Legge 20.2.2006 n° 91 – G.U. n° 62 del 15.3.2006
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai
      familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si
applicano,  in  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 15, comma 2,
della  medesima  legge,  anche ai familiari superstiti degli aviatori
italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo dell'art. 15, comma 2, della legge 3 agosto
          2004,  n.  206  (Nuove  norme  in  favore delle vittime del
          terrorismo e delle stragi di tale matrice) pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, e' il seguente:
              «2.  Per  gli  eventi  coinvolgenti  cittadini italiani
          verificatisi  all'estero,  i  benefici di cui alla presente
          legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.».
 
          
Art. 2.
                        Copertura finanziaria
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  complessivamente  in  3.570.226  euro  per  l'anno 2006, in
416.389  euro per l'anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall'anno
2008,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto  ad  euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo
al  Ministero dell'interno e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e
ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge,
anche  ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle  Camere,  corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati  ai  sensi  dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
medesima legge n. 468 del 1978.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
      Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 5692):
              Presentato dall'on. Boato il 3 marzo 2005.
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  17 marzo  2005  con  pareri delle
          commissioni IV, V, VI e XI.
              Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3,
          8, 10 e 15 novembre 2005; 18 gennaio 2006.
              Assegnato   nuovamente  alla  I  commissione,  in  sede
          legislativa,   il  18 gennaio  2006  con  il  parere  delle
          commissioni IV, V, VI e XI.
              Esaminato  dalla  I commissione, in sede legislativa ed
          approvato il 19 gennaio 2006.
          Senato della Repubblica (atto n. 3738):
              Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  deliberante, il 25 gennaio 2006, con pareri delle
          commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 11ª.
              Esaminato  dalla  1ª  commissione  il 31 gennaio 2006 e
          approvato il 7 febbraio 2006.

          Note all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art.  11-ter,  comma  7,  della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e   successive  modificazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978), e' il seguente:
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              - Il  testo dell'art. 7 della legge n. 468 del 1978, e'
          il seguente:
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».