Ipotesi di accordo per
l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione Complementare
per
i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e
del
Servizio
Sanitario Nazionale
Il giorno 06/03/2007,
alle ore 10:30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le
Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative nelle
persone:
ARAN:
nella
persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri
|
Organizzazioni
Sindacali |
Confederazioni
Sindacali |
|
CISL/FPS |
CISL |
|
UIL/FPL |
UIL |
|
Coordinamento
Sindacale "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas-Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel" |
CISAL |
|
DICCAP
-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI |
|
|
CIDA ENTI LOCALI |
CIDA |
|
DIRER DIREL |
CONFEDIR |
|
FSI |
USAE |
|
FIALS |
CONFSAL |
Al
termine della riunione, le parti stipulano l'allegata Ipotesi di
accordo concernente l'istituzione del Fondo Nazionale di Pensione
Complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle
Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale.
IPOTESI
DI ACCORDO
PER
L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE
DI
PENSIONEICOMPLEMENTARE
PER
I LAVORATORI DEI COMPARTI DELLE
REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
E
DEL SERVIZIORSANITARIO NAZIONALE
PREMESSA
-
Visto il decreto
legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
-
vista la legge 23
agosto 2004, n. 243 recante norme in materia pensionistica e deleghe
al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno
alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
-
visto il D.Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252 inerente la disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
-
visto quanto disposto
dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
-
vista la legge 8
agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare;
-
visto il DPCM
20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi
pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal
successivo DPCM 2 marzo 2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n.
111 del 15 maggio 2000 e nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001;
-
visto l'Accordo
quadro stipulato in data 29/7/1999 in materia di trattamento di fine
rapporto e di previdenza complementare ed i seguenti CCNL:
comparto
del personale delle Regioni ed Autonomie Locali
-
CCNL successivo a quello del
1/04/1999 – sottoscritto il 14 settembre 2000 e pubblicato
nella G.U. n. 277 del 27 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 196
(art.49);
-
CCNL biennio economico 2000/2001 –
sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 270 del 20
novembre 2001 - Supplemento Ordinario n. 247 (art. 18);
comparto
del personale del Servizio Sanitario Nazionale
-
CCNL integrativo del CCNL stipulato
il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e
pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale
(art. 46);
-
CCNL biennio economico 2000/2001 –
sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del
24 ottobre 2001 - Serie generale (art. 13);
dirigenti
del comparto Regioni ed Autonomie Locali
-
CCNL biennio economico 2000/2001 –
sottoscritto in data 12 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U. n. 51
del 1 marzo 2002 - serie generale (art. 11);
le parti concordano
di
istituire una forma pensionistica complementare, a contribuzione
definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante
costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i
lavoratori di cui ai CCNL citati, di seguito denominato Fondo per
brevità di dizione. Il Fondo è alimentato dai
contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli eventualmente
fissati da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro.
I
contenuti della presente ipotesi di accordo istitutivo devono essere
recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro
aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.
Art.1
Costituzione
1.
Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del
codice civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e
successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per
brevità Decreto.
2.
Il Fondo è disciplinato dallo statuto e dal regolamento
elettorale.
Art.2
Destinatari
1.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti
ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni
Sindacali e dall'ARAN per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali, per il comparto del Servizio Sanitario Nazionale e per le
relative aree dirigenziali, assunti con una delle seguenti tipologie
di contratto:
-
contratto a tempo
indeterminato;
-
contratto part-time a
tempo indeterminato;
-
contratto a tempo
determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di
lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale
vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi
continuativi.
2.
I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell'adesione
volontaria al Fondo, acquistano il titolo di "Associato".
3.
Possono, altresì, essere destinatari delle prestazioni
del Fondo:
a)
i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1,
appartenenti ai seguenti settori affini: personale di Enti ed
organizzazioni regionali ed interregionali, personale dipendente
dalle case di cura private e personale dipendente delle strutture
ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi
esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, personale dipendente di
imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari
assistenziali ed educativi, a condizione che vengano stipulati dalle
competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi
ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei
lavoratori interessati;
b)
i lavoratori, così come identificati al precedente comma 1,
dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al
comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi
dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso
le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i
correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche
disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette
Organizzazioni.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le
parti si danno reciprocamente atto che l'area dei destinatari del
presente Accordo può comprendere anche i segretari comunali e
provinciali e i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale, i quali potranno
aderire al Fondo una volta perfezionate le dichiarazioni di volontà
di adesione e le procedure contrattuali che li riguardano, in
particolare per il reperimento delle risorse, secondo gli indirizzi
formulati dal Comitato di settore.
