STATUTO DELL’ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

 

TITOLO I

NATURA, SEDE E FINALITÀ DELL’ENTE; SOGGETTI BENEFICIARI

 

Art. 1 – Natura dell’Ente.

1. L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, istituito come Fondazione di diritto privato è costituito ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme contenute nel suddetto decreto, dal D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e dalle norme contenute nel Codice Civile in tema di Fondazioni.

2. L’Ente è iscritto nell’albo di cui all’art. 4, comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e Decreto del

Ministero del Lavoro n. 337 del 2 maggio 1996.

 

Art. 2 – Sede.

1. L’Ente ha sede in Roma.

2. L’Ente svolge la propria attività sull'intero territorio della Repubblica Italiana.

 

Art. 3 – Finalità.

1. L’Ente attua la tutela previdenziale in favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, con le modalità previste dai regolamenti adottati dall’Ente medesimo ed approvati dalle Autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

2. L’Ente deve garantire ai propri iscritti le forme di assistenza obbligatorie e può altresì garantire le previdenze complementari previste e disciplinate dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ulteriori forme di assistenza in favore della categoria professionale con gestioni separate.

 

Art. 4 – Iscritti.

1. Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente, con le modalità previste nel Regolamento di Previdenza, tutti coloro che, iscritti nei Collegi IP.AS.VI, esercitino attività libero professionale.

2. Tale obbligo sussiste in ogni caso anche per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per i Soci di Cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi, ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

 

TITOLO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL’ENTE

Art. 5 – Organi.

1. Sono Organi dell’Ente:

- il Consiglio di Indirizzo Generale;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Collegio dei Sindaci;

2. I componenti degli Organi dell’Ente debbono essere di provata onorabilità ed in possesso del requisito di professionalità di cui all’art. 1, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; tale requisito si intende soddisfatto per coloro che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni.

3. Sono considerate cause di esclusione del requisito della professionalità:

a) l’aver subito la sanzione della sospensione disciplinare dall’albo per un periodo pari o superiore a sei

mesi;

b) l’aver svolto le funzioni di cui al comma precedente presso aziende, enti, imprese o organizzazioni sottoposte alle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e procedure equiparate, ovvero ad amministrazione straordinaria nei tre anni precedenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza degli organi amministrativi.

4. Sono inoltre considerate cause di ineleggibilità alle cariche dell’Ente, ovvero di decadenza dalle stesse:

a) aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione ovvero per delitti non colposi per i quali la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;

b) trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c., ovvero essere stati sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) aver riportato condanne o sanzioni per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati al momento della presentazione della candidatura e verificato dal Collegio dei Sindaci.

 

Art. 5-bis – Criteri di elezione degli Organi.

1. Il Presidente dell’Ente provvede ad indire le sessioni elettorali almeno tre mesi prima della scadenza del proprio mandato.

2. I membri del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione verranno individuati per mezzo di due sessioni elettorali: l'una, primaria, costituirà un'assemblea di delegati elettori; all'altra, secondaria, parteciperanno solamente detti delegati, che eleggeranno i membri del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione.

3. Sia l'elezione dei membri dell'Assemblea dei Delegati, sia quella dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione saranno disciplinate nel Regolamento Elettorale, che sarà redatto secondo i seguenti criteri

a.) ELEZIONI DEI DELEGATI, O "PRIMARIE"

a.a) il corpo elettorale verrà ripartito sulla base dei Collegi Provinciali IP.AS.VI., presso la sede di ognuno dei quali saranno insediati seggi elettorali per l’espressione e la raccolta del voto;

a.b) il voto potrà essere espresso anche per corrispondenza o con altre forme, anche telematiche, se disponibili;

a.c) nell’ambito di ciascun Collegio IP.AS.VI. sarà eletto un numero di delegati pari ad uno ogni cento iscritti all’Ente, o frazione di cento; i soli professionisti iscritti all’Ente, residenti nel territorio del medesimo Collegio, hanno diritto di elettorato attivo e passivo;

