Regolamento
(CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto
della Società europea (SE)
(Gazzetta Ufficiale CE n. L 294 del 10/11/2001 pag. 0001 - 0021)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 308,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando quanto segue:
(1) Il completamento del mercato interno ed il miglioramento della situazione
economica e sociale in tutta la Comunità che esso promuove presuppongono, oltre
all'eliminazione degli ostacoli agli scambi, una ristrutturazione dei fattori
produttivi in dimensioni adeguate a quelle della Comunità. A questo scopo è
indispensabile che le imprese la cui attività non è limitata al soddisfacimento
di esigenze puramente locali possano progettare e attuare la riorganizzazione
delle loro attività su scala comunitaria.
(2) Una tale riorganizzazione presuppone la facoltà di mettere in comune,
mediante operazioni di fusione, il potenziale delle imprese esistenti di Stati
membri differenti. Siffatte operazioni debbono tuttavia avvenire nel rispetto
delle regole di concorrenza del trattato.
(3) La realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e cooperazione che
coinvolgono imprese di Stati membri differenti incontra difficoltà di natura
giuridica, fiscale e psicologica. Le misure di ravvicinamento del diritto delle
società degli Stati membri mediante direttive permettono di ovviare ad alcune
di queste difficoltà. Tuttavia tali misure non dispensano le imprese soggette a
legislazioni differenti dal dover scegliere una forma di società disciplinata
da una determinata legislazione nazionale.
(4) Il contesto giuridico entro il quale le imprese debbono operare nella
Comunità rimane principalmente basato sulle normative nazionali, e pertanto non
corrisponde più al contesto economico nel cui ambito devono svilupparsi per
permettere la realizzazione degli obiettivi del trattato. Questa situazione è
tale da ostacolare notevolmente le operazioni di raggruppamento tra società di
Stati membri differenti.
(5) Gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che le disposizioni applicabili
alle società europee ai sensi del presente regolamento non comportino né
discriminazioni della società europea rispetto alle società per azioni, a
motivo di una differenza di trattamento ingiustificata, né restrizioni
eccessive alla costituzione di una società europea o al trasferimento della sua
sede sociale.
(6) Occorre far corrispondere il più possibile l'unità economica e l'unità
giuridica dell'impresa nella Comunità. A questo fine occorre prevedere la
costituzione, accanto a società di diritto nazionale, di società la cui
costituzione e funzionamento siano disciplinati da un regolamento di diritto
comunitario direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
(7) Le disposizioni di un siffatto regolamento permetteranno la costituzione e
la gestione di società di dimensioni europee, senza gli ostacoli dovuti alla
disparità delle legislazioni nazionali applicabili alle società commerciali e
ai limiti territoriali della loro applicazione.
(8) Lo statuto della società per azioni europea (in seguito denominata
"SE") è compreso fra gli atti che il Consiglio doveva adottare entro
il 1992, elencati nel Libro bianco della Commissione relativo al completamento
del mercato interno approvato dal Consiglio europeo di Milano nel giugno 1985.
Nella riunione di Bruxelles del 1987 il Consiglio europeo ha espresso
l'auspicio di una tempestiva creazione di tale statuto.
(9) Da quando la Commissione ha presentato, nel 1970, la proposta di
regolamento relativo allo statuto della società europea, modificata nel 1975, i
lavori di ravvicinamento del diritto nazionale delle società hanno fatto
notevoli progressi, cosicché nei settori in cui il funzionamento della SE non
esige norme comunitarie uniformi è possibile operare un rinvio alla
legislazione sulle società per azioni dello Stato membro in cui essa ha la sede
sociale.
(10) Al fine di conseguire l'obiettivo essenziale di un regime giuridico per le
SE, fatte salve le esigenze economiche che potrebbero manifestarsi in futuro, è
necessario che una SE possa essere costituita sia per permettere a società di
Stati membri differenti di procedere ad una fusione o di costituire una società
holding, sia per dare alle società ed altre persone giuridiche esercitanti
un'attività economica, soggette alla legislazione di Stati membri differenti,
la possibilità di creare affiliate comuni.
(11) In tale contesto è opportuno consentire a una società per azioni di
trasformarsi in SE senza passare attraverso uno scioglimento qualora tale
società abbia sede ed amministrazione centrale nella Comunità e un'affiliata in
uno Stato membro diverso da quello della sua sede sociale.
(12) Le disposizioni nazionali applicabili alle società per azioni che
ricorrono pubblicamente al risparmio nonché alla transazione di titoli devono
applicarsi anche qualora la costituzione della SE si realizzasse mediante un
ricorso pubblico al risparmio nonché alle SE che intendono far uso di questi
strumenti finanziari.
(13) Il regime della SE deve essere quello di una società di capitali per
azioni, che più adeguatamente risponde, tanto dal punto di vista finanziario
che da quello della gestione, alle esigenze delle imprese che esercitano le
loro attività su scala europea. Per garantire che siffatte imprese abbiano
dimensioni ragionevoli è opportuno stabilire un capitale minimo che garantisca
che dette società dispongano di un patrimonio sufficiente, senza ostacolare
peraltro la costituzione di SE da parte delle piccole e medie imprese.
(14) Occorre permettere una gestione efficace della SE, garantendo nel contempo
un'attenta vigilanza. Va tenuto conto del fatto che esistono attualmente nella
Comunità due diversi sistemi in cui è strutturata l'amministrazione delle
società per azioni. È opportuno peraltro, pur permettendo alla SE di scegliere
tra i due sistemi, operare una chiara delimitazione tra le responsabilità delle
persone incaricate della gestione e quelle incaricate della vigilanza.
(15) In virtù delle norme e dei principi generali del diritto internazionale
privato, i diritti e gli obblighi relativi alla tutela degli azionisti di
minoranza e dei terzi, derivanti per un'impresa dal controllo esercitato su di
un'altra impresa soggetta ad un diverso ordinamento giuridico sono disciplinati
dal diritto applicabile all'impresa controllata, fatti salvi gli obblighi ai
quali l'impresa che esercita il controllo sia soggetta in base alle
disposizioni del diritto ad essa applicabile, per esempio in materia di
elaborazione di conti consolidati.
(16) Fatte salve le conseguenze che deriveranno da un ulteriore coordinamento
del diritto degli Stati membri, non è attualmente necessaria in materia una
regolamentazione specifica per la SE. Occorre quindi attenersi all'applicazione
delle norme e dei principi generali del diritto internazionale privato tanto
nel caso in cui la SE eserciti il controllo, che in quello in cui la SE sia la
società controllata.
(17) Occorre precisare il regime così applicabile nel caso in cui la SE sia
controllata da un'altra impresa e rinviare in materia al diritto applicabile
alle società per azioni disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui ha
sede la SE.
(18) Occorre garantire che ogni Stato membro applichi alle infrazioni alle
disposizioni del presente regolamento le sanzioni riguardanti le società per
azioni disciplinate dalla propria legislazione.
(19) Le norme relative al ruolo dei lavoratori nella SE sono oggetto della
direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell'8 ottobre 2001 che completa lo statuto
della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori(4).
Dette disposizioni costituiscono pertanto un complemento indissociabile del
presente regolamento e devono poter essere applicate contemporaneamente.
(20) Il presente regolamento non verte su altri settori quali il diritto
tributario, il diritto della concorrenza, il diritto della proprietà
intellettuale, il diritto fallimentare. Pertanto nei settori summenzionati ed
in altri settori non contemplati dal presente regolamento si applicano le
disposizioni del diritto degli Stati membri e del diritto comunitario.
(21) La direttiva 2001/85/CE è intesa ad assicurare il diritto di coinvolgimento
dei lavoratori per quanto riguarda i problemi e le decisioni che incidono sulla
vita della SE. Le altre questioni inerenti al diritto sociale e al diritto del
lavoro, in particolare il diritto all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori organizzato negli Stati membri, sono disciplinate dalle disposizioni
nazionali applicabili, alle medesime condizioni, alle società per azioni.
