REGOLAMENTO DI PREVIDENZA DELL’ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

 

PARTE I

DEI SOGGETTI, DEI CONTRIBUTI E DELLE SANZIONI

 

Articolo 1 – Iscritti all’Ente.

1. Tutti coloro che, iscritti nei Collegi IP.AS.VI., esercitino attività libero professionale, contestualmente o meno ad altra attività di tipo subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica - di seguito denominato anche Ente – Fondazione di diritto privato istituito ai sensi del D. Lgs 10 febbraio 1996, n.103, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 1996.

2. Sono comunque obbligati all’iscrizione all’Ente i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché i Soci di Cooperative sociali inquadrati come lavoratori autonomi, ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Tutti coloro che si iscrivano ad un Collegio IP.AS.VI. e non svolgano l’attività di cui al precedente comma 1, sono tenuti ad autocertificarlo all’Ente entro 60 giorni dall’inizio dell’attività professionale; in mancanza saranno iscritti d’ufficio all’Ente.

4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti a un Collegio IP.AS.VI. o la cui iscrizione sia nulla o sia stata annullata. In tal caso, i contributi eventualmente versati sono restituiti dall'Ente, senza interessi.

5. Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione a un Collegio IP.AS.VI. e siano versati all'Ente i relativi contributi soggettivi ed integrativi minimi nonché il contributo di maternità.

6. Non costituiscono, inoltre, soluzione di continuità nell'iscrizione, anche in assenza di versamento dei contributi, e purché sia mantenuta l'iscrizione a un Collegio IP.AS.VI., i periodi di inattività professionale per malattia o maternità.

7. La cancellazione ovvero la radiazione da un Collegio IP.AS.VI. comporta la perdita del diritto di iscrizione all'Ente.

8. I professionisti iscritti ai Collegi che abbiano già compiuto il sessantacinquesimo anno di età hanno facoltà di iscriversi all’Ente; in tal caso il contributo soggettivo può essere ridotto del 50% nella eventualità in cui ne facciano richiesta. Agli stessi non si applicano le disposizioni sul contributo soggettivo minimo.

9. I soggetti iscritti anche in altri albi professionali, già in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria, possono esercitare la facoltà di non iscriversi all’Ente, presentando apposita dichiarazione con firma autenticata ai sensi di legge.

 

Articolo 2 – Modalità di iscrizione.

1. Ai fini dell'iscrizione all'Ente, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione, allegando i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) stato di famiglia;

d) codice fiscale;

e) certificato di iscrizione al Collegio IP.AS.VI.;

f) documento comprovante il tipo di attività di lavoro libero professionale svolta;

g) fotocopia di un documento d’identità.

2. In luogo dei documenti di cui ai punti a), b), c) e d), potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. La domanda deve contenere, tra l’altro, l’indicazione del domicilio fiscale, l’indicazione di eventuali altre attività di lavoro autonomo, subordinato, imprenditoriale, commerciale o di altro tipo svolte dal dichiarante, l’indicazione dell’eventuale iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria e quella dell’eventuale stato di quiescenza.

4. La domanda di iscrizione deve essere inviata all’Ente entro e non oltre 60 giorni dalla sussistenza dei requisiti richiesti a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Nel caso di incompletezza dei dati e della documentazione richiesta, di cui al primo comma, il dichiarante su richiesta dell’Ente è tenuto ad integrare la domanda ed inviare quanto richiesto nel termine tassativo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Nel caso di mancato riscontro, ovvero di domanda incompleta, errata o non sottoscritta la stessa verrà ritenuta omessa a tutti gli effetti di legge.

6. In caso di omessa domanda, l’iscrizione avviene d’ufficio a seguito di intervenuta verifica da parte dei Collegi e colui che possiede i requisiti per l’iscrizione obbligatoria è tenuto a pagare le sanzioni previste dal presente Regolamento.

7. I soggetti che non rientrano nella definizione di cui all’art. 1, comma 1, sono tenuti a presentare, se richiesta, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel quale attestano di non percepire compensi riconducibili all’attività libero professionale quale definita dal medesimo articolo.

 

Articolo 2-bis – Modalità di cancellazione.

