Sospeso chi accetta il mandato senza essere Cassazionista

(C. Cass., Sez. Un., ord. n. 28159 del 26/11/2008 – Avv. Luigi Modaffari)


La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la suddetta ordinanza ha statuito che rischia la sospensione l’avvocato che redige da solo un ricorso per cassazione pur non essendo abiltato e che nella parcella inserisca anche la prestazione svolta senza titolo.

La Cassazione, infatti, ai fini disciplinari ritiene irrilevante che l’atto sia stato sottoscritto da un professionista iscritto all’albo speciale per le giurisdizioni superiori.

Ciò che conta, argomentano i Giudici, è che il legale abbia falsamente dichiarato di aver collaborato con chi aveva titolo ingannando il cliente, perché in tal modo è venuto meno ai doveri di probità, decoro, dignità e verità previsti dalla legge professionale.