FINANZIARIA 2005
(testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 29 settembre 2004)
Articolo
1- Risultati differenziali del bilancio dello Stato
Articolo 2 - Limite all'incremento delle spese delle
pubbliche amministrazioni
Articolo 3 - Bilancio dello Stato
Articolo 4 - Limitazione ai pagamenti
Articolo 5 - Disposizioni sulla tesoreria
Articolo 6 -
Patto di stabilità interno per gli enti territoriali
Articolo 8 - Disposizioni in materia di finanza,
regionale
Articolo 9 - Aperture di credito
Articolo 10 - Rinegoziazione mutui
Articolo 11 - Contabilizzazione debito
Articolo 12 - Superamento della tesoreria unica e altre
disposizioni finanziarie
Articolo
14 - Oneri contrattuali
Articolo
15 - Personale a tempo determinato
Articolo
17 - Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali
Articolo
19 - Gestioni previdenziali
Articolo
20 - Trasferimenti all'INPS
Articolo
21 - Invalidità civile e asili nido aziendali
Articolo
22 - Interventi nel settore sanitario
Articolo
24 - Limiti di impegno
Articolo
25 - Attività in materia ambientale e culturale
Articolo
26 - Disposizioni in materia di protezione civile
Articolo
28 - Gestioni liquidatorie
Articolo
29 - Disposizioni varie
Articolo
30 - Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo della
Shoah
Articolo
31 - Interventi in materia di giustizia
Articolo
32 - Redditi immobiliari - Lotta al sommerso
Articolo
33 - Contrasto all’evasione in materia di Iva
Articolo
34 - Accertamento e riscossione
Articolo
35 - Demanio e patrimonio pubblico
Articolo
36 - Regimi speciali e disposizioni
varie
Articolo
37 - Fondi speciali e tabelle
Articolo
38 - Copertura finanziaria ed entrata in vigore
TITOLO 1
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
(Risultati
differenziali del bilancio dello Stato)
I.
Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di
5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini
di competenza, in 298.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.
2.
Per gli anni 2006 e 2007 il. Livello massimo del saldo netto da finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della
presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in
24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2006 e
3.176 per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 275.000 milioni di euro
ed in 230.000 milioni di euro.
Per
il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed
in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni
di euro.
I
livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e g. si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
nistrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4.
Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle
previsioni derivanti dalla non-nativa vigente sono interamente utilizzate per
la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze, connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero
riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi
indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo
I
SPESE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)
I.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 - 2007, la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco n. 1
allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT con proprio
provvedimento pubblicato nella G.U.R.I. non oltre il 31 luglio di ogni. anno,
non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni
aggiornate del precedente, anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.
2.
Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi
costituzionali, per interessi sui titoli di Stato,per prestazioni sociali in denaro
connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo
di risorse proprie.
3.
Le predette Amministrazioni, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di
cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti, con quanto
previsto nel comma I.
(Bilancio dello Stato)
i.
Al fine di assicurare . il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento
degli obiettivii di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli
stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese, aventi impatto
diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche Amministrazioni, tranne
quelli di cui al comma 2 dell'articolo ~ nonché quelli connessi ad accordi
internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di
ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento
rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio
ridotte al sensi dei decreto legge 12 luglio 2004,, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa anche
mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Per gli stanziamenti relativi
ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva
dei relativi livelli di spesa.
2.
Per il triennio 2005 - 2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei
fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non
possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2
per cento. Nei casi di straordinaria necessità e urgenza, il predetto limite
può essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Le
dotazioni indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono
rideterminate, nella medesima tabella, in coerenza con i limiti di cui al
presente articolo.
(Limitazione ai pagamenti)
I.
Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 2, per i settori di intervento di cui ai punti a), b) e e), è
garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti
beneficiari negli ammontari indicati:
a)
strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n.289, 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli
interventi di cui alle lettere b) e c) per complessivi 1.850 miliomi;
b)
fondo investimenti - incentivi alle imprese ` del Ministero delle attività
produttive, 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo
Innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui
alla lettera a);
e)
interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge I' agosto 2002, n. 166,
articolo 13 comma 1 del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 450 milioni
di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla
lettera a);
2.
Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che
gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento Politiche di Sviluppo Coesione e
al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni
sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento
aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
3.
Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al, comma 1, pari a
7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo
per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla
revisione di metà periodo, del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le
regioni dell'obiettivo prevista dall'articolo 14 del Regolamento CE 1260199, i
predetti limiti settoriali possono essere modificati con Decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le
stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di
destinare al Mezzogiorno almeno il 30% della spesa ordinaria in conto capitale.
Le amministrazioni centrali. nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei
confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica .
diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai
principi di cui al presente comma.
(Disposizioni
sulla tesoreria)
1
- A modifica di 'quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti
correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato -
fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali di cui all'articolo 2, commii 1 e 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del servizio sanitario
nazionale, le società Poste Italiane S.p.A. e Ferrovie.S.p.A., i conti
intestati all'Unione europea e quelli riguardanti interventi di politica
comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi
dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i conti
istituiti nell'anno precedente quello di riferimento - non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato
superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.
2.
1 soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle
finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze.
L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale;
l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con decreto del Ministro.
Le
eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more
del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o
derivanti da contratti perfezionati, nonché le s pese indifferibili la cui -
mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni
periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
( Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)
I.
Al fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzanoo e gli enti locali di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concorrono, in
armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle
disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2.
Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle
spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma
3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore al corrispondente
ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni
2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno
precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.
3.
Il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle
in conto capitale al netto delle:
a)
spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
spese per la sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che sono disciplinate dall'articolo Y;
e)
spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre
attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di
crediti;
d)
spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche individuate in
applicazione
dell'articolo 2.
4.
Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per
spese di investimento e nei limiti de Ile maggiori entrate derivanti da
maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali. Resta ferma
per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di
destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi
di gestione accertati nel settore sanitario.
5.
Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di
concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Istituto
nazionale di statistica.
6.
Le province e i comuni con popolazione superiore a 5. 000 abitanti sono tenuti
a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e
articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 3
coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle
finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000
e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro
il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo
trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di
inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e
delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a
5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
e le comunità montane predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di
cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente.
A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o
semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a
riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai
sensi del comma, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei
lirniti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi
annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10.
7.
Per gli enti locali di cui al comma 1, l'Organo di revisione economico -
finanziaria di cui all'articolo 234 del decreto legislativo n. 267 del 2000
verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di
competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al
Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno
definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
8.
Gli enti locali di cui al comma 1 che non hanno rispettato gli obiettivi del
patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a
decorrere dall'anno 2006:
a)
effettuare spese per a cquisto di beni e servizi in misura superiore alla
corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato
sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno
precedente' ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di
stabilità interno dall'anno 2005 il limite ècommisurato, in sede di prima
applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
b)
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c)
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
9.
La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli
obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.
10.
A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere
dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve
essere acquisita anche per l'anno, 2005 con riferimento agli obiettivi del
patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
11.
Gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è
disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa
stabiliti al comma 2.
12.
Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane
concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Pertanto le
comunicazioni previste dai commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all'UPI,
all'AINCI e all'UNCEM.
13.
Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nel confronti
degli enti ed organismi strumentali.
14.
Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, cosi come modificato ed integrato dagli articoli 1-quater e
l-quinques del decreto legge 31 marzo 2003, n- 50, convertito dalla legge 20
maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno
previsto per gli ' enti territoriali per gli anni 2005 e successivi e le altre
disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla
presente legge.
(Altri enti)
l.
Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1
dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza privatizzate, nonché
delle altre associazioni e fondazioni di diritto.. privato, possono annualmente
incrementare le proprie spese in misura non superiore al 2 per cento rispetto
al precedente esercizio. Agli enti indicati negli articoli 3, 5 e 21, nonché
all'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina
ivi prevista.
(Disposizioni in materia di finanza, regionale)
I.
Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle Regioni a statuto
ordinano per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa
sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche,
come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, viene riconosciuto l'importo annuo di euro 342,583 milioni. Detto importo
è ripartito tra le Regioni entro il M aprile 2005, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e integra
i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma, 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 come, da ultimo, modificato dall'articolo,
3, comma 2, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 - ai fini dell'aliquota
definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è
predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentarsi in sede di
Conferenza permanente Stato-Regioni.
2.
Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si
tiene altresi conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle Regioni a
statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dIcembre
2001, n. 448. Il fondo di cui al richiamato articolo 70 è soppresso.
3.