1. Al fine della cancellazione dall’Ente, coloro che interrompano l’attività di cui all’articolo 1, comma 1, ovvero che compiano il sessantacinquesimo anno di età, o che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 9, sono tenuti a presentare domanda di cancellazione, allegando i seguenti documenti:

a) Fotocopia di un documento di identità;

b.a) documento comprovante la cessazione dell’attività libero professionale, ovvero

b.b) certificato di nascita, ovvero

b.c) documento attestante l’iscrizione ad altro Ente di previdenza obbligatoria.

2. Gli iscritti che, ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 7, non risultino più iscritti ad un Collegio provinciale IP.AS.VI., sono tenuti a presentare domanda di cancellazione entro 60 giorni dalla cessazione del requisito, allegando la relativa certificazione del Collegio.

3. Sussistendone le condizioni, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare la cancellazione, con effetto dalla data di cessazione dei requisiti obbligatori di iscrizione.

4. L’istanza potrà essere sottoposta a successiva verifica della dichiarazione dei redditi.

5.L’assicurato che abbia proposto domanda di cancellazione per compimento del sessantacinquesimo anno di età e che prosegua l’attività libero professionale è tenuto al versamento del solo contributo integrativo, nella misura prevista dal seguente articolo 4, comma 7.

 

Articolo 3 – Contributo soggettivo obbligatorio.

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo, così come definito al precedente art. 1, comma 1, prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi.

1-bis. Il contributo soggettivo può essere commisurato alla percentuale del 15% sulla base dell’opzione dell’iscritto, da esercitarsi contestualmente all’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del presente Regolamento. L’opzione, eventualmente rinnovabile, è valida per il solo anno di riferimento della predetta comunicazione.

2. Il reddito di cui al comma 1 da sottoporre a contributo non può comunque essere superiore al massimale previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventuali successive modificazioni; lo stesso è annualmente ed automaticamente rivalutato, senza necessità di revisione del presente regolamento, sulla base della variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolata dall'ISTAT.

3. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di Euro 516,46; detto importo potrà essere annualmente rivalutato in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, il contributo minimo di cui al precedente comma 3 è ridotto nella misura del 50%, su istanza documentata dell'interessato.

5. Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 6, per almeno sei mesi continuativi nel corso dell'anno solare, il contributo minimo di cui al precedente comma 3 è ridotto nella misura del 50%, su istanza documentata dell'interessato.

6. Coloro che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto il ventiseiesimo anno di età, possono richiedere la riduzione del contributo minimo di cui al comma 3, nella misura del 50% per l'anno solare di iscrizione e per il successivo.

7. Le riduzioni del contributo minimo previste ai precedenti commi 4, 5 e 6 non sono cumulabili.

 

Articolo 4 – Contributo integrativo.

1. Gli iscritti all'Ente devono applicare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività di cui all’articolo 1, comma 1 del presente Regolamento. Detto ammontare deve essere versato all'Ente, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

2. Le Associazioni professionali e le Cooperative sociali alle quali partecipa un iscritto all'Ente, devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'Ente.

3. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso.

4. La maggiorazione di cui al precedente comma è fissata nella misura del 2% ed è riscossa direttamente dall'iscritto, dalla Associazione o dalla Cooperativa sociale cui esso partecipa, contestualmente alla riscossione dei corrispettivi o proventi e previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale emesso o rilasciato.

5. E’ in ogni caso dovuto un contributo minimo pari a Euro 103,30. Detto importo potrà essere annualmente rivalutato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 3, comma 3.

6. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto ai fini dell'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. E' soggetto ad IVA, fatto salvo il caso delle prestazioni esenti di cui all'art. 10, punto 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

7. L’assicurato che si trovi nella condizione di cui al precedente articolo 2bis, comma 5 è tenuto al solo versamento del contributo integrativo e non trovano applicazione le disposizioni sulla contribuzione minima.

 

Articolo 5 – Frazionabilità dei contributi.

1. Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso, i contributi annui soggettivi ed integrativi minimi obbligatori sono ridotti a tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiore a quindici giorni.

2. Rimane peraltro invariato l'obbligo del versamento dei contributi sull'intero ammontare del reddito effettivamente conseguito.

 

Articolo 6 – Variabilità dei contributi.