a.d) presso ogni Collegio sarà considerata valida l’elezione cui abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto; in mancanza, sarà indetta, limitatamente a tale Collegio, una seconda tornata elettorale che sarà considerata valida qualunque sia il numero dei votanti;

a.e) lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti, nonché la proclamazione degli eletti, avverrà presso la sede di ogni singolo Collegio IP.AS.VI. da parte del Presidente di questo;

a.f) il Presidente dell’Ente proclamerà membri dell'Assemblea dei Delegati coloro che risulteranno avere conseguito, per ciascun Collegio, il numero più elevato di voti ed accettino l’incarico, mentre nel caso di decadenza, morte o dimissioni di un membro dell'Assemblea dei Delegati, questo sarà sostituito dal primo dei non eletti nel medesimo Collegio.

b) ELEZIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE E DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE O "SECONDARIE"

b.a) i delegati eletti secondo i criteri che precedono si riuniranno in assemblea entro venti giorni dalla loro proclamazione da parte del Presidente dell’Ente;

b.b) il Presidente dell’Ente assumerà la Presidenza dell'assemblea e dirigerà le operazioni elettorali, che si svolgeranno a scrutinio segreto;

b.c) in prima convocazione sarà considerata valida la votazione cui abbia partecipato almeno la metà dei componenti l'assemblea; in caso di mancanza del quorum costitutivo, sarà indetta una seconda tornata elettorale che delibererà validamente, qualunque sia il numero dei votanti;

b.d) ogni delegato potrà indicare, per la carica di membro del Consiglio di Indirizzo Generale, nominativi in numero pari ad uno per ogni mille o frazione di mille iscritti all’Ente;

b.e) ogni delegato, nella stessa votazione, potrà altresì indicare per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione sino a sette nominativi;

b.f) concluse le operazioni di voto, il Presidente procederà immediatamente allo spoglio delle schede ed al conteggio dei voti, nonché alla proclamazione degli eletti nelle persone di coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti con riferimento a ciascuna carica;

b.g) nel caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio di Indirizzo Generale o di un membro del Consiglio di Amministrazione, il primo dei non eletti alla rispettiva carica sarà chiamato a sostituire il componente decaduto.

4. All’esito delle procedure sopra indicate, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale e quelli eletti nel Consiglio di Amministrazione vengono insediati dal Presidente dell’Ente.

 

Art. 6 – Il Consiglio di Indirizzo Generale.

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all’Ente con arrotondamento all’unità intera per ogni frazione inferiore a mille; esso dura in carica per quattro anni ed i componenti sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 7 – Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale.

1. Nella prima adunanza del Consiglio di Indirizzo Generale gli eletti provvedono a nominare fra loro un Segretario che resterà in carica, salvo dimissioni o revoca, sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale da cui è stato eletto.

2. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno due volte l’anno, ma ne è prevista la convocazione da parte del Segretario ogniqualvolta questi lo ritenga necessario per la trattazione di questioni di particolare rilevanza; la convocazione potrà altresì essere richiesta da tanti consiglieri che rappresentino almeno un terzo del totale dei componenti del Consiglio. Il Segretario dovrà far pervenire la lettera di convocazione con mezzi postali o telematici che comprovino la spedizione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o tre in caso di motivata urgenza, e dovrà indicare nella stessa l’Ordine del Giorno, nel quale ogni membro del Consiglio potrà preventivamente far inserire ulteriori argomenti.

3. L'adunanza del Consiglio di Indirizzo Generale è presieduta dal Segretario ed è validamente costituita con la presenza di più della metà dei componenti dello stesso.

4. Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, a scrutinio palese; si ricorre allo scrutinio segreto qualora la deliberazione comporti valutazioni discrezionali relative alle persone; in caso di parità di voti si procede ad una seconda votazione sulla questione, previa discussione, ed in caso di ulteriore parità prevale il voto del Segretario; i verbali del Consiglio vengono sottoscritti dal Segretario e da almeno altri due membri e trascritti nel libro dei verbali.