11 Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
è utilizzato anche per l'esercizio, delle funzioni conferite agli enti
territoriali ai sensi dell'articolo, 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4.
Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli
effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate
dalle regioni, antecedentemente al il dicembre 2003, in difformità rispetto a
quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresi, l'applicazione
del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni
regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione
dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del . medesimo articolo, alle
disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono
modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla
normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.
5.
Sono autorizzate, a carico di somme a, qualsiasi titolo spettanti, le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna Regione - connessi
alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni
recate dall'Articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 -
indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base della proposta presentata
-dalle Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale compensazione sarà
effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, . Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a
partire dall'esercizio 2005.
Capo
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE
(Aperture di credito)
I.
Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti
integrazioni e modifiche.:
a)
all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h)
contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;";
b)
all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a)
l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza
dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a
quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o al primo
gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre
dell'anno, può essere, anticipata al primo luglio dello stesso anno;"
c)
dopo l'articolo 205 è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo
205-bis (Contrazione di aperture di credito) 1 - Gli enti locali sono
autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di
cui al presente articolo.
2.
Le spese per investimenti finanziate con il contratto di. apertura di credito
si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso' e per
l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi
finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di
apertura di credito costituiscono - residui attivi.
Il
ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di
cui al precedente ari 203, comma 1, e ne rispetto dei limiti di cui
all'Articolo 204, comma 1 calcolati con riferimento all'importo complessivo
dell'apertura di credito stipulata.
4.
L'utilizzo del ricavato dell'operazione èsottoposto alla disciplina di cui
all'Articolo 204, comma 3.
5.
1 contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati
in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a)
la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del
contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo
rilascio da parte di quest'ufficio delle relativo delegazioni di pagamento ai
sensi del successivo ari 206. L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel
termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di
disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo
parziale;
b)
gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a
cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla
data dell'erogazione;
c)
le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi;
d)
unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortarnento e sino alla
scadenza della prima rata;
e)
deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definivi o esecutivi, secondo le norme
vigenti;
f)
deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di
credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6.
Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di
indebitamento, al monitoraggio di cui all'Articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di
attuazione, emanato con il decreto interministeriale 1 dicembre 2003, n. 389. I
modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole
operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui
alla lettera f) del precedente comma 5.";
d)
all'articoIo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
'1-bis.
A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate
congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al
rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse.
Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a
favore dell'ente 'capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di
propria competenza. Ai fini dell'applicazione del successivo comma 4, la
garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di
indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza
dell'ente stesso.".
2.
Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 non si applica il principio di
accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3 e 211, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3
All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
sono soppresse le parole "e contrarre mutui", e le parole "o
dell'accensione".
(Rinegoziazione mutui)
1.
Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti
locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali,
alla conversione dei mutui con oneri' di ammortamento anche parzialmente a
carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla
rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di
condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario
delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di
rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni che non potranno
in nessun caso essere comprese nel piano di ammortamento. In caso di mutuo a
tasso fisso, per la verifica- delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o
l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si
attivano allorché il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del
mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
2.
Gli stanziamenti di bilancio previsti per il Pagamento dei mutui con oneri
integralmente 0 parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente
adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni
di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.
3.
Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dal commi 1 e 2 l'ente pubblico è
tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dal perfezionamento delle operazioni di
cui al comma 1, all'Amministrazione statale interessata, la relativa
documentazione: contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso
4.
In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale
in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione
venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa un'operazione
di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo
2 del decreto ministeriale 1/12/2003, n. 389, pubblicato sulla gazzetta ufficiale
del 4 febbraio 2004, n.28.
(Contabilizzazione debito)
I.
Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli
obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di
ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bòlzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero
carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.
2.
Per le stesse finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli enti pubblici
diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio
dell'Amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di
ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia
destinato ad un'Amministrazione pubblica diversa. L'Amministrazione pubblica
beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano
corrisposte agli istituti finanziatori da un'Amministrazione pubblica diversa,
iscrive il ricavato del mutuo Pelle entrate per trasferimenti in conto capitale
con vincolo di destinazione agli investimenti. L'Istituto finanziatore,
contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia
all'Amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento
che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le
accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra
i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione
contabile dell'operazione.
2.
Le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
(Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie)
I.
Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria
unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con
proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e
tre università nei quali durante l'anno 2005, i trasferimenti statali e le
entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti.
L'individuazione
degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la
rappresentatività per aree geografiche; gli enti, sono comunque individuati tra
quelli che possono collegarsi, tramite ' i loro tesorieri, al sistema
informativo, delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE - istituito ai sensi
dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con il
predetto decreto vengono altresi definiti i criteri, le modalità e i tempi
della sperimentazione. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione
può esser 1 e estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
2.
L'Articolo 213 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal
seguente:
1
"1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il
servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e
con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di
quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione,
ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'Articolo 226.
2.
La convenzione di tesoreria di cui all'Articolo 210 può prevedere che la
riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possano essere effettuati,
oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3.
Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici
interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad
effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi
sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di cui. al
successivo Articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in
relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella
~. predetta convenzione di tesoreria.".
4.
Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione della attività
amninistrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto con il Ministro dell'economia. e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione
della gestione finanziaria degli Uffici all'estero.
(Disposizioni
in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di
calamità naturali)
I.
Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio
per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro danni,
l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 3, lett. b) e c), del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo d solidarietà nazionale -
interventi indennizzatori viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo èdestinato agli interventi
agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro danni in
agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3,
lett. a) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà
nazionale -incentivi assicurativi
2.
All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è
sostituito dal seguente: "Per la dotazione finanziaria del 'Fondo di
solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui'
all'articolo 1, comma 3, lett. a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lett. f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per
la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi
indennizzatori destinato agli interventi di cui. all'articolo 1, comma 3, lett.
b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile,
cosi coni e determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito
annualmente dalla legge finanziaria".
3.
Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo
per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'ISMEA, ai sensi
dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
incrementata di euro 50 milioni."
Capo
III
INTERVENTI
IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
(Oneri
contrattuali)
I.
Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
'20 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contraffazione collettiva nazionale
previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di
56 milioni di euro.
2.
Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in
regime di diritto pubblico sono micrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22
milioni di euro di cui 20 milioni di euro per il personale delle forze annate e
dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 3. Le
somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n.468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,
n. 362.
4.
Per il personale dipendente dalle amniniistrazioni diverse da quelle statali
trova applicazione l'Articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
5.
In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo
provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano
individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei
fattori incrementali della spesa di personale delle Pubbliche Amministrazioni.
(Personale a tempo determinato)
I.
Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o. con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le
stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo
determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005,
assunto ai sensi della Legge 5 aprile 1985 n. 124, non può superare quella
sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al
presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale
infermieristico del servizio sanitario nazionale. Le limitazioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le rególe
del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore.
2.
1 Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e
l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre
2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato,
prorogati ai sensi dell'articolo comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n.
^250. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato al sensi dell'articolo 47,
comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
3.
Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 1 contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'I.N.P.S., dall'I.N.P.D.A.P.
e dall'I.N.AIL già prorogati ai sensi dell'Articolo1 del decreto legge 28
maggio 2004, n. 136 convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri
continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.
4.
L'Agenzia per la protezione dell'ambiente dei servizi tecnici (APAT) -può
continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio
nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra
forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla
predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio
dell'Agenzia.
5.
Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti
di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione
di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31
dicembre 2005.
6.
Per l'anno 2005 per gli Enti di ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS),
l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale
Italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),
nonchè per le Università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono
fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di
progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi
anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento degli Enti o del Fondo di finanziamento degli Enti o
del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.
7.
1 comandi del personale delle Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato, di cui dall' articolo 3, comma 64 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
(Prosecuzione di lavori socialmente utili presso gli istituti
scolastici ed altre disposizioni in materia di organizzazione scolastica)
I.
Per la proroga delle attività di cui al comma 7 dell'articolo 50 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni
di euro.
2.
Per l'anno scolastico 2005/2006,. la consistenza numerica della dotazione del
personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella
complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno
scolastico 2004/2005 3. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola
primaria è impartito dai docenti della classe m possesso dei requisiti
richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in
possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua
straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia
possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto-
Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi
di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio
del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti
privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera 4. A
partire dall'anno scolastico 2005 - 2006, al fine di ampliare la disponibilità
e fruibilità a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da
parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo
scolastici possono essere prodotti in via sperimentale ai fine della loro
adozione e nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione di cui al decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e negli istituti di istruzione secondaria
superiore, nella doppia versione, a stampa, e "on-line" scaricabile
da intemet.