1. La percentuale di cui all’articolo 3, commi 1 e 1-bis, nonché i contributi minimi soggettivi ed integrativi di cui agli articoli 3, comma 3 e 4, comma 5, possono essere variati ogni anno, nel rispetto della normativa vigente, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, approvata con la procedura prevista dall’art.3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 Giugno 1994, n. 509.

 

Articolo 7 – Pagamento dei contributi.

1. I contributi minimi di cui agli articoli 3, comma 3 e 4, comma 5, nonché il contributo di maternità di cui all’art. 29, comma 2, sono pagati in due rate, rispettivamente entro il 30 marzo ed il 30 giugno di ogni anno.

2. Le maggiori somme rispetto ai contributi minimi, in quanto dovute, sono versate integralmente a mezzo di conto corrente postale, contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'art. 11, salve eventuali modifiche, ai sensi del seguente comma 6.

3. Le stesse sono dovute per il contributo soggettivo facendo riferimento al reddito professionale derivante dall’attività di cui all’art. 1, comma 1, risultante anche dagli accertamenti definitivi e per il contributo integrativo facendo riferimento al volume di affari risultante dalla dichiarazione IVA e dagli accertamenti definitivi, con il limite di cui all’art.3, comma 2.

4. L'Ente provvede alla riscossione dei contributi soggettivi ed integrativi e, in genere, alla riscossione dei contributi insoluti, delle somme, sanzioni ed interessi di cui alla presente Parte I, avvalendosi delle procedure ingiuntive ed esecutive di Legge.

5. Ai fini della riscossione, l'Ente potrà in ogni tempo avvalersi della conoscenza del reddito imponibile dell’iscritto, comunque legittimamente acquisita.

6. I tempi e i modi di pagamento e di riscossione possono essere modificati con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, previa delibera del Consiglio di Indirizzo Generale dell’Ente, approvata secondo la procedura prevista dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n.509.

7. I contributi soggettivi minimi ed a percentuale sono dovuti dal 1 gennaio 1996.

 

Articolo 8 – Prescrizione dei contributi.

1. La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente e di ogni relativo accessorio ivi comprese le sanzioni, interviene con il decorso di cinque anni, che decorrono dalla data alla quale gli stessi dovevano essere versati.

 

Articolo 9 – Restituzione dei contributi.

1. Coloro che al compimento dell'età pensionabile cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo di essere iscritti all'Ente senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al successivo art. 14, possono chiedere la restituzione dei contributi versati.

2. Le somme rimborsabili sono pari al montante dei contributi soggettivi versati.

3. Qualora, posteriormente alla liquidazione di cui al presente articolo, abbia nuovamente luogo l'iscrizione all'Ente, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire entro sei mesi dalla nuova iscrizione l'importo liquidato maggiorato degli interessi legali, al fine di ricostituire la pregressa posizione assicurativa.

 

Articolo 10 – Sanzioni per ritardato pagamento dei contributi e per ritardato od omesso invio della domanda di iscrizione.

1. Il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti comporta l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella misura legale maggiorata di cinque punti, con decorrenza dal giorno posteriore all'ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell'effettivo versamento.

2. Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma, se inferiore o pari a 60 giorni, comporta l’applicazione di una sanzione pari al 5% del capitale non pagato tempestivamente; se superiore a 60 giorni, comporta l’applicazione di una sanzione pari al 20% del capitale non pagato tempestivamente.

3. Nel caso in cui l’iscritto ometta o ritardi le comunicazioni all'Ente previste dall'art. 11, o renda comunicazioni infedeli, gli interessi di mora decorrono sulle maggiori somme dovute dal giorno in cui le medesime avrebbero dovuto essere versate.

4. Nel caso di omesso o ritardato invio delle comunicazioni previste dall’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e dall’articolo 2-bis, comma 2, si applica una sanzione pari al 30% del contributo soggettivo minimo in caso di comunicazione resa con un ritardo inferiore o pari a 90 giorni. La sanzione è pari al 100% del contributo soggettivo minimo in caso di ritardo superiore a 90 giorni.

 

Articolo 11 – Obbligo di comunicazione del reddito professionale. Sanzioni per omessa, ritardata o infedele comunicazione.

1. Tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, devono annualmente comunicare all'Ente, con lettera raccomandata, da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ammontare del reddito derivante dall’attività professionale, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno di riferimento.

