Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare N. 10/04 del 18 marzo 2004
5/26053/70/SUB.AU
Oggetto: Modifiche alla disciplina del lavoro
cooperativo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142
La legge 14 febbraio 2003, n. 30, all'articolo 9, ha
dettato numerose modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, recante
"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore"; modifiche delle quali si
espongono di seguito i profili di maggiore rilevanza.
In particolare, le modifiche hanno riguardato la
disciplina di cui agli articoli 1 (Soci
lavoratori di cooperativa), 2 (Diritti
individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa), 3 (Trattamento economico del socio lavoratore),
5 (Altre normative applicabili al socio
lavoratore) e 6 (Regolamento interno)
della legge n. 142/01 appena citata.
Articolo 1, comma 3
Il nuovo testo prevede la soppressione del termine
"distinto".
Con tale modifica viene
ulteriormente confermata la preminenza del rapporto associativo su quello di
lavoro, in ossequio alla tesi dello "scambio ulteriore" sulla quale è
imperniato tutto l'impianto della legge n. 142/01.
Con l'intervento correttivo
apportato viene fugato ogni possibile dubbio sul fatto che il rapporto di
lavoro sia strumentale al vincolo di natura associativa, peraltro puntualmente
descritto al comma 1, tramite la definizione degli obblighi sociali posti a
carico del socio lavoratore di cooperativa: il concorso nella gestione
dell'impresa, la partecipazione alle decisioni aziendali, la contribuzione alla
formazione del capitale sociale, la messa a disposizione delle proprie capacità
professionali.
La correzione non rappresenta
una precisazione di stile, ma rende anche più definiti i confini relativi alle
competenze giurisdizionali in materia di rapporti tra soci e cooperativa e,
inoltre, crea i presupposti di chiarezza per una disciplina statutaria e
regolamentare concernente le causali di recesso, di esclusione o di decadenza
del socio.
La dipendenza del rapporto di
lavoro da quello associativo è resa ancora più evidente dall'introduzione del
secondo comma dell'articolo 5, ai sensi del quale "il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del
socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con
gli articoli 2526 e 2527 del codice civile", previsione rispetto alla
quale l'eliminazione delle parole " e distinto" è certamente
funzionale.
Con tale norma le dinamiche del
rapporto di lavoro sono chiaramente assoggettate a quelle del rapporto
associativo, in caso di estinzione di quest'ultimo.
Articolo 2
Con la modifica apportata, vengono mantenuti nei
confronti dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato i diritti
sindacali previsti dal Titolo III della legge n. 300/70, subordinandone però
l'esercizio alla stipula di un accordo collettivo, che deve tener conto del
principio di compatibilità con lo status di socio lavoratore.
Detto accordo deve essere stipulato tra le
Associazioni nazionali del movimento cooperativo e le Organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Secondo l'accezione tradizionale per Associazioni
nazionali del movimento cooperativo si intendono quelle di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al decreto legislativo
C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.
Articolo 3, comma 2-bis: cooperative della piccola
pesca
La norma ha introdotto all'articolo 3, della legge
n. 142/01, il comma 2-bis.
Lo stesso prevede che le cooperative della piccola
pesca di cui alla legge n. 250/58 possono, in deroga alle disposizioni sui
trattamenti economici minimi da riconoscere ai soci lavoratori, corrispondere a
questi ultimi un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri
e parametri da stabilirsi nel regolamento interno di cui all'articolo 6.
In pratica, viene codificata normativamente una
prassi consolidata nel mondo della piccola pesca, secondo la quale il socio
pescatore viene retribuito in proporzione all'entità del pescato (cosiddetta
retribuzione "alla parte").
Articolo 5, comma 2
Come già evidenziato il 2° comma dell'articolo 5
rafforza la prevalenza del rapporto associativo ed evidenzia la strumentalità
del rapporto di lavoro in funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico:
è, infatti, prevista come conseguenza automatica dello scioglimento del vincolo
associativo l'estinzione del rapporto di lavoro.
La delibera di accettazione del recesso o di
esclusione deve essere deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie ed
in conformità con le specifiche norme dettate dal codice civile.
Anche per tale aspetto, sulla
base dell'autonomia statutaria delle cooperative ed in virtù del principio
generale di "prevalenza delle norme di miglior favore", lo statuto
può disciplinare diversamente rispetto all'automatismo di legge introdotto con
il 2° comma dell'articolo 5.
Operativamente, tale delibera presa secondo le
norme del codice civile (artt. 2526-2527) e dello statuto ed adeguatamente
motivata in considerazione alla particolare delicatezza degli effetti che si
producono, costituisce causa di interruzione del rapporto di lavoro in essere
con il socio, sia esso di tipologia subordinata, autonoma o di collaborazione.
Si richiama l'attenzione sui successivi passaggi
operativi che la cooperativa, in caso di estinzione del rapporto di lavoro
riconducibile al tipo subordinato, deve espletare in osservanza della normativa
in materia (chiusura della posizione previdenziale ed assicurativa).
Il secondo inciso del comma in
questione prevede la competenza del giudice ordinario nelle controversie tra
socio lavoratore e cooperativa relativamente alla delibera di accettazione del
recesso o di esclusione.
Pertanto la competenza del giudice ordinario attrae gli aspetti del rapporto di
lavoro in quanto diretta conseguenza dello scioglimento del vincolo
associativo.
Inoltre, è opportuno segnalare
che i riferimenti agli articoli del codice civile contenuti nel comma (2526 e
2527) sono da intendersi agli articoli 2532 e 2533. Questi ultimi, a seguito
della riforma del diritto societario, riguardano rispettivamente il recesso e
l'esclusione del socio.
Articolo 6, comma 1: termine per l'adozione del
regolamento interno
Il termine per l'approvazione dei regolamenti di
cui all'articolo 6 della legge n. 142, è stato prorogato al 31 dicembre 2004
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355.
Tale ultima legge, all'articolo 23-sexies, ha inoltre previsto che il
mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo
2545-seixiesdecies del codice civile ai sensi del quale: "In caso di
irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può
revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad
un commissario …".
Si tratta pertanto di un termine che, benché non
possa qualificarsi perentorio in quanto resta in ogni caso il potere di emanare
il regolamento, assume tuttavia un significato particolarmente rilevante
conseguendo al suo mancato rispetto una sanzione di estrema gravità quale
quella di cui al citato 2545-sexiesdecies del codice civile.
Si sottolinea infine che, in mancanza di adozione
del regolamento interno, le cooperative non possono:
a)
inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello subordinato;
b)
deliberare nelle materie di cui alle lettere d), e) e f), dell'articolo 6.
Si tratta, infatti, di aspetti che trovano la loro
fonte istitutiva e la relativa disciplina esclusivamente nel regolamento
interno.
Articolo 6, comma 1, lett. a)
L'articolo 6, comma 1, lett. a)
prevede, tra gli elementi che il regolamento deve in ogni caso contenere, il
richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, che richiama l'applicazione dei
contratti collettivi nazionali del settore o della categoria affine con
riferimento al trattamento economico del socio lavoratore e per quanto attiene
ai minimi previsti, per prestazioni analoghe.
Articolo 6, comma 2 : trattamento economico
del socio lavoratore
Con la modifica al secondo comma dell'articolo 6,
della legge n. 142/01, introdotta dall'articolo 9, comma 1, lett. f), della
legge n. 30/03, è stata eliminata la previsione che impediva al regolamento
interno di contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto alle condizioni di lavoro previste dai contratti
collettivi.
La nuova norma prevede che, salvo gli specifici
casi indicati, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico
minimo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/01. Ciò determina che
al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato debba essere
garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali non solo per
quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica,
contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto
che prevedano voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli
scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi
contratti di lavoro (orario contrattuale).
Infine, si ricorda che per i soci lavoratori con
rapporto di lavoro di tipo subordinato sussiste l'obbligo di applicazione di
istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori
(TFR, ferie, etc..).
Articolo 6, comma 2-bis: disposizioni relative alle
cooperative sociali
La norma in oggetto prevede che
le cooperative sociali di cui all'articolo 1, lett. b), della legge n. 381/91,
possono definire accordi con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative, al fine di rendere compatibile
l'applicazione del contratto collettivo nazionale del settore di riferimento
individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
Roberto Maroni