IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  2005,  n. 217, recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";
  Visto  in  particolare  l'articolo 16  recante  disposizioni per la
promozione alla qualifica di capo reparto;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerato  che  esigenze di trasparenza e certezza richiedono che
l'individuazione  dei  corsi  richiesti  quale requisito d'ammissione
avvenga   prima   dell'avvio   delle  procedure  concorsuali  di  cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b);
  Ritenuto  pertanto  necessario,  per  la  copertura  dei  posti  da
conferire con decorrenza fino al 1° gennaio 2008, l'individuazione di
procedure  accelerate  le  quali tengano prioritariamente conto della
preparazione  professionale  derivante  dall'esperienza professionale
posseduta;
  Ritenuto  in particolare che, in relazione alle suesposte esigenze,
costituisca  idoneo  requisito  formativo, ai fini dell'ammissione al
concorso   interno   di  cui  al  richiamato  articolo  16,  comma 1,
lettera b),   l'avvenuto   superamento   di   almeno   due  corsi  di
aggiornamento  professionale  organizzati  dall'amministrazione della
durata  non  inferiore ad una settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1
corso di pari durata complessiva;
  Considerato   altresi'  che,  a  norma  del  comma 7  del  medesimo
articolo 16,  con  regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  sono  stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui
al  comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1,
lettera b),  le  categorie  dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi  da  attribuire  a  ciascuna  di esse, la composizione delle
commissioni  esaminatrici,  nonche'  le  modalita' di svolgimento dei
corsi  di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri
per la formazione delle graduatorie di fine corso;
  Visto  il  protocollo di intesa, sottoscritto con le organizzazioni
sindacali   del   Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in  data
26 settembre  2006,  nel  quale si e' convenuto che, nelle more della
individuazione   degli   istituti  di  partecipazione  sindacale,  da
effettuarsi  in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo
13 ottobre  2005,  n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme
di partecipazione sindacale;
  Visto il verbale sottoscritto dalle OO.SS. in data 2 aprile 2007;
  Udito  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e
del 17 settembre 2007;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17  della citata legge n. 400 del 1988, con nota
n. 48201/3401/9.5 del 28 settembre 2007;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                        Modalita' di accesso

  1.  Il concorso interno di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e
superamento di un successivo corso di formazione professionale.
  2.  Nel  bando  di  concorso  sono  indicati  i  posti disponibili,
individuando quelli per il personale specialista, nonche' le relative
sedi di nucleo disponibili.
  3.  Sono  ammessi  i  dipendenti  che,  alla  data  del 31 dicembre
dell'anno  in  cui  si  sono  verificate le vacanze dei posti messi a
concorso, rivestono la qualifica di capo squadra esperto.
  4.  Non  e'  ammesso  al  concorso  il  personale  che, nel biennio
precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande,  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
  5.   Sulla   base  del  punteggio  riportato  nei  titoli  indicati
all'articolo 2,  viene  formata  la  graduatoria  per  la  successiva
ammissione  al  corso  di  formazione  professionale.  A  parita'  di
punteggio  si  applicano  i  criteri di cui all'articolo 16, comma 3,
prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  6.  Il  personale  collocato  in  posizione  utile viene ammesso al
corso,  previa  scelta  della  sede di servizio, secondo le procedure
indicate all'articolo 6.

      

          
            
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il   testo   dell'art.  16  del  decreto  legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, recante Ordinamento del personale
          del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art.
          2  della  legge  30 settembre 2004, n. 252, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 25 ottobre
          2005, n. 249, e' il seguente:
              Art.   16   (Promozione  a  capo  reparto).  -  1.  La
          promozione alla qualifica di capo reparto avviene:
                a) nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei  posti
          disponibili  al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
          interno  per titoli e superamento di un successivo corso di
          formazione  professionale, della durata non inferiore a tre
          mesi,  al  quale  sono  ammessi i capi squadra esperti che,
          alla   predetta  data,  abbiano  compiuto  cinque  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica;
                b) nel  limite  del  restante  quaranta per cento dei
          posti  disponibili  al  31 dicembre  di ogni anno, mediante
          concorso  interno  per  titoli,  esame  scritto a contenuto
          tecnico-pratico    e   successivo   corso   di   formazione
          professionale,  della  durata  non  inferiore  a  tre mesi,
          riservato  al  personale  appartenente  ai  ruolo  dei capi
          squadra  e  dei capi reparto che, alla predetta data, abbia
          compiuto  quattro  anni  di  effettivo  servizio  nel ruolo
          medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato
          con   profitto   i  corsi  di  aggiornamento  professionale
          individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalita' di
          svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con
          decreto del Ministro dell'interno.
              2.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma 1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel
          biennio  precedente  la data di scadenza dei termini per la
          presentazione   delle  domande,  non  abbia  riportato  una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
              3.    Per   l'ammissione   al   corso   di   formazione
          professionale  di  cui al comma 1, lettera a), a parita' di
          punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,   l'anzianita'   di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
          la  formazione  della  graduatoria  del  concorso di cui al
          comma 1,  lettera b),  a  parita' di punteggio, prevalgono,
          nell'ordine   la   qualifica,  l'anzianita'  di  qualifica,
          l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
              4.   I   capi  squadra  esperti  ammessi  al  corso  di
          formazione  del  concorso  di cui al comma 1, lettera a), e
          vincitori  anche  di  quello  di  cui  alla  lettera b) del
          medesimo  comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla
          graduatoria di questo ultimo concorso.
              5.  I  posti  rimasti  scoperti  nel concorso di cui al
          comma 1,  lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data di
          inizio  del  relativo corso di formazione professionale, ai
          partecipanti  del  concorso  di cui al comma 1, lettera a),
          risultati  idonei  in  relazione  ai  punteggi  conseguiti.
          Quelli  non coperti per l'ammissione al corso di formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti,
          fino  alla data di inizio del relativo corso di formazione,
          agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo
          comma.
              6.   I  frequentatori  che  al  termine  dei  corsi  di
          formazione   cui   al  comma 1,  lettere a)  e b),  abbiano
          superato  l'esame  finale,  conseguono la promozione a capo
          reparto    nell'ordine    determinato    dalla   rispettiva
          graduatoria  finale del corso, con decorrenza giuridica dal
          1 gennaio  dell'anno successivo a quello nel quale si sono
          verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno
          successivo  alla  data di conclusione del corso medesimo. I
          vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma 1, lettera a),
          precedono  in  ruolo  i  vincitori del concorso di cui alla
          lettera b) del medesimo comma.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento  dei  concorsi  di  cui  al comma 1, le materie
          oggetto  dell'esame  scritto di cui al comma 1, lettera b),
          le  categorie  dei  titoli  da  ammettere a valutazione e i
          punteggi  da attribuire a ciascuna di esse, la composizione
          delle  commissioni  esaminatrici,  nonche'  le modalita' di
          svolgimento   dei   corsi   di   formazione   professionale
          successivi  ai concorsi e i criteri per la formazione delle
          graduatorie di fine corso.
              8.  Per  le  dimissioni  e  l'espulsione  dai  corsi di
          formazione  di  cui  al  presente articolo, si applicano le
          disposizioni dell'art. 13..
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
              Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali].
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organiz-zazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali..

          Nota all'art. 1:
              - Per  il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n.
          217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.

Art. 2.

                          Titoli valutabili

  1.  Le  categorie  dei  titoli  ammessi a valutazione, con a fianco
indicato il punteggio attribuito, sono:
    a) titoli di studio:
      1)  diploma  di  qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione
secondaria superiore punti 0,50;
      2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;
      3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;
      4)  laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso
punti 2,50;
      5)  diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi
di  specializzazione  istituiti  dalle  Universita',  attinente  alla
qualifica messa a concorso punti 3;
i  punteggi  dei  titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera
esclusivamente  il  titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I
punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con
l'attivita' professionale della qualifica a concorso.
    b) corsi di aggiornamento professionale:
      1)   la  frequenza  con  profitto  di  corsi  di  aggiornamento
professionale  organizzati  dall'amministrazione in materie attinenti
l'attivita'  istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana
o   periodo  di  36  ore.  I  punteggi  dei  corsi  di  aggiornamento
professionale  sono  cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di
punti  3,00;       2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati
anche  i  corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da
appositi    brevetti    o    patenti    ovvero    da   certificazioni
dell'Amministrazione;  sono  esclusi i corsi basici ivi compresi, per
gli  specialisti, i corsi per il conseguimento della specializzazione
e  quello  per  l'accesso  al  ruolo dei capo squadra e capo reparto;
    c) anzianita':
      1)  l'anzianita' posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa
quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento
del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, viene valutata per ogni
anno punti 2,00;       2) l'anzianita' posseduta nel ruolo dei vigili
del  fuoco,  compresa  quella maturata nel corrispondente profilo del
previgente  ordinamento  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco,
viene  valutata  per  ogni  anno punti 1,00; le frazioni di anno sono
calcolate in dodicesimi.
  2.  I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 3.

                        Modalita' di accesso

  1.  Il concorso interno di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b)
del  decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli,
esame  scritto  a  contenuto  tecnico-pratico  e  superamento  di  un
successivo corso di formazione professionale.
  2.  Nel  bando  di  concorso  sono  indicati  i  posti disponibili,
individuando quelli per il personale specialista, nonche' le relative
sedi di nucleo disponibili.
  3.  Sono  ammessi  i  dipendenti  che,  alla  data  del 31 dicembre
dell'anno  in  cui  si  sono  verificate le vacanze dei posti messi a
concorso,  abbiano  compiuto  quattro  anni di effettivo servizio nel
ruolo  dei capo squadra e che, durante il servizio prestato nel ruolo
dei capo squadra alla medesima data, abbiano frequentato con profitto
almeno   n.   2  corsi  di  aggiornamento  professionale  organizzati
dall'amministrazione,  ciascuno  della  durata  non  inferiore ad una
settimana  o  alle  36  ore,  ovvero  di  n.  1  corso di pari durata
complessiva.
  4.  Per  le  promozioni  a  decorrere  dal 1° gennaio 2009, saranno
ammessi  al  concorso interno i candidati che abbiano frequentato con
profitto  i  corsi  di  aggiornamento  professionale  individuati tra
quelli  indicati  nel  decreto  ministeriale  di cui all'articolo 16,
comma 1,  lettera b) ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
  5.  Non  e'  ammesso  al  concorso  il  personale  che, nel biennio
precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande,  abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
  6.  L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico
consistente  in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in
un  tempo  predeterminato,  concernenti  le materie istituzionali che
saranno indicate nel bando di concorso.
  7.  All'esame  scritto  di  cui  al  comma 6,  viene  attribuito un
punteggio  massimo  di  30 punti. La prova si intende superata con un
punteggio minimo di 21 punti.
  8.  La  valutazione  dei  titoli  viene  effettuata, sulla base dei
criteri  indicati  all'articolo 4,  nei confronti di coloro che hanno
superato la prova scritta.
  9.  Ai  sensi  dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica   9 maggio  1994,  n.  487,  ai  titoli  non  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.
  10.  La  graduatoria  viene  formata  sommando i punteggi riportati
nell'esame  scritto  e  nella  valutazione  dei  titoli. A parita' di
punteggio  si  applicano  i  criteri di cui all'articolo 16, comma 3,
seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  11.  Il  personale  che,  nell'ambito  dei  posti messi a concorso,
risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di
formazione  professionale,  previa  scelta  della  sede  di servizio,
secondo le procedure indicate all'articolo 6.

      

          
            
          Note all'art. 3:
              - Per  il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n.
          217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica  9 maggio  1994,  n.  487  recante  Regolamento
          recante  norme  sull'accesso  agli impieghi nelle pubbliche
          amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
          dei  concorsi  unici  e delle altre forme di assunzione nei
          pubblici impieghi, e' il seguente:
              Art.  8  (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei casi
          in  cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante
          concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli,
          previa  individuazione  dei  criteri, e' effettuata dopo le
          prove  scritte  e  prima che si proceda alla correzione dei
          relativi elaborati.
              2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
          complessivo  superiore  a  10/30  o  equivalente;  il bando
          indica  i  titoli  valutabili  ed il punteggio massimo agli
          stessi   attribuibile  singolarmente  e  per  categorie  di
          titoli.
              3.  Le  prove di esame si svolgono secondo le modalita'
          previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
              4.  La votazione complessiva e' determinata sommando il
          voto  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  al  voto
          complessivo riportato nelle prove d'esame..

Art. 4.

                          Titoli valutabili

  1.  Le  categorie  dei  titoli  ammessi a valutazione, con a fianco
indicato il punteggio attribuito, sono:
    a) titoli di studio:
      1)  diploma  di  qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione
secondaria superiore punti 0,50;
      2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;
      3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;
      4)  laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso
punti 2,50;
      5)  diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi
di  specializzazione  istituiti  dalle  Universita',  attinente  alla
qualifica messa a concorso punti 3;
i  punteggi  dei  titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera
esclusivamente  il  titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I
punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con
l'attivita' professionale della qualifica a concorso;
    b) corsi di aggiornamento professionale:
      1)   la  frequenza  con  profitto  di  corsi  di  aggiornamento
professionale  organizzati  dall'amministrazione in materie attinenti
l'attivita'  istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana
o   periodo  di  36  ore.  I  punteggi  dei  corsi  di  aggiornamento
professionale  sono  cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di
punti 3,00;
      2)  nei  limiti  di  cui  al punto 1), vengono valutati anche i
corsi  per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi
brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;
      3)  per  i  partecipanti  al  concorso  di cui all'articolo 16,
comma 1,  lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
i  corsi  di aggiornamento gia' valutati come requisito di ammissione
ai   sensi   dell'articolo 3   del   presente   regolamento,  vengono
considerati  solo  per  la  parte  eccedente  quella  necessaria  per
l'ammissione al concorso;
sono esclusi il corso basico e quello per l'accesso al ruolo dei capo
squadra e capo reparto;
    c) anzianita':
      1)  l'anzianita' posseduta nel ruolo dei capi squadra, compresa
quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento
del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco, viene valutata per ogni
anno punti 1,00;
      2)  l'anzianita'  posseduta  nel  ruolo  dei  vigili del fuoco,
compresa  quella  maturata  nel corrispondente profilo del previgente
ordinamento  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata
per ogni anno punti 0,50;
le  frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. Per i partecipanti
ai  concorsi  l'anzianita'  viene  valutata  solo  per  la  parte non
richiesta quale requisito di ammissione.
  2.  I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica   9 maggio  1994,  n.  487,  ai  titoli  non  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

      

          
            
          Note all'art. 4:
              - Per  il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n.
          217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note
          all'art. 3.

Art. 5.

                      Commissioni esaminatrici

  1. La commissione esaminatrice e' composta da almeno due dirigenti,
di  cui uno con funzioni di Presidente, da un componente appartenente
a  ruolo  non  inferiore  a  quello  degli  ispettori e dei sostituti
antincendio e da un segretario.
  2.  Alle  commissioni  dei  concorsi di cui all'articolo 3, possono
essere  aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie
speciali.

Art. 6.

                          Scelta della sede

  1.  Sulla  base  delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 5 e
all'articolo 3,  comma 10, accede al corso di formazione un numero di
concorrenti  pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una
migliore  razionalizzazione  dei  corsi  di  formazione,  le predette
graduatorie  determinano  la  scelta  della  sede di assegnazione tra
quelle disponibili all'atto del bando e non producono effetti ai fini
della  posizione  di  ruolo  che  resta  disciplinata  dal successivo
articolo 8 del presente decreto.
  2.  I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a
concorso  scelgono,  secondo  l'ordine  della graduatoria, la sede di
assegnazione  tra  quelle  disponibili  all'atto  del  bando. A norma
dell'articolo 16,  comma 6,  ultima  parte,  del  decreto legislativo
13 ottobre  2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede
i  candidati  del concorso di cui al comma 1, lettera a) del medesimo
articolo 16.
  3.  Nell'ambito  di  ciascuna  graduatoria,  hanno  la precedenza i
candidati che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel
caso  in  cui,  nel  bando,  siano  resi disponibili posti nei nuclei
specialistici,   il   personale   in   possesso  di  specializzazioni
areonaviganti,   nautiche  (padroni  di  barca,  motoristi  navali  e
comandanti  d'altura),  i  sommozzatori  e  i radioriparatori possono
scegliere  esclusivamente  le  sedi  dove  operano  i relativi nuclei
specialistici,  nel  limite  dei posti indicati nel bando per ciascun
nucleo.
  4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo
scorrimento   della   graduatoria   fino  alla  copertura  dei  posti
disponibili.  I  posti  rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino
alla  data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale,
secondo   quanto  previsto  dall'articolo 16,  comma 5,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  5.  In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al
personale  specialista,  verranno  considerati  disponibili e saranno
attribuiti  con  le  successive  procedure concorsuali secondo quanto
previsto   dall'articolo 16,   comma 1,   del   decreto   legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.

      

          
            
          Nota all'art. 6:
              - Per  il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n.
          217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.
Art. 7.

                  Corso di formazione professionale

  1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore
a  tre  mesi  e  si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata,
presso  le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale
per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
  2.  Il  programma  didattico,  le  materie  e l'articolazione delle
verifiche  intermedie,  sono  stabiliti  dal direttore centrale della
Formazione  del  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso
pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.
  3.  Durante  la  frequenza  dei  corsi  l'eventuale  dimissione dei
candidati   ammessi,   avviene   secondo   le  disposizioni  previste
dall'articolo 13  del  decreto  legislativo  13 ottobre 2005, n. 217,
come  richiamate  dal  comma 8  dell'articolo 16 del medesimo decreto
legislativo.

      

          
            
          Note all'art. 7:
              - Il  testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
              Art.  13  (Dimissioni  dai corsi). - 1. E' dimesso dai
          corsi di formazione di cui all'art. 12, il personale che:
                a) dichiara di rinunciare al corso;
                b) non supera gli esami di fine corso;
                c) e'  stato  per  qualsiasi motivo assente dal corso
          per  piu'  di  venti  giorni,  anche  se  non continuativi.
          Nell'ipotesi  di  assenza  dovuta  ad  infermita' contratta
          durante  il  corso ovvero ad infermita' dipendente da causa
          di  servizio,  il  personale  e'  ammesso  a partecipare di
          diritto   al   corrispondente  primo  corso  successivo  al
          riconoscimento  della  sua  idoneita' psico-fisica e sempre
          che   nel   periodo   precedente  a  detto  corso  non  sia
          intervenuta  una  delle cause di esclusione previste per la
          partecipazione al concorso.
              2.  Il  personale  di  sesso  femminile, la cui assenza
          oltre  i  limiti  di cui al comma 1 e' stata determinata da
          maternita',  e'  ammesso  a  partecipare  al corrispondente
          primo  corso  successivo  ai  periodi di assenza dal lavoro
          previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
          madri.
              3.  E'  espulso  dal corso il personale responsabile di
          infrazioni  punite  con  sanzioni  disciplinari  piu' gravi
          della sanzione pecuniaria.
              4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal
          corso  sono  adottati con decreto del capo del Dipartimento
          dei  vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
          civile su proposta del direttore della scuola.
              5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  per
          infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
          per  malattia  contratta  per  motivi  di  servizio,  viene
          promosso   con   la  stessa  decorrenza,  ai  soli  effetti
          giuridici,  attribuita  agli  idonei del corso dal quale e'
          stato  dimesso,  collocandosi  nella stessa graduatoria nel
          posto  che  gli  sarebbe spettato, qualora avesse portato a
          compimento il predetto corso.
              6.  Il  personale che non supera il corso permane nella
          qualifica  rivestita  senza  detrazioni di anzianita' ed e'
          restituito al servizio di istituto..
              - Per  il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n.
          217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.
Art. 8.

                         Graduatoria finale

  1.  Le  procedure  concorsuali si concludono con l'esame finale dei
corsi di formazione professionale da effettuarsi secondo le modalita'
stabilite   dalla   Direzione  centrale  degli  Affari  generali  del
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile. Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di
30  punti.  L'idoneita'  si  intende  conseguita con un punteggio non
inferiore a 21 punti.
  2.  La  graduatoria  finale  di  merito  dei  corsi  di  formazione
professionale   e'   stilata   sulla  base  del  punteggio  riportato
nell'esame  di  fine  corso  e  determina  la  posizione di ruolo dei
vincitori  nella nuova qualifica. A parita' di punteggio si applicano
i  criteri  di  cui all'articolo 16, comma 3, rispettivamente prima e
seconda  parte,  del  decreto  legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. A
parita'  di  decorrenza giuridica, i vincitori del concorso di cui al
citato   articolo 16,  comma 1,  lettera a)  precedono  nel  ruolo  i
vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

      

          
            
          Nota all'art. 8:
              - Per  il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n.
          217 del 13 ottobre 2005 si vedano le note alle premesse.
Art. 9.

                           Norma di rinvio

  1.  Per  quanto  non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni  del  decreto  legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in
quanto   compatibili,   quelle   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 12 ottobre 2007

                                                   Il Ministro: Amato

Visto, il Guardasigilli: Mastella

  Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
  Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 170

      

          
            
          Note all'art. 9:
              - Per  i  riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre
          2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,   n.   487,   recante:   Regolamento  recante  norme
          sull'accesso  agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
          e  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
          unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
          impieghi,  e'  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.