2. La comunicazione dev'essere presentata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale nonché quella relativa allo stato di famiglia.

3. Il reddito da dichiarare all’Ente è quello derivante dalle attività di cui all’art. 1, comma 1.

4. Per i professionisti associati il reddito da dichiarare è quello di partecipazione imputato al singolo professionista, afferente l’associazione stessa.

5. Nell’ipotesi di redditi professionali prodotti sia in forma autonoma che da partecipazione il reddito complessivo da dichiarare è quello costituito dalla somma di tali redditi.

6. Per i soci di Cooperative sociali l’importo da dichiarare è quello risultante da una certificazione del rappresentante legale della cooperativa.

7. I soggetti titolari di partita IVA devono comunicare il volume di affari dichiarato ai fini IVA e l’ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.

8. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento sia ai fini IRPEF che ai fini IVA.

9. In caso di morte dell'iscritto, la comunicazione di cui al primo comma relativa all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro due mesi dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi del de cuius. Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso, la comunicazione dovrà essere inoltrata dagli eredi entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte dell'Ente.

10. L'omessa, la ritardata o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta per questo solo fatto l'applicazione di una sanzione pari al contributo soggettivo minimo per l'anno di riferimento. Tale sanzione viene dimezzata se la comunicazione o la rettifica intervengono entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

11. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dall'Ente.

12. L'Ente ha la facoltà di esigere dall'iscritto, all'atto della domanda di pensione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all'Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi, limitatamente agli ultimi 5 anni.

 

Articolo 12 – Obblighi, funzioni ed attività dei Collegi provinciali.

1. I Collegi provinciali IP.AS.VI. adempiono ai seguenti obblighi ed attività:

a) assolvono le mansioni demandate per lo svolgimento delle elezioni degli Organi dell’Ente;

b) trasmettono l’elenco dei nominativi degli iscritti ai Collegi, corredato di dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale, entro il 28 febbraio di ciascun anno, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 e successive modifiche e integrazioni.

2. Svolgono altre attività su richiesta dell’Ente.

 

PARTE II

ATTUAZIONE DELLA ATTIVITÀ DI PREVIDENZA A FAVORE

DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI

 

Articolo 13 – Prestazioni previdenziali ed assistenziali.

1. L'Ente provvede ad erogare in favore dei propri iscritti, le seguenti prestazioni:

a) la pensione di vecchiaia;

b) l'assegno di invalidità;

c) la pensione di inabilità;

d) la pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta;

e) l'indennità di maternità;

f) eventuali interventi assistenziali, da adottare con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, da trasmettere ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

 

Articolo 14 – Pensione di vecchiaia.

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati dall'iscritto e accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

2. Il predetto limite di età è fissato al compimento del cinquantasettesimo anno quando l’iscritto abbia raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

 

Articolo 15 – Determinazione della pensione annua di vecchiaia.

1. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A) relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento.

2. Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato e il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

3. Il montante contributivo individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione, quale risultante dal successivo comma 4.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, ai sensi dell’art.1, comma 9, della Legge 8 agosto 1995, n.335.

5. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

6. Dopo il primo quinquennio, sentiti gli Enti vigilanti, e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per il calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo potranno essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria.

 

Articolo 16 – Decorrenza della pensione di vecchiaia.

1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto.

 

Articolo 17 – Invio dell’Estratto conto annuale.

1. Ad ogni iscritto viene inviato, con cadenza annuale, un estratto conto con l’indicazione delle contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

 

Articolo 18 – Assegno di invalidità.

1. L'iscritto ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell’iscritto all'esercizio dell'attività professionale sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione;

b) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

2. L'assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

3. L'assegno di invalidità è revocato quando cessi la condizione indicata alla lettera a) del presente articolo.

4. L'iscritto beneficiario dell'assegno di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione dell'assegno, alle visite mediche predisposte dall'Ente allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Ente. Trascorsi 6 mesi dalla data di sospensione senza che l’assicurato si sia assoggettato alla verifica, l’assegno è revocato d’ufficio.