5. I componenti del Consiglio di Indirizzo Generale hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni dell’Organo; essi decadono dalla carica se non partecipano a tre riunioni consecutive, salvo il caso di giustificato impedimento; la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Indirizzo Generale, previa contestazione all’interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

6. Il Consiglio di Indirizzo Generale ha le seguenti funzioni:

a) definisce le linee generali e gli obiettivi della categoria in tema di previdenza nonché i criteri generali di investimento e disinvestimento delle risorse ivi compresa la stipulazione di convenzioni finanziarie, bancarie ed assicurative;

b) nomina il Collegio dei Sindaci;

c) delibera sulle modificazioni ed integrazioni del presente Statuto e del Regolamento riguardante le forme di previdenza ed assistenza e sull’adozione, modificazione ed integrazione di ogni altro Regolamento;

d) approva il bilancio tecnico; approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell’Ente rispettivamente entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno;

e) approva le eventuali variazioni del bilancio preventivo;

f) approva le variazioni della misura delle contribuzioni da parte degli iscritti;

g) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;

h) designa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n 509, la revisione contabile e la certificazione dei bilanci, determinandone i compensi

i) delibera, con decisione motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi ed in merito alle altre materie previste al terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

l) determina la misura degli emolumenti, delle indennità e dei gettoni di presenza per il Presidente nonché per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;

m) delibera la nomina di Commissioni per specifiche attribuzioni e la costituzione di organismi consultivi e di studio, determinando rimborsi ed indennità dei soggetti chiamati a parteciparvi;

7. Le deliberazioni previste alla lettera c) ed f) sono sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

8. Le deliberazioni di cui alle lettere a), d), e), ed h) sono trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

 

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione.

1. il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri eletti dall'Assemblea dei Delegati; le modalità ed i tempi per la designazione sono definiti nel medesimo regolamento elettorale di cui all'art. 5 bis, comma 2.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti tra gli iscritti all'Ente.

3. il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, e ciascun membro può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

4. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Indirizzo Generale e con quella di Sindaco; in caso di elezione del medesimo soggetto sia alla carica di componente del Consiglio di Indirizzo Generale che a quella di componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso ha facoltà di optare per l'una o l'altra posizione.

 

Art. 9 – Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione gestisce l’Ente con i più ampi poteri e, anche sulla base delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale, compie ogni atto idoneo per il conseguimento dei fini dell’Ente.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

a) elegge fra i propri membri, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice Presidente dell’Ente;

b) delibera l’assunzione di un Direttore Generale dell’Ente e ne determina il trattamento economico e normativo;

c) predispone le modificazioni ed integrazioni del presente Statuto e del Regolamento riguardante le forme di previdenza ed assistenza e propone l’adozione, modificazione ed integrazione di ogni altro Regolamento, per le successive deliberazioni del Consiglio di Indirizzo Generale; delibera i Regolamenti riguardanti l'organizzazione amministrativa dell'Ente;

d) delibera il Regolamento per la gestione economico-finanziaria del patrimonio dell’Ente e delle disponibilità afferenti al conto pensioni, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Indirizzo  Generale;

e) predispone lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Indirizzo Generale per l'approvazione;

f) predispone lo schema di bilancio tecnico dell’Ente, corredato eventualmente da valutazioni sull’opportunità di apportare variazioni all'ammontare delle contribuzioni, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per l’approvazione;

g) delibera, sulla base di una rilevazione dei carichi di lavoro, l’organigramma dell’Ente, le cui modifiche dovranno essere attuate su proposta del Direttore Generale dello stesso; delibera altresì l'assunzione del personale definendone il trattamento giuridico ed economico e stipulando anche appositi accordi collettivi o aderendo a quelli relativi a posizioni analoghe in altri Enti di previdenza;

h) determina la misura degli emolumenti, delle indennità e dei gettoni di presenza per i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;

