INPDAP

Direzione Centrale Entrate

 

(Nota Operativa 7 aprile 2004  n° 11)

 

 

Decentramento provvedimenti di rateizzazione del pagamento dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge - art. 3, comma 3 bis, del D.L. 8 luglio 2002, n.138, convertito in L. 8 agosto 2002, n. 178.

 

 

1) Premessa

Con circolare n. 18 del 2/5/2002 questo Istituto ha dettato le modalità e i criteri per l’estinzione dei debiti per contributi, premi e accessori di legge iscritti a ruolo mediante la rateizzazione del pagamento in 36 mesi, ai sensi dell’art. 2, L. 7 dicembre 1989, n.389, ed in 60 mesi, ai sensi dell’art. 116, comma 17, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), .

Al riguardo, in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare n.41 del 3 aprile 2001 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata individuata una casistica di cause eccezionali determinanti il ritardato o mancato adempimento, che possono dar luogo al beneficio della rateizzazione sino a 36 mesi e sono state, altresì, definite le ipotesi in cui può essere concesso, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro medesimo di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il prolungamento della dilazione del pagamento in 60 mesi.

La richiamata disciplina è ora superata dall’art. 3, comma 3 bis, D.L. 8 luglio 2002, n.138, convertito in L.8 agosto 2002, n.178, la quale estende la possibilità di rateizzazione dei debiti contributivi nel limite massimo di 60 mensilità a tutte le predette casistiche esposte nella citata circolare, a prescindere dalla graduazione dei casi eccezionali che hanno cagionato le situazioni debitorie.

 

2) Modalità di presentazione delle domande

La novellata disposizione prevede che la rateizzazione nel limite massimo può essere consentita sulla sola base di un provvedimento motivato dell’Ente previdenziale, escludendo così anche la necessità della preventiva autorizzazione da parte del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del Tesoro.

A modifica, pertanto, di quanto disposto con la summenzionata circolare di questa Direzione, sarà sufficiente che l’ente debitore formuli una apposita domanda di rateizzazione alla sede provinciale INPDAP competente per territorio, rappresentando le ragioni che hanno causato il mancato o ritardato pagamento.

Allegata alla richiesta dovranno essere specificati:

a) i dati identificativi dell’ente;

b) l’importo del debito contributivo ed il relativo periodo di riferimento;

c) le cause che hanno determinato l’omissione contributiva;

d) l’attestazione che l’Ente non è stato dichiarato in dissesto finanziario;

e) la dichiarazione che il debitore è in regola con il versamento dei contributi correnti

f) il numero di rate, pari o inferiore a 60 mensilità.

 

3) Adempimenti delle Sedi provinciali e/o territoriali

Sarà cura dell’Ufficio Provinciale territorialmente competente effettuare l’istruttoria delle domande di rateizzazione ed emanare il relativo provvedimento di accoglimento o di rigetto. L’accoglimento può essere totale o parziale, a seconda che il numero delle rate concesso è conforme o inferiore all’istanza dell’Ente debitore.

Tale provvedimento definitivo deve essere adeguatamente motivato e deve contenere in allegato il piano di ammortamento elaborato in base al numero di rate oggetto di concessione.

 

4) Ulteriori precisazioni

La novellata disposizione è applicabile a tutte le istanze presentate successivamente alla propria entrata in vigore, anche se relative a debiti contributivi maturati in periodi relativi alla previgente normativa.

Sulle rateizzazioni è dovuto l’interesse di dilazione nella misura vigente al momento della domanda (attualmente dell’8% cfr. informativa D.C.E. n. 25 del 30/06/2003).

Il mancato rispetto anche di un solo termine di pagamento, indicato nel piano di rateizzazione concesso, o il versamento di un importo inferiore a quello fissato, comportano la decadenza del provvedimento di rateizzazione.

 

 

Il DIRIGENTE GENERALE

(Dott.ssa ROSALBA AMATO)

F.to AMATO

 

 

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