5.
1 libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazione nazionali
dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o in sezioni tematici
assestanti corrispondenti ad unità di apprendimento", di costo contenuto e
possibilità di successivi arricchimenti e aggiornamenti. Essi sono composti in
materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato dagli alunni.
6.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con
decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri
di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi nelle due versioni di cui al
comma 4, assicurando comunque il compenso per il diritto d'autore e la
copertura dei costi di produzione.
7.
A decorrere dall'anno scolastico 2005 2006, i dirigenti scolastici adottano le
disposizioni organizzative idonee a consentite la conservazione, presso la
scuola, di libri e del restante materiale didattico in uso agli studenti.
(Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali)
1.
Per il triennio 2005 - 2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 1652 e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque
divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
2.. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 è inserito il seguente.
"
1 -bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia
e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro
dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significaiivamente
rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati
o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze può intervenire nel processo ai sensi
dell'articolo 105 c.p.c..".
3. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto
il seguente:
"63-bis.
L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amninistrazioni ARAN
può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle 'dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2 e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e
l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative
al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline
ordinamentale e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato
anche attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze.".
(Riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dall'inquinamento
marino e di energie rinnovabili)
I.
Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale
in materia di lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica
per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui
all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è abolita e
sostituita, a decorrere dal I' gennaio 2005 dalla Segreteria tecnica per le
azioni nazionali ed internazionali materia di inquinamento marino accidentale e
per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in. carico
quattro anni e i membri possono essere rinnovati.
2.La
Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione Protezione della Natura
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un
numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e
sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle
politiche del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio per quanto
concerne la fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di
sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle vane
commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione ovvero in
preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime
materie. Fornisce, altresi, al competente Direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio elementi tecnici in merito alle
attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.
.
3.
Nei limiti dello stanziamento di cui all''Articolo 16, comma 6, deldecreto
legislativo 29 dicembre
2003
n. 387, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con
il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore
della
presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell'Osservatorio
nazionale sulle
fonti
rinnovabilie l'efficienza negli usi finali dell'energia.
Capo
IV
INTERVENTI
IN MATERIA
PREVIDENZIALE
E SOCIALE
(Gestioni previdenziali)
L
L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3 lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni. e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997 n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:
a)
in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,
nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b)
in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005- in 15.740,39 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di
curo per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3.
1 medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di
euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici anteriormente al 1 gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,36 milioni di curo e di 54,78 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
(Trasferimenti all'INPS)
1- Ai fini
della copertura dei maggiori ori derivanti dall'assunzione, a carico del
bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione cui all'articolo 37
della legge 9 marzo 1989, 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti
l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,8 milioni di euro, sono utilizzate:
a)
le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'Inps ai sensi dell'articolo
35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione
sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro
complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle
predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge 448 del 1998, per un ammontare complessivi
non superiore a 5.700 milioni di euro;
b)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003,
trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri
per prestazioni provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in
eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto
legge 14 marzo 2003, n. 73, convertito in legge 10 giugno 2003, n. 133, per un
ammnontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c)
le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in
quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
-
finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui
all'articolo 3, comma 14, della citata legge n.448 del 1998, per un ammontare
complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
-
finanziamento degli oneri per
pensionamenti
anticipati di cui all'articolo 8 della legge 19 luglio.1994, n.451 e
all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare
complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
-
finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di handicap grave di
cui all'articolo 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000, per un ammontare
complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
-
finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari
a 10,97 milioni di euro.
2.
Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sulle
gestioni dell'Inps interessate è definito con la procedura di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.
Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per
erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e
sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 19.98 n.
112, valutati in 1326 milioni di euro per l'esercizio, 2004 e 827 milioni di
euro a decorrere dal 2005:
a)
per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di
euro, le risorse derivanti da:
i
minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti
disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
-
i minori oneri. accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la.
tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di curo;
-
i minori oneri accertati nell'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori
di handicap grave e contribuzione figurativa in
favore
di sordomuti ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di
euro;
-
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415 e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il
finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
b)
a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
-
i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n...448,, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
-
i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni
di euro;
-
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il
finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in, materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
(Invalidità
civile e asili nido aziendali)
L L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra
nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità
civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita
la data di effettivo esercizio da parte dell'INPS delle funzioni trasferite e
sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il
trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici
non economici, in cui il personale trasferito dovrà confluire. A seguito del
trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni
organiche , del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse
sono trasferite all'I.N.P.S..
4. Sino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta
fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito , con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n.326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore della presente legge e la data di effettivo esercizio da
parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del
Ministero del] ' economia e delle finanze è assunta, ai sensi del predetto
articolo 42, comma 1, del decreto-legge n.269 del 2003, da propri funzionari
ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6.
Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato per l' anno 2005,
di 10 milioni di euro.
CAPO
V INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
(Interventi nel settore sanitario)
I.
Per garantire, il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo
Stato, è determinato in milioni di euro per l'anno 2005, ......... milioni di
euro, per l'anno 2006 e ..........milioni di euro per l'anno 2007. I predetti
importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni indicati a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per
l'ospedale "Bambin Gesù".
2.Resta
fermo l'obbligo in capo all'Agenzia del farmaco di garantire per la quota a
proprio carico, ai sensi déll'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il
livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente.
Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della Salute al Direttore
dell'Agenzia è incluso il conseguirnento dell'obiettivo del rispetto del
predetto livello della spesa farmaceutica.
3.
L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto
disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'Accordo Stato-Regioni
dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a
decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di un specifica Intesa tra Stato
e Regioni ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, che contempli ai fini dei contenimento della dinamica dei costi:
a)
gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b)
ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria
nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario;
c)
la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante
rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al
ricovero diurno;
d)
il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di
quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore,
secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non
sia superiore, a decorrere dal 2005 al 2 per cento annuo rispetto ai dati
previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali
costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
e)
in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di
programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento
netto delle Amministrazioni, l'equilibrio economico- finanziario delle proprie
aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo
annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale
della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle
Amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure
per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero
situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.
4.
Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la Regione, ove si
prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio,
adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto
trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono
stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con
la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003), n.
131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la
Regione non adempia, entro i successivi 30 giorni il Presidente della Regione,
in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio d'esercizio consolidato
del Servizio Sanitario Regionale. al fine di determinare il disavanzo di
gestione ed adotta i necessari provvedimenti.
5.
In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3 è precluso
l'accesso al maggior finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con
conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
6.
La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 4 e 5, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo
che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico,
nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui
alla intesa prevista dal presente articolo. La sottoscrizione dell'accordo è
condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del
maggior finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente
alla verifica della effettiva attuazione del programma.
7.
Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma di
1.000
ma
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006
e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento all regioni
resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3, anche,
rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico
sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre
200-1, n. 326, in particolare, per il 5 per cento dei predetti importi. al
rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione per il restante 50 per
cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso.
8.Al
fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del
finanziamento a carico dello Stato:
a
) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle
finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni
a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma
1, al netto di quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle contabilità
speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere
presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento
delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento
della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla
deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate
proprie regionali.
b)
per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di
finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE
per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle e delle
partecipazioni delle medesime regioni
c)
all'erogazione dell'ulteniore 5 per cento o al ripristino del livello di
finanziamento previsto dall'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno
2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, ne
confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli
adempimenti di cui ai commi 3e 7;
d)
nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto
delPresidente del Consiglio dei Ministri di cui al comrna 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'Intesa
di cui. al comma 3, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto di riparto
per
l'anno 2004 in base alla deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base
annua a decorrere dal 2005;
e)
sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni Der gli esercizi successivi.
(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al
divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi
predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime)
I.
Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste
dall'articolo- 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del
dieci per cento;
2.
1 proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare
inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
da organi statali affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per
essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi
conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi capitoli di
spesa del Ministero della salute per iI potenziamentoo degli organi ispettivi e
di controllo, come pure per la realizzazione di campagne di informazione e di
educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle
patologie ad esso correlate.
3.
Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole Regioni,
ai sensi degli articoli 17, terzo comma e 29, terzo comma della legge 24
novembre 1981, n. 689, ,dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma
1, accertate dagli organi regionali, come tali ad esse direttamente attribuiti.
CAPO
VI
FINANZIAMENTO
DEGLI INIVESTIMENTI
(Limiti di impegno)
I.