i) delibera e pone in essere ogni atto idoneo per la gestione del patrimonio ed adempie a tutte le funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente e a quelle che non risultino espressamente assegnate ad altri Organi dello stesso; esercita ogni facoltà e adempie ad ogni obbligo che sia ad esso demandato dalla legge nonché dal presente Statuto o dai Regolamenti;

l) delibera la stipula di convenzioni bancarie ed assicurative, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Indirizzo Generale e comunque riservando all’Ente il potere di fornire al gestore convenzionato gli indirizzi in termini di profili di rischio degli investimenti e di definire parametri di valutazione oggettivi e confrontabili al fine della verifica dei risultati ottenuti;

m) delibera sulla accettazione di eventuali donazioni e legati a favore dell’Ente;

n) delibera, al fine di migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell’Ente, la eventuale costituzione di Società nonché l’adesione o la partecipazione a Società, Enti, Consorzi, Organismi od Associazioni che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell’Ente;

o) delibera su ogni argomento proposto al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci o di almeno tre membri del Consiglio di Indirizzo Generale;

p) delibera sulle iscrizioni all'Ente e sulle cancellazioni dallo stesso;

q) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;

r) delibera le liti attive e passive e le consulenze necessarie alla gestione dell'Ente;

s) vigila sull’andamento economico finanziario dell’Ente con particolare riferimento alla congruità degli accantonamenti determinati secondo le tecniche attuariali e ne riferisce al Consiglio di Indirizzo Generale.

t) predispone l’elenco dei possibili soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per la designazione.

3. Le deliberazioni previste alla lettera d) sono sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

 

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni si tengono normalmente nella sede dell’Ente, salvo che il Presidente ritenga di convocarle altrove, purché in Italia. Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione anche se ne è fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci. Il Presidente fissa ed inserisce nell'atto di convocazione l'Ordine del Giorno, nel quale è tenuto ad inserire anche gli argomenti indicati da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci o dal Consiglio di Indirizzo Generale.

2. La convocazione deve essere portata a conoscenza dei destinatari con mezzi postali o telematici che ne comprovino la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in essa dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno formato secondo i criteri indicati nel comma che precede. In caso di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro membri e alle deliberazioni deve prendere parte il Presidente o il Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, presiede il membro più anziano di età.

4. Ogni membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità si procede ad una seconda votazione previa discussione ed in caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese e si ricorre allo scrutinio segreto qualora la deliberazione riguardi valutazioni relative alle persone.

5. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina un Segretario fra i dipendenti dell’Ente che, in possesso di adeguato titolo di studio e capacità di approfondimento, abbia maturato all’interno dell’Ente una significativa esperienza.

6. I verbali del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario, o da un sostituto nominato in caso di impedimento di questi ad intervenire alla seduta, e sono dallo stesso sottoscritti insieme al Presidente; successivamente lo stesso Segretario provvede a trascriverli nel libro dei verbali.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni dell’Organo; essi decadono dalla carica se non partecipano a tre riunioni consecutive o a cinque complessivamente in un anno, salvo il caso di giustificato impedimento; la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all’interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

 

Art. 11 – Il Presidente.

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione e deve essere scelto nella persona di uno dei propri membri; esso dura in carica quattro anni e può essere confermato nell'incarico per non più di due volte consecutive.

2. Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell’Ente; spetta allo stesso:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, fissandone l'Ordine del Giorno secondo le modalità sopra indicate;

b) vigilare sull’attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi dell’Ente;

c) sottoscrivere gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l’Ente;

d) adottare, in caso di necessità ed urgenza, tutti i provvedimenti da lui ritenuti opportuni ed indilazionabili nell'interesse dell’Ente e per il conseguimento delle finalità di quest'ultimo, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione della quale dovrà, in tal caso, immediatamente convocare la riunione perchè tali provvedimenti siano da esso ratificati;

e) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dal presente Statuto, dalle Leggi e dai Regolamenti.

