IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE N. 3/2004 (pubblicata in G.U. n. 17 del
22 gennaio 2004)
Alle
Direzioni Regionali del Lavoro
Alle
Direzioni Provinciali del Lavoro - LORO SEDI
Alla
Regione Siciliana Assessorato Lavoro Ufficio Regionale del Lavoro
Ispettorato del Lavoro - Palermo
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano Assessorato Lavoro - Bolzano
Alla
Provincia Autonoma di Trento Assessorato Lavoro - Trento
All'
INPS Direzione Generale - Roma
All'INAIL Direzione
Generale - Roma
Alla
Direzione Generale AA.GG. R.U. A.I. - Divisione VII - Sede
Al
SECIN - Sede
Prot. n. 5/25084/MLAV/D
Oggetto: Distacco. Articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003
n.276.
L'istituto del distacco trova applicazione, per la prima
volta, nel campo dei rapporti di lavoro privatistico in base ai contenuti di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; la
precedente previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 236/1993 era
strettamente connessa alla fattispecie "di evitare le riduzioni
di personale".
I requisiti di
legittimità del distacco ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 276/2003 sono:
a) la temporaneità del distacco;
b) l'interesse del distaccante.
Il concetto di
temporaneità coincide con quello di non definitività indipendentemente dalla
entità della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia
funzionale alla persistenza dell'interesse del distaccante.
Quanto al
profilo dell'interesse, l'art. 30 del d.lgs. 276/2003 ne consente una
interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da
qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla
mera somministrazione di lavoro altrui. Inoltre la sussistenza di tale interesse
deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.
In tale
ottica, la formulazione della novella legislativa legittima le prassi di
distacco all'interno dei gruppi di impresa, le quali corrispondono a una reale
esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme
di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo. Questa ipotesi è
stata, in assenza di disposizioni legislative, oggetto della nota del Ministero
del Lavoro del 11.04.2001 (n. 5/26183), che ha individuato anche per tale
fattispecie interesse del distaccante e temporaneità come requisiti essenziali
per la legittimità del distacco.
Quanto agli
oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in
distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente
responsabile nei confronti del lavoratore, ma va detto che già in passato era
consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario. Sul
punto, si rammenta peraltro che la Cassazione a Sezioni Unite 13 aprile 1989,
n. 1751, ha chiarito, che il rimborso al distaccante della spesa del
trattamento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del
distacco genuino. In ultima analisi, poiché il lavoratore distaccato esegue la
prestazione non solo nell'interesse del distaccante ma anche nell'interesse del
distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e
trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola
società. In questo senso l'importo del rimborso non può superare quanto
effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante.
Ciò che
differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, è solo l'interesse del
distaccante. Mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo
della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse
produttivo diversamente qualificato, come l'interesse al buon andamento della
società controllata o partecipata.
A fronte della
titolarità in capo al distaccante del trattamento economico rimane a suo carico
anche il trattamento contributivo, che deve essere adempiuto in relazione
all'inquadramento del datore di lavoro distaccante [1]. Per quanto riguarda, invece,
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, il relativo premio rimane a carico del datore di lavoro
distaccante ma è calcolato sulla base dei premi e della tariffa che sono
applicati al distaccatario [2]. Il datore di lavoro distaccante, salvo un diverso
accordo fra le parti relativamente al trattamento economico e normativo,
rimane poi responsabile ex art. 10 D.P.R. 1124/65 in caso di rivalsa
dell'Istituto in occasione di un infortunio sul lavoro, integrante un'ipotesi
di reato, occorso al distaccato presso il distaccatario quale soggetto
incaricato della direzione e sorveglianza del lavoro ex comma 3 del medesimo
art. 10
Quanto alla ipotesi disciplinata dall'art. 30, comma 3, prima parte, del d.lgs. 276/2003, il consenso del lavoratore vale a ratificare l'equivalenza delle mansioni laddove il mutamento di esse, pur non comportando un demansionamento, implichi una riduzione e/o specializzazione della attività effettivamente svolta, inerente al patrimonio professionale del lavoratore stesso.
Non si applica
in caso di distacco, per sua natura temporaneo, la disciplina del
trasferimento. Nell'ipotesi in cui il distacco comporti lo svolgimento della
prestazione presso un'unità produttiva la cui distanza rispetto a quella cui il
lavoratore sia normalmente adibito sia superiore a 50 km il distacco potrà,
comunque, intervenire solo per comprovate esigenze tecniche, produttive,
organizzative o sostitutive.
Nell'ipotesi
di distacco di un lavoratore presso un altro soggetto il distaccante potrà
stipulare un contratto a termine con un altro lavoratore ove sussistano le
esigenze legittimanti l'apposizione del termine in base a quanto previsto dal
d.lgs. n. 368/2000.
Nell'ipotesi
di distacco il lavoratore potrà svolgere la sua prestazione anche parzialmente
presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la
restante parte della prestazione [3].
IL MINISTRO
Firmato Roberto Maroni