L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123 in base al
quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico
delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo
unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte,
debbono essere applicati sui premi depurati di un'aliquota per gli
oneri di gestione determinata con decreto del ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385. recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di
competenza del Ministro dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed, in
particolare, l'art. 2 che riguarda la pubblicita' degli atti;
Visto il provvedimento ISVAP n. 2225 del 25 novembre 2003, con il
quale e' stata fissata l'aliquota per gli oneri di gestione da
dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte,
nell'esercizio 2004 ai fini della determinazione dei contributi che
gravano sui premi stessi;
Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio
2003 delle imprese di assicurazione si evidenzia che nei rami danni e
vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto
e' stata pari al 5,69%;
Ritenuta l'opportunita' di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota
del 6% prevista nell'anno precedente;
Ritenuta l'opportunita' di determinare la medesima aliquota per il
calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati
dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
Dispone:
I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a
carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che
sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono
essere applicati, per l'esercizio 2005, su tutti i premi incassati
dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati
dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al 6% dei predetti
premi.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2004
Il presidente: Giannini
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