3. In caso di assenza o documentato impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o documentato impedimento anche del Vice Presidente, è sostituito dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

 

Art. 12 – Il Collegio dei Sindaci.

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da cinque membri effettivi e quattro supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo Generale e così prescelti:

- un effettivo ed un supplente fra i professionisti iscritti all'albo dei revisori dei conti;

- due effettivi e un supplente fra gli iscritti ad un Collegio IP.AS.VI.;

- un effettivo ed un supplente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- un effettivo ed un supplente in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Il Collegio provvede ad eleggere un Presidente che dovrà essere necessariamente scelto nella persona di uno dei due componenti iscritti ad un Collegio IP.AS.VI. o in quella di uno dei componenti eletti in rappresentanza dei Ministeri vigilanti.

 

Art. 13 – Funzionamento e compiti dei sindaci.

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno quattro volte l'anno presso la sede dell’Ente, previa convocazione da parte del Presidente, da effettuarsi con mezzi postali o telematici, che ne comprovino la spedizione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; per la validità della costituzione del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Collegio dei Sindaci:

a) vigila sull'andamento economico finanziario dell’Ente ed esprime pareri sull'attività dello stesso.;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Ente, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle altre scritture contabili, nonché l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio

c) riferisce al Consiglio di Indirizzo Generale sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità e formula osservazioni e proposte in ordine ai bilanci ed alla loro approvazione;

d) accerta, almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

e) vigila sull'osservanza del presente Statuto e dell'Atto costitutivo;

f) verifica che gli Organi statutari adempiano il loro mandato nel rispetto delle Leggi e del presente Statuto;

g) verifica che gli Organi statutari non effettuino operazioni in conflitto con gli interessi dell’Ente;

h) presenta note illustrative al Consiglio di Indirizzo Generale per rendergli nota ogni operazione sospetta o passibile di contrasto con le Leggi, con lo Statuto o con i Regolamenti dell’Ente.

3. I Sindaci svolgono le proprie funzioni ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto

applicabili; essi possono, anche singolarmente, procedere ad atti di ispezione e controllo e debbono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Indirizzo Generale e di ogni altro organismo costituito all’interno degli stessi.

4. I Sindaci sono responsabili solidalmente con il Consiglio di Amministrazione per i fatti e le omissioni di questo, quando l'eventuale danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

5. I Sindaci hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni dell’Organo; il Sindaco che, senza giustificato

motivo, non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio decade dalla carica; la decadenza è dichiarata dal Collegio dei Sindaci, previa contestazione all’interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

 

Art. 13-bis – Durata del mandato del Collegio dei Sindaci.

1. Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni. Ciascun membro può essere nominato nella medesima carica per non più di due mandati consecutivi e permane nelle funzioni fino alla nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio di Indirizzo Generale, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lett. b), del presente Statuto.

 

TITOLO III

LA GESTIONE FINANZIARIA

 

Art. 14 – Entrate ed esercizio finanziario.

1. Le entrate dell’Ente sono costituite da:

a) i contributi soggettivi dovuti dagli iscritti, secondo le modalità previste dal Regolamento di Previdenza;

b) i contributi integrativi a carico dei clienti degli iscritti all’Ente;

c) gli interessi e le rendite del patrimonio dell’Ente anche derivanti da eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;

d) i contributi obbligatori dovuti dagli iscritti per l'indennità di maternità;

e) i contributi facoltativi versati dagli iscritti per altre eventuali forme di assistenza e di previdenza consentite;

f) quanto pervenuto all’Ente a titolo di lascito o donazione;.

g) i proventi per eventuali sanzioni irrogate agli iscritti ivi compresi gli interessi di mora;

h) i contributi di riscatto, di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta, di prosecuzione volontaria, etc., come previsti dal Regolamento di Previdenza;

i) qualunque eventuale altra entrata finanziaria.

2. L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 15 – Il patrimonio.

1. Il patrimonio dell’Ente è formato dalle entrate di cui all'articolo che precede, dedotte le uscite per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell’Ente.

