto, da un lato, a denunciare l’intervenuta violazione dei criteri sottesi alla procedura per il conferimento di incarichi semidirettivi – affermando in proposito parte ricorrente che la Commissione avrebbe dovuto procedere alla valutazione comparativa anche della propria posizione, illegittimamente omessa, in esito alla quale alla Dott.ssa XX avrebbe potuto essere attribuito un punteggio inferiore ed al ricorrente di un punteggio maggiore, a fronte della necessità che la comparazione avvenga non in astratto ma con specifico riferimento agli effettivi partecipanti – e, dall’altro ed in via subordinata, l’assenza di qualsivoglia motivazione od esternazione in ordine alla valutazione comparativa effettuata nei propri confronti, che sarebbe stata del tutto omessa, ulteriormente specificando i profili di illegittimità asseritamente inficianti i gravati provvedimenti.


Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si andranno ad illustrare.


Quale elemento di fondamentale rilievo ai fini del decidere, è necessario evidenziare che sono stati ritenuti valutabili, ai fini del conferimento delle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di R., settore penale, solo tre candidati, individuati nel Dott. Giuseppe XXX, unico candidato in fascia per aver maturato il requisito del durevole esercizio positivo delle funzioni richieste per l’ufficio a concorso, utile ai fini dell’attribuzione di 6 punti, nella Dott.ssa XX e nel ricorrente, entrambi fuori fascia, cui quindi non è attribuibile tale valore aggiunto per il durevole esercizio positivo delle funzioni.


Nel verbale della competente Commissione viene dato conto della sola valutazione comparativa svolta tra il candidato in fascia Dott. XXX e la candidata fuori fascia Dott.ssa XX, con omissione della comparazione tra tali candidati ed il ricorrente.


Le ragioni di tale modus procedendi vengono nel verbale in esame indicate, in premessa allo stesso, nella ritenuta superfluità di riportare in motivazione, per ragioni di razionalizzazione dell’azione amministrativa, i profili professionali dei candidati ai quali non sia possibile attribuire i 6 punti per la maturazione del positivo esercizio delle funzioni richieste e che, quindi, pur ottenendo il massimo punteggio per merito ed attitudini, non potrebbero raggiungere il punteggio ottenuto da altri candidati con maggiore esperienza.


Osserva in proposito il Collegio che, se può condividersi tale impostazione laddove la comparazione e l’individuazione del candidato più idoneo sia effettuata con riferimento a candidati tutti analogamente in fascia, ai quali vanno attribuiti i 6 punti e rispetto ai quali non sarebbe ipotizzabile che candidati fuori fascia siano in grado di conseguire un maggior punteggio tanto da scavalcarli per merito ed attitudini, deve peraltro osservarsi che la fattispecie in esame presenta la peculiarità della avvenuta comparazione tra un candidato in fascia ed una candidata fuori fascia, con la conseguenza che la riferita motivazione, che consentirebbe di omettere di riportare i profili professionali dei candidati ai quali non è possibile attribuire il valore aggiunto dei 6 punti, non può trovare nella specie applicazione, risultando per l’effetto l’omessa comparazione del ricorrente – o l’omessa indicazione della effettuazione di tale comparazione – priva di giustificazione.


Il che emerge con ancora maggiore evidenza alla luce delle ragioni espresse dalla Commissione in ordine alla valutazione comparativa effettuata nei riguardi della Dott.ssa XX.


Si legge, difatti, nel gravato verbale, che la Commissione ha ritenuto, nel caso di specie, di proporre per il posto semidirettivo messo a concorso la candidata fuori fascia, alla quale non può essere riconosciuto il punteggio aggiuntivo, che all’esito della valutazione comparativa ha conseguito un punteggio nettamente superiore per merito ed attitudini rispetto a quello attribuito all’unico candidato che ha maturato il requisito di esperienza richiesto dalla circolare per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.


Su tale presupposto, la Commissione ha quindi stabilito di riferire il profilo professionale della sola candidata proposta essendo l’unica ad aver asseritamente conseguito, all’esito della valutazione comparativa con tutti gli altri aspiranti legittimati, il massimo punteggio per merito ed attitudini, tale da consentirle di superare l’unico candidato al quale è possibile attribuire il punteggio aggiuntivo per esperienza.


