LEGGE 1 febbraio
2006, n.43 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. (GU n. 40 del
17-2-2006)
Articolo 1.
(Definizione).
1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi
della legge10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i
cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo
Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e
formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili
alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione.
Articolo 2.
(Requisiti).
1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1,
comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a
seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione.
Tale titolo universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera
c), è valido sull'intero territorio nazionale nel rispetto della normativa
europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a
seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le
aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni,
sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le università,
stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo
universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonchè
quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può
svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate
con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del
percorso formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della Polizia
di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo può essere svolto
presso le stesse strutture della Polizia di Stato, individuate con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, che garantisce
la completezza del percorso formativo.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1
sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n.127, e successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame
di Stato abilitante all'esercizio della professione. Dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica Le università possono procedere alle
eventuali modificazioni dell'organizzazione didattica dei corsi di laurea già
esistenti, ovvero all'istituzione di nuovi corsi di laurea, nei limiti delle
risorse a tal fine disponibili nei rispettivi bilanci.
3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i
pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario
abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei
titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità
identiche a quelle previste per la professione medica.
5. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 30dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o
deputato della Repubblica nonchè di consigliere regionale".
6. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502,dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I laureati in
medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie,
obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono
esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento
del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonchè di
consigliere regionale".
Articolo 3.
(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie).
1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza
del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal
decreto legislativo 19 giugno 1999,n. 229, nonchè delle riforme degli
ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e
professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello
garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regolamenta
le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi iter
formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali
devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonchè di
quelle di nuova configurazione.
Articolo 4.
(Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi
professionali).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine
di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i
relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini
professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi
della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto del Ministro della
sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente
sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine
specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge
n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie:
area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area
delle professioni della riabilitazione; area delle professioni
tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;
b) aggiornare la definizione delle figure professionali da
includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10
agosto 2000, n.251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29
marzo 2001;
c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che
consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;
d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente
comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e
quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;
e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si
possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni
sanitarie individuate ai sensi della lettera a);
f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si
possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui
al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo
superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività
professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi
dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a
totale carico degli iscritti al nuovo ordine;
g) prevedere, in relazione al numero degli operatori,
l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;
h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i
regolamenti degli ordini neo costituiti;
i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli
ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale
carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove
categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle
gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del
comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto
per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo
s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.
Articolo 5.
(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario).
1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da
ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10
agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il
territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie
ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei
fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario
nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in
professioni già riconosciute.
2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi,
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. L'individuazione è subordinata ad un parere
tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del
Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della
salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle
professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza
pubblica A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta
la corresponsione di alcuna indennità o compenso nè rimborso spese.
4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo
professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.
5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove
professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni
già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
Articolo 6.
(Istituzione della funzione di coordinamento).
1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato
appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della
presente legge, è articolato come segue:
a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario
conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad
esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio1999, n. 42;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo
livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato
dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270;
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo
livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo
3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e
dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
etecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività
professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure
ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7
della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può
essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica A tal fine, l'eventuale conferimento di incarichi
di coordinamento ovvero di incarichi direttivi comporta per le organizzazioni
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 7
della legge 10 agosto 2000, n. 251, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante
organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed
equivalenti sul piano finanziario.
3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di
coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da
coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello
in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza,
rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270; b) esperienza almeno triennale nel profilo di
appartenenza.
5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive
nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa
normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.
6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili
professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree
assistenziali, dipartimentali e territoriali.
7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e
private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità
assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi del comma 2,
affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale.
Articolo 7.
(Disposizioni finali).
1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla
presente legge.
2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3,
della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa
acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni
interessate, si può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
[1] La legge 10 agosto 2000, n. 251 recita:
"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della
riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica".
[2] Il decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, reca: "Definizione delle
figure professionali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle
fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n.
251 (articolo 6, comma 1, legge n. 251/2000).".
[3] Comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) : "Articolo 6
(Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Universita). - 1.-2. (Omissis). 3.
A norma dell'articolo 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del
Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con
il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'articolo 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per
tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa
per l'espletamento dei corsi di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre
1990, n. 341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario
dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in
possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere,
le unità sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono
rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università
competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica,
abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi
di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente
articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati
ai sensi del citato articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque,
il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto
termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto
periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo
biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere
coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di
secondo grado.".
[4] Comma 95 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo): "Articolo 17 (Ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 95.
L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato
di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo
11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri
generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo
concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresì: a) con riferimento ai corsi di cui al
presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei
predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello
internazionale, nonchè la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli
1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche
modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e
ricorrente; b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la
mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti
degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione
con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchè
di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II
del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.".
[5] Il comma 3, lettera b), dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a)
diploma di laurea; b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione
dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell'avviso, ovvero espletamento del mandato parlamentare di
senatore o deputato della Repubblica nonchè di consigliere regionale.".
[6] L'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dalla presente legge, è il seguente: "Articolo 16-bis
(Formazione continua). - 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione
continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.
L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma,
laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in
medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita
professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende
le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche,
tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso
scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio
sanitario nazionale. 2. La formazione continua consiste in attività di
qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la
partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni
pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonchè soggiorni
di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di
ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al
comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura
prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano
sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
modalità indicate dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter. 2-bis. I
laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni
sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di
espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica
nonchè di consigliere regionale.".
[7] Articolo 32 della Costituzione: " La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana".
[8] Articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) reca: "Articolo
1 (Sanità). - 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore
efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del
contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della
Costituzione assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la
gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinare la
disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche
attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale
entro un livello massimo di reddito; b) rafforzare le misure contro le evasioni
e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione
dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità
personalizzate di fruizione delle esenzioni; c) completare il riordinamento del
Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome
la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza
sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione
sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza
sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure
tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il
Governo provvede direttamente; d) definire i principi organizzativi delle unità
sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate
secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che
esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un
collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del
Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti
nell'apposito registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione
regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle
attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la
remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali
sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella
predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve
essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta
motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco
nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con
contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore
amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti
soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è
assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari,
composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonchè da una
rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto
dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo
e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è
istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto
delle norme in materia di bilinguismo; e) ridurre il numero delle unità
sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale,
tenendo conto delle specificità delle aree montane; f) definire i principi
relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale; g) definire
principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori,
tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'articolo
37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli
individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della
soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro
capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome
per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite
dalla legge finanziaria; h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni
che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30
giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono
funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonchè tutte le funzioni attribuite
dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica Le stesse norme debbono
prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonchè degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti
zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e
alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del
contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli
effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori
a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con
totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno
far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando
l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita,
variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi
al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi
regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi; l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio,
alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla
base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al
contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontaniato, di
acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo
principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza
differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini
migliore assistenza e libertà di scelta; m) prevedere che con decreto
interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di
assistenza differenziata di cui alla lettera l); n) stabilire i criteri per le
individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione
saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza,
ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria,
gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità
sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio
dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri
di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di
incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la
deospedalizzazione dei lungodegenti; o) prevedere nuove modalità di rapporto
tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel
rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto
all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità
stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche
in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali
modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale
ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e
per le specializzazioni post-laurea; p) prevedere il trasferimento alle aziende
infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia
organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei
disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore
della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni; q) prevedere che il
rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle
disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, individuando in particolare
i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle
dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di
rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà
soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale,
per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità
sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica
idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile,
definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del
personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico,
riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la
regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il
personale; r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei
confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato
e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi
all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di
verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione
dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; s) definire
i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e
province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di
prevenzione, di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui
competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità
sanitarie locali, nonchè di consulenza e supporto in materia di prevenzione a
comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero
dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui
competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti,
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica,
veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche; t) destinare una quota del Fondo
sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle
attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali
dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
nonchè ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi
speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo
stato di previsione del Ministero della sanità; u) allo scopo di garantire la
puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e
delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle
medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente
articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità,
disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione
delle predette amministrazioni regionali o provinciali; v) prevedere
l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1°
gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche,
attivando, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di
verificarticolo Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse
rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove
tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede
direttamente; z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Sono
prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo 4, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario
terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di
confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già
presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo
terapeutico. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti
per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro
quindici giorni dalla data di trasmissione. 4. Disposizioni correttive,
nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di
cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
fino al 31 dicembre 1993.".
[9] Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 reca: "Modificazioni al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421". Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 reca: "Norme per
la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1
della legge 30 novembre 1998, n. 419".
[10]Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 recano:
"Articolo 1 (Professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica). - 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono
con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e
salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni
individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè
dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell'assistenzarticolo 2. Lo Stato e le regioni
promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione
delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine
di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di
aziendaliz-zazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione
dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri
Stati dell'Unione europearticolo 3. Il Ministero della sanità, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a)
l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e
gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse
funzioni; b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli
di assistenza personalizzatarticolo". "Articolo 2 (Professioni
sanitarie riabilitative). - 1. Gli operatori delle professioni sanitarie
dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia
professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività,
attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure
di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste
dai relativi profili professionali. 2. Lo Stato e le regioni promuovono,
nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle
funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di
contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni
organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del
cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità
organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo
di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli
altri Stati dell'Unione europea". "Articolo 3 (Professioni
tecnico-sanitarie).- 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area
tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia
professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche
diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività
tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti
l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con
decreto del Ministro della sanità. 2. Lo Stato e le regioni promuovono,
nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle
funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di
contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni
organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo
di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e
professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una
integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri
Stati dell'Unione europearticolo". "Articolo 4 (Professioni tecniche
della prevenzione). - 1. Gli operatori delle professioni tecniche della
prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di
prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale
nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di
igiene e sanità pubblica e veterinariarticolo Tali attività devono comunque
svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende
sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità
e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della
prevenzione.".
[11] Articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie) reca: "Articolo 4 (Diplomi conseguiti in base alla
normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni). - 1.
Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le
professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli
attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso
l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in
regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri
comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base. 2. Con decreto del Ministro della
sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli
nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti
del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del
caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le
modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e 3, del
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni,
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base,
ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente
comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di
riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni
previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il decreto di cui al comma
2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. In fase di prima
applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la
valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati,
italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla
formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifi-cazioni e integrazioni.".
[12] Comma 8 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei):
"Articolo 3 (Titoli e corsi di studio). (Omissis). 8. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In
particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti
didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della
laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master
universitari di primo e di secondo livello.".
[13] Comma 9 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
(Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) reca: "Articolo
3 (Titoli e corsi di studio). - (Omissis). 9. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in
attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale,
alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di
secondo livello.".
[14] L'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni
reca: "Articolo 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Al fine di migliorare
l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono
istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire
l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento
dei corsi universitari di di durata triennale rinnovabile, è regolato da
contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato
dall'articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui
all'articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra
i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione
professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo
comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di
dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa
vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le
disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto
d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le
direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del Contratto collettivo
nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico
e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei
dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di
conferimento, revoca e verifica dell'incarico. 2. Le aziende sanitarie possono
conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al
comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n.
42, e per la professione di assistente sociale, nelle regioni nelle quali sono
emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle
attività della specifica area professionale. 3. La legge regionale che
disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti
aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.".