Sono autorizzati nel triennio 2005-2007 i limiti di impegno di cui alla tabella
I, allegata alla presente legge, con la decorrenza è l'anno terminale ivi
indicati.
(Attività
in materia ambientale e culturale)
I.
Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'amblente e della tutela del
territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
progetto Scegli-Italia è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per
ciascuno degli
anni
2005 e 2006.
2.
Per l'utilizzazione delle n'sorse da assegnare alla Società per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo Arcus Sp.a. - ai sensi del comma 4
dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005,
continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 marzo
2004, n. 72 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.
3.
Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio, per lo svolgimento
delle attività in materia di difesa del' suolo, di cui al regio decreto 25
luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al decreto
del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1955, n. 1534 e alle leggi 1 gennaio
1963, n366, 3 agosto 1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183 e 28 dicembre 2001,
n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto
idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale di Società per azioni già
esistente, controllata direttamente o indirettamente dallo Stato, con la quale
stipula apposita convenzione.
4.
Al fine di ottimizzare: le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle
attività di cui al comma 3, e di uniformare le relative procedure di spesa, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e
della tutela del tem. tono e dell'economia e delle finanze, con uno o più
decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse
finanziarie.
(Disposizioni
in materia di protezione civile)
I.
Al fine di garantire adeguati. tempestivi ed uniformi livelli di
soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili
privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distratti da calamità
naturali, rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b) del presente comma,
con regolamento, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con i Ministri delle attività. produttive e dell'economia e delle
finanze, _sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, sono dettate disposizioni dirette a prevedere
l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a
definrne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei
seguenti criteri:
a.
estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità
naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad
uso abitativo contro l'incendio, nonché graduale estensione dell'obbligo
assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto, con
esclusione dei fabbricati abusivi;
b.
copertura dei rischi derivanti dalle seguenti tipologie di calamità naturali:
terremoti, . maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici;
C.
copertura dei danni che presentino le caratteristiche di catastrofalità
stabilite per ciascuna delle tipologie di cui alla lettera b) dal Dipartimento
della protezione civile sulla base delle proposte formulate dalla Commissione
nazionale dei grandi rischi;
d.correlazione
dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del
territorio nei diversi settori;
e)
definizione dei parametri cui far riferimento per la determinazione del valore
di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di
metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per
l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;
f)
previsione di franchigie e limiti di indennizzo;
g)
esclusione dell'intervento statale per danni subiti da fabbricati non
assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche
con reddito ai fini IRPEF superiore a soglie da determinare allo scopo;
h)
definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischi, prevedendo, in
via transitoria, in ragione della particolare rilevanza degli interessi
nazionali coinvolti e della innovatività della disciplina, nonché in
considerazione della peculiare natura dei rischi, la costituzione di un unico
consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione nel quale
confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori aderenti al consorzio e
riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;
i)
previsione delle modalità di intervento del consorzio riassicurativo;
l)
previsione delle modalità di intervento dello Stato a garanzia delle attività
consorzio riassicurativo;
m)
incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza del
gettito;
n)
previsione di un regime applicativo transitorio.
2
. Per i fini di cui al comma 1, lettera 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni
di euro per l'anno 2005 per
l'istituzione
presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo di
garanzia.
(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle
tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso larga
banda ad internet e lo sviluppo delle comunicazioni)
I.
Il Fondo di cui all'Articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289,
è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri denominato 'PC ai giovani", diretto ad incentivare
l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i
giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino
all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione
del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai, sensi dell'Articolo 27,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2.
1 benefici di cui all'Articolo 4, comma 11, della legge 26 dicembre 2003, n.
250, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto
attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.
3.
1 dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal
computer usufruendo di una riduzione di costo, ottenuta in esito ad una
apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore
informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP S.p.A.)
4.
La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 legge 23 dicembre 1996, n.
662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27/06/2004, èintegrata della
somma di quaranta. milioni di curo ' per l'anno 2005, quaranta milioni di euro
per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007.
5.
L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La
misura del contributo è fissata in euro 120,00.
6.
L'intervento di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 èrifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di
euro. La misura del contributo fissata in euro 50,00 elevata ad euro 75,00
qualora l'accesso alla rete da parte dell'utenti ricada all'interno delle aree
di cui agli Obiettivi 1 e 2
7.
Il contributo dello Stato alla Fondazione: Ugo Bordoni (FUB) previsto dal comma
5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n 3 è rinnovato, per il
triennio 2005-2007, per l'importo di 5 milioni di euro annui.
euro
annui.
CAPO
VII
ALTRI
INTERVENTI
(Gestioni liquidatorie)
1.
Gli immobili di cui all'Articolo 9 conima I bis, lett. a) del decreto legge 15
aprile 2002 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112 - ivi compresi quelli individuati dal Decreto Dirigenziale del 10 giugno
200-3, pubblicato sulla G.U. n. 150 dell'1 luglio 2003 - possono essere
alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già
affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto
previsto dall'Articolo 9, comma 1-bis, lett. c) del medesimo decreto legge.
2.
All'Articolo 9 del. decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nel comma 1-bis lett. c), all'inizio del secondo periodo, dopo il termine
"La società", la locuzione "si avvale ..." è
sostituita
con "può avvalersi anche ..."; b) nel comma 1 -bis lett. c), dopo il
secondo periodo è inserito il seguente : "E'’ altresi, facoltà della
società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti.".
3.
Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma l-ter dell'Articolo 9 del
decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui
al comma 1-bis lett. e) del medesimo Articolo 9 del già citato decreto legge
632/02, convertito, con modificazioni, dalla legge 112102, esercita ogni potere
finora attribuito all'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti
Disciolti.
4.
L'Ufficio stralcio di cui all'art 119 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e del
D.P.C.M. 24 marzo 1979 è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente
alle Regioni interessate.
(Disposizioni varie)
I. L'Articolo 5 - comma 6 - della legge 6 febbraio 1985, n. 15 è
soppresso e sostituito dai seguenti:
"6 - le sedi all'estero sono autorizzate a conservare nei conti
correnti valuta Tesoro una somma massima pari al 30% delle giacenze esistenti
sugli stessi alla data del I' gennaio 2005. La relativa eccedenza,
compatibilmente con le disposi:ioni valutarie locali, dovrà essere versata
entro il 28 febbraio.2005 all'entrata dello Stato.
7 - con cadenza mensile, ed entro il decimo giorno del mese successivo
a quello di riferimento, le sedi all'estero provvederanno a versare
all'entrataa dello Stato le eventuali eccedenze rispetto all'importo che
residua dopo il versamento di cui al comma 6. Di tale versamento sarà dato
conto nella situazione mensile di cui all'Articolo 6, comma 4, del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2003, attuativo del D.P.R. 15
dicembre 2001, n. 482. -.
2. 1 conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le sedi estere
esistenti in Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea sono soppressi e la
relativa giacenza è acquisita all'entrata dello Stato entro il 28 febbraio
2005. Successivamente alla chiusura di tali conti correnti tutte le entrate
erariali di cui all árt. 5, comma 2, della legge 1511985 realizzate nei Paesi
dell'Unione Europea sono versate direttamente ai competenti capitoli di entrata
dello Stato.
3. Nelle more della definizione delle operazioni di chiusura di cui
all'Articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 6 agosto
200.3, dei conti di Tesoreria n. 20200 e 3542,intestati al Ministero Affari
Esteri, un importo
pari all'80% della giacenza di detti conti è acquisito all'entrata
dello Stato. Le operazioni .
di
chiusura dei suddetti conti dovranno comunque essere completate entro iI
31dicembre 2005.
4.
Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito
da seguente:
"Le
somme di cui al comma 38, lettera b) afferenti all'Autorità per le
telecomunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono versate
direttamente ai bilanci dei predetti enti".
5.
Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziate su un unico
capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base.
6.
L'articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal
seguente:
"5.
1 criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono
stabiliti con deliberazione dei Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sentita -la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e
forestali.".
7.
Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre
2003, n 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi
61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle
attività di cui al comma 8. Il relativo riparto è stabilito con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze
8.
Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in
materia di internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tal fine
il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con
le Università e le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi
della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
9.
Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di curo per
provvedere ad eventuali emergenze connesse con proroga delle missioni
internazionalili di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utllizzo del Fondo
e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo
della Shoah)
I.
I beni culturali immobili e mobili dello Stato, per l'uso dei quali attualmente
non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono
essere, dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal
competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna
a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro 'e conservazione
indicati dal predetto ufficio.
2.
Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal
concessionario dello stesso canone per il restauro entro il limite massimo del
canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da
parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione
o in apposita convenzione unita all'atto stesso.