Se tali sono, dunque, le ragioni per cui alla regola generale - rispondente a ragioni di razionalizzazione dell’azione amministrativa, in base alla quale non si procede a riferire in motivazione i profili professionali dei candidati ai quali non sia possibile attribuire i 6 punti per la maturazione del positivo esercizio delle funzioni richieste e che, quindi, pur ottenendo il massimo punteggio per merito ed attitudini, non potrebbero raggiungere il punteggio ottenuto da altri candidati con maggiore esperienza – si è derogato a favore della Dott.ssa XX, candidata fuori fascia, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare l’omessa esternazione della comparazione effettuata nei confronti degli altri candidati fuori fascia, ovvero, nel caso di specie, del ricorrente.


Anche a voler ritenere che, come affermato nel gravato verbale, tale comparazione sia stata effettivamente svolta ed abbia condotto alla individuazione della Dott.ssa XX quale candidata meritevole del più alto punteggio, non può ritenersi consentito che l’Organo procedente ometta l’esternazione dell’iter logico seguito nel corso di tale comparazione, risolvendosi siffatto modus procedendi in una palese violazione dell’obbligo di motivazione, con conseguente preclusione per gli interessati, e per l’organo giurisdizionale eventualmente adito, della possibilità di verificare il corretto esercizio della discrezionalità valutativa e la congruità e ragionevolezza delle ragioni della scelta effettuata, la quale finisce per risolversi, nella specie, in una apodittica affermazione di superiorità del profilo professionale della candidata prescelta senza dare in alcun modo conto dei presupposti giustificativi di tale scelta.


Invero, a fronte di una procedura in cui l’unico candidato in fascia ha ottenuto ridotti punteggi per merito ed attitudini – rispettivamente 3 e 2 punti – tale da poter essere superato, nella valutazione comparativa, da candidati fuori fascia i quali, pur non potendo ottenere i 6 punti per il positivo esercizio delle funzioni richieste per l’ufficio, risultino meritevoli del massimo punteggio per merito ed attitudini, la valutazione comparativa e la relativa esternazione del relativo iter vanno condotte nei confronti di tutti i candidati fuori fascia, inammissibile essendo la previa individuazione del candidato fuori fascia più idoneo per poi procedere alla comparazione nei soli confronti di questi del candidato in fascia.


Aggiungasi che dovendo la comparazione tra tutti i candidati essere effettuata – ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 160 del 2006 e della Circolare n. P11036/2008 - non in astratto, ma con riferimento al concorso in concreto avuto riguardo agli effettivi partecipanti, la comparazione tra il ricorrente e la Dott.ssa XX ben avrebbe potuto condurre a risultati diversi nei confronti di quest’ultima, la quale avrebbe potuto in ipotesi conseguire un punteggio inferiore rispetto al massimo attribuibile per merito ed attitudini in esito alla concreta comparazione del suo profilo professionale con quello del ricorrente.


Non può, dunque, convenirsi con quanto rappresentato dalla difesa erariale, laddove afferma che il profilo professionale della Dott.ssa XX è stato valutato come prevalente rispetto a quello dei partecipanti al concorso, ivi compreso il ricorrente, in esito ad una attenta valutazione di profili professionali di tutti i candidati, mancando nella gravata determinazione la compiuta esternazione di tale valutazione, con conseguente incertezza anche circa la sua effettiva esistenza ed indimostrabilià dell’ulteriore affermazione della resistente Amministrazione circa l’avvenuta effettiva valutazione comparativa del profilo professionale del ricorrente.


Manca, difatti, nel gravato verbale, ogni indicazioni in ordine all’iter logico che ha condotto a ritenere superiori, rispetto a quelle del ricorrente, le capacità professionali della Dott.ssa XX, così impedendo la verifica della congruità dell’istruttoria espletata e della coerenza e ragionevolezza della scelta operata.


In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso in esame, stante la rilevata fondatezza delle censure con lo stesso proposte, va accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti e con obbligo dell’Amministrazione di procedere alla rinnovazione delle operazioni valutative previa effettuazione della comparazione anche del ricorrente ai fini del conferimento del posto in questione.


Spese e competenze di giudizio possono equamente compensarsi tra le parti sussistendone validi motivi.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


- Roma -Sezione Prima -


Pronunciando sul ricorso N. 9271/2009 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso e per gli effetti di cui in motivazione.


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:


Giorgio Giovannini, Presidente


Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore


Anna Bottiglieri, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA


Il 24/06/2010


(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)


IL SEGRETARIO