IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per fronteggiare gravi crisi occupazionali;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
adottare misure per la rimodulazione di talune dotazioni finanziarie,
per  la  funzionalita' dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, nonche' per la messa in sicurezza di grandi dighe;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
 
                              E m a n a
 
                     il seguente decreto-legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  fine di garantire l'occupabilita' dei lavoratori adulti che
compiono  cinquanta  anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la
propria  agenzia  tecnica  strumentale  Italia  lavoro,  un Programma
sperimentale  per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di
3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 15 marzo
2006   tra   le  imprese,  le  organizzazioni  comparativamente  piu'
rappresentative  dei  lavoratori  e  il  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali.  Il  Programma  si articola nei periodi di cui al
comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione
del   rapporto  di  lavoro,  passano  dall'impresa  al  Programma  di
reimpiego  e le modalita' di partecipazione al Programma stesso delle
aziende   interessate,   nonche'   gli   obiettivi  di  reimpiego  da
conseguire.  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva
entro il 31 marzo 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate
del contingente numerico di cui al presente comma.
  2.  Le  attivita'  orientate  al reimpiego dei lavoratori di cui al
comma 1  sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori
autorizzati  o  accreditati  ai  sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del
decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, anche avvalendosi
della  Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al
Programma  lavoratori  in  esubero  ovvero, anche in raccordo con gli
operatori  autorizzati  o accreditati, dai centri per l'impiego delle
province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per
la  formazione  continua.  I soggetti pubblici operano sulla base dei
compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.
  3. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge  23 luglio  1991, n. 223, e al termine del triennio successivo,
gli  accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto
attiene  alle  attivita'  di  reimpiego  e,  sulla base dei risultati
raggiunti,   il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
procedera'  per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle
successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito
finalizzato al reimpiego.
  4.  Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma
di  cui al comma 1 e' assicurato per i periodi successivi a quelli di
cui  all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella   misura   dell'ultima   mensilita'  di  mobilita'  erogata  al
lavoratore  interessato,  fino  al  perfezionamento  dei  processi di
fuoriuscita  del Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei
requisiti  di  cui  ai  commi  da  6  a 9 dell'articolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7,
commi 1  e  2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi
al  sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  di  cui  al  comma 1, che
ricomprendono  la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese,  con  l'esclusione  delle  imprese sottoposte alle procedure
concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
ed  alle  procedure  di  cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270,  ed  al  decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese
sono riservate 1.000 delle unita' indicate nel comma 1.
  5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui
all'articolo 15,  sesto  comma,  della  legge 29 aprile 1949, n. 264,
come  modificato  dall'articolo 6,  comma 4,  del decreto legislativo
19 dicembre  2002,  n.  297,  si  applica  per  i  primi  24  mesi di
attuazione del Programma.
  6.    Ai    lavoratori    di    cui    al    comma 1   si   applica
l'articolo 1-quinquies  del  decreto-legge  5 ottobre  2004,  n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
  7.  All'articolo 1-quinquies  del  decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis.  Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attivita'
formativa,  le  agenzie  per  il  lavoro  ovvero  i  datori di lavoro
comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilita', al servizio
per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione
dalle  liste,  i  nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti   dai   trattamenti   previdenziali.   A  seguito  di  detta
comunicazione  l'Inps  dichiara  la  decadenza  dai medesimi, dandone
comunicazione agli interessati.
  1-ter.  Avverso  gli  atti di cui al comma 1-bis e' ammesso ricorso
entro   trenta   giorni   alle   direzioni   provinciali  del  lavoro
territorialmente  competenti  che  decidono,  in  via definitiva, nei
venti  giorni  successivi  alla data di presentazione del ricorso. La
decisione   del  ricorso  e'  comunicata  all'Inps  e,  nel  caso  di
mobilita', al competente servizio per l'impiego.
  1-quater.  La  mancata  comunicazione  di  cui  al  comma 1-bis  e'
valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attivita'
svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
  8.  I  lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro
rapporto  di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel
Programma  di  sostegno al reddito nel caso in cui questo rapporto di
lavoro  sia  venuto  meno  per cause non imputabili alla volonta' del
lavoratore.
  9.  I  lavoratori  di  cui  al  comma 1  possono prestare attivita'
lavorativa  temporanea  ed  occasionale  cumulando  il trattamento di
sostegno  al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel
limite  massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla
base  dell'indice  dei  prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati  calcolato  dall'ISTAT.  Gli importi percepiti superiori al
limite  complessivo  di  cui  al  comma 1  riducono  l'ammontare  del
trattamento  di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al
lavoratore  in  caso  di lavoro autonomo permane l'onere contributivo
per  l'ammontare  percepito  dal lavoratore con contestuale riduzione
percentuale  dell'accantonamento  da  parte  dell'INPS dei contributi
figurativi.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a
1  milione  di  euro  per  l'anno  2006,  a  2  milioni  di  euro per
l'anno 2007  e  a  12  milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede  a  valere  sulle  risorse  di cui all'articolo 68, comma 4,
lettera  a),  della  legge  17 maggio  1999,  n. 144, come modificato
dall'articolo 78,  comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le
predette  risorse,  pari  a  1  milione  di euro per l'anno 2006, a 2
milioni  di  euro  per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  (INPS),  e  ad esse viene data apposita evidenza
contabile.  L'INPS  provvede al monitoraggio delle domande di accesso
al  sostegno  al  reddito  di  cui  al  comma 4.  Le  risultanze  del
monitoraggio   sono  comunicate  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  ed  al  Ministero  dell'economia e delle finanze,
anche  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  correttivi di cui
all'articolo 11-ter,  comma 7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge   n.  468  del  1978.  Limitatamente  al  periodo  strettamente
necessario  all'adozione  dei predetti provvedimenti correttivi, alle
eventuali  eccedenze  di  spesa  si  provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  degli  interventi  posti  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1,  comma 7,  del  decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
  11.  All'articolo 1,  comma 162,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
311,  le  parole:  «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre  2006».  A  tale  fine e' autorizzata per l'anno 2006 la
spesa  di  35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo 1,  comma 7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Art. 2.
 
