Privacy. Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici prima del 1° Agosto 2005.

 

 

L’Autorità del Garante per la Privacy ha emanato il provvedimento avente ad oggetto le “prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° Agosto 2005 a seguito della deroga introdotta dall’art. 44 del Decreto Legge n. 207/2008 – 12 Marzo 2009 ( Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 Marzo 2009 )”, nel quale vengono precisate le regole che dovranno seguire le società, del tipo aziende commerciali e call center, che svolgono attività di marketing attraverso l’utilizzo dei dati degli utenti abbonati presenti sugli elenchi telefonici.

 

Profili Normativi.

Premesso che, l’articolo 44, comma 1-bis del Decreto Legge 30 Dicembre 2008, n. 207 ( intitolato della “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti” – Milleproroghe ), convertito, poi, con modificazioni, nella Legge 27 Febbraio 2009, n. 14 ( pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 28L del 28 Febbraio 2009 ), sancisce che “i dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1 agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1 agosto 2005”.

L’Autorità del Garante pone in considerazione il fatto che la normativa vigente non prende in considerazione un regime speciale che ponga giusta disciplina della fattispecie per tutto ciò che potrà accadere in data successiva al 31 dicembre 2009.

La deroga sancita dal decreto “Milleproroghe” è vincolata al manifestarsi di due condizioni, ovvero che le banche dati siano state costituite prima del 1° Agosto 2005 e che i dati in esse contenuti vengano utilizzati solo per finalità promozionali e dagli stessi titolari che le hanno a suo tempo costituite.

Il limite temporale del 31 dicembre 2009, di fatto non consente l’utilizzazione dei dati in questione nel corso del regime derogatorio, “per finalità ulteriori e al di fuori dell’ambito temporale di operatività della deroga”; quindi, acquisire una informativa da parte degli interessati nel corso per periodo transitorio, non renderebbe lecita la costituzione di una banca dati per fini commerciali e promozionali come avveniva prima del 1° Agosto 2005.

Ciò implica che una banca dati ai fini promozionali potrebbe essere utilizzata lecitamente in data successiva al 31 Dicembre 2009, solo se è uniformata alla disciplina ordinaria e sempre chè che alla predetta data siano cessati gli effetti  delle disposizioni transitorie e derogatorie.

L’articolo 143, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 196/2003 sancisce che, il Garante “prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti”, e l’articolo 154, comma 1, lettera c), del medesimo Decreto, sancisce che il Garante, ha anche il compito di “prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143”. Tali premesse normative giustificano l’intervento dell’Autorità del Garante a prescrivere “a tutti i titolari del trattamento che siano in possesso di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 e che intendano utilizzarle per fini promozionali avvalendosi della deroga introdotta dalla Legge 27 Febbraio 2009, nr. 14”, le misure necessarie a rendere tale tipologia di trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

 

Le prescrizioni del Garante.

Nello specifico le prescrizioni sancite dal Garante nel provvedimento in questione sono le seguenti:

a)      documentare in modo adeguato l’avvenuta costituzione della banca dati prima del 1° agosto 2005 e conservare la relativa documentazione presso la sede legale del titolare;

b)      trattare direttamente i dati personali presenti nelle banche dati oggetto del presente provvedimento, senza possibilità di cederli, a qualunque titolo, a terzi;

c)      specificare, in occasione di ogni contatto con gli interessati, che rivesta la qualifica di titolare del trattamento dei dati, anche nel caso in cui questi operi per conto di terzi e fare presente agli interessati stessi che hanno il diritto di opporsi ai sensi dell’art. 7 del codice;

d)      registrare in via immediata l’eventuale opposizione dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali effettuato dal titolare ( art. 7, comma 4, del Codice ), con effetto anche nei confronti dei terzi per conto dei quali questo operi, anche qualora ciò avvenga telefonicamente, e fornire altresì all’interessato l’identificativo dell’operatore o dell’operazione cmpiuta;

e)      utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati di cui alla lett. A) esclusivamente per finalità promozionali e sino al 31 dicembre 2009, non potendo i titolari rendere un’informativa agli interessati e richiedere agli stessi un consenso per l’uso dei loro dati per attività di carattere promozionale da effettuare in data successiva al 31 dicembre 2009;

f)       comunicare al Garante, entro quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente al 1° Agosto 2005 che si intendono utilizzare per attività promozionali fino al 31 Dicembre 2009, chiarendo se il trattamento dei dati personali venga effettuato anche per conto di terzi.

 

Profilo Sanzionatorio

Dal punto di vista delle sanzioni in riguardo alle prescrizioni del provvedimento, l’Autorità del Garante fa riferimento ai seguenti articoli del Decreto Legislativo nr. 196/2003.

-         Art. 162, intitolato delle “sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico”, comma 2-ter, il quale sancisce che “In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure  necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154,  comma  1,  lettere  c)  e  d),  è  altresì  applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro”.

-         Art. 164-bis, intitolato dei “casi di minore gravità e ipotesi aggravate”, comma 2, il quale sancisce che “In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui  al  presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162,  comma  2,  162-bis  e  164,  commesse anche in tempi diversi in relazione  a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da cinquantamila  euro  a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta”.

-         Art. 168, intitolato della “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”, il quale sancisce che “chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.           

Viene, precisato, in via chiarificatrice, nel comunicato stampa del Garante per la Privacy, datato 18 Marzo 2009,  che “il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 30 mila a 180 mila euro e che, nei casi più gravi, può raggiungere anche i 300 mila euro.

 

Considerazioni finali.

Il decreto “Milleproroghe”, convertito con modificazioni con la Legge 27 Febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i numeri telefonici  e gli indirizzi  presenti nelle banche dati, realizzate sulla scorta di elenchi telefonici ed in data anteriore al 1° agosto 2005 sono utilizzabili per fini promozionali fino al 31 dicembre 2009.

Tuttavia l’Autorità del Garante  ha stabilito, con il provvedimento in questione, che le società interessate dovranno documentare che le banche dati, contenenti i dati degli abbonati negli elenchi telefonici, siano state realizzate in data anteriore al 1° Agosto 2005, e tali dati non potranno essere ceduti a nessun titolo ad altre aziende.

Gli operatori delle società interessate, dovranno comunicare la denominazione sociale presso cui lavorano ( e da cui proviene il contatto telefonico ) e ricordate agli interessati i loro diritti e registrare la volontà del soggetto a non essere eventualmente più ricontattato; l’utente, peraltro, ha diritto di conoscere l’identificativo dell’operatore al quale ha espresso la propria volontà.

I dati presenti nelle banche dati dovranno essere utilizzati solo per fini promozionali e non per acquisire dagli utenti contattati nuove informazioni o consenso ad effettuare chiamate dopo il 31 dicembre 2009.

Le aziende e call center che svolgono attività di marketing dovranno comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di essere in possesso di banche dati realizzate in data anteriore al 1° Agosto 2005 e di volerle utilizzare solo per fini promozionali e dovranno dichiarare se il trattamento dei dati venga effettuato anche per conto terzi.

 

Dott. Rag. Luigi Risolo