Prot.
5/25011/M/LAV.PR
Oggetto:Disciplina
delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto
legislativo n. 276/03.
I. IL CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA MODALITA C.D. A PROGETTO:
DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE
La definizione di lavoro a
progetto – e la relativa disciplina – è contenuta negli articoli da 61 a 69 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Ai sensi dell'art. 61, comma 1,
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n.
3, c.p.c. devono essere "riconducibili a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".
L'art. 61 non sostituisce e/o
modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì individua, per l'ambito di applicazione
del decreto e - nello specifico - della medesima disposizione, le modalità di
svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della
qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della subordinazione.
Sul piano generale, peraltro, il
lavoro a progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli
contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d.
parasubordinazione. L'articolo 61, oltre a definire positivamente le modalità di
svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto,
esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:
La disciplina che emerge dall'art.
61 è, come detto, finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o fraudolento
delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non
presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del
diritto del lavoro.
Occorre, peraltro, ribadire che
sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia la
previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere
occasionale ex art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non hanno certamente
comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di cui
all'art. 2222 e ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di
un prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno
dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non
necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione
a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore
abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del
codice civile.
L'articolo 3 della legge n. 91
del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la
prestazione sportiva dell'atleta è resa nella forma del contratto di lavoro
autonomo; lavoro autonomo che può anche svolgersi, qualora ne ricorrano i
presupposti, in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve
ritenersi che in quest'ultimo caso, trattandosi di attività tipiche contemplate
espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la
necessità dell'indicazione di un progetto.
Va precisato, altresì, che
nell'espressione "collegi e commissioni" delle società, sopra
richiamati, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica.
Nella esclusione dei percettori
di pensione di anzianità, è evidente che debbano essere compresi quei soggetti,
titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa
vigente, al raggiungimento del 65° anno di età, vedono automaticamente
trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.
Va peraltro rilevato che, ai
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 276/03, la pubblica
amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione
senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo il
riferimento all'art. 409 n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che
vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle
eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86
del decreto legislativo n. 276/03, da parte del Ministro per la Funzione
pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei
profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.
Si deve evidenziare, infine, che
nell'ambito di applicazione della disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non è
più possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione
coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla modalità del lavoro
a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 61, sopra richiamate,
per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina.
II. I REQUISITI
QUALIFICANTI DELLA FATTISPECIE
Le collaborazioni coordinate e
continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito
del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità
organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate
dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del
collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel
contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di
lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il committente, e
dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.
Quanto a quest'ultimo requisito,
va comunque ricordato che l'art. 62, comma 1, lett. d), del decreto
legislativo, prevede che tra le forme di coordinamento dell'esecuzione della
prestazione del collaboratore a progetto all'organizzazione del committente
sono comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond'è che l'autonomia del
collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato
per l'esecuzione della prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute
tra le parti su dette forme di coordinamento.
Tali requisiti costituiscono il
fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle
riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro
autonomo (art. 2222 c.c.).
Con particolare riguardo al
lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è resa con vincolo di
subordinazione ed il termine delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui
il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle
mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per
ciò che la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto,
programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia.
In tal senso, infatti, è
significativo che ai sensi dell'art. 61, comma 1, il collaboratore deve gestire
il progetto in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività
lavorativa.
Del tutto coerentemente, del
resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento della
realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso.
IL PROGETTO
Il progetto consiste in
un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un
determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la
sua prestazione.
Il progetto può essere connesso
all'attività principale od accessoria dell'impresa.
L'individuazione del progetto da
dedurre nel contratto compete al committente.
Le valutazioni e scelte
tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.
IL PROGRAMMA O LA FASE DI ESSO
Il programma di lavoro consiste
in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato
finale.
Il programma di lavoro o la fase
di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo
parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da
altre lavorazioni e risultati parziali.
L'AUTONOMA GESTIONE DEL PROGETTO
O DEL PROGRAMMA
Nell'ambito del progetto o del
programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve
essere rimessa al collaboratore.
Ciò perché l'interesse del
creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come
avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro
eterodiretta.
Le collaborazioni coordinate e
continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o
determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto,
del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro
la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse
del committente alla esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di
esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento
futuro, certo nell'an ma non anche
necessariamente nel quando.
IL COORDINAMENTO
Indipendentemente da ciò, pur
tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo
produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la
propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.
Il coordinamento può essere
riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o
del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente,l'impossibilità del
committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto o
programma di lavoro originariamente convenuto.
III. LA FORMA
Il contratto è stipulato in
forma scritta.
È una forma richiesta ad
probationem e non ad substantiam.
Contenuto necessario, ai fini
della prova del rapporto posto in essere, sono i seguenti elementi:
E' opportuno sottolineare che,
seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra
assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del
programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà
agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della
prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di
esso.
IV. POSSIBILITA' DI
RINNOVO
Analogo progetto o programma di
lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso
collaboratore.
Quest'ultimo può essere a
maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o
programmi aventi contenuto del tutto diverso.
Tuttavia i rinnovi, così come i
nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono
costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina.
Ciascun contratto di lavoro a
progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di
legge.
V. IL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo deve essere
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.
Il parametro individuato dal
legislatore è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe
prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
Pertanto, stante la lettera
della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni
in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i
lavoratori subordinati.
La quantificazione del compenso
deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del
programma di lavoro, e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore
deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel
contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre
il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la
qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.
VI. LE TUTELE
Tra gli scopi dichiarati dal
Legislatore era espressamente individuato l'incremento delle tutele per i
collaboratori.
L'art. 66, infatti, appronta un
sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla
malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo.
Malattia e infortunio: fermo
restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la
sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto,
che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il
committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa
sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata
determinabile.
Gravidanza: fermo restando
l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del
rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole
disposizione del contratto individuale.
Si applicano inoltre al
collaboratore:
Riguardo
in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, occorrerà
naturalmente considerare che, stante la ratio del d.lgs. n. 626 -
principalmente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione dei datori di lavoro -
non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate penalmente)
risultano di problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei
collaboratori, fortemente connotate da una componente di autonomia nello
svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorchè nel rispetto
del coordinamento con la organizzazione del committente). Non a caso, per i
lavoratori autonomi (figure, sotto questo profilo, assai prossime ai
collaboratori) lo stesso d.lgs. 626 ha previsto uno specifico regime di tutela
(art. 7).
In
proposito, l'attuazione della delega (di cui all'articolo 3 della legge di
semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un
adattamento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive
peculiarità del lavoro a progetto.
VII. SVOLGIMENTO DEL
RAPPORTO ED OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
Il collaboratore può svolgere la
sua attività a favore di più committenti, tuttavia il contratto individuale può
limitare in tutto od in parte tale facoltà.
Il collaboratore non deve
svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere
notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi,
né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei
committenti medesimi.
VIII. RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO
In tema di risoluzione del
contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione
del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
Inoltre le parti possono
recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e
modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale.
Si deve ritenere pertanto che
indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia
ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto.
Tuttavia se, come ha inteso il
legislatore, è il progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione il
corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero.
IX. RINUNZIE E
TRANSAZIONI
I diritti derivanti dalle
disposizioni contenute nelle predette disposizioni possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro secondo lo schema dell'art. 2113 c.c.
X. SANZIONI
I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto. Si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il
committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro
effettivamente autonomo.
Qualora invece, in corso di
rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a
configurare un contratto di lavoro subordinato per difetto del requisito
dell'autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Il controllo giudiziale è
limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di
esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni
e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Detto controllo, inoltre,
concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua
mera deduzione nel contratto.
La mancata deduzione del
progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilità di dimostrarne
l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale.
XI. REGIME TRANSITORIO
L'art.
86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate
ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore del decreto e
che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso,
mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia non
oltre il 24 ottobre 2004.
Sempre
per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un progetto
o a una fase di esso è prevista la facoltà di stabilire termini più lunghi di
efficacia transitoria, purché ciò sia stabilito nell'ambito di un accordo
aziendale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la
transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, così come
disciplinato dal decreto legislativo n. 276/03, o verso una forma di rapporto
di lavoro subordinato che può essere individuata fra quelle disciplinate dal
"nuovo regime" dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo d. lgs.
(job on call, job sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma anche già
disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a termine,
a tempo parziale, ecc.).
IL MINISTRO
Firmato ROBERTO MARONI
Note: i link nel corpo del documento rimandano al sito del
Ministero