5. L'iscritto beneficiario dell'assegno di invalidità, che prosegua l'esercizio della professione e maturi il diritto alla pensione di vecchiaia, può richiedere la liquidazione di quest'ultima in sostituzione dell'assegno di invalidità.

 

Articolo 19 – Calcolo dell’assegno di invalidità.

1. L’importo dell’assegno è quello risultante dall’applicazione del sistema contributivo delineato nell’art. 15, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad esso inferiore.

2. All'assegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni previste nella Tab. G di cui all'art. 1, comma 42 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Articolo 20 – Pensione di inabilità.

1. L'iscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, sempreché l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all'Ente;

b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione, delle quali almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;

c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale e la relativa cancellazione da un Collegio IP.AS.VI.

2. La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. Nel caso in cui la cancellazione dal Collegio IP.AS.VI. avvenga successivamente alla presentazione della domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta cancellazione.

3. La pensione di inabilità è revocata quando cessi una delle condizioni indicate alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo.

4. Il pensionato di inabilità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dall'Ente allo scopo di accertare la permanenza della condizione di inabilità. L'onere di tale accertamento è a carico dell'Ente. Trascorsi 6 mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica la pensione è revocata d’ufficio.

5. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.

6. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius potrà essere adottato "a posteriori" anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

 

Articolo 21 – Calcolo della pensione di inabilità.

1. L'importo della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema delineato nell’art. 15, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione della pensione sia ad essa inferiore.

 

Articolo 22 – Norme comuni all’assegno di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e di inabilità.

1. Alla domanda di pensione deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato medico rilasciato dall’Ufficiale sanitario attestante le condizioni di inabilità o invalidità; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante od invalidante;

b) nell’ipotesi di infortunio o malattia: documentazione comprovante azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.

2. In caso di infortunio, l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità non sono concessi, o, se concessi, sono revocati, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5% della pensione annua dovuta. Sono invece proporzionalmente ridotti nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali fini non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazioni per infortuni stipulate dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio l'Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente, ove questi abbia diritto alla surroga.

4. L’accertamento dello stato di inabilità o di invalidità è effettuato da una apposita commissione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di completamento della documentazione sanitaria, nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da tre sanitari di fiducia dell’Ente che, dopo apposita visita medica, redigono relativo verbale in merito alla situazione fisica del richiedente.

5. Nel caso in cui questi sia, per oggettivi motivi di salute, impossibilitato a presentarsi nei locali dell’Ente potrà, dietro presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata al proprio domicilio da parte di un sanitario di fiducia dell’Ente, appositamente nominato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, con preavviso di visita a mezzo telegramma, con almeno cinque giorni di anticipo. Il medico dovrà quindi redigere e sottoscrivere un apposito verbale il quale verrà poi esaminato dalla commissione medica di cui sopra che stabilirà l’esistenza o meno dell’inabilità o della invalidità.

6. Si provvederà infine all’istruttoria del fascicolo per la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione. Gli uffici provvederanno in seguito alla comunicazione all’iscritto dell’esito della domanda.

7. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità od invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno, con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

8. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di rigetto, l’interessato può richiedere che l’accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Indirizzo Generale dell’Ente, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita.

9. Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità le spese dell’intero collegio medico sono a carico dell’Ente e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è maturato il diritto, ai sensi degli articoli 18 e 20.

10. L’Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità o di invalidità. L’accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell’Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all’accertamento iniziale dello stato di inabilità o invalidità, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso si svolgeranno con le medesime modalità di cui ai precedenti commi.

11. La pensione di vecchiaia, di inabilità e reversibilità o l’assegno di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma delle vigenti disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa.

 

Articolo 23 – Pensione ai superstiti.

1. Nel caso di morte del pensionato o dell’iscritto, per il quale sussistano al momento della morte le condizioni di contribuzione e di assicurazione di cui al precedente articolo 20, comma 1, lett. b), spetta una pensione al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'iscritto o del pensionato risultano a suo carico.

2. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché‚ al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

3. Il carico è determinato ai sensi delle disposizioni in vigore in materia di assegno per il nucleo familiare.

4. Nel caso in cui i figli seguano corsi di studi superiore o universitari, la pensione spetta loro anche dopo il superamento della maggiore età, limitatamente alla durata del corso seguito, e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, sempreché i figli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso, e non prestino lavoro retribuito.

