Legge 3 dicembre 2004 n° 291
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre
2004, numero 249, recante interventi urgenti in materia di politiche
Del lavoro e sociali. (GU numero 258 del 4/12/2004)
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    1. Il  decreto-legge  5 ottobre  2004, n. 249, recante interventi
urgenti  in  materia di politiche del lavoro e sociali, e' convertito
in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
    2. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 3 dicembre 2004
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 3135):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali (Maroni) il 6 ottobre 2004;
              Assegnato   alla  11ª commissione  (Lavoro,  previdenza
          sociale),  in sede referente, il 6 ottobre 2004, con parere
          delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª, commissione speciale in
          materia  di  infanzia  e  di  minori,  Parlamentare  per le
          questioni regionali e 1ª per presupposti costituzionali;
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 7 e 12 ottobre 2004;
              Esaminato dalla 11ª commissione il 12, 13, 20, 26, 27 e
          28 ottobre 2004;
              Esaminato in aula il 28 ottobre 2004, 2 novembre 2004 e
          approvato il 3 novembre 2004.
          Camera dei deputati (atto n. 5398):
              Assegnato   alla  XI  commissione  (Lavoro  pubblico  e
          privato),  in sede referente, il 4 novembre 2004 con pareri
          del  comitato per la legislazione e delle commissioni I, V,
          IX, X, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali;
              Esaminato  dalla  XI  commissione  il  10, 12, 15, 16 e
          17 novembre;
              Esaminato  in aula il 22 novembre 2004 ed approvato con
          modificazioni il 25 novembre 2004.
          Senato della Repubblica (atto n. 3135/B):
              Assegnato   alla  11ª commissione  (Lavoro,  previdenza
          sociale)  in sede referente, il 26 novembre 2004 con pareri
          delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª;
              Esaminato dalla 11ª commissione il 30 novembre 2004;
              Esaminato in aula e approvato il 1° dicembre 2004.
 
          Avvertenza:
              Il  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249. e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          235 del 6 ottobre 2004.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione  e corredato delle relative note, e' pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.
 
          
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
              AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2004, N. 2409
 
   All'articolo 1:
   al   comma  1,  al  primo  periodo,  le  parole:  "il  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   straordinaria"   sono
sostituite   dalle   seguenti:   "il   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale"  e  le  parole:  "per  un  periodo  di" sono
sostituite dalle seguenti: "per un periodo fino a";
   il comma 3 e' soppresso;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
   "3-bis.  Ai  lavoratori  che  hanno percepito l'indennita' pari al
trattamento    di   integrazione   salariale,   concessa   ai   sensi
dell'articolo  46  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni,   sono  accreditati  i  contributi  figurativi  ed  il
trattamento  di  fine  rapporto  per  i  periodi  di  fruizione della
indennita'  stessa.  Al  relativo onere, valutato in 450.000 euro per
l'anno  2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
   3-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze provvede al
monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi  dell'articolo  7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468
del 1978.
   3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio".
   Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
   "Art. 1-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'  concedere,  sulla base di
specifici   accordi   in   sede   governativa,   in   caso  di  crisi
occupazionale,   di   ristrutturazione   aziendale,  di  riduzione  o
trasformazione  di  attivita',  il  trattamento di cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro mesi, al personale, anche
navigante,  dei  vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a
seguito  di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.
Dalla  data  del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il
trattamento  di mobilita'. A decorrere dalla medesima data, i vettori
e  le  societa'  da  questi  derivanti  sono  tenuti al pagamento dei
contributi  previsti  dalla  vigente legislazione in materia di cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  e  di  mobilita', ivi compreso
quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223.
   2.  Ai  datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma
1,   sospesi   in  cassa  integrazione  straordinaria  o  destinatari
dell'indennita'   di  mobilita',  si  estendono  i  benefici  di  cui
all'articolo  8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n.
223  del  1991;  non  si  applicano  agli  stessi  i  benefici di cui
all'articolo  8,  comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di
cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.
   3.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  1 e 2 sono
determinati  in  complessivi  383  milioni  di  euro  per  il periodo
2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
   a)  quanto  a  complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo
per  l'occupazione  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236.  A tal fine e' istituita nell'ambito di detto
Fondo  apposita  evidenza  contabile, nella quale sono preordinati 40
milioni  di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006,
67  milioni  di  euro  per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno
2008,  64  milioni  di  euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per
l'anno 2010;
   b)  quanto  a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori
entrate  derivanti  dall'attuazione  del comma 1, pari a 7 milioni di
euro  per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni
di  euro  per  l'anno  2007,  10  milioni di euro per l'anno 2008 e 8
milioni di euro per l'anno 2009.
   4.  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede
al  monitoraggio  dei  provvedimenti  autorizzativi  di  integrazione
salariale,  delle  domande  di mobilita' e dei benefici contributivi,
consentendo  l'erogazione  dei  benefici  di  cui  ai commi 1 e 2 nel
limite  del  complessivo  onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383
milioni  di  euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno
2005,  76  milioni  di  euro  per l'anno 2006, 77 milioni di euro per
l'anno  2007,  74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro
per  l'anno  2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze
del  monitoraggio  sono  comunicate  al  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell'economia e delle finanze,
anche  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi di cui
all'articolo  11-ter,  comma  7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge.  Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione
dei  predetti  provvedimenti  correttivi, alle eventuali eccedenze di
spesa   si  provvede  mediante  corrispondente  rideterminazione,  da
effettuare  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 3.
   5.  I  lavoratori  dipendenti da imprese ammesse al trattamento di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  i quali non abbiano in
precedenza   esercitato   la   facolta'   di  rinuncia  all'accredito
contributivo  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  12, della legge 23
agosto  2004,  n.  243,  non  possono,  limitatamente  al  periodo di
ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la
predetta  facolta',  fatte salve le istanze presentate fino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   Art.  1-ter.  -  1.  E'  istituito,  presso  l'INPS, senza nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, un fondo speciale per il
sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione  e  della riconversione e
riqualificazione   professionale   del   personale  del  settore  del
trasporto  aereo, avente la finalita' di favorire il mutamento ovvero
il rinnovamento delle professionalita' ovvero di realizzare politiche
attive  di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del
settore, mediante:
   a)   finanziamento  di  programmi  formativi  di  riconversione  o
riqualificazione  professionale  anche  in  concorso con gli appositi
fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
   b)  erogazione  di  specifici  trattamenti a favore dei lavoratori
interessati  da  riduzioni  dell'orario  di  lavoro,  ivi  compresi i
contratti  di  solidarieta' di cui al citato decreto-legge n. 148 del
1993,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da
sospensioni  temporanee  dell'attivita'  lavorativa  o da processi di
mobilita'   secondo   modalita'   da   concordare   tra   azienda  ed
organizzazioni sindacali.
   2.  Il  fondo  speciale  di  cui  al  comma  1 e' alimentato da un
contributo  sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto
il  settore  del  trasporto  aereo  pari allo 0,375 per cento e da un
contributo  a  carico  dei  lavoratori  pari allo 0,125 per cento. Il
fondo  e'  inoltre  alimentato da contributi del sistema aeroportuale
che  gli  operatori  stessi  converranno direttamente tra di loro per
garantire la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
   3.  I  criteri  e  le  modalita'  di  gestione  del  fondo, le cui
prestazioni   sono   erogate   nei  limiti  delle  risorse  derivanti
dall'attuazione  del  comma  2,  sono  definiti  dagli  operatori del
settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali
e di categoria comparativamente piu' rappresentative.
   Art.  1-quater.  - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa
dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei
principi  di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24
aprile   1997,   n.   164,   l'importo  complessivo  del  trattamento
pensionistico  non  puo'  eccedere  l'80 per cento della retribuzione
pensionabile  determinata  ponderando  le  retribuzioni  pensionabili
relative  a  ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali
di rendimento attribuite.
   2.  L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997,
n.  164,  si  interpreta  nel  senso che, per la determinazione della
retribuzione  pensionabile  relativa  alle quote di pensione maturate
con  il  metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di
volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.
   3.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13
luglio 1965, n. 859, e' abrogato.
   4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo,
valutato  in  28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si
provvede,  quanto  a  5  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota  destinata  allo  Stato  dell'otto  per  mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente  utilizzando  per  13  milioni  di  euro  la  proiezione
dell'accantonamento  relativo  al Ministero degli affari esteri e per
10  milioni  di  euro  la  proiezione dell'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
   5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio   degli   oneri,   anche   ai   fini  dell'adozione  dei
provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle
misure  correttive  da  assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  i-quater),  della  medesima  legge.  Gli  eventuali  decreti
adottati  ai  sensi  dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti
o  delle  misure  di  cui  al  primo  periodo,  sono  tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   Art. 1-quinquies. - 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione
guadagni  straordinaria  ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche' ai sensi del
primo  periodo  del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto,
decade  dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso
di  formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente.
Il  lavoratore  destinatario  del  trattamento  di  mobilita', la cui
iscrizione  nelle  relative  liste  sia finalizzata esclusivamente al
reimpiego,  del trattamento di disoccupazione speciale, di indennita'
o   sussidi,  la  cui  corresponsione  e'  collegata  allo  stato  di
disoccupazione  o  inoccupazione,  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1,
ovvero  destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di
normative  speciali  in  deroga alla vigente legislazione, decade dai
trattamenti  medesimi,  anche  nelle ipotesi in cui il lavoratore sia
stato  ammesso  al  trattamento con decorrenza anteriore alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere
avviato  ad  un  progetto  individuale di inserimento nel mercato del
lavoro,  ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non
lo  frequenti  regolarmente;  b)  non  accetti l'offerta di un lavoro
inquadrato  in  un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto  a  quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di
cui  al  presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o
di  formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che
non  dista  piu'  di  50  chilometri dalla residenza del lavoratore o
comunque  raggiungibile  mediamente  in  80  minuti  con  i  mezzi di
trasporto pubblici".
   All'articolo 2:
   al  comma  1,  le parole: "del Fondo per l'immigrazione di cui al"
sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo nazionale per le politiche
migratorie,  previsto  dall'articolo  45  del"  e le parole: "nonche'
contributo"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "nonche'  per  la
concessione di contributi";
   al  comma  2,  le parole: "di cui all'articolo 4, comma 113, della
legge  24  dicembre 2003, n. 350" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".
 
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