Art.3
Associati
1. Sono associati al Fondo:
a)
i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui
all'articolo 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione
volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";
b)
gli enti e le aziende dei comparti delle Regioni e delle Autonomie
Locali e della Sanità, di seguito denominati Amministrazioni,
che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c)
i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del
Fondo, di seguito denominati "pensionati".
Art.4
Organi
del Fondo
1.
Sono organi del Fondo:
-
l'Assemblea dei
delegati
-
il Consiglio di
Amministrazione
-
il Presidente e il
Vice Presidente
-
il Collegio dei
Revisori Contabili
Art.5
Assemblea
dei delegati
1.
L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di
partecipazione paritetica, da 60 (sessanta) delegati, per metà
in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi
secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e
per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati
secondo le modalità stabilite da apposito atto normativo del
Governo.
2.
L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di
liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento
elettorale.
3.
Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al
raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al
Fondo.
Art.6
Il
Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 (diciotto)
componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità previsti dalle vigenti disposizioni.
2.
In attuazione del principio di pariteticità, i delegati
rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle
Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente,
alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il
Consiglio di Amministrazione.
3.
Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di
candidati superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono
essere presentate:
a)
per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori
secondo la disciplina dell'apposito regolamento elettorale;
b) per la elezione dei
consiglieri in rappresentanza delle Amministrazioni secondo le
modalità stabilite dall'apposito atto normativo del Governo di
cui all'art. 5, comma 1.
4.
Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione
siano eletti tra i delegati dell'assemblea, gli stessi decadono
dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.
5.
Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti del
Consiglio di Amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni
vengano a cessare dall'incarico, per qualsiasi motivo, subentra il
primo dei non eletti della lista che ha espresso il consigliere.
Quando non sia possibile la sostituzione con il primo dei non eletti,
il nuovo consigliere in rappresentanza delle Amministrazione viene
designato nel rispetto delle modalità stabilite nell'apposito
atto normativo del Governo di cui all'art. 5, comma 1.
Art.7
Presidente
e Vice Presidente
1.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di
Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del
Consiglio rappresentanti le Amministrazioni e tra i membri del
Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
Art.8
Collegio
dei Revisori Contabili
1.
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro)
componenti effettivi e 2 (due) supplenti.
2.
In attuazione del principio di pariteticità, i delegati
rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle
Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente,
alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del
rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori
contabili.
3.
Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste
presentate disgiuntamente con le stesse modalità previste
dall'art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due
revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile
supplente.
4.
Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere
in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo
4, comma 1 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e successive
modifiche ed integrazioni e devono essere iscritti al registro dei
Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
5.
Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il
Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il
Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art.
9
Impiego
delle risorse
1.
Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione,
sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere
l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del
Decreto.
2.
Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo
dell'attività, le modalità con le quali esse possono
essere modificate, nonché i termini e le modalità con i
quali è esercitata la facoltà di recesso dalla
convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3.
E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un
assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un
unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero
differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle
diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4.
Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è
attuata una gestione monocomparto, salva diversa decisione degli
organi statutari. Per gli esercizi successivi, dopo le opportune
verifiche, il Consiglio di Amministrazione prop-one all'Assemblea le
modifiche statutarie finalizzate ad attuare un eventuale diverso
assetto di gestione.
Art.10
Conflitti
d'interesse
1.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera c), del Decreto
e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto del Fondo
definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse,
avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal
Decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96 emanato in attuazione della
norma di cui sopra.
Art.11
Contribuzione
1.
L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle
rispettive Amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al
Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è,
quindi, dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo
sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo
che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita
della qualifica di associato.
2.
La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è
pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del
Trattamento di Fine Rapporto e fissati:
a)
per il comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art. 49 del CCNL
successivo a quello dell'1/04/1999 – sottoscritto il 14
settembre 2000 – ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni;
b)
per il comparto Sanità: dall'art. 46 del CCNL
integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 - sottoscritto il 20
settembre 2001 – ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni;
c)
per i dirigenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali: dall'art.11
del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2002 per il biennio
economico 2000 – 2001 e dall'art. 4 dell'Accordo Quadro
Nazionale in materia di Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e di
previdenza complementare per i dipendenti pubblici –
sottoscritto il 29 luglio 1999 - ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni.
Eventuali
voci retributive ulteriori, utili ai fini del trattamento di fine
rapporto, possono essere definite tra le parti in sede di rinnovi
contrattuali, di comparto o area dirigenziale.
3.
La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari
all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma
2.