5. Qualora non sussistano i requisiti contributivi ed assicurativi per l’erogazione della pensione ai superstiti, ai medesimi compete la restituzione del montante contributivo di cui al precedente articolo 9, in misura proporzionale alle percentuali indicate dal successivo articolo 24, comma 1.

 

Articolo 24 – Liquidazione della pensione ai superstiti.

1. La pensione in favore dei superstiti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 23 è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione annua già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato in base all’art. 15:

a) 60% al coniuge;

b) 70% al figlio unico se manca il coniuge;

c) 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;

d) 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;

e) 15% a ciascun genitore;

f) 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'iscritto

2. Per il calcolo della pensione ai superstiti dell'assicurato, nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

3. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.

4. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'art. 1, comma 41, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Articolo 25 – Cessazione del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.

1. Il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità cessa:

a) per il coniuge, qualora passi a nuove nozze;

b) per i figli, al compimento del diciottesimo anno di età o quando cessi lo stato di inabilità al lavoro;

c) per il genitore inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o quando consegua altra pensione;

d) per la sorella o il fratello inabile al lavoro, quando cessi lo stato di inabilità o contraggano matrimonio, ovvero conseguano altra pensione;

e) per i figli iscritti a corsi di studi superiori o universitari, al compimento del ventiseiesimo anno di età.

2. Conserva il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità dopo il compimento del diciottesimo anno di età il figlio riconosciuto, divenuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'iscritto ed il compimento della predetta età.

 

Articolo 26 – Supplemento di pensione.

1. I contributi versati all'Ente per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'Ente stesso, danno titolo ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dell'ultima liquidazione del supplemento.

 

Articolo 27 – Perequazione automatica delle pensioni.

1. Le pensioni erogate in forza del presente Regolamento sono annualmente rivedute in base alla  variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dell'ISTAT.

 

Articolo 28 – Pagamento delle pensioni.

1. Le pensioni e gli assegni di invalidità sono pagati in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

 

Articolo 28-bis – Prestazioni assistenziali.

1. L’Ente può disporre, con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, l’adozione di forme di assistenza per gli iscritti ed i pensionati, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto.

2. L’adozione della deliberazione di cui al comma precedente è condizionata alle disponibilità esistenti nel fondo di cui all’articolo 36.

 

Articolo 29 – Indennità di maternità.

1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo di Euro 37,00 a carico di ogni iscritto, da versare secondo i tempi e le modalità previste dall’art. 7, comma 1.

3. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione di cui al precedente comma il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

 

Articolo 30 – Contribuzione volontaria.

1. Qualora l'iscritto all'Ente cessi l'attività lavorativa che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari all'Ente medesimo.

2. A tal fine, l’assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Ente, il cui accoglimento è subordinato alla conservazione dell'iscrizione al Collegio.

3. Tale facoltà è concessa purché l’assicurato possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento.

4. L’assicurato che si avvale di tale facoltà deve corrispondere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, almeno la contribuzione soggettiva ed integrativa minima obbligatoria prevista per l’anno stesso.

5. Costituisce facoltà dell’assicurato aumentare l’importo del contributo soggettivo versato a titolo di contribuzione volontaria, fino ad un massimo corrispondente al contributo soggettivo versato nell’ultimo anno di iscrizione all’Ente.

6. L’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria, ove interrompa il versamento dei contributi, può riprenderlo entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista per il versamento dell'ultimo contributo dovuto, maggiorandolo degli interessi di mora al tasso legale.

 

PARTE III

DELLA DISCIPLINA DEL CUMULO E DEL RISCATTO

 

Articolo 31 – Cumulabilità delle pensioni.

1. Per la cumulabilità delle pensioni erogate dall’Ente, valgono le disposizioni previste dall’art. 1, commi 21 e 22, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Articolo 32 – Ricongiunzione e totalizzazione delle contribuzioni.

1. La ricongiunzione e la totalizzazione delle posizioni assicurative pregresse detenute presso altri Enti di previdenza sono ammesse nei limiti della normativa vigente.

 

Articolo 33 – Riscatto di attività professionali e di periodi di studio.

1. L'iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva contribuzione all'Ente ha la facoltà di chiedere il riscatto dei periodi contributivi professionali precedenti all'iscrizione all'Ente. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto di cui al precedente periodo saranno determinate con apposite delibere del Consiglio di Amministrazione da sottoporre per l'approvazione ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

2. L’iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva contribuzione all’Ente ha facoltà di chiedere il riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del titolo professionale. Il periodo riscattabile non può comunque essere superiore alla durata legale del corso di studi seguito. Il numero degli anni riscattabili, le modalità ed i termini del riscatto saranno determinati da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre per l'approvazione ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

 

PARTE IV

DEI FONDI E DEI MECCANISMI DI RIEQUILIBRIO

 

Articolo 34 – L’assetto contabile.

1. Sono costituiti i seguenti fondi della gestione previdenziale:

a) fondo per la previdenza;

b) fondo pensioni;

c) fondo per l’indennità di maternità;

d) fondo per le spese di gestione e per la solidarietà;

e) fondo di riserva.

 

Articolo 35 – Fondo per la previdenza.

1. Il fondo è così alimentato:

a) dai contributi soggettivi di cui all’art. 3

b) dai contributi volontari di cui all’art. 30;

c) dai proventi derivanti dagli investimenti finanziari e patrimoniali nei limiti del tasso annuo di capitalizzazione di cui all’art. 15, comma 4;

d) dalle acquisizioni per lasciti, donazioni, provvidenze, contribuzioni in qualsiasi forma ove non diversamente destinate;

e) dalle entrate derivanti da altre forme di contribuzione che dovessero essere previste dalla legislazione successiva;

f) da ogni altra entrata non avente specifica destinazione;

g) dai contributi di cui agli articoli 32 e 33 del presente Regolamento.

2. Dal fondo di previdenza sono prelevate le somme necessarie per l’erogazione di tutti i trattamenti previsti dagli artt. 14, 18, 20, 23, 26, 27 e 32 del presente Regolamento.

 

Articolo 36 – Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà.

1. E’ imputato al fondo il gettito complessivo per la contribuzione integrativa di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

1-bis. Il fondo è altresì alimentato dagli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio, per ritardi, omissioni e irregolarità.

2. Dal fondo sono prelevate le somme necessarie per le spese di amministrazione dell’Ente, per i maggiori oneri dovuti all’erogazione delle integrazioni per assegno di invalidita’, per pensioni di inabilita’ e per le pensioni indirette e di reversibilita’ nonche’ per gli interventi assistenziali che dovessero essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dai Ministeri vigilanti, ai sensi del precedente articolo 28-bis.

3. Dal fondo sono altresì prelevate, in caso di incapienza del fondo di riserva, le somme eventualmente necessarie per la copertura della capitalizzazione di cui all’articolo 15, comma 4, del presente Regolamento.

 

Articolo 37 – Fondo per l’indennità di maternità.

1. E’ imputato al fondo il gettito complessivo della contribuzione per l’indennita’ di maternita’.

2. Dal fondo sono prelevate le somme per le erogazioni relative alle indennita’ di cui all’art. 29 del presente Regolamento.

 

Articolo 38 – Fondo per le pensioni.

1. In conformita’ al sistema contributivo, all’atto del pensionamento del singolo iscritto il corrispondente montante individuale viene iscritto nel fondo per le pensioni.

2. Qualora la consistenza del fondo dovesse risultare inferiore a cinque annualita’ delle pensioni in essere al 31 Dicembre dell’anno precedente, si provvedera’ alla sua integrazione mediante il trasferimento del necessario importo dal fondo di riserva di cui al successivo art. 39 del presente Regolamento.

 

Articolo 39 – Fondo di riserva.

1. Al fondo di riserva sono imputate le eventuali differenze tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti, derivanti dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, e la capitalizzazione di cui all’art. 15, comma 4, accreditata sui conti individuali.

2. L’utilizzazione del fondo sara’ di volta in volta deliberata dal Consiglio di Indirizzo Generale.

 

Articolo 40 – Riequilibrio della gestione.

1. Qualora il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla capitalizzazione riconosciuta sui conti individuali, si provvede a coprire la differenza mediante prelievo dal fondo di Riserva di cui all'art. 39, comma 1. La delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.