  1.   Al  fine  di  assicurare  l'espletamento  degli  interventi  a
carattere   indifferibile,   anche  tenuto  conto  degli  adempimenti
connessi  all'attuazione  del  decreto-legge  29 marzo  2004,  n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,
volti  a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi
dighe  fuori  esercizio,  il Registro italiano dighe e' autorizzato a
derogare, nel limite di 50 milioni di euro, all'articolo 1, comma 57,
della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311.  Alla  compensazione degli
effetti  finanziari  che  ne  derivano sui saldi di finanza pubblica,
relativi  all'indebitamento  e  al  fabbisogno, si fa fronte mediante
corrispondente    riduzione    dell'importo    complessivo   previsto
dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 3.
 
  1.  All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
le  parole:  «1.700  milioni»  sono sostituite dalle seguenti: «1.913
milioni».
  2.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  derivanti  dal
comma 1  sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed
al  fabbisogno,  si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante
riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'articolo 1
della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266, e, quanto a 113 milioni di
euro,  mediante  corrispondente  riduzione  dei  pagamenti  per spese
relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione
della percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata
legge n. 266 del 2005.
Art. 4.
 
  1.  Una  quota  pari  a 170 milioni di euro delle disponibilita' in
conto   residui   relative   all'autorizzazione   di   spesa  di  cui
all'articolo 1,  comma 4,  della  legge  18 giugno 1998, n. 194, come
rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
versata  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, nell'anno 2006, per
essere  destinata:  quanto  a  70  milioni  di  euro, ad integrazione
dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto  1978,  n. 468, come determinata dalla tabella C della legge
finanziaria  23 dicembre  2005, n. 266; quanto a 100 milioni di euro,
all'assegnazione  allo stato di previsione del Ministero della difesa
sugli   specifici   fondi   relativi  ai  consumi  intermedi  e  agli
investimenti  fissi lordi di cui all'articolo 27, comma 13-quinquies,
del   decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2.   Una   quota   pari   a   10   milioni   di   euro,   a  valere
sull'autorizzazione    di    spesa    per    l'anno   2005   di   cui
all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  e'  conservata  in  bilancio e versata in entrata nel 2006, per
essere  destinata  al finanziamento della prosecuzione dei lavori per
la  realizzazione  del «Centro per la documentazione e valorizzazione
delle arti contemporanee».
Art. 5.
 
  1.  In  ragione  delle  nuove  competenze  attribuite all'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del mercato in materia di concorrenza
bancaria  dalla  legge  28 dicembre  2005,  n.  262,  il  numero  dei
contratti  a tempo determinato, di cui all'articolo 11, comma 4 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di quattro unita'. Per
le  medesime  finalita'  e' autorizzata l'assunzione straordinaria di
otto  dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale
pubblica ed e' consentito l'istituto del comando per professionalita'
non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorita'. La presente
disposizione  non  comporta  un  aumento  del  numero dei posti nella
pianta organica dell'Autorita'.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo
accertamento  della  sussistenza  delle  occorrenti  risorse ai sensi
dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 6.
 
  1.  L'articolo 59,  comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
sostituito dal seguente:
  «2.  Ai  complessivi  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005,
si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma 7,  del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio  1993,  n. 236. Per la medesima finalita' e' autorizzata la
spesa di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, al cui
onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione del predetto
fondo.».
Art. 7.
 
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 marzo 2006
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli