La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P r o m u l g a la seguente legge: Art. 1. (Finalita' e ambito di applicazione)1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione,
promuove la piena attuazione del principio di parita' di trattamentoe delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita'
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili,
politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle
persone con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro,le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., e' il seguente: «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca: «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187.Art. 2.
(Nozione di discriminazione)1. Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo'
essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle personecon disabilita'.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla
disabilita', una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in
situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi
connessi alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di
una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione,
di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di
cui all'articolo 2 della presente legge e' attuata nelle forme
previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un
comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in
giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti,che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condottao dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il terminefissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
4. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui
al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un
quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a
maggiore diffusione nel territorio interessato.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, S.O., e' il seguente: «Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione). (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42). - 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero', su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. 2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante. 3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. 4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi. 5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto. 6. Contro i provvedimenti del pretore e' ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. 7. (Omissis). 8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 e' punito ai sensi dell'art. 388, primo comma, del codice penale.». - Il testo dell'art. 2729, primo comma, del codice civile, e' il seguente: «Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.».Art. 4.
(Legittimazione ad agire)1. Sono altresi' legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in
forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privataautenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati
con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della
finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire
nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita' e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamentodi atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi'
legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano caratterecollettivo.