2. Esso è costituito da immobili, titoli mobiliari e quote di partecipazione a Società e Consorzi.

3. La gestione del patrimonio dell’Ente deve essere effettuatata in conformità al Regolamento di cui all'art. 9, comma 2, lett. d).

 

Art. 16 – L’assetto amministrativo – contabile.

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche su indicazione del Consiglio di indirizzo generale, delibera ed organizza - con apposito Regolamento - l’assetto amministrativo e contabile della gestione sulla base del criterio contributivo: procede dunque alla evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti in conformità delle disposizioni di cui all’art. 15, commi 3 e 4 del Regolamento di Previdenza, relative alla formazione del montante.

2. In un conto separato viene evidenziato l’ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, incrementato del relativo rendimento, sul quale gravano le spese di gestione dell’Ente, nonché le eventuali prestazioni di natura solidaristica.

3. Le gestioni delle altre forme di assistenza consentite avverranno in apposito conto separato.

 

Art. 17 – Il conto pensioni.

1. Secondo il sistema contributivo a capitalizzazione, all’atto del pensionamento dei singoli iscritti, al fine della liquidazione delle relative prestazioni, i montanti individuali vengono convertiti in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione di cui al Regolamento di Previdenza, calcolati in funzione dell'età degli interessati all'atto del pensionamento. L'adeguatezza di tali coefficienti dopo il primo quinquennio, ai fini dell'equilibrio finanziario dell’Ente, deve essere certificata da un attuario con periodicità almeno triennale, in occasione del bilancio tecnico

2. L’Ente provvede ad accantonare i suddetti montanti nell'ambito di apposito conto di riserva denominato "conto pensioni" a cui vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.

3. In via eccezionale, qualora l'importo contenuto nel conto pensioni dovesse risultare inferiore a quello di cui alla riserva dei pensionati, determinata in sede di bilancio tecnico, le somme necessarie alla integrazione del conto pensioni saranno prelevate dal conto di cui all’art. 16, comma 2.

 

Art. 18 – Bilancio ed altri documenti di gestione.

1. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.

2. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio consuntivo e li consegna, corredati dalle proprie relazioni, al Consiglio di Indirizzo Generale ed al Collegio dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data fissata per le adunanze di approvazione di tali documenti da parte del Consiglio di Indirizzo Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione predispone inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili: per tali si intendono le somme eccedenti quelle previste per la normale attività di gestione.

4. Il Consiglio di Amministrazione predispone almeno ogni tre anni il bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali da sottoporre all’esame del Collegio dei Sindaci e all'approvazione del Consiglio di Indirizzo Generale.

5. La gestione economico-finanziaria dell’Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico attuariale.

6. Dal bilancio dell’Ente deve risultare la riserva legale nella misura prevista dall'art.1, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Qualora durante la vita dell’Ente l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere, si provvederà al suo adeguamento non oltre l'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'insufficienza.

7. Il bilancio consuntivo annuale dell’Ente è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

8. I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni sono trasmessi, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

9. Agli Enti indicati nel comma che precede deve essere trasmesso, oltre ai bilanci di esercizio e alle rispettive relazioni, anche il bilancio tecnico che eventualmente sia stato predisposto e depositato nel corso dell’esercizio stesso.

 

TITOLO IV

INFORMAZIONI AGLI ISCRITTI

 

Art. 19 – Diritto di informazione.

1. L’Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti sia in fase di contribuzione sia in fase di erogazione delle prestazioni.

2. In particolare l’Ente distribuisce agli iscritti ed ai pensionati una raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell’Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate. Dà altresì informazioni, anche attraverso il proprio organo di stampa, sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell’Ente nonché sulla situazione patrimoniale.

3. Acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni effettuate dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell’Ente.

4. Nel rispetto dei principi di riservatezza dei terzi, garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l’estrazione di copia degli atti che li riguardino e dei documenti precedentemente da loro depositati.

5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all’Ente e degli altri aventi titolo è disciplinata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modificazioni e integrazioni.