(22) L'entrata in vigore del presente regolamento deve essere differita,
affinché ciascuno Stato membro possa prima procedere al recepimento delle
disposizioni della direttiva 2001/86/CE nel diritto nazionale e
all'instaurazione dei meccanismi necessari a permettere la costituzione ed il
funzionamento delle SE aventi sede nel suo territorio, di modo che il regolamento
e la direttiva possano essere applicati contemporaneamente.
(23) A una società la cui amministrazione centrale non si trovi all'interno
della Comunità può essere consentito di partecipare alla costituzione di una SE
a condizione che essa sia costituita in base alla legge di uno Stato membro,
abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato membro e presenti un
legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro secondo i
principi stabiliti nel Programma generale del 1962 per l'abolizione delle
restrizioni alla libertà di stabilimento. Tale legame esiste in particolare se
la società ha una dipendenza in uno Stato membro ed effettua operazioni tramite
la stessa.
(24) La SE deve avere la facoltà di trasferire la sua sede sociale in un altro
Stato membro. Deve essere prevista un'adeguata e congrua tutela degli interessi
degli azionisti di minoranza, dei creditori e dei titolari di altri diritti. Il
trasferimento non deve pregiudicare i diritti acquisiti prima dello stesso.
(25) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione che
possa essere inserita nella convenzione di Bruxelles del 1968 o qualsiasi testo
adottato dagli Stati membri o dal Consiglio per sostituire tale convenzione
riguardante le norme sulla competenza applicabili in caso di trasferimento
della sede di una società per azioni da uno Stato membro ad un altro.
(26) Le attività degli istituti finanziari sono disciplinate da direttive
specifiche e la normativa nazionale intesa ad attuare tali direttive e le norme
nazionali aggiuntive che disciplinano tali attività si applicano pienamente ad
una SE.
(27) Tenuto conto della natura specifica e comunitaria della SE, il regime
della sede effettiva adottato per la SE con il presente regolamento non
pregiudica le legislazioni degli Stati membri né le scelte che potranno essere
operate per altri testi comunitari in materia di diritto delle società.
(28) Gli unici poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del
presente regolamento sono quelli previsti dall'articolo 308.
(29) Poiché gli scopi succitati dell'intervento prospettato non possono essere
realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, in quanto si tratta di
istituire la società per azioni a livello europeo, e possono dunque, a causa
della portata e dell'incidenza di quest'ultima essere realizzati meglio a
livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a
quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
1. Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di
società per azioni europea (Società europea, in seguito denominata
"SE"), nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal
presente regolamento.
2. La SE è una società il cui capitale è diviso in azioni. Ciascun azionista
risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.
3. La SE ha personalità giuridica.
4. Il coinvolgimento dei lavoratori in una SE è disciplinato dalle disposizioni
contenute nella direttiva 2001/86/CE.
Articolo 2
1. Le società per azioni indicate nell'allegato I, costituite secondo la legge
di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella
Comunità, possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di esse sono
soggette alla legge di Stati membri differenti.
2. Le società per azioni e le società a responsabilità limitata indicate
nell'allegato II, costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e
aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono
promuovere la costituzione di una SE holding se almeno due di esse:
a) sono soggette alla legge di Stati membri differenti, ovvero
b) hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato
membro o una succursale situata in un altro Stato membro.
3. Le società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma del trattato, e le altre
entità giuridiche di diritto pubblico o privato, costituite conformemente alla
legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale
nella Comunità, possono costituire, sottoscrivendone le azioni, una SE
affiliata se almeno due di esse:
a) sono soggette alla legge di Stati membri differenti, ovvero
b) hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato
membro o una succursale situata in un altro Stato membro.
4. Una società per azioni costituita conformemente alla legge di uno Stato
membro e avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità può
trasformarsi in una SE se ha da almeno due anni un'affiliata soggetta alla
legge di un altro Stato membro.
5. Uno Stato membro può prevedere che una società la cui amministrazione
centrale non si trovi all'interno della Comunità possa partecipare alla
costituzione di una SE, a condizione che essa sia costituita in base alla legge
di uno Stato membro, abbia la propria sede sociale in questo stesso Stato
membro e presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato
membro.
Articolo 3
1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 la SE è considerata una società
per azioni soggetta alla legge dello Stato membro in cui essa ha la sede sociale.
2. Una SE può essa stessa costituire una o più affiliate nella forma di SE. Alla
SE affiliata non si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui quest'ultima
ha la sede sociale, che esigono che una società per azioni abbia più di un
azionista. Le disposizioni nazionali adottate conformemente alla dodicesima
direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto
delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio(5)
si applicano "mutatis mutandis" alle SE.
Articolo 4
1. Il capitale della SE è espresso in euro.
2. Il capitale sottoscritto deve essere di almeno 120000 euro.
3. Qualora la legge di uno Stato membro prescriva la sottoscrizione di un
capitale più elevato per le società che esercitano determinati tipi di
attività, tale legislazione si applica alle SE che hanno la sede sociale in
tale Stato membro.
Articolo 5
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, il capitale della SE, la sua
salvaguardia, le sue modificazioni, nonché le azioni, le obbligazioni e gli
altri titoli assimilabili della SE sono disciplinati dalle disposizioni che si
applicherebbero ad una società per azioni con sede nello Stato membro in cui la
SE è iscritta.
Articolo 6
Ai fini del presente regolamento, il termine "statuto della SE"
designa al contempo l'atto costitutivo e lo statuto propriamente detto della
SE, qualora quest'ultimo formi oggetto di atto distinto.
Articolo 7
La sede sociale della SE deve essere situata all'interno della Comunità, nello
stesso Stato membro dell'amministrazione centrale. Uno Stato membro può inoltre
imporre alle SE registrate nel suo territorio l'obbligo di far coincidere
l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.
Articolo 8
1. La sede sociale della SE può essere trasferita in un altro Stato membro
conformemente ai paragrafi da 2 a 13. Il trasferimento non dà luogo a
scioglimento né alla costituzione di una nuova persona giuridica.
2. Un progetto di trasferimento deve essere elaborato dall'organo di direzione
o di amministrazione ed è soggetto a pubblicità in conformità dell'articolo 13,
fatte salve le forme aggiuntive di pubblicità previste dallo Stato membro della
sede. Tale progetto deve indicare la denominazione sociale, la sede sociale e
il numero di iscrizione della SE e comprendere:
a) la sede sociale prevista per la SE,
b) lo statuto previsto per la SE, compresa l'eventuale nuova denominazione
sociale,
c) le implicazioni che il trasferimento può avere per il coinvolgimento dei
lavoratori nella SE,
d) il calendario previsto per il trasferimento,
e) i diritti eventualmente previsti a tutela degli azionisti e/o dei creditori.
3. L'organo di direzione o di amministrazione redige una relazione nella quale
sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del
trasferimento e sono spiegate le sue conseguenze per gli azionisti, per i
creditori e per i lavoratori.
4. Gli azionisti e i creditori della SE, almeno un mese prima dell'assemblea
generale che deve pronunciarsi sul trasferimento, hanno il diritto di
esaminare, presso la sede sociale della SE, la proposta di trasferimento e la
relazione redatta ai sensi del paragrafo 3 e di ottenere, su richiesta, copia
gratuita dei suddetti documenti.
5. Per le SE iscritte nel proprio territorio, gli Stati membri possono adottare
provvedimenti volti a garantire un'adeguata protezione degli interessi degli
azionisti di minoranza della SE che si sono pronunciati contro il
trasferimento.
6. La decisione di trasferimento può essere adottata soltanto due mesi dopo la
pubblicazione del progetto. Essa deve essere presa alle condizioni previste
dall'articolo 59.
7. Prima che l'autorità competente rilasci il certificato di cui al paragrafo
8, la SE deve fare in modo che, per quanto riguarda le passività che possano
essere sorte prima della pubblicazione del progetto di trasferimento, gli
interessi dei creditori e dei titolari di altri diritti nei confronti della SE
(inclusi quelli di enti pubblici) siano stati adeguatamente tutelati, in
ottemperanza a quanto stabilito dallo Stato membro nel quale la SE aveva la
sede sociale prima del trasferimento.
Uno Stato membro può estendere l'applicazione del primo comma alle passività
che sorgano (o possano sorgere) prima del trasferimento.
Il primo e secondo comma lasciano impregiudicata l'applicazione alle SE della
legislazione nazionale degli Stati membri per quanto riguarda la garanzia dei
pagamenti da effettuare ad enti pubblici.
8. Nello Stato membro della sede sociale della SE, un organo giurisdizionale,
un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato attestante in
modo concludente l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari al
trasferimento.
9. La nuova iscrizione può effettuarsi soltanto su presentazione del certificato
di cui al paragrafo 8 nonché, se è comprovato, con l'espletamento delle
formalità richieste per l'iscrizione nel registro nel paese in cui è situata la
nuova sede sociale.
10. Il trasferimento della sede sociale della SE, nonché la modifica dello statuto
che ne consegue, prendono effetto dalla data in cui la SE è iscritta,
conformemente all'articolo 12, nel registro della nuova sede.
11. Dopo la nuova iscrizione di una SE, il registro presso il quale essa è
stata effettuata notifica tale iscrizione al registro in cui la SE era
precedentemente iscritta. La precedente iscrizione è cancellata all'atto di
ricezione della notifica, ma non prima.
12. La nuova iscrizione e la cancellazione di quella precedente vengono
pubblicate negli Stati membri interessati conformemente all'articolo 13.
13. La pubblicazione della nuova iscrizione della SE rende la nuova sede
sociale opponibile ai terzi. Tuttavia, finché non è stata pubblicata la
cancellazione della SE dal registro della sede precedente, i terzi possono continuare
ad avvalersi della vecchia sede, a meno che la SE dimostri che i terzi erano a
conoscenza della nuova sede.
14. La legge di uno Stato membro può prevedere, per le SE registrate in quest'ultimo,
che un trasferimento di sede sociale che comporti un cambiamento della legge
applicabile non abbia effetto se un'autorità competente dello Stato suddetto vi
fa opposizione nel termine di due mesi di cui al paragrafo 6. L'opposizione può
essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico.
Se una SE è sottoposta al controllo di un'autorità nazionale di vigilanza
finanziaria conformemente alle direttive comunitarie, il diritto di opporsi al
trasferimento di sede sociale si applica anche a tale autorità.
L'opposizione deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità
giudiziaria.
15. La SE nei cui confronti siano state avviate una procedura di scioglimento,
di liquidazione, d'insolvenza, di sospensione dei pagamenti o altre procedure
analoghe non può trasferire la propria sede sociale.
16. Una SE che abbia trasferito la sede sociale in un altro Stato membro è
considerata, rispetto a qualsiasi controversia anteriore al trasferimento di
cui al paragrafo 10, come avente la sede sociale nello Stato membro in cui la
SE era iscritta prima del trasferimento, anche se essa è chiamata in giudizio
dopo quest'ultimo.
Articolo 9
1. La SE è disciplinata:
a) dalle disposizioni del presente regolamento:
b) ove espressamente previsto dal presente regolamento, dalle disposizioni
dello statuto della SE;
o
c) per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una
materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il
presente regolamento:
i) dalle disposizioni di legge adottate dagli Stati membri in applicazione di
misure comunitarie concernenti specificamente le SE;
ii) dalle disposizioni di legge degli Stati membri che si applicherebbero ad
una società per azioni costituita in conformità della legge dello Stato membro
in cui la SE ha la sede sociale;
iii) dalle disposizioni dello statuto della SE, alle stesse condizioni previste
per una società per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato
membro in cui la SE ha la sede sociale.
2. Le disposizioni di legge adottate dagli Stati membri specificamente per la
SE devono essere conformi alle direttive applicabili alle società per azioni
indicate nell'allegato I.
3. Se la natura delle attività svolte da una SE è disciplinata da disposizioni
specifiche delle normative nazionali, queste ultime sono integralmente
applicate alla SE.
Articolo 10
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, una SE è trattata in
ciascuno Stato membro come una società per azioni costituita in conformità
della legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale.
Articolo 11
1. La SE deve far precedere o seguire la sua denominazione sociale dalla sigla
"SE".
2. La sigla "SE" può figurare soltanto nella denominazione sociale
delle SE.
3. Tuttavia, le società o altre entità giuridiche registrate in uno Stato
membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, nella
cui denominazione sociale figuri la sigla SE, non sono tenute a modificare la
loro denominazione sociale.
Articolo 12
1. Ogni SE è soggetta all'obbligo di iscrizione, nello Stato membro della sede,
in un registro designato dalla legge di tale Stato conformemente all'articolo 3
della direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare,
per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri,
alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per
proteggere gli interessi dei soci e dei terzi(6).
2. L'iscrizione di una SE può aver luogo soltanto previa conclusione di un
accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva 2001/86/CE ovvero soltanto previa decisione ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 6 di detta direttiva, oppure se, trascorso il
periodo previsto per i negoziati ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva,
non é stato concluso un accordo.
3. Perché una SE possa essere iscritta in uno Stato membro che si è avvalso
della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/86/CE, è
necessario un accordo, concluso ai sensi dell'articolo 4 di detta direttiva
sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori, compresa la
partecipazione, salvo il caso in cui nessuna delle società partecipanti sia
stata soggetta a norme di partecipazione prima dell'iscrizione della SE.
4. Lo statuto della SE non deve mai essere in conflitto con le modalità
relative al coinvolgimento dei lavoratori così stabilite. Ove tali nuove
modalità stabilite ai sensi della direttiva 2001/86/CE siano in contrasto con
lo statuto esistente, questo è modificato per quanto necessario.
In questo caso uno Stato membro può prevedere che l'organo di direzione o di amministrazione
della SE sia autorizzato ad apportare modifiche allo statuto senza ulteriori
decisioni dell'assemblea generale degli azionisti.
Articolo 13
Gli atti e le indicazioni riguardanti la SE soggetti all'obbligo di pubblicità
in base al presente regolamento sono pubblicati secondo le modalità previste
dalla legislazione dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale
conformemente alla direttiva 68/151/CEE.
Articolo 14
1. L'iscrizione e la cancellazione dell'iscrizione di una SE formano oggetto di
una comunicazione pubblicata a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, dopo l'adempimento dell'obbligo di pubblicità di cui
all'articolo 13. Nella comunicazione devono essere indicati la denominazione
sociale, il numero, la data e il luogo dell'iscrizione della SE, la data, il
luogo e il titolo della pubblicazione, nonché la sede sociale e il settore di
attività della SE.
2. Il trasferimento della sede sociale della SE alle condizioni previste
dall'articolo 8 deve essere reso pubblico mediante una comunicazione contenente
le indicazioni previste dal paragrafo 1, nonché quelle relative alla nuova
iscrizione.
3. Le indicazioni previste dal paragrafo 1 vengono comunicate all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee entro il mese successivo alla
pubblicazione di cui all'articolo 13.
TITOLO II
COSTITUZIONE
Sezione prima
Disposizioni generali
Articolo 15
1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la costituzione di una
SE è disciplinata dalla legislazione applicabile alle società per azioni dello
Stato in cui la SE stabilisce la sua sede sociale.
2. L'iscrizione di una SE forma oggetto di pubblicità conformemente
all'articolo 13.
Articolo 16
1. La SE acquisisce la personalità giuridica a decorrere dalla data della sua
iscrizione nel registro previsto dall'articolo 12.
2. Qualora siano stati compiuti degli atti in nome della SE prima della sua
iscrizione conformemente all'articolo 12 e la SE non assuma dopo l'iscrizione
gli obblighi che derivano da tali atti, le persone fisiche, le società o le
altre entità giuridiche che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente
e illimitatamente salvo convenzione contraria.
Sezione seconda
Costituzione di una SE mediante fusione
Articolo 17
1. Una SE può essere costituita mediante fusione conformemente all'articolo 2,
paragrafo 1.
2. La fusione può avvenire:
a) secondo la procedura di fusione mediante incorporazione conformemente
all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE(7);
b) oppure secondo la procedura di fusione mediante costituzione di una nuova
società conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 di detta direttiva.
Nel caso di fusione mediante incorporazione, la società incorporante assume la
forma di SE contemporaneamente alla fusione. Nel caso di fusione mediante
costituzione di una nuova società, la SE è la nuova società.
Articolo 18
Per le materie non contemplate dalla presente sezione o, nel caso in cui una
materia sia contemplata parzialmente, per gli aspetti da essa non contemplati,
ogni società che partecipa alla costituzione di una SE mediante fusione è
soggetta, conformemente alla direttiva 78/855/CEE, alle disposizioni della
legge dello Stato membro da cui dipende in materia di fusione delle società per
azioni.
Articolo 19
La legge di uno Stato membro può prevedere che la partecipazione di una società
soggetta alla legge di tale Stato membro, alla costituzione di una SE mediante
fusione non possa aver luogo se un'autorità competente di tale Stato membro vi
si oppone prima del rilascio del certificato di cui all'articolo 25, paragrafo
2.
Tale opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico
e deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.
Articolo 20
1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società che si fondono
redigono un progetto di fusione. Il progetto contiene:
a) la denominazione sociale e la sede sociale delle società che si fondono
nonché quelle previste per la SE;
b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo della
compensazione;
c) le modalità di assegnazione delle azioni della SE;
d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto alla
partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale
diritto;
e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che si fondono
si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della SE;
f) i diritti accordati dalla SE ai titolari di azioni fornite di diritti
speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni, ovvero le misure
proposte nei loro confronti;
g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti che esaminano il
progetto di fusione nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione,
di vigilanza o di controllo delle società che si fondono;
h) lo statuto della SE;
i) informazioni circa le procedure secondo cui le modalità del coinvolgimento
dei lavoratori sono determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.
2. Le società che si fondono possono aggiungere altri elementi al progetto di
fusione.
Articolo 21
Per ciascuna delle società che si fondono, fatti salvi i requisiti
supplementari imposti dallo Stato membro da cui la società in questione
dipende, le indicazioni seguenti devono essere pubblicate nel bollettino
nazionale di tale Stato membro:
a) il tipo, la denominazione sociale e la sede sociale delle società che si
fondono;
b) il registro presso il quale sono stati depositati, per ciascuna delle
società che si fondono, gli atti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2 della
direttiva 68/151/CEE, nonché il numero di iscrizione nel registro;
c) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori
della società in questione conformemente all'articolo 24, nonché l'indirizzo
presso il quale si possono ottenere, gratuitamente, esaurienti informazioni su
tali modalità;
d) l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte degli
azionisti di minoranza della società in questione conformemente all'articolo
24, nonché l'indirizzo presso il quale si possono ottenere, gratuitamente,
esaurienti informazioni su tali modalità;
e) la denominazione sociale e la sede sociale previste per la SE.
Articolo 22
Come alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che
si fondono, uno o più esperti indipendenti ai sensi dell'articolo 10 della
direttiva 78/855/CEE designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali
società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla
cui legge è soggetta una delle società che si fondono o la futura SE, possono
esaminare il progetto di fusione e redigere una relazione unica destinata a
tutti gli azionisti.
Gli esperti hanno il diritto di chiedere a ciascuna delle società che si
fondono qualsiasi informazione ritenuta necessaria a permettere loro di
assolvere le loro funzioni.
Articolo 23
1. L'assemblea generale di ciascuna delle società che si fondono approva il
progetto di fusione.
2. Il coinvolgimento dei lavoratori nella SE è deciso conformemente alla
direttiva 2001/86/CE. Le assemblee generali di ciascuna delle società che si
fondono possono riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della SE
all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise.
Articolo 24
1. La legge dello Stato membro cui è soggetta ciascuna delle società che si
fondono si applica come in caso di fusione di società per azioni, tenendo conto
della natura transfrontaliera della fusione, per quanto concerne la tutela
degli interessi:
a) dei creditori delle società che si fondono;
b) degli obbligazionisti delle società che si fondono;
c) dei portatori di titoli diversi dalle azioni forniti di diritti speciali
nelle società che si fondono.
2. Uno Stato membro può adottare, nei confronti di società dipendenti dalla sua
giurisdizione che partecipano ad una fusione, disposizioni volte a garantire la
tutela degli azionisti di minoranza che si sono pronunciati contro la fusione.
Articolo 25
1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene
alla procedura relativa a ciascuna società che si fonde, conformemente alla
legislazione applicabile in caso di fusione di società per azioni nello Stato
membro cui la società che partecipa alla fusione è soggetta.
2. In ciascuno Stato membro interessato un organo giurisdizionale, un notaio o
altra autorità competente rilascia un certificato attestante in modo
concludente l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla
fusione.
3. Se la legge di uno Stato membro cui è soggetta una società che si fonde
prevede una procedura di controllo e modifica del rapporto di cambio delle
azioni, ovvero una procedura di compensazione degli azionisti di minoranza,
senza impedire l'iscrizione della fusione, tali procedure si applicano
unicamente se, al momento dell'approvazione del progetto di fusione ai sensi
dell'articolo 23, paragrafo 1, le altre società che si fondono, situate in
Stati membri la cui legge non prevede siffatte procedure, accettano
esplicitamente la possibilità per gli azionisti di tale società di far ricorso
alle procedure summenzionate. In tali casi, un organo giurisdizionale, un
notaio o altra autorità competente può rilasciare il certificato di cui al
paragrafo 2, anche se tale procedura è già stata avviata. Il certificato deve
tuttavia menzionare che la procedura è in corso. La decisione relativa alla
procedura è vincolante nei confronti della società incorporante e di tutti i
suoi azionisti.
Articolo 26
1. Il controllo di legittimità della fusione è effettuato, per quanto attiene
alla procedura relativa alla fusione e alla costituzione della SE, da un organo
giurisdizionale, da un notaio o altra autorità competente nello Stato membro
della futura sede della SE a cui compete il controllo di questo aspetto della
legittimità della fusione delle società per azioni.
2. A tal fine ogni società che si fonde trasmette a detta autorità il
certificato previsto dall'articolo 25, paragrafo 2 entro sei mesi dal rilascio
nonché una copia del progetto di fusione, approvato dalla società.
3. L'autorità di cui al paragrafo 1 controlla in particolare l'avvenuta
approvazione, da parte delle società che si fondono, di un progetto di fusione
negli stessi termini, nonché la definizione di modalità relative al
coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della direttiva 2001/86/CE.
4. Detta autorità si accerta inoltre che la costituzione della SE sia conforme
alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato della sede sociale,
conformemente all'articolo 15.
Articolo 27
1. La fusione e la costituzione simultanea della SE prendono effetto dalla data
in cui la SE è iscritta nel registro di cui all'articolo 12.
2. L'iscrizione della SE è subordinata all'espletamento di tutte le formalità
previste dagli articoli 25 e 26.
Articolo 28
Per ciascuna delle società che si fondono, l'attuazione della fusione deve
essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato
membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
Articolo 29
1. La fusione realizzata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera
a) produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:
a) il trasferimento universale alla società incorporante dell'intero patrimonio
attivo e passivo di ciascuna società incorporata;
b) l'acquisizione, da parte degli azionisti della società incorporata, della
qualità di azionisti della società incorporante;
c) l'estinzione della società incorporata;
d) l'assunzione da parte della società incorporante della forma di SE.
2. La fusione realizzata in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera
b) produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:
a) il trasferimento universale alla SE di tutte le attività e passività delle
società che si fondono;
b) l'acquisizione, da parte degli azionisti delle società che si fondono, della
qualità di azionisti della SE;
c) l'estinzione delle società che si fondono.
3. Qualora, in caso di fusione di società per azioni, la legge di uno Stato
membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del
trasferimento di determinati beni, diritti ed obblighi da parte delle società
che si fondono, tali formalità si applicano e sono adempiute dalle società che
si fondono oppure dalla SE a decorrere dalla data della sua iscrizione.
4. I diritti e gli obblighi delle società partecipanti in materia di condizioni
e modalità di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai
contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data
dell'iscrizione sono trasferiti alla SE, per effetto di tale iscrizione, nel
momento in cui quest'ultima è stata effettuata.
Articolo 30
La nullità di una fusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere
pronunciata se la SE è stata iscritta.
La mancanza di un controllo di legittimità della fusione ai sensi degli
articoli 25 e 26 può essere annoverata tra i motivi di scioglimento della SE.
Articolo 31
1. Se una fusione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) è
realizzata da una società che detiene tutte le azioni e gli altri titoli che
conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale di un'altra società,
l'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), c) e d), l'articolo 22 e l'articolo 29,
paragrafo 1, lettera b) non si applicano. Si applicano tuttavia le disposizioni
nazionali, cui è soggetta ognuna delle società partecipanti alla fusione e che
disciplinano le fusioni delle società per azioni in conformità dell'articolo 24
della direttiva 78/855/CEE.
2. Se una fusione mediante incorporazione è effettuata da una società che
detiene una quota pari o superiore al 90 % - ma non la totalità - delle azioni
od altri titoli che conferiscono un diritto di voto in un'assemblea generale di
un'altra società, le relazioni dell'organo di direzione o di amministrazione,
le relazioni di uno o più esperti indipendenti nonché i documenti necessari per
il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legge
nazionale cui è soggetta la società incorporante o dalla legge nazionale cui è
soggetta la società incorporata.
Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che il presente paragrafo si
applichi ai casi in cui una società detenga una quota di azioni tale da
conferire diritti di voto pari o superiori al 90 %, ma non la loro totalità.
Sezione terza
Costituzione di una SE holding
Articolo 32
1. Una SE può essere costituita conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.
Le società che promuovono la costituzione di una SE conformemente all'articolo
2, paragrafo 2 non sono soggette a scioglimento.
2. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società promotrici
dell'operazione redigono negli stessi termini un progetto di costituzione della
SE. Esso comprende una relazione che chiarisce e giustifica gli aspetti
giuridici ed economici della costituzione indicando quali siano per gli
azionisti ed i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della forma di
SE. Tale progetto contiene inoltre le indicazioni previste dall'articolo 20,
paragrafo 1, lettere a), b), c), f), g), h) e i) e fissa la percentuale minima
delle azioni o quote di ciascuna delle società promotrici dell'operazione che
gli azionisti dovranno conferire al fine della costituzione della SE. Tale
percentuale deve essere costituita da azioni o quote che conferiscono più del
50 % dei diritti di voto permanenti.
3. Per ciascuna delle società promotrici dell'operazione, il progetto di
costituzione della SE è oggetto di una pubblicità effettuata secondo le
modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro, conformemente
all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data
della riunione dell'assemblea generale che deve pronunciarsi sull'operazione.
4. Uno o più esperti indipendenti dalle società promotrici, designati o
riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da
cui dipende ciascuna società secondo le disposizioni nazionali adottate in
applicazione della direttiva 78/855/CEE, esaminano il progetto di costituzione
elaborato conformemente al paragrafo 2 e redigono una relazione scritta
destinata agli azionisti di ciascuna società. D'intesa tra le società
promotrici dell'operazione, può essere redatta per gli azionisti di tutte le società
una relazione scritta da uno o più esperti indipendenti designati o
riconosciuti da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da
cui dipende una delle società promotrici dell'operazione oppure la futura SE
secondo le disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva
78/855/CEE.
5. La relazione deve indicare le difficoltà particolari di valutazione e
dichiarare se il rapporto di cambio delle azioni o delle quote è o non è
pertinente e ragionevole, nonché indicare i metodi seguiti per stabilirlo e se
tali metodi sono adeguati nella fattispecie.
6. L'assemblea generale di ciascuna delle società promotrici dell'operazione
approva il progetto di costituzione della SE.
Il coinvolgimento dei lavoratori nella SE è deciso conformemente alla direttiva
2001/86/CE. Le assemblee generali di ciascuna delle società promotrici
dell'operazione possono riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della
SE all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le debite modifiche,
alle società a responsabilità limitata.
Articolo 33
1. Gli azionisti o portatori di quote delle società promotrici dell'operazione dispongono
di un termine di tre mesi per comunicare alle società promotrici l'intenzione
di conferire le loro azioni o quote ai fini della costituzione della SE. Tale
periodo prende avvio a decorrere dalla data in cui la costituzione della SE è
stata determinata in via definitiva conformemente all'articolo 32.
2. La SE è costituita soltanto se, alla scadenza del termine previsto dal
paragrafo 1, gli azionisti o i portatori di quote delle società promotrici
dell'operazione hanno conferito la percentuale minima di azioni o quote di
ciascuna società, fissata conformemente al progetto di costituzione e se tutte
le altre condizioni sono soddisfatte.
3. Se le condizioni per la costituzione della SE sono tutte soddisfatte
conformemente al paragrafo 2, ciò forma oggetto per ciascuna delle società
promotrici di pubblicità secondo le disposizioni della legge nazionale cui è
soggetta ciascuna delle società, adottate conformemente all'articolo 3 della
direttiva 68/151/CEE.
Gli azionisti o portatori di quote delle società promotrici dell'operazione che
non hanno comunicato entro il termine di cui al paragrafo 1 l'intenzione di
mettere le proprie azioni o quote a disposizione delle società promotrici ai
fini della costituzione della SE beneficiano di una proroga di un mese per
farlo.
4. Gli azionisti o portatori di quote che abbiano conferito i loro titoli per
la costituzione della SE ricevono azioni di quest'ultima.
5. La SE può essere iscritta solo previa dimostrazione dell'espletamento delle
formalità di cui all'articolo 32 e dell'esistenza delle condizioni di cui al
paragrafo 2.
Articolo 34
Relativamente alle società promotrici di una siffatta operazione, uno Stato
membro può adottare disposizioni intese a garantire la tutela degli azionisti
di minoranza contrari a detta operazione, dei creditori e dei lavoratori.
Sezione quarta
Costituzione di una SE affiliata
Articolo 35
Una SE può essere costituita conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.
Articolo 36
Alle società o altre entità giuridiche che partecipano all'operazione si
applicano le disposizioni che disciplinano la loro partecipazione alla
costituzione di un'affiliata nella forma di società per azioni di diritto
nazionale.
Sezione quinta
Trasformazione di una società per azioni esistente in SE
Articolo 37
1. Una SE può essere costituita conformemente all'articolo 2, paragrafo 4.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, la trasformazione di una
società per azioni in SE non dà luogo allo scioglimento né alla costituzione di
una nuova persona giuridica.
3. La sede sociale della SE non può essere trasferita, in occasione della
trasformazione, in un altro Stato membro conformemente all'articolo 8.
4. L'organo di direzione o di amministrazione della società in questione redige
un progetto di trasformazione e una relazione che chiarisca e giustifichi gli
aspetti giuridici ed economici della trasformazione indicando quali siano per
gli azionisti e per i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della
forma di SE.
5. Il progetto di trasformazione forma oggetto di una pubblicità effettuata
secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro conformemente
all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data
della riunione dell'assemblea generale convocata per pronunciarsi sulla
trasformazione.
6. Prima dell'assemblea generale di cui al paragrafo 7, uno o più esperti
indipendenti designati o riconosciuti, secondo le disposizioni nazionali
adottate in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE, da
un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende la
società che si trasforma in SE attestano mutatis mutandis, in conformità della
direttiva 771/91/CE(8), che la società dispone di attivi netti corrispondenti
almeno al capitale per le riserve che non devono essere distribuite ai sensi di
legge o di statuto.
7. L'assemblea generale della società considerata approva il progetto di
trasformazione nonché lo statuto della SE. La decisione dell'assemblea generale
deve essere presa alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali
conformi all'articolo 7 della direttiva 78/855/CEE.
8. Gli Stati membri possono subordinare la trasformazione al voto favorevole
della maggioranza qualificata o all'unanimità dei membri dell'organo della
società da trasformare presso cui è organizzata la partecipazione dei
lavoratori.
9. I diritti e gli obblighi della società da trasformare in materia di
condizioni e modalità di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla
prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti
alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SE per effetto di tale
iscrizione.
TITOLO III
STRUTTURA DELLA SE
Articolo 38
Alle condizioni stabilite dal presente regolamento, la SE comprende:
a) un'assemblea generale degli azionisti e
b) un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema
dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della
scelta adottata dallo statuto.
Sezione prima
Sistema dualistico
Articolo 39
1. L'organo di direzione gestisce sotto la propria responsabilità la SE. Uno
Stato membro può prevedere che l'amministratore o gli amministratori delegati
siano responsabili della gestione corrente alle medesime condizioni previste
per le società per azioni aventi la sede sociale nel territorio di detto Stato membro.
2. Il membro o i membri dell'organo di direzione sono nominati e revocati
dall'organo di vigilanza.
Tuttavia, uno Stato membro può stabilire o permettere che lo statuto preveda
che il membro o i membri dell'organo di direzione siano nominati e revocati
dall'assemblea generale alle stesse condizioni previste per le società per
azioni aventi sede nel suo territorio.
3. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di
direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della SE. L'organo di
vigilanza può tuttavia, in caso di vacanza, designare uno dei suoi membri per
esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale
periodo, le funzioni dell'interessato in qualità di membro dell'organo di
vigilanza sono sospese. Uno Stato membro può prevedere che questo periodo sia
limitato nel tempo.
4. Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di direzione
o le regole per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia stabilire un numero
minimo e/o massimo dei membri.
5. Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema dualistico per le
società per azioni aventi la sede sociale nel suo territorio può adottare misure
appropriate relativamente alle SE.
Articolo 40
1. L'organo di vigilanza controlla la gestione assicurata dall'organo di
direzione, ma non può esercitare esso stesso il potere di gestione della SE.
2. I membri dell'organo di vigilanza sono nominati dall'assemblea generale. Tuttavia
i membri del primo organo di vigilanza possono essere designati dallo statuto
della SE. La presente disposizione lascia impregiudicato l'articolo 47,
paragrafo 4 o, se del caso, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori
determinate conformemente alla direttiva 2001/86/CE.
3. Il numero dei membri dell'organo di vigilanza o le regole per determinarlo
sono stabiliti dallo statuto della SE. Uno Stato membro può tuttavia stabilire
il numero dei membri dell'organo di vigilanza per le SE iscritte nel suo
territorio o un numero minimo e/o massimo.
Articolo 41
1. L'organo di direzione informa l'organo di vigilanza almeno ogni tre mesi
sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione.
2. Oltre all'informazione periodica di cui al paragrafo 1, l'organo di
direzione comunica in tempo utile all'organo di vigilanza le informazioni su
avvenimenti che possono avere ripercussioni sensibili sulla situazione della
SE.
3. L'organo di vigilanza può chiedere all'organo di direzione ragguagli di
qualsiasi genere necessari al controllo esercitato conformemente all'articolo
40, paragrafo 1. Uno Stato membro può prevedere che ogni membro dell'organo di
vigilanza possa beneficiare di tale facoltà.
4. L'organo di vigilanza può procedere o far procedere alle verifiche
necessarie all'espletamento delle sue mansioni.
5. Ciascun membro dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le
informazioni comunicate a tale organo.
Articolo 42
L'organo di vigilanza elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la metà
dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato
dall'assemblea generale degli azionisti può essere eletto presidente.
Sezione seconda
Sistema monistico
Articolo 43
1. L'organo di amministrazione gestisce la SE. Uno Stato membro può prevedere
che l'amministratore o gli amministratori delegati siano responsabili della
gestione corrente alle medesime condizioni previste per le società per azioni
aventi sede nel suo territorio.
2. Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di
amministrazione o le regole per determinarlo. Uno Stato membro può tuttavia
stabilire un numero minimo e, se del caso, massimo dei membri.
Tuttavia quest'organo deve essere composto da almeno tre membri qualora il
coinvolgimento dei lavoratori nella SE sia organizzato conformemente alla
direttiva 2001/86/CE.
3. Il membro o i membri dell'organo di amministrazione sono nominati
dall'assemblea generale. Tuttavia, i membri del primo organo di amministrazione
possono essere designati dallo statuto della SE. La presente disposizione
lascia impregiudicato l'articolo 47, paragrafo 4 o, se del caso, le modalità relative
al coinvolgimento dei lavoratori determinate conformemente alla direttiva
2001/86/CE.
4. Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema monistico per le società
per azioni aventi la sede sociale nel suo territorio, può adottare misure
appropriate relativamente alle SE.
Articolo 44
1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo una
periodicità stabilita dallo statuto, per deliberare sull'andamento degli affari
della SE e sulla loro probabile evoluzione.
2. Ciascun membro dell'organo di amministrazione può prendere conoscenza di
qualsiasi informazione comunicata a tale organo.
Articolo 45
L'organo di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Quando la
metà dei membri è stata designata dai lavoratori, solo un membro designato
dall'assemblea generale degli azionisti può essere eletto presidente.
Sezione terza
Norme comuni ai sistemi monistico e dualistico
Articolo 46
1. I membri degli organi della società, sono designati per un periodo stabilito
dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni.
2. Salvo restrizioni previste dallo statuto, i membri possono essere nuovamente
designati una o più volte per il periodo stabilito in applicazione del
paragrafo 1.
Articolo 47
1. Lo statuto della SE può prevedere che una società o altra entità giuridica
sia membro di un organo, salvo se altrimenti disposto dalla legislazione dello
Stato membro della sede sociale della SE applicabile alle società per azioni.
La società o altra entità giuridica deve designare un rappresentante, persona
fisica, ai fini dell'esercizio dei poteri nell'organo in questione.
2. Non possono essere membri di un organo della SE, né rappresentanti di un
membro ai sensi del paragrafo 1, le persone che:
a) non possono far parte, in base alla legge dello Stato membro della sede
sociale della SE, dell'organo corrispondente di una società per azioni soggetta
al diritto di tale Stato membro;
b) non possono far parte dell'organo corrispondente di una società per azioni
soggetta al diritto di uno Stato membro a seguito di decisione giudiziaria o
amministrativa pronunciata in uno Stato membro.
3. Lo statuto della SE può fissare, alla stregua di quanto previsto per le
società per azioni dalla legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede
sociale, condizioni particolari di eleggibilità per i membri che rappresentano
gli azionisti.
4. Il presente regolamento fa salve le disposizioni nazionali che permettono ad
una minoranza di azionisti o altre persone o autorità di designare una parte
dei membri degli organi.
Articolo 48
1. Lo statuto della SE precisa le categorie di operazioni soggette ad
autorizzazione concessa all'organo di direzione dall'organo di vigilanza, nel
sistema dualistico, o ad esplicita decisione dell'organo di amministrazione,
nel sistema monistico.
Uno Stato membro può tuttavia prevedere che, nel sistema dualistico, l'organo
di vigilanza possa di per sé subordinare ad autorizzazione determinate
categorie di operazioni.
2. Uno Stato membro può determinare le categorie di operazioni che devono
figurare come minimo nello statuto delle SE iscritte nel suo territorio.
Articolo 49
I membri degli organi della SE sono tenuti a non divulgare, nemmeno dopo la
cessazione dalle funzioni, le informazioni in loro possesso riguardanti la SE,
la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi della società,
salvo i casi in cui la divulgazione sia richiesta o ammessa dalle disposizioni
del diritto nazionale applicabili alle società per azioni o nel pubblico
interesse.
Articolo 50
1. Salvo i casi in cui il presente regolamento o lo statuto prevedono
disposizioni diverse, le norme interne in materia di quorum e di presa di
decisioni da parte degli organi della SE sono le seguenti:
a) quorum: almeno la metà dei membri deve essere presente o rappresentata;
b) decisioni: sono prese alla maggioranza dei membri presenti o rappresentati.
2. In mancanza di disposizioni statutarie in merito, in caso di parità di voti,
prevale il voto del presidente dell'organo. Tuttavia non è possibile alcuna
disposizione statutaria contraria quando l'organo di vigilanza è composto per
metà di rappresentanti dei lavoratori.
3. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione dei lavoratori conformemente
alla direttiva 2001/86/CE, uno Stato membro può prevedere che il quorum e la
presa di decisioni dell'organo di vigilanza, in deroga ai paragrafi 1 e 2,
siano sottoposte alle norme applicabili, alle medesime condizioni, alle società
per azioni che dipendono dalla giurisdizione dello Stato membro interessato.
Articolo 51
I membri dell'organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione sono
responsabili, secondo le disposizioni dello Stato membro della sede sociale
della SE applicabili alle società per azioni, dei danni subiti dalla SE in
seguito all'inosservanza da parte loro degli obblighi legali, statutari o altri
inerenti alle loro funzioni.
Sezione quarta
Assemblea generale
Articolo 52
L'assemblea generale delibera nelle materie per le quali le è attribuita una
competenza specifica:
a) dal presente regolamento,
b) dalle disposizioni di legge dello Stato membro in cui la SE ha la sede
sociale, adottate a norma della direttiva 2001/86/CE.
Inoltre, l'assemblea generale delibera nelle materie per le quali all'assemblea
generale di una società per azioni soggetta al diritto dello Stato membro in
cui la SE ha la sede sociale è attribuita una competenza dalla legge di tale Stato
membro o dallo statuto a norma della stessa legge.
Articolo 53
Fatte salve le disposizioni previste dalla presente sezione, l'organizzazione e
lo svolgimento dell'assemblea generale nonché le procedure di voto sono
disciplinati dalla legge dello Stato membro della sede sociale della SE
applicabile alle società per azioni.
Articolo 54
1. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta per anno civile, entro sei
mesi dalla chiusura dell'esercizio, a meno che la legge dello Stato membro
della sede sociale applicabile alle società per azioni che esercitano lo stesso
tipo di attività della SE preveda una frequenza superiore. Tuttavia, uno Stato
membro può stabilire che la prima assemblea generale possa aver luogo entro
diciotto mesi dalla costituzione della SE.
2. L'assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento dall'organo
di direzione, dall'organo di amministrazione, dall'organo di vigilanza o da
qualsiasi altro organo o dall'autorità competente conformemente alla
legislazione nazionale dello Stato membro della sede sociale della SE
applicabile alle società per azioni.
Articolo 55
1. La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del
giorno possono essere richieste da uno o più azionisti che dispongano
congiuntamente di azioni pari almeno al 10 % del capitale sottoscritto. Una
percentuale inferiore può essere prevista dallo statuto o dalla legge nazionale
alle stesse condizioni applicabili alle società per azioni.
2. La richiesta di convocazione deve precisare i punti da iscrivere all'ordine
del giorno.
3. Se dopo la richiesta avanzata in conformità del paragrafo 1 l'assemblea
generale non si riunisce in tempo utile e comunque entro un termine massimo di
due mesi, l'autorità giudiziaria o amministrativa competente della sede sociale
della SE può ordinare la convocazione entro un termine prestabilito, oppure
autorizzare la convocazione da parte degli azionisti che ne hanno fatto
richiesta o da parte di un loro mandatario. Ciò non pregiudica le disposizioni
nazionali che prevedono eventualmente la possibilità che gli azionisti stessi
procedano alla convocazione dell'assemblea generale.
Articolo 56
Uno o più azionisti che dispongano congiuntamente almeno del 10 % del capitale
sottoscritto possono chiedere l'iscrizione di uno o più nuovi punti all'ordine
del giorno di un'assemblea generale. Le procedure e i termini applicabili a
questa richiesta sono stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro
della sede sociale della SE o, in mancanza, dallo statuto della SE. Tale
percentuale può essere ridotta dallo statuto o dalla legge dello Stato membro
della sede sociale alle stesse condizioni applicabili alle società per azioni.
Articolo 57
Le deliberazioni dell'assemblea generale richiedono la maggioranza dei voti
validamente espressi, a meno che il presente regolamento o, in mancanza, la
legislazione applicabile alle società per azioni nello Stato membro della sede
sociale della SE richiedano una maggioranza più elevata.
Articolo 58
I voti espressi non comprendono quelli connessi con le azioni per le quali
l'azionista non ha partecipato al voto o si è astenuto o ha votato scheda
bianca o nulla.
Articolo 59
1. Per la modificazione dello statuto è richiesta una deliberazione
dell'assemblea generale presa ad una maggioranza che non può essere inferiore
ai due terzi dei voti espressi, a meno che la legge applicabile alle società
per azioni soggette al diritto dello Stato membro della sede sociale della SE preveda
o permetta una maggioranza più elevata.
2. Uno Stato membro, tuttavia, può prevedere che sia sufficiente la maggioranza
semplice dei voti indicati nel paragrafo 1, quando è rappresentata almeno la
metà del capitale sottoscritto.
3. Qualsiasi modifica dello statuto forma oggetto di pubblicità conformemente
all'articolo 13.
Articolo 60
1. Se esistono diverse categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea
generale sono subordinate ad una votazione distinta per ciascuna categoria di
azionisti i cui specifici diritti siano pregiudicati dalla deliberazione.
2. Se la deliberazione dell'assemblea generale richiede la maggioranza dei voti
prevista dall'articolo 59, paragrafi 1 e 2, tale maggioranza deve essere
richiesta anche per la votazione distinta di ciascuna categoria di azionisti i
cui specifici diritti siano pregiudicati dalla deliberazione.
TITOLO IV
CONTI ANNUALI E CONTI CONSOLIDATI
Articolo 61
Fatto salvo l'articolo 62 la SE è soggetta, per quanto riguarda la redazione
dei propri conti annuali e, se del caso, consolidati, compreso il rapporto di
gestione che li correda, il loro controllo e la loro pubblicità, alle
disposizioni applicabili alle società per azioni che dipendono dalla
giurisdizione dello Stato membro in cui ha la sede sociale.
Articolo 62
1. Le SE che siano enti creditizi o istituti finanziari sono soggette, per
quanto riguarda la redazione dei loro conti annuali e, se del caso,
consolidati, compreso il rapporto di gestione che li correda, il loro controllo
e la loro pubblicità, alle norme previste dalla legge nazionale dello Stato
membro della sede sociale in applicazione della direttiva 2000/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso
all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(9).
2. Le SE che siano imprese di assicurazioni sono soggette, per quanto riguarda
la redazione dei loro conti annuali e, se del caso, consolidati, compreso il
rapporto di gestione che li correda, il loro controllo e la loro pubblicità,
alle norme previste dalla legge nazionale dello Stato membro della sede
sociale, in applicazione della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, relativa ai
conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.(10)
TITOLO V
SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, INSOLVENZA E CESSAZIONE DEI PAGAMENTI
Articolo 63
Per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la
cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe, la SE è soggetta alle
disposizioni legislative che sarebbero applicabili se essa fosse una società
per azioni costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la SE
ha sede sociale, comprese quelle relative alle procedure decisionali
dell'assemblea generale.
Articolo 64
1. Qualora una SE non soddisfi più l'obbligo di cui all'articolo 7, lo Stato
membro in cui la SE ha la sede sociale adotta le misure appropriate per
obbligare la SE e regolarizzare entro un termine determinato la situazione:
a) ristabilendo la propria amministrazione centrale nello Stato membro della
sede sociale;
b) oppure procedendo al trasferimento della sede sociale mediante la procedura
di cui all'articolo 8.
2. Lo Stato membro in cui la SE ha la sede sociale adotta le misure necessarie
a garantire che la SE che ometta di regolarizzare la propria situazione ai
sensi del paragrafo 1, sia liquidata.
3. Lo Stato membro della sede sociale propone un ricorso giurisdizionale
avverso qualsiasi accertamento di violazione dell'articolo 7. Tale ricorso ha
effetto sospensivo sulle procedure previste ai paragrafi 1 e 2.
4. Qualora si constati, su iniziativa delle autorità ovvero su iniziativa di
qualsiasi parte interessata, che una SE ha la propria amministrazione centrale
nel territorio di uno Stato membro in violazione dell'articolo 7, le autorità
di tale Stato membro ne informano senza indugio lo Stato membro in cui si trova
la sede sociale.
Articolo 65
L'apertura di una procedura di scioglimento, liquidazione, insolvenza o
cessazione dei pagamenti nonché la sua chiusura e la decisione di proseguire
l'attività sono soggette a pubblicità conformemente all'articolo 13, fatte
salve le disposizioni della legislazione nazionale che impongono ulteriori
misure di pubblicità.
Articolo 66
1. La SE può trasformarsi in società per azioni disciplinata dalla legge dello
Stato membro della sede sociale. La decisione concernente la trasformazione non
può essere adottata prima di due anni a decorrere dalla registrazione e prima
che siano stati approvati i primi due conti annuali.
2. La trasformazione di una SE in società per azioni non dà luogo a
scioglimento o a creazione di una nuova persona giuridica.
3. L'organo di direzione o di amministrazione della SE elabora un progetto di
trasformazione e una relazione che spieghi e giustifichi gli aspetti giuridici
ed economici della trasformazione, indicando le conseguenze dell'adozione della
forma di società per azioni per gli azionisti e per i lavoratori.
4. Il progetto di trasformazione è oggetto di pubblicità effettuata secondo le
modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro, conformemente
all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data
della riunione dell'assemblea generale convocata per pronunciarsi sulla
trasformazione.
5. Prima dell'assemblea generale di cui al paragrafo 6, uno o più esperti
indipendenti designati o riconosciuti, secondo le disposizioni nazionali
adottate in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE, da
un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro da cui dipende la
SE che si trasforma in società per azioni, attestano che la società dispone di
attivi corrispondenti almeno al capitale.
6. L'assemblea generale della SE approva il progetto di trasformazione nonché
lo statuto della società per azioni. La decisione dell'assemblea generale deve
essere presa alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali conformi
all'articolo 7 della direttiva 78/855/CEE.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E TRANSITORIE
Articolo 67
1. Se e fintantoché la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) non è
applicabile nei suoi confronti, ogni Stato membro può applicare alle SE che
hanno la propria sede sociale sul suo territorio le stesse disposizioni che si
applicano alle società per azioni soggette al suo diritto e per quanto concerne
l'espressione del loro capitale. Tuttavia, la SE può anche esprimere il suo
capitale in euro. In questo caso il tasso di conversione fra la moneta
nazionale e l'euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la
costituzione della SE.
2. Se e fintantoché la terza fase dell'UEM non è applicabile nei confronti
dello Stato membro in cui la SE ha la sede sociale, la SE può comunque redigere
e pubblicare i suoi conti annuali e, se del caso, consolidati in euro. Lo Stato
membro può esigere che i conti annuali e, se del caso, consolidati della SE siano
redatti e pubblicati nella moneta nazionale alle stesse condizioni previste per
le società per azioni soggette al diritto di tale Stato membro. Ciò non
pregiudica la possibilità addizionale per la SE di pubblicare, conformemente
alla direttiva 90/604/CEE(11), i suoi conti annuali e, se del caso, consolidati
in euro.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 68
1. Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare
un'attuazione efficace del presente regolamento.
2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai sensi degli articoli
8, 25, 26, 54, 55 e 64. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 69
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la
Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione
sull'applicazione del regolamento e, se del caso, proposte di modifiche. La
relazione analizza in particolare l'opportunità di:
a) consentire l'ubicazione dell'amministrazione centrale e della sede sociale
di una SE in Stati membri diversi,
b) ampliare il concetto di fusione previsto nell'articolo 17, paragrafo 2 per
ammettere anche tipi di fusione diversi da quelli definiti negli articoli 3,
paragrafo 1 e 4, paragrafo 1 della direttiva 78/855/CEE;
c) rivedere la norma relativa alla competenza giurisdizionale di cui
all'articolo 8, paragrafo 16 alla luce delle disposizioni che potrebbero essere
state inserite nella convenzione di Bruxelles del 1968 o in qualsiasi testo
adottato dagli Stati membri o dal Consiglio in sostituzione di detta
convenzione;
d) permettere che nelle leggi che uno Stato membro emana nell'esercizio delle
competenze conferitegli dal presente regolamento o per garantirne l'effettiva
applicazione ad una SE, esso possa ammettere che nello statuto della SE siano
inserite disposizioni che da dette leggi si discostino o le integrino, anche
qualora tali disposizioni non fossero consentite nello statuto di una società
per azioni con sede nello Stato membro in questione.
Articolo 70
II presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno Stato membro.
Fatto a Lussemburgo, l' 8 ottobre 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. Onkelinx
(1) GU C 263 del 16.10.1989, pag. 41 e GU C 176 dell'8.7.1991, pag. 1.
(2) Parere del 4 settembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta
ufficiale).
(3) GU C 124 del 21.5.1990, pag. 34.
(4) Cfr. pag. 22 della presente GU.
(5) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di
adesione del 1994.
(6) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione
del 1994.
(7) Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1978, basata
sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa alle fusioni
delle società per azioni (GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36). Direttiva
modificata da ultimo dell'atto di adesione del 1994.
(8) Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994, seconda
direttiva 77/91/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare,
per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri,
alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare
gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della
società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazione del capitale
sociale della stessa (GU L 22 del 31.1.1977).
(9) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.
(10) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.
(11) Direttiva 90/604/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990 che modifica la
direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti
consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie
società nonché la pubblicazione dei conti in ecu (GU L 317 del 16.11.1997, pag.
57).
ALLEGATO I
SOCIETÀ PER AZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
BELGIO:
la société anonyme//de naamloze vennootschap
DANIMARCA:
aktieselskaber
GERMANIA:
die Aktiengesellschaft
GRECIA:
>ISO_7>áíþíõìç åôáéñßá
>ISO_1>SPAGNA:
la sociedad anónima
FRANCIA:
la société anonyme
IRLANDA:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
ITALIA:
società per azioni
LUSSEMBURGO:
la société anonyme
PAESI BASSI:
de naamloze vennootschap
AUSTRIA:
die Aktiengesellschaft
PORTOGALLO:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada
FINLANDIA:
julkinen osakeyhtiö//publikt aktiebolag
SVEZIA:
publikt aktiebolag
REGNO UNITO:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
ALLEGATO II
SOCIETÀ PER AZIONI E SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DI CUI ALL'ARTICOLO 2,
PARAGRAFO 2
BELGIO:
la société anonyme//de naamloze vennootschap,
la société privée à responsabilité limitée//besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DANIMARCA:
aktieselskaber
anpartselskaber
GERMANIA:
die Aktiengesellschaft
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRECIA:
>ISO_7>áíþíõìç åôáéñßá
åôáéñßá ðåñéïñéóìÝíçò åõèýíçò
>ISO_1>SPAGNA:
la sociedad anónima
la sociedad de responsabilidad limitada
FRANCIA:
la société anonyme
la société à responsabilité limitée
IRLANDA:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
private companies limited by shares
private companies limited by guarantee having a share capital
ITALIA:
società per azioni
società a responsabilità limitata
LUSSEMBURGO:
la société anonyme
la société à responsabilité limitée
PAESI BASSI:
de naamloze vennootschap
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AUSTRIA:
die aktiengesellschaft
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
PORTOGALLO:
a sociedade anónima de responsabilidade limitada
a sociedade por quotas de responsabilidade limitada
FINLANDIA:
osakeyhtiö
aktiebolag
SVEZIA:
aktiebolag
REGNO UNITO:
public companies limited by shares
public companies limited by guarantee having a share capital
private companies limited by shares
private companies limited by guarantee having a share capital