4.
Sono altresì contabilizzate dall'INPDAP:
a)
la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei
dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel
periodo dal 1.1.96 al 31.12.2000;
b)
l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine
servizio secondo le modalità previste dall'art.2, commi 4 e 5
del DPCM 20.12.1999;
c)
per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell'accantonamento TFR
maturato nell'anno.
Nei
casi nei quali è prevista l'erogazione diretta del TFR da
parte delle Amministrazioni, queste provvedono direttamente agli
adempimenti di cui alle lettere a) e c).
5.
La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di
pariteticità, è versata, secondo modalità
definite dal Consiglio di Amministrazione, anche in caso di
sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause
espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali
vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento
economico anche se in misura ridotta.
6.
E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di
effettuare versamenti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal
presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo
e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a
carico delle Amministrazioni così come indicato dalla clausola
contrattuale.
7.
In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei
contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni
stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di
Amministrazione.
8.
In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti
istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle
disponibilità finanziarie ed assumere le conseguenti
determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
9.
Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa
indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle
trattenute a suo carico.
10.
Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a
carico dell'INPDAP in materia di previdenza complementare, le
modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi
occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi) sono definite
dagli organi del Fondo d'intesa con l'Istituto previdenziale.
11.
Le quote contabilizzate dall'Inpdap ai sensi del comma 4 del presente
articolo saranno erogate esclusivamente nei casi in cui ricorrano le
condizioni di legge previste per la liquidazione del trattamento di
fine rapporto.
12.
Le parti in sede di contrattazione di comparto potranno destinare
ulteriori risorse per incrementare le posizioni individuali.
Art.12
Adesione
e permanenza nel Fondo
1.
I Lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le
modalità previste dallo statuto.
2.
L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al
lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni
previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla
corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato,
ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali contribuzioni
volontarie del lavoratore possono essere consentite secondo le
modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione
4.
In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con fruizione
anche parziale della retribuzione, permane la condizione di associato
e l'obbligo di contribuzione secondo le modalità previste dal
precedente articolo 11, comma 5.
Art.13
Cessazione
dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
1.
L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'Amministrazione e
del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del
rapporto di lavoro, fatta salva la contribuzione volontaria del
lavoratore di cui all'art.12, comma 3.
2.
Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente,
mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione
dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la
sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si
determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a
carico dell'Amministrazione. Le modalità di esercizio della
suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.
3.
Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del
pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle
seguenti opzioni:
-
trasferimento della
posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato
possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
-
trasferimento della
posizione individuale presso altre forme pensionistiche;
-
riscatto della
posizione individuale; il riscatto della posizione individuale
comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di
valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la
notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al
riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene
secondo le modalità stabilite nello statuto;
-
conservazione della
posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
4.
In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore
associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera
posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non
istituito tramite contrattazione, non prima di avere maturato almeno
5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni
di vita del Fondo stesso, e, successivamente a tale termine, non
prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione
dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del
versamento della quota del TFR.
5.
Le richieste di trasferimento, ai sensi del comma 4,
possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di
settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a
decorrere rispettivamente dal 1° luglio dei medesimo anno e dal
1° gennaio dell'anno successivo.
6.
Le modalità relative alla facoltà di cui al precedente
comma 5 sono determinate nello statuto del Fondo. Gli adempimenti
relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo
di sei mesi.
Art.14
Prestazioni
1.
Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue
al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime
pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno cinque anni di
contribuzione al Fondo.
3.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si
consegue al compimento di un'età inferiore di non più
di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel
regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni
di contribuzione al Fondo. La presente norma trova applicazione anche
nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga
acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare,
computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di
permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il
fondo di provenienza.
4.
In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione
all'esercizio dell'attività, i termini di cui al precedente
comma sono ridotti a 5 anni.
5.
Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la
propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
6.
Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche
complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite
convenzioni con imprese di assicurazione e\o Enti abilitati dalla
legge.
7.
Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità,
ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della
prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella
percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
8.
Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai
quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione
prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di
legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 del
presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della
prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei
requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono
optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo
maturato sulla propria posizione individuale.
9.
In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per
vecchiaia, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi
diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
10.
Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può
conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto
della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con
atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31,
comma 1, della legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero per eventuali spese
sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la
propria posizione del Fondo.
11.
Le modalità di reintegro della posizione individuale sono
disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
12.
Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
13.
Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più
compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità
permanente e premorienza.
14.
Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i
versamenti effettuati in loro favore dalle Amministrazioni,
distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali,
previste dall'art. 11, comma 2.
Art.15
Spese
per la gestione del fondo
1.
All'atto dell'adesione, il lavoratore associato è tenuto al
versamento di una quota di iscrizione una tantum nella misura
stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2.
Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla
gestione amministrativa e all'investimento delle risorse
finanziarie.
3.
Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo
provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
a)
delle quote di iscrizione "non impiegate per le spese di avvio e
di amministrazione provvisoria";
b)
di una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione,
il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di
Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
c)
degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in caso di
ritardato ed omesso versamento dei contributi;
d)
delle somme provenienti dall'acquisizione al fondo delle posizioni
individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di
beneficiari ex lege;
e)
di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di
cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
4.
Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi
compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati
direttamente sul patrimonio del Fondo.
5.
La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del
Fondo è determinata di anno in anno con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di
spesa e nel rispetto del principio di economicità.
Art.
16
Spese
di avvio del Fondo
1.
Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP, in fase di
prima attuazione, verserà all'atto della costituzione del
fondo stesso la quota di iscrizione di € 2,75 (due/75) "pro
capite" riferita al numero dei dipendenti del comparto.
2.
A tale onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma
767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per
l'anno 2007) e con le modalità definite dall'art. 74, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art.17
Norme
transitorie e finali
1.
Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre
entro 4 mesi lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
2.
All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo
indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i componenti del
primo Consiglio di Amministrazione, e tra questi il Presidente. Le
stesse parti, sempre pro quota, indicano anche i componenti del primo
Collegio dei Revisori Contabili. La designazione dei rappresentanti
delle Amministrazioni nel primo Consiglio di Amministrazione e nel
primo Collegio dei Revisori Contabili avviene nel rispetto delle
modalità stabilite nell'apposito atto normativo del
Governo.
3.
I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la
prima Assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo
Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori
Contabili.
4.
Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle
amministrazioni e dei lavoratori, il primo Consiglio di
Amministrazione è composto da n. 18 (diciotto) membri, di cui
n. 9 (nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in
rappresentanza dei lavoratori.
5.
Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 3, il
primo Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 membri
(quattro), di cui 2 (due) in rappresentanza delle
Amministrazioni e 2 (due) in rappresentanza dei lavoratori, e 2 (due)
supplenti, anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo
Collegio dei Revisori nomina, al proprio interno, il Presidente,
nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente
del Consiglio di Amministrazione.
6.
Spetta al primo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 5, indire le elezioni per l'insediamento della
prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 30.000
(trentamila) adesioni al Fondo.
7.
Il primo Consiglio di Amministrazione attua tutti gli adempimenti
necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla
richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e
gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
8.
Il primo Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività di
promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura
delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente
accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di adesione da
sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra
attività prevista dalla delibera COVIP del 22 maggio 2001 e
successive.
9.
In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo
quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare, l'apporto delle Amministrazioni al Fondo in mezzi,
locali o risorse umane è disciplinato mediante apposita
convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di
quest'ultimo.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Nell'ottica
di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori della
Pubblica Amministrazione, le parti concordano sulla opportunità
che per sostenere le adesioni al Fondo nei primi anni di gestione
venga riconosciuta, anche ai dipendenti dei comparti e delle aree
dirigenziali destinatarie del presente accordo, la quota aggiuntiva
di incentivazione dell'1% per primo anno e dello 0.5% per il secondo
anno.
Nell'ambito
dei rispettivi ruoli e competenze, le parti porranno in essere ogni
utile iniziativa per sollecitare i necessari provvedimenti ed
indirizzi.
Le
Parti si impegnano ad un sollecito avvio e conclusione della
specifica trattativa in materia, per l'integrazione del presente
Accordo, a seguito del perfezionamento e formalizzazione dei
necessari atti di indirizzo dei Comitati di Settore interessati.
Le
parti si impegnano altresì ad una verifica per l'adeguamento
delle voci retributive che attualmente sono prese a base di calcolo
del TFR alle discipline contrattuali intervenute successivamente alla
loro definizione, secondo gli indirizzi formulati e formalizzati dai
Comitati di settore, nel rispetto delle regole sulle procedure di
contrattazione collettiva di cui al D.Lgs.n.165/2001.
Dichiarazione
di parte sindacale
Tutte
le organizzazioni sindacali impegnano il Governo alla emanazione
tempestiva degli atti formali di sua competenza di cui all'art. 5,
comma 1, e 17, comma 2, indispensabili per costituzione e l'avvio
dell'attività del fondo.