N. 14512/2010 REG.SEN.
N. 03426/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3426 del 1998, proposto da: c.v. e D.P.A., rappresentate e difese dagli avv. ti Giuseppe Ambrosio e Eliana Todeschini, e domiciliate elettivamente presso lo studio del primo in Roma, v. le delle Belle Arti, n. 7;
contro
I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento dell’I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – comunicato in data 4.9.1997, pervenuto alla sig. ra c.v. in data 11.9.1997;
del provvedimento dell’I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – comunicato in data 4.9.1997, pervenuto alla sig. ra D.P.A. in data 11.9.1997;
con i quali si è comunicato l’avvio del procedimento di recupero delle somme erogate in più a titolo di indennità di buonuscita;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il Cons. Donatella Scala e udito, altresì, l’avv. Ambrosio per le ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 4 marzo 1998, e depositato il successivo 19 marzo, le signore c.v. e D.P.A., collocate a riposo il 9.9.1983, dunque in data anteriore all’1.2.1984, impugnano le comunicazioni con cui l’INPDAP ha comunicato loro l’avvio del procedimento di recupero delle somme erogate in più all’atto della liquidazione dell’indennità di buonuscita, reclamandone l’annullamento alla stregua dei seguenti motivi:
Violazione degli artt. 2934, 2937, 2940, 2943 e 2945 c.c.; dell’art. 20, comma 2, d. P.R. 29.12.1973, n. 1032; dell’art. 3, legge 241/1990; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti.
I provvedimenti che dispongono il recupero sarebbero lacunosi in punto motivazione, tenuto anche conto che le ricorrenti hanno titolo alla corresponsione dell’indennità di buonuscita comprensiva dell’indennità integrativa speciale, avendo interrotto il termine prescrizionale per il riconoscimento del relativo diritto agendo in via giurisdizionale con ricorsi poi dichiarati estinti con sentenze del 1996, a seguito dell’entrata in vigore della legge 29.1.1994, n. 87.
Concludono, pertanto, chiedendo in accoglimento del ricorso l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
Non si è costituito in giudizio l’intimato Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – I.N.P.D.A.P..
Con ordinanza n. 561/98 del 9 aprile 1998 l’adito Tribunale ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente introdotta, sospendendo i disposti recuperi.
La parte ricorrente, con memoria depositata in data 19 novembre 2009, ha ribadito i già esposti motivi di gravame, concludendo per l’accoglimento del ricorso e delle istanze con lo stesso introdotte.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame le ricorrenti, cessate dal servizio in data 9.9.1983, reclamano l’annullamento delle note con cui l’Inpdap ha comunicato l’avvio del procedimento di recupero delle somme – rispettivamente di £ 7.182245, quanto alla signora c.v., e di £ 6.885.779, quanto alla signora D.P.A. – erogate a titolo di indennità di buonuscita per “corresponsione indebita (v. sentenza) dell’i.i.s. ante ‘84”.
Come noto, sulla questione della inclusione dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo per la liquidazione dell’indennità di buonuscita, si è espressa la Corte Costituzionale, che, con la sentenza 19.5.1993 n. 243, nel riconoscere l'incostituzionalità delle vigenti norme in materia, relativamente alla parte in cui non indicavano meccanismi di computo dell'i.i.s. nei trattamenti di fine rapporto, ha previsto il necessario intervento del Legislatore, allo scopo di introdurre nell'ordinamento tali meccanismi sulla base di scelte discrezionali dirette a realizzare i principi dalla stessa Corte indicati.
Con la legge 29.1.1994, n. 87, è stato dunque disciplinato, sulla scorta dei principi espressi dal giudice costituzionale, il computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici.
Per i fini di interesse nella presente controversia, va rilevato che all'art. 3, comma 1, è stata dettata una disposizione di carattere transitorio in favore del personale già cessato dal servizio, individuando due categorie di dipendenti aventi titolo alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto: quelli cessati dal servizio dopo il 30.11.1984 e quelli per i quali, ancorchè collocati in quiescenza in data anteriore, come le ricorrenti, fossero ancora giuridicamente pendenti i rapporti previdenziali; la medesima disposizione, al comma 2, per le categorie di personale ivi contemplate, ha imposto, poi, l'onere tassativo della presentazione, a pena di inammissibilità, di una domanda su apposito modello nel termine perentorio del 30.9.1994.
Il Legislatore, dunque, ha tenuto conto, oltre che delle valutazioni attinenti alla spesa pubblica ed all'esigenza di agevolare la definizione di un vastissimo contenzioso, anche del decorso del tempo, ritenendo che i rapporti esauriti, riguardanti vicende risalenti nel tempo, non dovessero dare titolo al pagamento dell'ulteriore rateo, con salvezza, invece, di quelli ancora pendenti.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto che, sulla base della richiamata normativa, anche i dipendenti collocati a riposo prima del 30.11.1984 hanno diritto alla riliquidazione in questione, ferma rimanendo la necessità, non solo dell’assolvimento dell’onere di presentazione di apposita domanda all’amministrazione entro e non oltre il termine fissato dall’art. 3 della legge in esame, ma anche che il rapporto previdenziale non sia da considerarsi ormai esaurito.
In altri termini deve risultare, ai fini del conseguimento del richiesto beneficio, il possesso di due specifici ed indissolubili requisiti: e cioè, da una parte, la presentazione nei termini di legge della domanda e, dall’altra, la sussistenza di un rapporto non giuridicamente esaurito, intendendosi per tale non soltanto quello per il quale sia pendente un giudizio, ma anche quello in relazione al quale sia stata prodotta dal dipendente, in termine utile, l’istanza per ottenere la rideterminazione dell’indennità, o sia stata comunque interrotta la prescrizione in ordine alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, presupposto quest’ultimo che si configura oltre che con la pendenza di un giudizio, avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche con l’interruzione della prescrizione. (ex multis, Cons. di Stato, sez. VI, 27.5.2005, n. 2744; 31.1.2003, n.487; 13.5.2003, n.2356).
Nel caso in esame risulta cartolarmente che le ricorrenti, collocate in quiescenza anteriormente alla data sopra indicata, avevano presentato ricorsi giurisdizionali notificati in data 31.12.1986 e 25.5.1990, definiti con le sentenze n. 2430/1996 e n. 1945/1996,con cui questa Sezione ha dichiarato l’estinzione dei giudizi ai sensi dell’art. 4, legge 87/1994; le ricorrenti, medio tempore, avevano informato l’Inpdap nel giugno 1994 circa la pendenza dei citati contenziosi
Deve essere precisato che il rapporto può considerarsi pendente alla data di entrata in vigore della legge del 1994 se risulti che non sia stata prestata acquiescenza all'atto di liquidazione dell'indennità di buonuscita e l'interessato, con apposite istanze, abbia invocato l'applicazione della più estesa base di calcolo, interrompendo il corso della prescrizione, che ha durata quinquennale ai sensi degli artt. 1 e 20, T.U. 29 dicembre 1973 n. 1032 e decorrenza dalla data di collocamento a riposo.
E’ stato, invero condivisibilmente, osservato che: "Ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, deve ritenersi prescritto il diritto di percepire gli emolumenti richiesti ogni volta che risulti dimostrato che, dal collocamento a riposo o dalla cessazione del servizio alla domanda proposta per ottenere i pretesi benefici da parte dell'Inpdap, non è stato manifestato interesse al computo nell'indennità di buonuscita dei benefici stessi, con un protrarsi, in definitiva, dell'inerzia per un periodo ben superiore a quello di cinque anni normativamente previsto per la prescrizione del diritto". (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2692), e che "L'orientamento interpretativo che riconduce il dies a quo del termine prescrizionale del diritto all'indennità di buonuscita al momento di cessazione dal servizio (e non ai momenti successivi della liquidazione, della piena esigibilità del credito) ha il suo fondamento nel disposto dell'art. 20 d.P.R. n. 1032 del 1973, che, riferendosi, per il calcolo del termine prescrizionale al momento in cui il diritto è sorto appare non conferire rilievo alle circostanze della liquidabilità ed esigibilità del diritto, ossia ai normali presupposti ai quali l'art. 2935 c.c. lega la possibilità di fare valere un diritto." (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 26 giugno 2002, n. 3519).
Nella specie le ricorrenti, collocate in quiescenza anteriormente la data sopra indicata, hanno interrotto il termine prescrizionale quinquennale, avendo interposto il primo dei due ricorsi sopra richiamati tre anni dopo la data della cessazione dal servizio.
Pertanto, essendo le ricorrenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ottenere la rideterminazione dell’indennità di buonuscita, sono illegittimi i provvedimenti con cui è chiesta la restituzione della somma erogata a titolo di indennità di buonuscita, siccome calcolata anche sulla indennità integrativa speciale.
Conclusivamente il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento, e, pertanto, devono essere annullati gli atti con lo stesso impugnati.
Le spese di lite sono liquidate secondo il principio della soccombenza, giusta quanto risulta in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. Terza Ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.
Condanna l’INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti, liquidate forfetariamente in complessivi € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO