Legge 24.2.2006 n° 104 – G.U. n° 64 del 17.3.2006
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
                             approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  tutela previdenziale relativa alla maternita', prevista dal
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, e' estesa alle lavoratrici e ai
lavoratori  appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la
loro  opera  alle  dipendenze  di datori di lavoro privati, in deroga
all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il   decreto   legislativo  26 marzo  2001,  n.  151,
          recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni legislative in
          materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
          n.  53»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
          2001, n. 96, supplemento ordinario.
              - Il  testo  vigente  dell'art. 6, secondo comma, della
          legge  11 gennaio  1943,  n.  138  (Costituzione  dell'Ente
          «Mutualita'   fascista   -  Istituto  per  l'assistenza  di
          malattia   ai   lavoratori».   Pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 aprile 1943, n. 77), e' il seguente:
              «L'indennita'  non  e'  dovuta  quando  il  trattamento
          economico  di  malattia  e'  corrisposto  per  legge  o per
          contratto  collettivo  dal datore di lavoro o da altri enti
          in  misura  pari o superiore a quella fissata dai contratti
          collettivi  ai  sensi del presente articolo. Le prestazioni
          corrisposte  da  terzi  in  misura inferiore a quella della
          indennita'    saranno    integrate    dall'ente    sino   a
          concorrenza.».
 
Art. 2.
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari
a   11.700.000   euro  annui,  si  provvede  mediante  il  versamento
obbligatorio  da  parte  dei  datori  di  lavoro  del  contributo per
l'assicurazione  per  la  maternita'  delle donne dirigenti, a valere
sulle   retribuzioni  dei  lavoratori  dipendenti  con  qualifica  di
dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo
unico  delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della  maternita'  e  della paternita', di cui al decreto legislativo
26 marzo   2001,  n.  151,  in  considerazione  dei  diversi  settori
produttivi.
  2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio  degli  effetti  finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte  dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero
del  lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge
si  verifichino  o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti
rispetto  all'importo  di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le
aliquote  contributive  di  cui  all'articolo  79, comma 1, del testo
unico  di  cui  al  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con la
procedura  di  cui  al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura
necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti
di  cui  all'articolo  1.  Il  Ministro  del lavoro e delle politiche
sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e
l'entita'  dei  suddetti  scostamenti e sulla misura della variazione
delle aliquote di cui al precedente periodo.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 2924):
              Presentato  dal  sen.  Zanoletti  ed altri il 28 aprile
          2004.
              Assegnato  alla  11ª  commissione  (Lavoro,  previdenza
          sociale),  in  sede  referente, il 2 luglio 2004 con parere
          delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.
              Esaminato  dalla 11ª commissione, in sede referente, il
          29 settembre   2004;  2 novembre  2004;  22 febbraio  2005;
          8 marzo 2005; 31 maggio 2005.
              Assegnato  nuovamente  alla  10ª  commissione,  in sede
          deliberante, il 15 luglio 2005 con parere delle commissioni
          1ª, 5ª e 10ª.
              Esaminato  dalla 11ª commissione, in sede deliberante e
          approvato il 19 luglio 2005.
          Camera dei deputati (atto n. 6009):
              Assegnato   alla  XI  commissione  (Lavoro  pubblico  e
          privato),  in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri
          delle commissioni I e V.
              Esaminato  dalla  XI  commissione, in sede referente il
          21 settembre 2005; 12 ottobre 2005; 2 febbraio 2006.
              Assegnato  nuovamente  alla  XI  commissione,  in  sede
          legislativa   l'8 febbraio   2006   con   il  parere  delle
          commissioni I e V.
              Esaminato  dalla  XI commissione, in sede legislativa e
          approvato l'8 febbraio 2006.

          Nota all'art. 2:
              - Il testo vigente dell'art. 79, commi 1 e 5, del testo
          unico  di  cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e' il
          seguente:
              «Art.  79  (Oneri  contributivi  nel lavoro subordinato
          privato). - 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
          disposizioni  di  cui al presente testo unico relativi alle
          lavoratrici   e   ai  lavoratori  con  rapporto  di  lavoro
          subordinato  privato  e in attuazione della riduzione degli
          oneri di cui all'art. 78, e' dovuto dai datori di lavoro un
          contributo   sulle   retribuzioni  di  tutti  i  lavoratori
          dipendenti nelle seguenti misure:
                a) dello  0,46  per  cento  sulla retribuzione per il
          settore    dell'industria,   dell'artigianato,   marittimi,
          spettacolo;
                b) dello  0,24  per  cento  sulla retribuzione per il
          settore  del terziario e servizi, proprietari di fabbricati
          e servizi di culto;
                c) dello  0,13  per  cento  sulla retribuzione per il
          settore  del  credito,  assicurazione  e  servizi tributari
          appaltati;
                d) dello  0,03  per  cento  per gli operai agricoli e
          dello  0,43  per  cento  per  gli  impiegati  agricoli.  Il
          contributo   e'   calcolato,   per   gli   operai  a  tempo
          indeterminato   secondo   le   disposizioni   di   cui   al
          decreto-legge  22 dicembre  1981,  n. 791, convertito dalla
          legge  26 febbraio  1982,  n. 54, per gli operai agricoli a
          tempo  determinato  secondo  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo  16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni
          e  compartecipanti  familiari  prendendo  a  riferimento  i
          salari  medi  convenzionali  di cui all'art. 28 del decreto
          del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
                e) dello  0,01 per cento per gli allievi dei cantieri
          scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
              2.-4. (Omissis).
              5.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
          proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale,  di  concerto  con quello per il tesoro, la misura
          dei  contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere
          modificata  in  relazione  alle  effettive  esigenze  delle
          relative gestioni.».