INPDAP
Direzione Centrale
Entrate
(Nota Operativa 7 aprile
2004 n° 11)
Decentramento provvedimenti di rateizzazione del pagamento dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge - art. 3, comma 3 bis, del D.L. 8 luglio 2002, n.138, convertito in L. 8 agosto 2002, n. 178.
1) Premessa
Con circolare n. 18 del
2/5/2002 questo Istituto ha dettato le modalità e i criteri per l’estinzione
dei debiti per contributi, premi e accessori di legge iscritti a ruolo mediante
la rateizzazione del pagamento in 36 mesi, ai sensi dell’art. 2, L. 7 dicembre
1989, n.389, ed in 60 mesi, ai sensi dell’art. 116, comma 17, della L. 23
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), .
Al riguardo, in ottemperanza a
quanto disposto dalla circolare n.41 del 3 aprile 2001 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, è stata individuata una casistica di cause
eccezionali determinanti il ritardato o mancato adempimento, che possono dar
luogo al beneficio della rateizzazione sino a 36 mesi e sono state, altresì,
definite le ipotesi in cui può essere concesso, previa autorizzazione del
Ministero del Lavoro medesimo di concerto con il Ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il prolungamento della dilazione del
pagamento in 60 mesi.
La richiamata disciplina è ora
superata dall’art. 3, comma 3 bis, D.L. 8 luglio 2002, n.138, convertito in L.8
agosto 2002, n.178, la quale estende la possibilità di rateizzazione dei debiti
contributivi nel limite massimo di 60 mensilità a tutte le predette casistiche
esposte nella citata circolare, a prescindere dalla graduazione dei casi
eccezionali che hanno cagionato le situazioni debitorie.
2) Modalità di presentazione
delle domande
La novellata disposizione
prevede che la rateizzazione nel limite massimo può essere consentita sulla
sola base di un provvedimento motivato dell’Ente previdenziale, escludendo così
anche la necessità della preventiva autorizzazione da parte del Ministero del
lavoro di concerto con il Ministero del Tesoro.
A modifica, pertanto, di quanto
disposto con la summenzionata circolare di questa Direzione, sarà sufficiente
che l’ente debitore formuli una apposita domanda di rateizzazione alla sede
provinciale INPDAP competente per territorio, rappresentando le ragioni che
hanno causato il mancato o ritardato pagamento.
Allegata alla richiesta
dovranno essere specificati:
a) i dati identificativi
dell’ente;
b) l’importo del debito
contributivo ed il relativo periodo di riferimento;
c) le cause che hanno
determinato l’omissione contributiva;
d) l’attestazione che l’Ente
non è stato dichiarato in dissesto finanziario;
e) la dichiarazione che il
debitore è in regola con il versamento dei contributi correnti
f) il numero di rate, pari o
inferiore a 60 mensilità.
3) Adempimenti delle Sedi
provinciali e/o territoriali
Sarà cura dell’Ufficio
Provinciale territorialmente competente effettuare l’istruttoria delle domande
di rateizzazione ed emanare il relativo provvedimento di accoglimento o di
rigetto. L’accoglimento può essere totale o parziale, a seconda che il numero
delle rate concesso è conforme o inferiore all’istanza dell’Ente debitore.
Tale provvedimento definitivo
deve essere adeguatamente motivato e deve contenere in allegato il piano di
ammortamento elaborato in base al numero di rate oggetto di concessione.
4) Ulteriori precisazioni
La novellata disposizione è
applicabile a tutte le istanze presentate successivamente alla propria entrata
in vigore, anche se relative a debiti contributivi maturati in periodi relativi
alla previgente normativa.
Sulle rateizzazioni è dovuto
l’interesse di dilazione nella misura vigente al momento della domanda
(attualmente dell’8% cfr. informativa D.C.E. n. 25 del 30/06/2003).
Il mancato rispetto anche di un
solo termine di pagamento, indicato nel piano di rateizzazione concesso, o il
versamento di un importo inferiore a quello fissato, comportano la decadenza
del provvedimento di rateizzazione.
Il DIRIGENTE GENERALE
(Dott.ssa ROSALBA AMATO)
F.to AMATO