3.
1 beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono
individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su
proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del
concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
4.
E autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per la
realizzazione della sede del Museo della Shoah di cui alla legge 17 aprile
2003, n. 91.
(Interventi in materia di giustizia)
I.
All'art 10, comma 4 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 le parole "il
processo di valore inferiore a euro 1.100 sono soppresse.
2.
1 commi 1 e 2 dell'Articolo l3 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 sono
sostituiti dai seguenti: '1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti
importi:
a)
euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e
per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di
cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c)
euro 170 per i processi di valore superiore a, 5.200 e fino a euro 26.000 e per
i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del
giudice di pace;
d)
euro 340 per i processi di valore superiore a 26.000 e fino a euro 52.000 e per
i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e)
euro 500 per processi di valore superiore a 52.000 e fino a euro 260.000;
f)
euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g)
euro 1. 110 per i processidi valore superiore a curo 520.000;
3.Per
i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200.
Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro
120,00.
4.
L'Articolo 46, comma 1 della legge '30 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal
seguente:
'I.
Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non
eccede la somma di euro 1.0333,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relátivi
sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli
importi previsti dall'Articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 3 0.5.2002".
5.
Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate
al. bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero della Giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per
l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
6.
All'articolo 11, della legge 21 novembre 1991, n. 374, in fine, è aggiunto il
seguente comma: "4.- ter Le indennità previste dal presente articolo non
possono superare in ogni caso l'importo di euro 7.700 mensili. ". La
disposizione del presente si applica anche ai giudici tributari.
7.
All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, le parole: "nove anni",, sono sostituite
dalle seguenti: "undici anni".
8.
1 veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di
provvedimenti di sequestro dell'autorità - giudiziaria, anche se non
confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante
cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti
condizioni:
a)
siano ritenute cessate, con provvedimento dell'autorità giudiziari, da
comunicarsi all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano
motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;
b)
siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di
interesse storico e collezionistico;
C)
siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del I' luglio 2002.
d)
siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla
restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia
provveduto al ritiro.
9.
La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato
di conservanone, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla
segreteria nel quali i veicoli sono individuati seconde, il tipo, il modello ed
il numero di targa o di telaio.
10.
All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procede una
commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali dei minorenni,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della Giustizia di
concerto con le altre amministrazioni interessate
11.
L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente
del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale
risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.
12.
E provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che aveva
disposto il sequestro.
13.
Il provvedimento è altresi comunicato al pubblico registro automobilistico
competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative
iscrizioni.
14.AI
custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui agli articoli 59 e 276
del D.P.R. n. 115 del '20 maggio 2002, un importo complessivo forfettario,
comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia,
come di seguito:
a)
euro 6,00 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;
b)
euro 24,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi
di massa complessiva inferiore a 3, 5 tonnellate, per le macchine agricole ed
operatrici,
c)
curo 30,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi
di massa complessiva superiore a 3, 5 tonnellate.
15.
Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni anno o
frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale
intervenuta prescrizione delle somme dovute.
16.Le
somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a
decorrere dall'anno 2006.
17.
Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse
ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai
custodi, si applicano, qualora esse concemano veicoli in possesso dei requisiti
cui al comma 6, le disposizioni che precedono.
18..
All'Articolo 82, comma 1, del D.P.R. 30.5. 2002, n. 115 le parole "e
previo parere del consiglio dell'ordine" sono soppresse.
19.
L'articolo 30 comma 1 del D.P.R. n. 115 del
30
maggio 2002 è sostituito dal seguente:
'1
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa
istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti,
le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione
eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo
forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti
dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito
dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533 e in quelli in cui si
applica lo stesso articolo.".
20.
La tabella, contenuta nell'allegato n. 1 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 è
abrogata.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Redditi immobiliari.
Lotta al sommerso
1.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, primo comma:
1)
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) denunce di inizio
attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi di
costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti,
agli esecutori e ai progettisti dell’opera."; 2) nella lettera g-ter),
dopo le parole: "contratti di somministrazione di energia elettrica",
sono aggiunte le seguenti: "di servizi telefonici, di servizi idrici e del
gas,"; b) all’articolo 7:
1)
nel primo comma, le parole:
"Gli
uffici pubblici devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie
riguardanti gli atti di cui alla lettera g) dell’articolo 6." sono
sostituite delle seguenti: "Gli uffici pubblici devono comunicare
all’anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle
lettere e-bis) e g) dell’articolo 6."; 2) nel quinto comma, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Al fine dell’emersione delle attività
economiche, con particolare riferimento all’applicazione dei tributi erariali e
locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati
catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza.";
3) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del
risparmio, nonché e ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto
disposto dalla lettera g-quater) del primo comma dell’articolo 6 per i soggetti
non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati
identificativi, compreso il Codice fiscale di ogni soggetto che intrattenga con
loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di natura
finanziaria."; 4) l’undicesimo comma è sostituito dal seguente: "Le
comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono
trasmesse esclusivamente per via telematica.
Le
modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del
formato dei dati sono definite in provvedimento del direttore delle agenzie
delle Entrate."; 5) nel dodicesimo comma, le parole: "il ministro
delle Finanze " sono sostituite dalle seguenti:
"il
direttore delle agenzie delle Entrate".
2.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, quinto
comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.
605,
come modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 1, a decorrere dal 1°
aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati
identificativi catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti;
per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti
soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto
stesso.
3.
Con provvedimento di concerto dei direttori delle agenzie delle Entrate e del
territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano
univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di
cui al comma 9.
4.
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone
comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1998, n. 138 e il
corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’Ici, si
discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle
microzone comunali, è richiesta dai Comuni agli Uffici provinciali dell’agenzia
del Territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di
mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui
al comma 8. L’agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del Comune e verificata
la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con
provvedimento del direttore dell’agenzia del Territorio.
5.
I Comuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero
la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la
presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento emanato
con decreto del ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai
soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici
provinciali dell’agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non
ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, Gli Uffici
provinciali dell’agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato
ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate,
notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
Si
applicano le sanzioni previste dall’articolo 31 per le violazioni dell’articolo
28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
6.
Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della
notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 5, producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dal 1° gennaio
dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della
denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero dal
1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune.
7.
Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista
dall’articolo 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n.
652,
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1939, n.
1249,
come successivamente integrato e modificato, e da ultimo variati dall’articolo
8, comma 1, del decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito con legge
27 novembre 1989, n. 384, sono elevati rispettivamente a euro 258,00 e a euro
2.066,00.
8.
Il direttore dell’agenzia del Territorio stabilisce con suo provvedimento,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le modalità tecniche e
operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
9.
Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è
aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall’1 gennaio 2005, per gli
immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può
in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della
repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni
modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che
risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio con i dati
forniti dall’agenzia del Territorio, secondo modalità d’interscambio stabilite
con provvedimento del direttore della predetta agenzia, sentita la conferenza
Stato-città e autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali,
gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie
catastale, i soggetti di cui all’articolo 63, se intestatari catastali,
provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all’Ufficio provinciale
dell’agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile,
secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del ministro
delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, al
comune, della consistenza di riferimento.".
10.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131,
e successive modificazioni e integrazioni, dopo l’articolo 52 è aggiunto il
seguente:
"52-bis
- Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione - 1. La
liquidazione dell’imposta complementare di cui al precedente articolo 42, comma
1, è esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo a immobili,
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in
misura non inferiore al dieci per cento del valore dell’immobile determinato ai
sensi dell’articolo 52, comma 4. Restano comunque fermi i poteri di
liquidazione dell’imposta per le annualità successive alla prima.".
11.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e
successive modificazioni, dopo l’articolo 41-bis è aggiunto il seguente:
"41-ter
- 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 32, comma 1, numero 7), 38,
40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti
da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al
maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del
quindici per cento e il 10 per cento del valore dell’immobile.
2.
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si
presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di
locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso
del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del
reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore
dell’immobile.
3.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile è determinato ai sensi
dell’articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n.
131,
e successive modificazioni e integrazioni.".
12.
Le disposizioni degli articoli 52-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n.
31,
e 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotti, rispettivamente, dai commi 1 e 2, non trovano applicazione nei
confronti dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati o
rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
13.
Il modello di dichiarazione di cui all’articolo 12 del decreto legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191,
approvato con decreto interdirigenziale del ministero dell’Interno e
dell’agenzia delle Entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità
telematica, della predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche
avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché degli uffici dell’agenzia delle
Entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con
la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che
provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento.
L’agenzia
delle Entrate, secondo intese con il ministero dell’Interno, ordina i dati
contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al
predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di
cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto legge n. 191 del 1978 tiene
luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.
14.
L’obbligo di comunicazione di cui al comma 13 trova applicazione anche nei
riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione
nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessione di cui i
predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero
assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse
dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese.
In caso di violazione dell’obbligo di cui al precedente periodo, si applica la
sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell’articolo 12 del decreto
legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in
cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell’agenzia
delle Entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un
mese della loro attività.
15.
I contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di
godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati
sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
Contrasto all’evasione in materia di Iva
1.
Nell’articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole "a lire 50 milioni "
sono sostituite dalle seguenti: "a euro 10.000".
2.
All’articolo 8-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e successive modificazioni:
a)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis.
Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai
precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti titolari di
partita Iva nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno cui si
riferisce la comunicazione nonché l’elenco dei soggetti titolari di partita Iva
da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere indicato
l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note
di variazione, con l’evidenziazione dell’imponibile, dell’imposta nonché
dell’importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati
dagli obblighi previsti dal presente comma i contribuenti esonerati
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi del precedente
articolo 8, comma 1. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle
Entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati gli elementi
informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le
modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli
stessi."; b) il comma 6, è sostituito dal seguente: "6.
Per
l’omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l’invio degli
stessi con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni
previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.".
3.
All’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
n. 358, come modificato dall’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 luglio 2004, n.
224,
è aggiunto il seguente comma: "1-ter. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 53, comma 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
con modificazioni nella legge 26 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta
trasmettono attraverso lo sportello telematico dell’automobilista di cui al
comma 1, entro il termine di 15 giorni dall’acquisto, il numero identificativo
intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti
l’immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio
degli autoveicoli, motoveicoli e i loro rimorchi acquistati. La comunicazione è
altresi effettuata, entro il termine di 15 giorni dalla vendita, anche in caso
di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.".
4.
Con decreto del Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e
del Direttore dell’agenzia delle Entrate sono stabiliti i contenuti e le
modalità delle comunicazioni di cui al comma 3.
5.
Con la convenzione prevista dell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura
di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate delle informazioni inviate
dai soggetti di imposta ai sensi del comma 3.
6.
Nell’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n.
746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è
aggiunto il seguente periodo:
"Nella
prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all’agenzia delle
Entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese
successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.".
7.
Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare
secondo quanto disposto dall’articolo 63, comma 2 e comma 3, primo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’agenzia
delle Entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia
di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle dichiarazioni,
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
ricevute.
8.
All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma
4 è inserito il seguente: "4-bis. È punito con la sanzione prevista nel
comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti,
la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo,
del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17,
o la invia con dati incompleti o inesatti.".
9.
Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n.
17,
inserito dal comma 6, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile
in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà
della dichiarazione ricevuta.
10.
Il Direttore dell’agenzia delle Entrate determina, con suo provvedimento, i
contenuti e le modalità della comunicazione di cui al comma 6.
11.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l’articolo 60, è aggiunto il seguente: "Articolo 60-bis (Solidarietà nel
pagamento dell’imposta) 1. Con decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze, su proposta degli organi competente al controllo, sulla base di
analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali
operano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2.
In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a
cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto
agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al
pagamento della predetta imposta.
3.
L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare
che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o
situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche
disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento
dell’imposta.".
Articolo
34
1.
A decorrere del periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005, è introdotto
l’istituto della pianificazione fiscale concordata cui possono accedere i
titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni. L’adesione
alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un
triennio, della base imponibile caratteristica dell’attività svolta e comporta
la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell’amministrazione
finanziaria.
2.
Non possono aderire alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d’impresa
e gli esercenti arti e professioni che:
a)
si sono avvalsi dei regimi forfettari di determinazione dell’imponibile o
dell’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003; b) non
erano in attività al 1º gennaio 2002; c) hanno dichiarato ricavi e compensi di
importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui
all’articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e) del Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni; d) hanno omesso la presentazione
della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d’imposta
in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.
CONTINUA
A PAG. 29
>>>>>>>>>>>>>>>>>> 3.
L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l’accettazione di
importi, proposti a ogni contribuente dall’agenzia delle Entrate, che
definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività
svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di
carattere straordinario.
4.
La proposta individuale è formulata sulla base di elaborazioni operate
dall’anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell’applicazione
degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per
distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi
di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
5.
L’adesione della proposta è comunicata dal contribuente entro trenta giorni dal
suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresi definita
in contraddittorio con il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate,
esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una
evidente infondatezza della stessa, sulla base dell’esistenza di:
a)
significative variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio
dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della
proposta; b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta
divergenti sensibilmente, all’atto della definizione.
6.
Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito
caratteristico d’impresa o di arti o professioni:
a)
sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base
delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; b) esclusa
l’aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini dell’Ire,
nonché quella applicabile ai fini Ires, sono ridotte di 4 punti percentuali,
per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; c) è esclusa
l’applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato
eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su
base volontaria.
7.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare degli eventuali
maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle
scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media
risulante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita
di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari
dichiarato.
8.
Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri
spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli
articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3),
del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
9.
In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella
dichiarazione dei redditi, l’agenzia delle Entrate procede ad accertamento
parziale in ragione del reddito oggetto dell’accordo nonché, per l’imposta sul
valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o
compensi caratteristici a base dell’accordo, salve le ipotesi di documentati
accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
10.
L’inibizione dei poteri di cui al comma 6, lettera a), e 8 non opera qualora
sia constatata l’emissione o l’utilizzo di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti.
Nei
confronti dei medesimi soggetti non operano i benefici di cui al comma 6,
lettere b) e c).
11.
Con regolamento del ministero dell’Economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione
fiscale concordata, sono definite le modalità di attuazione dei criteri di cui
al comma 4 e sono emanate le relative norme di attuazione; con il medesimo
regolamento, ai fini della progressiva entrata a regime della pianificazione
fiscale concordata, sono altresi individuate le categorie di contribuenti che
possono definire i redditi mediante la esclusiva accettazione degli importi
proposti per uno o due periodi d’imposta.
12.
Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sono definite le
modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al
contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nonché le modalità di adesione.
13.
Gli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto
1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
sono soggetti a revisione, sentite le assocazioni professionali e di categoria
ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 62-bis, entro il quarto anno
successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero
dell’ultima revisione del medesimo; in ogni caso le risultanze degli studi di
settore sono aggiornate ogni anno, con provvedimento del direttore dell’agenzia
delle Entrate, sulla base delle elaborazioni dell’Istat che individuano, in
relazione ai dati di contabilità nazionale, indici differenziati per settore,
territorio e dimensione dei soggetti interessati. Tali indici sono forniti
dall’Istat all’agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio di ciascun anno;
il provvedimento del direttore della predetta Agenzia è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo dello stesso anno e ha effetto con
riferimento ai redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno
precedente.
14.
Negli articoli 32 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 51 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono, rispettivamente:
a)
al primo comma, numero 5), dopo le parole "richiedere", "possono
essere richiesti" e "devono essere fornite" sono inserite le
seguenti:
"anche
telematicamente"; al primo comma, numero 7), dopo le parole
"richiedere", "possono essere richiesti" e "deve
essere inviata " sono inserite le seguenti: "anche
telematicamente"; b) al secondo comma, numero 5, dopo le parole
"richiedere", "possono essere richiesti" e "devono
essere fornite" sono inserite le seguenti: "anche telematicamente
"; al secondo comma, numero 7), dopo le parole "richiedere",
"possono essere richiesti" e "deve essere inviata" sono
inserite le seguenti:
"anche
telematicamente".
15.
Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell’istituto della
pianificazione fiscale concordata, nel primo periodo del comma 1 dell’articolo
41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni:
a)
le parole da "gli uffici delle imposte" a "delle imposte
dirette" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici
dell’agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni, e verifiche
nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da
una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di
altre Agenzie fiscali"; b) le parole "possono limitarsi" sono
sostituite dalle seguenti: "nonché l’esistenza di imposte o di maggiori
imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,
possono limitarsi"; c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure
previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".
16.
Nel quinto comma dell’articolo 54 del decreto del presidentre della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:
a)
le parole da "l’ufficio dell’imposta " a "indirette sugli
affari" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici
dell’agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni, e verifiche
nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da
una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di
altre Agenzie fiscali"; b) dopo le parole "l’esistenza di
corrispettivi" sono inserite le seguenti:
"o
imposta"; c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché
l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui
all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218".
17.
Nel comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549,
primo periodo dell’alinea, le parole "alle altre categorie reddituali
" sono sostituite dalle seguenti:
"alle
medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento a ulteriori
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto".
18.
Nell’articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342:
a)
al comma 1, le parole "alle categorie reddituali diverse da quelle che
hanno formato oggetto degli accertamenti stessi" sono sostituite dalle
seguenti: "alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con
riferimento a ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto"; b) al comma 2, le parole da "qualora" a
"indipendentemente" sono sostituite dalle seguenti:
"indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi
e".
19.
I commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146
sono abrogati. La disposizione del periodo precedente ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004.
20.
Nell’articolo 2 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195:
a)
al comma 1:
1)
le parole "il primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "i
periodi"; 2) le parole "nella dichiarazione dei redditi" sono
sostituite dalle seguenti: "nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1 del
decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, "; 3) le parole "per adeguare i ricavi o i
compensi" sono sostituite dalle seguenti: "per adeguare gli stessi,
anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, "; b) al
comma 2:
1)
le parole da "Per il primo periodo d’imposta" a "revisione del
medesimo," sono sostituite dalle seguenti: "Per i medesimi periodi
d’imposta di cui al comma 1,"; 2) le parole "può essere" sono
sostituite dalla seguente: "è"; 3) le parole "di presentazione
della dichiarazione dei redditi" sono sostituite dalle seguenti: "del
versamento a saldo dell’imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un’apposita sezione dei registri
di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633,
e successive modificazioni e riportati nella dichiarazione annuale ".
21.
In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l’agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di
ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata
ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione
separata.
La
relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo
d’imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all’articolo 19
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall’Agenzia. In
caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le
disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della sanzione di
cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471
e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973,
a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di
elaborazione della predetta comunicazione.
22.
Ai commi 2 e 1, rispettivamente degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.
462,
e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal
1º gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e gli
interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello
dell’elaborazione della comunicazione".
23.
Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è aggiunto il
seguente: "Articolo 10-bis. (Omesso versamento di ritenute certificate). È
punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuali di sostituto
d’imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti,
per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo
d’imposta.".
24.
All’articolo 49, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
602,
e successive modificazioni, dopo le parole "costituisce titolo
esecutivo" sono aggiunte le seguenti:
";
il concessionario può altresi promuovere azioni cautelari e conservative, nonché
ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore".
25.
Nell’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, lettera a), dopo le parole "alla consegna del ruolo ovvero",
sono aggiunte le seguenti:
"per
i ruoli straordinari, entro il secondo mese successivo, nonché, "; b) al
comma 4, dopo le parole "di segnalare azioni cautelari ed esecutive"
sono inserite le seguenti:
"nonché
conservative e ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore".
26.
Al decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono
apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 12, comma 3, dopo la parola "contribuente", sono
aggiunte le seguenti: "la specie del ruolo,"; b) all’articolo 19,
comma 4-bis, le parole "a espropriazione forzata " sono sostituite
dalle seguenti:
"alla
riscossione coattiva"; nel medesimo comma sono aggiunte infine:
"secondo
le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto"; c) all’articolo
25, comma 1, sono aggiunte infine le seguenti: ", a pena di decadenza,
entro l’ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di consegna del
ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna
se la cartella relativa a un ruolo straordinario".
27.
Nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nell’articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole "garanzia con le
modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633", sono sostituite dalle seguenti:
"idonea
garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria"; al
medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. In
caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il
garante non versa l’importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di
apposito invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell’agenzia delle
Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del
contribuente e dello stesso garante."; b) nell’articolo 15, comma 2, le
parole "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3
e 3-bis".
28.
All’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le
parole "garanzia secondo le modalità di cui all’articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono
sostituite dalle seguenti: "garanzia mediante polizza fidejussoria
rilasciata o fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 48, dopo il
comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento anche
di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito
entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate provvede
all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello
stesso garante.".
29.
Le disposizioni del comma 24, lettera a), e del comma 25, lettere a) e c), si
applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1º gennaio
2005.
30.
Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti
del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti
del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’agenzia delle Entrate può
emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le
modalità previste dall’articolo 60 del citato decreto n. 600 del 1973. La
disposizione del periodo precedente non si applica alle attività di recupero
delle somme di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legge 20 marzo 2002, n.
36 convertito, con modificazioni dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e
all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
31.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il
termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si
procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del
presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
32.
La competenza all’emanazione degli atti di cui al comma 29, emessi prima del
termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio nella cui
circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo
d’imposta.
33.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000 n. 212, i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti
dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto del presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le
dichiarazioni presentate nell’anno 2003.
34.
In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.
446,
il versamento dell’imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando
esclusivamente il modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze, d’intesa con l’associazione nazionale dei comuni
italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, nonché le
modalità di rendicontazione e di riversamento.
35.
Nel decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo
l’articolo 75 è inserito il seguente: "Articolo 75-bis (Dichiarazione
stragiudiziale del terzo). Il concessionario, prima di procedere ai sensi
dell’articolo 543 e seguenti del Codice di procedura civile, può chiedere a
soggetti terzi, debitori del soggetto che iscritto a ruolo, di indicare per
iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al
creditore.".
36.
È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento,
dall’incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante
del debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 25 febbraio 1999, n. 46.
37.
La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli
incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione,
è prorogata al 31 dicembre 2005.
Demanio e patrimonio pubblico
1.
Nell’ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l’agenzia del Demanio è
autorizzata, con decreto dirigenziale del ministero dell’Economia e delle
finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di
beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali
lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è
stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare
condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita
determina il venir meno dell’uso governativo, delle concessioni in essere
nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.
2.
Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le
opere di urbanizzazione di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.
847, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le
richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.
3.
La richiesta di trasferimento di cui al comma 2 è presentata alla filiale
dell’agenzia del Demanio territorialmente competente, corredata dalle
planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.
4.
Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2 è determinato secondo i
parametri fissati nella tabella A allegata alla presente legge. I parametri
sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura
dell’8 per cento.
5.
Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle aree di cui al comma 2, non
versate fino alla data di stipulazione dell’atto del loro trasferimento, sono
corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli
importi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per ogni anno di
occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con
il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi
dall’amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle
aree di cui al comma 2, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
6.
I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione
disciplinate dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai
200mila euro, individuati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello
stesso decreto legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente
dall’agenzia del Demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita,
al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico a offrire, di
durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito
Internet della medesima Agenzia.
7.
Le alienazioni di cui al comma 6 non sono soggette alla disposizione di cui al
comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il
diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresi soggette
alla disposizione di cui al periodo precedente le alienazioni effettuate
direttamente dalla agenzia del Demanio a trattativa privata, a seguito di asta
pubblica deserta, aventi a oggetto immobili di valore inferiore a 500mila euro;
in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione
è esercitato dall’ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da
parte dell’agenzia del Demanio.
8.
Relativamente agli immobili di cui al comma 6 è fatto salvo il diritto di
prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che
si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione, a
condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti
dall’amministrazione competente.
9.
Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti
locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di
beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in
favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi
governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
10.
Il regio decreto legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n.
273,
è abrogato.
11.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro
trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni
procedono, entro 120 giorni dalla data della volturazione, all’accertamento di
eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non
trovano applicazione agli alloggi realizzati in favore dei profughi, ai sensi
dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
12.
Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
inseriti i seguenti:
"13-ter.
In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il ministero delle Difesa,
direzione generale dei lavori e del Demanio, di concerto con l’agenzia del
Demanio, individua entro il 30 aprile 2005 beni immobili comunque in uso
all’amministrazione della Difesa, non più utili ai fini istituzionali, da
dismettere e, a tal fine, consegnare al ministero dell’Economia e delle finanze
e, per esso, all’agenzia del Demanio.
13-quater.
Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far
parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui alla legge 23 novembre
2001, n. 410, e di cui ai precedenti commi dal 6 all’8.
Gli
immobili individuati sono stimati a cura dell’agenzia del Demanio nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano.
13-quinquies.
Una quota fino al 50 per cento del valore determinato ai sensi del comma
13-quater è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del ministero della
Difesa. A tal fine, la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con
decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, a concedere al ministero
della Difesa, nell’anno 2005, anticipazioni finanziarie della quota come sopra
determinata e comunque per un importo complessivo non superiore a 954 milioni
di euro con oneri a carico dello Stato.
Il
decreto di autorizzazione stabilisce anche le condizioni generali ed economiche
delle anticipazioni, in conformità alle condizioni praticate sui finanziamenti
della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8. Il ministro
dell’Economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei
connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli
immobili.
13-sexies.
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite di
anzidetto, in relazione al valore degli immobili conferiti all’agenzia del
Demanio dal ministero della Difesa, sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al medesimo Dicastero su appositi fondi relativi
ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel conto
della gestione sui capitoli interessati, con decreto del ministro della Difesa
da comunicare, anche con evidenze informatiche al ministero dell’Economia e
delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei Conti.".
13.
Le finalità di cui all’articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono
essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche
finanziaria, con l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31
dicembre 2004.
14.
Il comma 65 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
15.
Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e
programmazione della spesa pubblica destinata a interventi edilizi sul
patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente,
e in particolare le competenze del ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, a eccezione
degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini
del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio
dello Stato a comunicare all’agenzia del Demanio:
a)
entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli
elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994,
n.
109,
e successive modificazioni, e del decreto del ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale" n.
151
del 30 giugno 2004, relativi all’esecuzione di interventi edilizi di cui
all’articolo 3, lettere b), c), d) ed e) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato; b) i
programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui al precedente
punto a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei
competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti.
Identica
comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi
triennali e agli elenchi annuali dei lavori; c) ogni tre mesi, il consuntivo
relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi
annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell’anno considerato; d)
entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali
di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività
istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è
ritenuto non più necessario all’esecuzione delle predette finalità.
16.
L’agenzia del Demanio elabora linee guida tecnico operative per la formazione o
l’aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle
amministrazioni di cui al comma 15, il supporto informatico per la redazione e
la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
17.
L’agenzia del Demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al ministero
dell’Economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione
delle disposizioni di cui al comma 16.
18.
I piani di investimento immobiliare, deliberati dall’Inail, sono approvati dal
ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità
annualmente individuate con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il
ministro della Salute e il ministro dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca.
19.
Il ministro dell’Economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia
programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni,
costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto
previsto dal primo periodo del presente comma, con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture
e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete
stradale nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il prezzo è fissato con le
modalità concordate tra il ministero dell’Economia e delle finanze e le società
interessate.
Si
applicano il secondo e il terzo periodo dell’articolo 7, comma 1-bis del citato
decreto legge n. 138 del 2002.
Regimi speciali e disposizioni varie
1.
Fermo restando quando disposto dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si
applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui
al Libro V, Titolo VI, Capo I, Sezione I, del Codice civile, e alle relative
disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all’Albo delle
cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo
223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile:
a)
per la quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e
loro consorzi di cui al Dlgs 228 del 2001, delle cooperative della piccola
pesca e loro consorzi; b) per la quota del 30% degli utili netti annuali delle
altre cooperative e loro consorzi.
2.
L’articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601,
non si applica limitatamente alla precedente lettera a), del comma 1.
3.
L’articolo 11 del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601,
si applica, limitatamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità
dell’imposta regionale sulle attività produttive.
4.
Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative
sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 3 8 1.
5.
Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme
previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
6.
Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità
prevalente resta ferma l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre
1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali
destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda la
indivisibilità
delle riserve.
7.
Gli interessi sulle somme che complessivamente i soci persone fisiche versano
alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo
13 del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, sono
indeducibili per la parte che supera l'ammontare complessivo calcolato con
riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni
postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.
8.
Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dai periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
9.
A decorrere dall'1 gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità
di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nei
decreti ministeriali del 24 ottobre 2000, n.. 370 e n. 366, non si applicano ai
soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore
aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro.
10.
1 soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative
alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione.
11.
Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale
sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto
dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere
assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta
regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La
disposizione del precedente periodo non si applica alle riserve per
ammortamenti anticipati.
12.
Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre
1990, n. 408, 30 dicembre 1991 n 413 e 21 novembre 2000 n 342 compresi quelli
costituiti ai sensi ' dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 è n'dotta al 4 per cento.
13.
Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2,
assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito
imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione
dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo
4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, dall'articolo 26, comma 5, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dell'articolo 13, comma 5, della legge 21
novembre 2000, n. 342.
14.
L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio di cui al comma 11 ed è versata, in unica soluzione, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.
15.
L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in
parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva
è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente
riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con
le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
16.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed
il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
17.
Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumenta
l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un
maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di curo.
18.
Per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute pubblica,
con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanzeAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto anche
dell'andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al
dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di
determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico.
19.
Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale
sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle
ritenute previste dagli articoli 2, comma 9, della legge 6 agosto. 1967, n.
699, e successive modificazioni e 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n.
25, sono sostituite con una ritenuta unica del dieci per cento.
20.
E' istituita una ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto, anche
non abbinato all'estrazione del Lotto; con provvedimento direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l'eventuale
estrazione non abbinata a quella del Lotto.
21.
Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere istituite
ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto.
22.
All'articolo 110, comma 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni ed integrazioni, la lettera b) è abrogata.
23.
All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo
periodo, le parole "non possono consentire il prolungamento o la
ripetizione della partita e," sono abrogate.
24.
All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è
aggiunto il seguente:
"7-ter.
La sanzione di cui alla lettera c) è applicata al gestore di apparecchi da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del regio
decreto 18 giugno 193 1, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, in
tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi
pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole
tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.".
25.
All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 ed al comma 4
le parole "comma 6" sono sostituite dalle parole "commi 6 e 7.
26.
All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono
abrogati.
27.
Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il
rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, commi 3 e 4, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli
eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei
richiedenti.
28.
All'articolo 30, comma. 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2005".
29.
All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: "Per l'anno 2003 e per l'anno 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004 e 2005".
30.
Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all'articolo 5 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
3
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato
dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: "anni dal 1998 al 2004
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2005";
b)
al comma 5-bis, le parole: '1 gennaio 2005" sono sostituite dalle
seguenti: 1 gennaio 2006".
32.
Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge l' agosto 2002, n.
166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articoloo 2, comma 19 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2005.
33.
All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: '31 dicembre 2005".
34.
All'articoloo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole da: "per i cinque periodi d'imposta
successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella
misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 11 gennaio 2005
l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.".
35.
Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 2005.
36.
Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
37.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2005, si applicano:
a)
le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1 -bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo,
l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro
256,70 per mille litri;
b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e
sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali,
di cui all'articolo 5 del decreto-legge I' ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d)
le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6
del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 0 novembre 200 1, n. 418;
e)
le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
f)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e
sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della
legge 28 dicembre 2001, n. 4~8;
g)
le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e
dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
38.
Per l'anno 2004 noti si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
39.
E' abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
40. A decorrere dal I' gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota
prevista nell'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate è. ridotta di euro 33,21391 per -mille
litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 7,
comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la riduzione di aliquota di cui
al periodo precedente è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.
41.
La riduzione prevista al comma 33, primo periodo, si applica altresi ai
seguenti soggetti:
a)
agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di
cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del 1997;
c)
agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
42.
Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 40 e 41
presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell'Agenzia delle dogane,
secondo
le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto
merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.
277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi ai fini delle
disposizioni di cui al titolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
43.
A decorrere dal 1 luglio 2004 il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti: "6. Le disposizioni del comma 2
si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei
carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli
minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito
di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1 luglio 2004 fino al
30 giugno 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato
dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori,
ed i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono
possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche
fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di
miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di
assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in
vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle attività
produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del
biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'articolo 61.
6.
1. Entro il 1 marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i
Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi
del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati
nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di
evitare la sovra compensazione dei costi addizionali legati alla produzione,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio
e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni
anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata
la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2
Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il
successivo 31 dicembre. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse
sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.".
44.
L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 36 è subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
45.
All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante nonne per
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 come modificata dall'articolo 3 1, comma 2 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "cinque anni" sono
sostituite dalle seguenti: "sei anni".
TITOLO IV
NORME FINALI
(Fondi speciali e tabelle)
I.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11 -bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate , nelle Tabelle A
e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e
triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge.
3.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n.
208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono
interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto
capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4.
Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.
468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E
allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
5.
Gli importi da iscrivere in. bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.
6.
A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a
carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a
carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7.
In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell'allegato n. 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3.
8.
In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti confluiti nei fondi per
gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato 2.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
l.
La copertura della presenta legge per le nuove o maggiori spese correnti, per
le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo11,
comma 5, della legge 5. agosto 1978, n.. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
2.
Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della
finanza pubblica per gli enti territoriali.
3.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2005.