Lavoro. Quando il principio della tutela dei dati
personali e della privacy di un dipendente è subordinato alla tutela di un
interesse giuridicamente rilevante. ( Sentenza del 30 Giugno 2009 n. 15327 –
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile ).
Nota a Sentenza.
Trattasi di un importante Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte in tema di privacy, più specificatamente di privacy nel rapporto di lavoro dipendente, la quale pur avendo ad oggetto una fattispecie ante Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) appare del tutto attuale; ovvero l’evoluzione normativa della privacy ( dalla Legge n. 175 del 1996 all’attuale D. Lgs. n. 196/2003 ), nella situazione concreta ( cioè prospettata nella sentenza ), non poteva in nessun modo inficiare il diritto del datore di lavoro di eseguire i dovuti accertamenti sulla documentazione di un lavoratore dipendente al fine di tutelare l’interesse legittimo degli altri dipendenti.
Si tratta, pertanto, del caso di alcuni lavoratori dipendenti di un’azienda i quali avevano ricevuto degli scritti pesantemente ingiuriosi ed anonimi, ed in virtù dei quali era stata promossa un’azione rivolta all’individuazione dell’eventuale o degli eventuali responsabili, mediante perizie grafologiche. Oggetto di tali indagini è stato un lavoratore dipendente il quale, a suo giudizio, è stato leso il diritto alla propria riservatezza nel luogo di lavoro proprio a causa di tali accertamenti.
La
pretesa del lavoratore dipendente “…diretta
ad ottenere il risarcimento del danno derivatogli dall'avere, il datore di
lavoro, messo a disposizione di terzi documenti con la sua sottoscrizione o da
lui scritti a mano, al fine di rendere possibile una perizia grafica volta ad
accertare se egli fosse o meno l'autore di scritti
ingiuriosi anonimi inviati ad alcuni colleghi”, non può essere fondata in
quanto più che di una violazione della normativa sulla privacy a danno del
dipendente, si tratta di un’esatta
applicazione, da parte del datore di lavoro, dell’articolo 2087 del Codice
Civile, intitolato della “Tutela delle condizioni di lavoro”, il quale sancisce
che: “L'imprenditore è tenuto ad
adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
O per
meglio dire, la normativa sulla privacy va coordinata con quanto sancito dell’articolo
2087 del Cod. Civ..
In effetti viene
precisato nella sentenza in questione, che “…in tema di trattamento dei dati personali, l'interesse alla riservatezza,
tutelato dall'ordinamento positivo,
recede quando quest'ultimo sia esercitato per la
difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei soli ovvi limiti in cui
esso sia necessario alla tutela. La L. n. 675 del
1996, infatti, non configurando uno "statuto generale della persona",
non si applica generalizzatamente ad ogni situazione
soggettiva comunque riconducibile al novero dei
diritti della persona, ma soltanto a quelle tra le predette situazioni
soggettive che rientrano nell'ambito di applicazione della L.
n. 675 del 1996 come normativamente delineato in relazione al fenomeno del "trattamento dei
dati personali", precludendo l'accesso solo per quei documenti relativi ai
dati sensibili della persona (vita privata, riservatezza sullo stato di salute,
fede religiosa, difesa della dignità umana) (Cass. 24 maggio 2003 n. 8239).
Dott. Luigi Risolo
Sentenza:
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composti dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati….
…
( omissis ) …
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ( omissis ) proposto da:
(Omissis) elettivamente domiciliato in Ro., Via (Omissis) presso lo studio dell'avvocato (Omissis)
che lo rappresenta è difende unitamente all'avvocato (Omissis) giusta mandato
in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(Omissis) S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in Ro., (Omissis) presso lo studio
dell'avvocato (Omissis) (studio (Omissis)) rappresentata e difesa dall'avvocato
(Omissis) giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. … della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il … R.G.N. …; ( omissis )
udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del … dal
Consigliere … ;
udito l'Avvocato (Omissis)
udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis)
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale …, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 marzo 2003 il Tribunale di Milano rigettava la domanda di
(Omissis) contro a S.p.A. (Omissis) diretta ad ottenere il risarcimento del
danno derivatogli dall'avere, il datore di lavoro, messo a disposizione di
terzi documenti con la sua sottoscrizione o da lui scritti a mano, al fine di
rendere possibile una perizia grafica volta ad accertare se egli fosse o meno
l'autore di scritti ingiuriosi anonimi inviati ad alcuni colleghi.
Secondo il Tribunale era da escludere che la scrittura manuale di un soggetto
costituisse un suo dato personale, come tale trattabile dalla l. n. 675 del
1996.
Avverso tale decisione proponeva appello il (Omissis) lamentando come il primo Giudice avesse, innanzitutto, erroneamente
concentrato l'attenzione sulla scrittura, disinteressandosi del contenuto dei
dati, consistenti in informazioni di natura economica e relative alle modalità
e ai tempi di lavoro.
Il Tribunale aveva ancora errato - sempre ad avviso dell'appellante -
nell'individuare la nozione di dati personali, che se correttamente intesa alla
luce della legislazione nazionale, comunitaria e svizzera - quest'ultima
applicabile in materia alla stregua delle regole del diritto internazionale
privato (la maggior parte dei documenti in questione si trovava presso la
stazione di Ch., ove I'attore
risiedeva) -, avrebbe dovuto condurre a ritenere contra
legem la condotta della società e a riconoscere
all'attore il danno, biologico e patrimoniale, derivatogli da detta censurabile
condotta.
L'appellata si costituiva, resistendo al gravame.
Con sentenza del 31 maggio-21 giugno 2005, l'adita Corte di Appello di Milano,
disposta una consulenza grafologica, confermava la decisione di primo grado,
osservando che la normativa sulla privacy andava coordinata con l'obbligo per
l'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro alle sue dipendenze, ai
sensi dell'art. 2087 c.c. sicché, di fronte a tre lettere anonime pesantemente
ingiuriose indirizzate a tre dipendenti, la consegna agli stessi, che ne
avevano fatta richiesta, di documenti idonei a consentire una perizia
grafologica, trovava piena giustificazione nella esigenza di ripristinare un
clima sereno in azienda; tanto più che i documenti consegnati erano di
contenuto pressoché insignificante (richieste di istruzioni, di cambio del
turno, riconoscimento di premi di produzione, bolle doganali compilate dal
(Omissis) nell'espletamento del servizio), come scarsamente significante era la
stessa sottoscrizione su alcuni di essi.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre con tre motivi.
Resiste S.p.A. con controricorso.
Entrambe le parti hanno
presentalo memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (Omissis) denunciando violazione o falsa
applicazione degli artt. 11 I. 675/96 e 2087 c.c., lamenta che il Giudice
d'appello, nel valutare gli accadimenti che avevano originato il giudizio, pur
riconoscendo l'illiceità della condotta della società datrice di lavoro, aveva
"inferito una sorta di esimente da un preteso (mai esplicitato) intento di
(Omissis)"; ciò in quanto - secondo la Corte territoriale - il datore
avrebbe consegnato i dati "al benevolo fine di tutelare una presunta
armonia nei luoghi di lavoro e ciò in applicazione del principio di tutela
dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, sancito dalI'art. 2087 del Codice Civile ed elevato a sorta di
causa di giustificazione".
Accanto alla dedotta violazione di legge, il ricorrente lamenta, con il secondo
motivo, omessa" insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione
alla pretesa eccezione alla regola generale posta dalla legge sulla privacy.
Entrambi i motivi, strettamente connessi, sono infondati.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, l. n. 675 del 1996, e con le
esclusioni di cui al successivo art. 12, "il trattamento di dati personali
da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato."
Costituisce trattamento, in base alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della
legge stessa, ''qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, I'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati". Dato personale è poi - recita la
lettera c) sempre del richiamalo comma 2 -
"qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale".
Il piano coordinamento tra i resti sopra riportati - come correttamente
osservato nella impugnata decisione - conduce a ritenere che l'avere
consegnato, e quindi comunicato, ad alcuni compagni di lavoro dell'attore copia
di alcuni documenti, da lui compilati e/o sottoscritti, dei quali la società
era in possesso in quanto datore di lavoro, abbia realizzato trattamento di
dato personale senza consenso. In particolare, l'informazione relativa a persona fisica riguarda, innanzitutto, il
contenuto dei documenti predetti, e la loro riferibilità
al (Omissis).
Del resto - come ancora correttamente rilevato dalla Corte territoriale e
contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale -, la stessa, sola firma
dell'attore integra un'informazione di tal tipo, tant'è
che l'autorità giudiziaria penale svizzera, al fine di identificare l'autore
anonimo, aveva disposto una consulenza d'ufficio grafologica appunto sulla base
della sottoscrizione apposta su quei documenti ovvero sulla base della compilazione
a mano di essi, e che sempre di questi si erano serviti ancor prima i compagni
di lavoro dell'attore per far predisporre l'elaborato in base al quale,
allegato alla denuncia-querela, si era poi aperto il
procedimento penale, conclusosi, pur se dubitativamente,
in senso favorevole al (Omissis) proprio utilizzandosi le sottoscrizioni e
quindi le informazioni ad esse connesse.
La Corte di merito, precisato, dunque, che, nella specie, era in discussione il
trattamento di dati personali tout court, che di per sé richiedeva il consenso
espresso dell'interessato e negato che Ia fattispecie concreta rientrasse tra i
casi di esclusione del consenso, previsti dall'art. 12 cit.,
si è preoccupata di dar conto delle ragioni per le quali, nella specie,
nonostante le operate puntualizzazioni, non era necessario il consenso.
A tal proposito ha sostenuto che, nel quadro del sistema normativo, come appena
delineato, occorreva tener conto della peculiarità del le relazioni giuridiche
che con esso vanno ad intrecciarsi.
Ha osservato che, da tale angolazione, i rapporti di lavoro inseriti in
un'organizzazione versano in una situazione davvero particolare, in quanto al
responsabile dell'organizzazione e quindi all'imprenditore, titolare dei
relativi poteri, incombe, proprio perciò, l'obbligo - la cui portata e
pregnanza si sono progressivamente arricchite nel corso degli anni - di
adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro alle sue dipendenze (art. 2087
c.c.).
Ha, quindi puntualizzato che la normativa generale in tema di privacy debba
essere coordinata con tale specificità, alla stregua del criterio di
ragionevolezza e, in particolare, tenendo conto del tipo di diritti degli altri
lavoratori che si contrappongono al diritto alla privacy del dipendente.
Ha infine, concluso, - aggiungendo l'ultimo anello del ragionamento - rilevando
che, nella specie, vi erano state tre lettere anonime pesantemente ingiuriose
indirizzate ai tre dipendenti che avevano richiesto i documenti in questione
per poi far fare perizia grafologica e denunciare l'attore.
Da un lato, quindi, erano in gioco diritti della persona degli altri
dipendenti, di rilievo costituzionale; da un altro, tali diritti non potevano
trovare attuazione se non individuando l'autore degli anonimi; da un altro
ancora, ciò poteva avvelenare l'ambiente di lavoro; da un altro, infine, i
documenti consegnati erano di contenuto pochissimo significante (richieste di
istruzioni, di cambio del turno, riconoscimento di premi di produzione, bolle
doganali compilate da Ru. nell'espletamento
del servizio), come pochissimo significante è la stessa sottoscrizione su
alcuni di essi la quale può essere apposta anche alle cartoline di saluti non
imbustate.
Né la società poteva investire direttamente della vicenda il giudice penale
perché procedesse contro ignoti con tutti i suoi poteri e responsabilità,
trattandosi di reati procedibili a querela. Né appariva ragionevole rimettere
ai tre dipendenti di far ciò, al buio e inasprendo, magari senza motivo, il
clima aziendale ed esponendoli ad un'accusa di calunnia.
Osserva il Collegio che, comportandosi come ha fatto, la società ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2087 cit., il cui contenuto, in una situazione e con le modalità
di cui sopra, costituisce il legittimo limite al diritto al consenso espresso
di cui all'art. 1 l. n. 675 cit.
Invero - come affermato da questa Corte in analoghe occasioni - in tema di
trattamento dei dati personali, l'interesse alla riservatezza, tutelato dall'ordinamenti positivo, recede quando quest'ultimo
sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei
soli ovvi limiti in cui esso sia necessario alla tutela. La I. n. 675 del 1996, infatti, non configurando uno "statuto
generale della persona", non si applica generalizzatamente
ad ogni situazione soggettiva comunque riconducibile al novero dei diritti
della persona, ma soltanto a quelle tra le predette situazioni soggettive che
rientrano nell'ambito di applicazione della I. n. 675
del 1996 come normativamente delineato in relazione
al fenomeno del "trattamento dei dati personali", precludendo I'accesso solo per quei documenti relativi ai dati
sensibili della persona (vita privata, riservatezza sullo stato di salute, fede
religiosa, difesa della dignità umana) (Cass. 24 maggio 2003 n. 8239).
Di conseguenza deve escludersi che sempre ed in ogni caso, quando si abbia una
divulgazione dei dati relativi alla persona, si realizzi una violazione della
legge n. 675 del 1996 a tutela del legittimo mutamento dei dati personali, non
potendosi prescindere da un giudizio di comparazione, rimesso al giudice di
merito, degli interessi in gioco.
Nella specie, la Corte territoriale, con argomentazione in fatto adeguata e
coerente, si è allineata all'orientamento di questa Corte, calibrando gli
opposti interessi, dando atto, in questa valutazione, che sul punto si era
anche tenuto presente il giudizio del Garante per la protezione dei dati
personali, enunciato su di un ricorso del (Omissis) inerente "la richiesta
di accesso ai dati personali (comprensivi della richiesta di conoscere le
finalità del trattamento e di cancellale i dati trattati in violazione di
legge, nonché l'attestazione che detta cancellazione è stata portata a conoscenza
di coloro ai quali tali dati sono stati comunicati o diffusi)" e risoltosi
in una dichiarazione di non luogo a provvedere per avere, la società, dato
tutte le informazioni al riguardo.
Infondato è anche il terzo motivo con cui il ricorrente denuncia omessa
motivazione in merito all'applicazione della normativa nazionale e
transnazionale. Invero, il Giudice di appello ha
motivato la sua decisione sul punto, osservando che le conclusioni raggiunte -
ossia, la necessità in astratto del consenso, ma la non necessità in concreto
dello stesso, quale effetto del giudizio di comparazione - rendevano inutile
qualsiasi approfondimento circa l'applicazione alla specie della legge svizzera
piuttosto di quella italiana, come al contrario sostenuto dal (Omissis) "per
far rientrare la consegna dei documenti e le sottoscrizioni in questione nel
(sopra già ritenuto) trattamento dei dati personali richiedente il
consenso".
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La peculiarità della fattispecie, caratterizzata da risvolti non privi di
difficoltà interpretativa inducono a compensare tra le parti le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.